Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art 37, d.lgs. 33/2013)
FAQ aggiornate al 18 novembre 2024
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- Ask to ANAC
Per i contratti con bandi ed avvisi pubblicati dal 1° gennaio 2024 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la trasparenza dei dati relativi ai contratti pubblici prevista dal d.lgs. 33/2013 comunicando tempestivamente – per mezzo delle piattaforme digitali certificate - alla BDNCP, ai sensi dell’articolo 9-bis del citato decreto, tutti i dati e le informazioni individuati nell’articolo 10 della delibera 261/2023.
Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a pubblicare nella sezione “Amministrazione trasparente” del proprio sito un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all’intero ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNCP.
Residuano in capo alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti gli obblighi di pubblicare, nella sezione “Amministrazione trasparente” o “società trasparente” del proprio sito, i dati non comunicati alla BDNCP indicati nell’allegato 1 della delibera ANAC 264/2023, come modificata e integrata con delibera n. 601 del 19 dicembre 2023.
Parole chiave: trasparenza – dati - contratti pubblici – BDNCP - collegamento ipertestuale – sezione “Amministrazione Trasparente” – ciclo di vita del contratto
Fonti: art. 9-bis d.lgs. 33/2013 - d.lgs. 36/2023 - par. 5.1 della delibera 605 del 19 dicembre 2023 “Aggiornamento 2023 del PNA”, Delibera 261 (art. 10) del 2023 – Delibera 264/2023 e relativo allegato 1) e successivi aggiornamenti.
Le regole tecniche sono indicate nel regolamento adottato da ANAC con delibera 261/2023. Tale collegamento garantisce un accesso immediato e diretto ai dati da consultare riferiti allo specifico contratto della stazione appaltante e dell’ente concedente ed assicura la trasparenza dell’intera procedura contrattuale, dall’avvio all’esecuzione.
Parole chiave: trasparenza – dati - contratti pubblici – BDNCP – collegamento ipertestuale - regole tecniche - sezione “Amministrazione Trasparente”
Fonti: d.lgs. 36/2023 - par. 5.1 della delibera 605 del 19 dicembre 2023 “Aggiornamento 2023 del PNA”, Delibera 261/2023.
Per queste fattispecie, disciplinate dal d.lgs. 50/2016 o dal d.lgs. 36/2023, la pubblicazione di dati, documenti e informazioni in AT, sottosezione “Bandi di gara e contratti”, avviene secondo le indicazioni ANAC di cui all’Allegato 9) al PNA 2022. Ciò in considerazione del fatto che il nuovo Codice prevede che le disposizioni in materia di pubblicazione di bandi e avvisi e l’art. 29 del vecchio Codice continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023 (art. 225, co. 1 e 2 d.lgs. 36/2023).
I dati da pubblicare devono riferirsi a ciascuna procedura contrattuale in modo da avere una rappresentazione sequenziale di ognuna di esse, dai primi atti alla fase di esecuzione.
Parole chiave: trasparenza – dati - contratti pubblici conclusi entro 31 dicembre 2023 – Allegato 9) – sezione “Amministrazione Trasparente”
Fonti normative: art. 29 d.lgs. 50/2016 - d.lgs. 36/2023 – Allegato 9) al PNA 2022 - par. 5.1 della delibera 605 del 19 dicembre 2023 “Aggiornamento 2023 del PNA”.
Per queste ipotesi, l’Autorità ha adottato con Delibera n. 582 del 13 dicembre 2023, d’intesa con il MIT, un comunicato relativo all’avvio del processo di digitalizzazione e a cui si rinvia anche per i profili attinenti all’assolvimento degli obblighi di trasparenza.
