03 lug 2014
Orientamento numero 57 del 03/07/2014
Colui che riveste il ruolo di Comandante della Polizia locale non può svolgere funzioni di responsabilità nell’esercizio di servizi di un Comune per i quali è necessario emettere provvedimenti autorizzatori o concessori oggetto di attività di controllo in virtù della sua principale qualifica, sussistendo un’ipotesi di conflitto di interesse, anche potenziale.
Sostituito dall’orientamento n. 19 del 10 giugno 2015.
Parole chiave: ANTICORRUZIONE – funzioni svolte dal Comandante della Polizia locale – provvedimenti concessori e autorizzatori – svolgimento di funzioni di responsabilità – impossibilità – conflitto di interessi – sussistenza.
Note:
Sostituito dall’orientamento n. 19 del 10 giugno 2015
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