Opere pubbliche - Authority - La realizzazione di opere pubbliche da parte di private rientra nella categoria di lavori pubblici - determinazione dell'Autorità
Date:
03 aprile 2008

Introduzione
Comunicato Stampa
Procedure ad evidenza pubblica nel rispetto del diritto comunitario e nazionale vigente devono essere adottate per la realizzazione da parte di privati di opere pubbliche oggetto di accordi convenzionali stipulati con le amministrazioni in attuazione di specifici programmi urbanistici quali i piani di riqualificazione urbana.
Infatti l’Autorità ha ritenuto, con proprio atto di Determinazione, che la realizzazione di opere pubbliche da parte di privati nell’ambito di accordi convenzionali rientra nella categoria degli appalti di lavori pubblici, richiamando i principi contenuti nella sentenza della Corte di Giustizia Europea - sentenza 12 luglio 2001 causa C/399 - 98 - in materia di esecuzione di opere oggetto delle convenzioni di lottizzazione.
Al riguardo l’Autorità individua due procedure ad evidenza pubblica che risultano più consone al tipo di affidamento in questione che sono la finanza di progetto ed il dialogo competitivo.
Entrambi gli istituti (finanza di progetto ed il dialogo competitivo) consentono all’amministrazione di instaurare un dialogo aperto con gli offerenti e rispondono maggiormente alla complessità degli interventi che l’amministrazione generalmente pone in essere nell’ambito dei cosiddetti programmi complessi.
In particolare, il ricorso all’istituto del dialogo competitivo consentirebbe all’amministrazione di verificare le risposte del mercato relativamente a tutti gli aspetti dell’intervento, al fine di addivenire alla miglior definizione del progetto anche mediante la combinazione dei migliori elementi delle proposte pervenute dai privati.
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