Parole chiave: trasparenza – dati - contratti pubblici – 1° luglio 2023 – non conclusi entro 31 dicembre 2023 – digitalizzazione
Fonti: d.lgs. 50/2016 – d.lgs. 36/2023 - par. 5.1 della delibera 605 del 19 dicembre 2023 “Aggiornamento 2023 del PNA” – Comunicato ANAC MIT adottato con Delibera n. 582 del 13 dicembre 2023
Il nuovo codice dei contratti ha abrogato l’art. 1 c.32 della legge 190/2012. Tuttavia, i dati ivi considerati sono ora previsti tra quelli da pubblicare ai sensi dall’art. 28 co. 3 del nuovo codice. Pertanto, considerato che la BDNCP dal 1° gennaio 2024 assicura la pubblicazione dei dati individuati dalla suddetta disposizione, tra cui quelli già previsti dall’art. 1, co. 32, della legge 190, occorre considerare quanto segue:
Non è più prevista, per alcuna procedura contrattuale, la predisposizione del file XML e l’invio ad ANAC della PEC, entro il 31 gennaio, con indicazione del luogo di pubblicazione di detto file.
Per i contratti conclusi entro il 2023, gli obblighi di pubblicazione dei dati in questione risultano adempiuti pubblicando nella sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “Bandi di gara e contratti” le informazioni di cui all’art. 4 della delibera 39/2016 in formato digitale standard aperto, secondo le modalità indicate dalla stessa delibera.
Per i contratti non conclusi entro il 2023, la trasparenza degli stessi dati già previsti dall’art. 1, co. 32 della l. 190/2012 e ora indicati nell’art. 28, co. 3 del nuovo codice, è assolta mediante comunicazione tempestiva degli stessi, cioè nell’immediatezza della loro produzione, alla BDNCP tramite SIMOG (cfr. Delibera n. 582 del 13 dicembre 2023).
Le stazioni appaltanti pubblicano in “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti”, il link tramite il quale si accede alla sezione della BDNCP dove sono pubblicate, per ogni procedura di affidamento associata a un CIG, tutte le informazioni che le stazioni appaltanti hanno trasmesso attraverso SIMOG.
Per i contratti la cui procedura si avvia dal 1° gennaio 2024, la trasparenza dei dati già previsti dall’art. 1, co. 32 della l. 190/2012, e ora indicati nell’art. 28 co. 3 del nuovo codice, è assolta mediante la trasmissione degli stessi dati alla BDNCP attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inseriscono sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all’intero ciclo di vita del contratto e che includono anche quelli indicati all’art. 28, co. 3 del nuovo codice. In proposito si rinvia alle delibere ANAC 261 e 264 del 20 giugno 2023, e successivi aggiornamenti.
Parole chiave: trasparenza – dati - contratti pubblici – art. 1, co. 32 l. 190 – abrogazione – file XML – invio PEC - BDNCP – collegamento ipertestuale – sezione “Amministrazione Trasparente” – SIMOG - piattaforme di approvvigionamento digitale
Fonti: art. 1, co. 32, l. 190/2012 – art. 28 d.lgs. 36/2023 – art. 4 delibera 39/2016 - par. 5.1 della delibera 605 del 19 dicembre 2023 “Aggiornamento 2023 del PNA” - comunicato congiunto ANAC-MIT pubblicato con delibera 582 del 13 dicembre 2023 - Delibere 261 e 264 del 2023 e successivi aggiornamenti.
I dati, gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto trasparenza rimangono pubblicati in BDNCP e nella sezione “Amministrazione trasparente” della stazione appaltante e dell’ente concedente per un periodo almeno di cinque anni e, comunque, nel rispetto delle previsioni dell’articolo 8, comma 3, del decreto trasparenza.
Parole chiave: trasparenza – dati - contratti pubblici – BDNCP – sezione “Amministrazione Trasparente” – durata della pubblicazione – 5 anni
Fonti: art. 8, co. 3 d.lgs. 33/2013 - par. 5.1 della delibera 605 del 19 dicembre 2023 “Aggiornamento 2023 del PNA” - Delibere 261 e 264 del 2023 e successivi aggiornamenti.
