05 apr 2022
Parere di precontenzioso numero 181 del 5 aprile 2022
Istanza singola di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata dall’Ing. Antonio Vincenti – Affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per le manutenzioni di cui all'Accordo Quadro indetto con Delibera n. 849 del 26/10/2021 per un periodo di 48 mesi prorogabili per ulteriori 6 mesi – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa – Importo a base di gara: euro 934.594,98– S.A.: ARES 118.
PREC 47/2022/S
Riferimenti normativi
Art. 83 del d.lgs. n. 50/2016
Artt. 16 e 46 del D.P.R. n. 328/2001
Parole chiave
Servizi Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione – Laurea Architettura/Ingegneria quinquennale o specialistica – Laurea triennale – Limiti e competenze dei professionisti.
Massima
Appalto pubblico – Servizi – Scelta del contraente – Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione – Requisiti di idoneità – Requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria – Laurea Architettura/Ingegneria quinquennale/specialistica – Laurea triennale – Disciplina requisiti iscrizione Albi professionali – Competenze professionali – Esclusione laurea triennale – Illegittimità.
Il requisito di idoneità della laurea specialistica (quinquennale) in architettura o ingegneria richiesto per l’affidamento della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione può essere considerato congruo e proporzionato in relazione alle prestazioni oggetto di affidamento solo se esse siano riferibili ad opere complesse che prevedano l’uso di metodologie non standardizzate. Qualora, infatti, la Stazione appaltante, in considerazione di taluni fattori specifici dell’affidamento soggetti alla propria valutazione discrezionale, intendesse acquisire professionalità più specifiche e di elevata esperienza, potrebbe richiedere dei requisiti tecnico-professionali ed economico-finanziari più rigorosi e stringenti di quelli minimi previsti dalla legge o da norme di settore, purché ragionevoli, proporzionati e congrui rispetto all’oggetto dell’affidamento e alle concrete esigenze perseguite nell’interesse pubblico.
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