Programma triennale ed elenchi annuali dei lavori
Date:
20 ottobre 2000

Introduzione
Comunicato Stampa
Il D.M. n. 5374/21/65 del 21 Giugno 2000 (G.U. 27.6.2000 n. 142) emanato in adempimento dell’art. 14 comma 11 della legge 11 Febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni ha definito gli schemi – tipo sulla base dei quali le Amministrazioni aggiudicatrici “sono tenute ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori pubblici”.
Il comma 11 dell’art. 14 della legge 11 Febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni, dispone anche che i programmi e gli elenchi siano trasmessi all’Osservatorio dei lavori pubblici che ne cura la pubblicità.
In relazione a tale adempimento si precisa che:
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alla luce delle disposizioni di interpretazione autentica di cui al successivo D.M. 4 Agosto 2000 (G.U. 29 Settembre 2000), gli oneri di informazione all’Osservatorio dovranno essere adempiuti solo quando i suddetti atti abbiano assunto carattere di definitività;
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il successivo invio pertanto dovrà avvenire entro trenta giorni da quella data, che coincide, ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. 21 Dicembre 1999 n. 554 con quella di approvazione del bilancio di previsione;
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in sede di prima applicazione, allo scopo di rendere funzionali le informazioni sui programmi triennali e sugli elenchi annuali agli adempimenti assegnati dalla legge all’Osservatorio, l’invio potrà avvenire solo dopo che l’Autorità avrà definito e rese pubbliche le modalità di trasmissione delle schede allegate al D.M. 21 Giugno 2000 n. 5374/21/65;
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la documentazione qualora già trasmessa, sarà esaminata e, se idonea, direttamente utilizzata da parte dell’Autorità per acquisire al sistema i dati relativi.
Last update 22/10/2021, 10:55