14 gen 2025
Parere di Precontenzioso n. 9 del 14 gennaio 2025
Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 220, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023 presentata dalla Provincia di Livorno – Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale della S.P. n. 20 “S.P. n. 39 – Campiglia M.ma” e S.P. n. 21 “Cafaggio – Riotorto” – CIG B34EEE4E1A – Criterio minor prezzo - Importo a base di gara euro: 557.572,45 - S.A.: Provincia di Livorno.
UPREC - PREC 359-2024-L
Riferimenti normativi
Artt. 94, comma 5, lett. a), 95 e 98 d.lgs. n. 36/2023; art. 9 del d.lgs. n. 231/2002.
Parole chiave
Cause di esclusione, sanzione interdittiva, responsabilità amministrativa da reato degli enti, sentenza non definitiva, grave illecito professionale, self cleaning.
Massima
Appalto pubblico – Lavori – Scelta del contraente – Requisiti – Requisiti di ordine generale - Motivi di esclusione - Sanzioni interdittive – Responsabilità amministrativa dipendente da reato – Sentenza di condanna non definitiva – Sanzione non esecutiva – Esclusione automatica – Non sussiste.
Appalto pubblico – Lavori – Scelta del contraente – Requisiti – Requisiti di ordine generale - Motivi di esclusione - Responsabilità amministrativa dipendente da reato – Sentenza di condanna non definitiva – Grave illecito professionale – Esclusione non automatica – Valutazione di spettanza della stazione appaltante – Sussiste.
Ai fini dell’effetto automaticamente escludente, di cui all’art. 94, comma 5, lett. a) del codice, la sanzione interdittiva, dell’art. 9, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 231/2001, deve essere esecutiva, pertanto, nel caso in cui venga irrogata con sentenza è necessario che la condanna penale sia definitiva ed esecutiva. Tale presupposto si desume in via sistematica dall’art. 650 c.p.p., dall’art. 77, comma 2, del d.lgs. n. 231/2001, dall’art. 96, comma 8, del codice, nonché dai principi di tassatività (sia in tema di sanzioni che di cause di esclusione) e di colpevolezza (applicabile anche alle persone giuridiche).
In caso di sentenza di condanna non definitiva, la stazione appaltante deve valutare il reato-presupposto ex d.lgs. n. 231/2001, nell’ambito del grave illecito professionale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 98, comma 3, lett. h), n. 5) e comma 6, lett. h), del codice che annettono rilevanza, anche a carico dell’operatore economico ex d.lgs. 231/2001, alla contestata o accertata commissione dei reati-presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente, indipendentemente dall’applicazione di sanzioni interdittive.
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