Nel caso in cui una parte dei dati e atti da pubblicare in AT sia già pubblicata sulle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono decidere di sostituire la pubblicazione in dettaglio degli stessi con la pubblicazione del collegamento ipertestuale che rinvia alla piattaforma. Ciò è ammesso solo nel caso in cui la sezione della piattaforma, dove sono pubblicati dati e atti, sia liberamente accessibile poiché chiunque deve poter prendere visione dei suddetti dati e documenti. Ove si scelga tale soluzione, ossia di non riproporre la pubblicazione sul sito istituzionale ma di rinviare, mediante collegamento ipertestuale, alla piattaforma di approvvigionamento digitale certificata, è necessario che la piattaforma che provvede alla pubblicazione garantisca il rispetto dei termini e dei criteri di qualità delle informazioni stabiliti dal d.lgs. 33/2013 (artt. 6 e 8, co. 3).
Parole chiave: trasparenza – dati - contratti pubblici – BDNCP – collegamento ipertestuale – sezione “Amministrazione Trasparente” – piattaforme di approvvigionamento digitale – qualità della pubblicazione
Fonti: art. 25 d.lgs. 36/2023 - artt. 6 e 8, co. 3 d.lgs. 33/2013 - par. 5.1 della delibera 605 del 19 dicembre 2023 “Aggiornamento 2023 del PNA” - Delibere 261 e 264 del 2023 e successivi aggiornamenti.
Per le sole procedure di somma urgenza e protezione civile si applicano le indicazioni contenute nel Comunicato del Presidente di ANAC del 19 settembre 2023.
Parole chiave: trasparenza – dati - contratti pubblici – procedure di somma urgenza – procedure di protezione civile
Fonti: d.lgs. 36/2023 - Comunicato ANAC MIT adottato con Delibera n. 582 del 13 dicembre 2023 - Comunicato del Presidente di ANAC del 19 settembre 2023
Per le procedure di finanza di progetto regolate dal d.lgs. 36/2023, lo specifico obbligo di pubblicazione del provvedimento conclusivo della valutazione delle proposte del privato sul sito istituzionale dell’ente concedente (art. 193, co. 2) è assolto tramite la pubblicazione in “Amministrazione Trasparente” sotto-sezione “Bandi di gara e contratti” (cfr. sul punto il recente Comunicato del Presidente del 6 marzo 2024).
Laddove l’ente concedente ponga il progetto contenuto nella proposta del privato a base di gara, per le fasi di affidamento ed esecuzione della concessione di lavori o servizi valgono le disposizioni in materia di concessioni di cui agli artt. 176-192 del d.lgs. 36/2023 e, sotto il profilo della trasparenza, le indicazioni fornite dall’Autorità nella delibera 261 del 20 giugno 2023 circa l’obbligo per gli enti concedenti di trasmissione alla BDNCP, per il tramite delle piattaforme di approvvigionamento certificate, delle informazioni specificate all’art. 10 della citata delibera.
Per le procedure di valutazione delle proposte private della finanza di progetto regolate ancora dal vecchio codice si rinvia alla successiva FAQ n. 10.
Parole chiave: trasparenza – dati - contratti pubblici – finanza di progetto – valutazione proposte - nuovo codice
Fonti normative: d.lgs. 36/2023 – delibera ANAC 261 e 264/2023 come modificata con delibera 601/2023 e allegato 1) - Comunicato del Presidente del 6 marzo 2024
In assenza di un obbligo di legge che preveda la pubblicazione obbligatoria sul sito dell’ente concedente, per i provvedimenti adottati a conclusione della valutazione di fattibilità delle proposte di cui all’art. 183, co. 15 del d.gs. 50/2016 (vecchio codice), è raccomandata la pubblicazione come dati ulteriori ai sensi dell’art. 7-bis, co. 3, d.lgs. 33/2013.
L’Autorità ritiene che tale pubblicazione dovrebbe avere ad oggetto, se non il provvedimento integrale, quanto meno gli estremi del provvedimento con l’indicazione, in via esemplificativa, della data, del numero di protocollo, dell’oggetto e dell’ufficio che lo ha formato, oltreché del destinatario ovvero della tipologia di destinatario (cfr. delibera 329/2021).
La suddetta pubblicazione va inserita nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione “Altri contenuti – Dati Ulteriori”, a cui si dovrebbe potere accedere tramite collegamento ipertestuale sia dalla sotto-sezione “Provvedimenti” ex art. 23 d.lgs. 33/2013 che dalla sotto-sezione “Bandi di gara e contratti” ex art. 37, co. 1, lett. b), d.lgs. 33/2013 citato.
Per le procedure di valutazione delle proposte private della finanza di progetto regolate invece dal nuovo codice (d.lgs. 36/2023) si rinvia alla relativa FAQ predisposta da ANAC sul punto.
Parole chiave: trasparenza – dati - contratti pubblici – finanza di progetto – valutazione proposte - vecchio codice
Fonti normative: d.lgs. 50/2016 – delibera ANAC 329/2021
La delibera n 582/2023 (cfr. tabella 3) stabilisce che, in caso di SmartCIG per contratti non conclusi entro il 2023, è necessario continuare a pubblicare nella sezione “Amministrazione Trasparente” (AT) i seguenti dati non rilevati tramite Simog:
- denominazione e codice fiscale dell’aggiudicatario.
- importo delle somme liquidate.
- tempi di completamento del contratto e resoconti della gestione finanziaria al termine dell’esecuzione
Resta ferma per queste procedure la pubblicazione in “Amministrazione Trasparente” anche dei documenti individuati dall’allegato 1) alla delibera ANAC n. 264/2023 e successive modificazioni e aggiornamenti.
Parole chiave: trasparenza – dati - contratti pubblici – SmartCIG - affidamenti sotto i 40.000 euro - SIMOG - collegamento ipertestuale – sezione “Amministrazione Trasparente”
Fonti normative: art. 9-bis d.lgs. 33/2013 - d.lgs. 36/2023 – comunicato ANAC MIT adottato con delibera n. 582 del 13 dicembre 2023 – delibera 264/2023 e relativo allegato 1) e successivi aggiornamenti.
Per gli affidamenti diretti inferiori a 5.000 euro, in assenza di una piattaforma di approvvigionamento digitale certificata, è possibile utilizzare fino al 30 settembre 2024 la Piattaforma contratti pubblici (PCP).
La trasparenza per tali affidamenti va assolta mediante la trasmissione dei dati alla BDNCP, ai sensi dell’art. 10 della delibera ANAC 261/2023, e la pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" - oltre che del collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi ad ogni affidamento contenuti nella BDNCP - della delibera a contrarre (cfr. All. 1), delibera ANAC 264/2023).
Parole chiave: trasparenza – dati - contratti pubblici – affidamenti diretti - BDNCP - collegamento ipertestuale – sezione “Amministrazione Trasparente”
Fonti normative: art. 9-bis d.lgs. 33/2013 – artt. 28 e 82 d.lgs. 36/2023 - par. 5.1 della delibera 605 del 19 dicembre 2023 “Aggiornamento 2023 del PNA”, Delibera 261 (art. 10) del 2023 – Delibera 264/2023 e relativo allegato 1) e successivi aggiornamenti- Comunicato del Presidente del 10.1.2024.
Sì, in caso di affidamento diretto l'unico documento da pubblicare nella sezione “Amministrazione trasparente” è la delibera a contrarre (art. 82 d.lgs. 36/2023).
Parole chiave: trasparenza – dati - contratti pubblici – affidamenti diretti -– sezione “Amministrazione Trasparente”
Fonti normative: art. 9-bis d.lgs. 33/2013 – artt. 28 e 82 d.lgs. 36/2023 - par. 5.1 della delibera 605 del 19 dicembre 2023 “Aggiornamento 2023 del PNA”– Delibera 264/2023 e relativo allegato 1) e successivi aggiornamenti.
L’obbligo di pubblicazione dei resoconti della gestione finanziaria è previsto solo per i contratti non ancora conclusi alla data del 31 dicembre 2023 (cfr. tab. 3, delibera 582/2023), mentre è venuto meno per i contratti con bandi e avvisi pubblicati dopo il 1° gennaio 2024. In nessun caso per gli obblighi di pubblicazione dei resoconti della gestione finanziaria è prevista una soglia minima al di sotto della quale è esclusa la pubblicazione.
Parole chiave: trasparenza – dati - contratti pubblici – gestione finanziaria – sezione “Amministrazione Trasparente” – soglia minima di pubblicazione
Fonti normative: art. 9-bis d.lgs. 33/2013 - art. 28 d.lgs. 36/2023 – art. 29 d.lgs. 50/2016 - par. 5.1 della delibera 605 del 19 dicembre 2023 “Aggiornamento 2023 del PNA” – Delibera 264/2023 e relativo allegato 1) e successivi aggiornamenti - comunicato ANAC MIT adottato con Delibera n. 582 del 13 dicembre 2023.
Se ad un avvocato, anche ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, è affidata la rappresentanza legale di un ente in un arbitrato o in una conciliazione, oppure in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali, autorità pubbliche o istituzioni internazionali o laddove sia affidata una consulenza legale in preparazione di tali procedimenti, o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto di uno dei citati procedimenti, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato, queste attività sono qualificate, ai sensi dell’art. 56, co. 1, lett. h), del d.lgs. 36/2023, come “contratti esclusi”.
Tenuto conto che, come specificato nella Delibera n. 584/2023, per questi contratti è prevista l’acquisizione del CIG che comporta l’inserimento di dati e informazioni nella BDNCP detenuta da ANAC, la trasparenza è assicurata mediante la pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti” dell’amministrazione/ente del link che rinvia ai dati relativi allo specifico contratto, secondo quanto chiarito da ANAC nelle Delibere nn. 261 e 264 del 2023 e nel Comunicato del Presidente del 24 maggio 2024, cui si rinvia.
Si specifica altresì che, come stabilito nella sopra citata Delibera n. 584/2023, per questi contratti è previsto il pagamento del contributo in favore dell’Autorità.
Qualora, invece, l’amministrazione affidi all’esterno la complessiva gestione dei servizi legali di cui all’Allegato XIV della direttiva 2014/24/UE, ivi inclusa la difesa giudiziale, tale affidamento è qualificato come un appalto di servizi rientrante nei settori ordinari, per il quale trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 127 del d.lgs. 36/2023. In materia di trasparenza restano valide e indicazioni di cui sopra.
In via residuale, per gli affidamenti di servizi legali non disciplinati dall’articolo 127 del Codice né esclusi dall’ambito di applicazione del Codice ai sensi dell’articolo 56, quali gli incarichi di consulenza legale attribuiti ad esperti di comprovata esperienza (ad es. i pareri “pro veritate”) ai sensi dell’art. 7, co. 6, del d.lgs. 165/2001 - mediante contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa per esigenze cui le amministrazioni non possono far fronte con personale in servizio - la trasparenza è assolta, ai sensi dell’art. 15, co. 1 e 2, del d.lgs. 33/2013, con la pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione di primo livello “Consulenti e collaboratori” dei dati previsti dal citato comma 1 dell’art. 15.
In alternativa, la trasparenza può essere assolta, ai sensi dell’art. 9-bis del d.lgs. 33/2013, mediante la comunicazione dei dati, delle informazioni o dei documenti al Dipartimento Funzione Pubblica (DFP), titolare della Banca Dati PerlaPA. In tal caso, le amministrazioni assicurano l’inserimento del collegamento ipertestuale alla banca dati nella predetta sottosezione “Consulenti e collaboratori”. Ciò è possibile stante la corrispondenza dei dati pubblicati in detta Banca dati e quelli dell’art. 15 del d.lgs. 33/2013.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - incarichi di consulenza legale - liberi professionisti – servizi legali - amministrazione trasparente – consulenti e collaboratori - contratti esclusi – CIG – link alla BDNCP - contributo
Fonte: artt. 15 e 37, d.lgs. 33/2013 – art. 56, co. 1, lett. h), d.lgs. 36/2023 – art. 7, co. 6, d.lgs. 165/2001 - legge 9 febbraio 1982, n. 31 - Delibera n. 1310/2016 (§ 5.1.) – Delibera n. 584/2023 - Delibera n. 261 del 2023 (art. 10) – Delibera n. 264/2023 e relativo allegato 1) e successivi aggiornamenti - Comunicato del Presidente del 24 maggio 2024