Pubblicazione dei dati relativi al servizio sanitario nazionale (art. 41)

FAQ aggiornate al 28 febbraio 2024

Avviso: Le FAQ potranno essere ulteriormente aggiornate a seguito della adozione del regolamento di cui all’art. 1, co. 7 D.L. 162/2019 con il quale saranno individuati i dati dell’art. 14 che trovano applicazione alla dirigenza, ivi inclusa alla dirigenza medica.

L’art. 41, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013 prevede che le aziende sanitarie ed ospedaliere pubblichino tutte le informazioni e i dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo, nonché degli incarichi di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse, ivi compresi i bandi e gli avvisi di selezione, lo svolgimento delle relative procedure e gli atti di conferimento.
Sebbene l’art. 41, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013 disponga che alla dirigenza sanitaria di cui al c. 2, si applicano gli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 15 del medesimo decreto, tuttavia, nella delibera 241/2017 è stato chiarito che tale rinvio è un probabile refuso dovuto a un difetto evidente di coordinamento delle disposizioni. 
In considerazione del fatto che con la modifica apportata dal d.lgs. 97/2016 all’art. 15 è stato espunto dalla disposizione il riferimento proprio agli incarichi dirigenziali, ora disciplinati esclusivamente dall’art. 14, e che le misure di trasparenza disciplinate all’art. 15 trovano applicazione a tipologie di incarichi del tutto diverse da quelle specificate all’art. 41, co. 2, del d.lgs. 33/2013,  il direttore generale, il direttore sanitario, il direttore amministrativo, il responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse sono quindi tenuti ad assolvere agli obblighi di trasparenza disposti dall’art. 14.
Sono invece da ritenersi esclusi dagli obblighi di trasparenza previsti all’art. 14 i dirigenti del SSN, a qualunque ruolo appartengano, che non rivestono le posizioni indicate all’art. 41, co. 2
Alla dirigenza sanitaria vanno ricondotti sia i dirigenti medici, odontoiatri e veterinari, che nell’ambito della contrattazione costituiscono l’area dirigenziale IV (Sanità medica e veterinaria), sia i dirigenti non medici che esercitano professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica, afferenti all’area dirigenziale III (Sanitaria, professionale tecnica ed amministrativa) nonché i direttori dei Servizi Socio-Sanitari, ove istituiti con legge regionale. 
Pertanto, gli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 41, cc. 2 e 3, del d.lgs. n. 33/2013 si applicano all’intera dirigenza sanitaria e, quindi, riguardano sia i dirigenti medici sia i dirigenti non medici afferenti al ruolo sanitario. 
Ai soli fini della pubblicazione dei compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica previsti all’art. 14, co. 1, lett. c), va considerata anche l’attività professionale intramoenia dei soli dirigenti individuati all’art. 41, co. 2, del d.lgs. 33/2013.

Parole chiave: Trasparenza - Obblighi di pubblicazione – dati del SSN - Ambito soggettivo – dirigenza medica - direttore generale - direttore sanitario - direttore amministrativo - responsabile di dipartimento – responsabile di strutture semplici e complesse - direttori dei Servizi Socio-Sanitari
Fonti: d.lgs. 33/2013, artt. 41 e 14 – delibera 241/2017 - art. 1, co. 7 D.L. 162/2019

L’art. 41 del d.lgs. n. 33/2013 si applica a tutte le amministrazioni e gli enti del servizio sanitario nazionale, alle amministrazioni e agli enti dei servizi sanitari regionali, ivi comprese le aziende sanitarie territoriali ed ospedaliere, le agenzie e gli altri enti ed organismi pubblici che svolgono attività di programmazione e fornitura dei servizi sanitari.
Gli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 14 sono relativi alla dirigenza pubblica in generale e, pertanto, con riferimento agli enti del servizio sanitario nazionale, trovano applicazione nei confronti dei dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo.

Parole chiave: Trasparenza - Obblighi di pubblicazione – dati del SSN - Ambito soggettivo – dirigenza medica 
Fonti: d.lgs. 33/2013, artt. 41 e 14 – delibera 241/2017 - art. 1, co. 7 D.L. 162/2019

I direttori generali delle aziende sanitarie ed ospedaliere sono soggetti agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013, Sebbene infatti l’art. 41, c. 3, stabilisce specificamente che alla dirigenza sanitaria “di cui al comma precedente”, che espressamente ricomprende il direttore generale delle aziende sanitarie ed ospedaliere, si applicano gli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 15 del medesimo decreto, tale riferimento è da intendersi come un probabile refuso dovuto a un difetto evidente di coordinamento delle disposizioni.
In considerazione del fatto che con la modifica apportata dal d.lgs. 97/2016 all’art. 15 è stato espunto dalla disposizione il riferimento proprio agli incarichi dirigenziali, ora disciplinati esclusivamente dall’art. 14, e che le misure di trasparenza disciplinate all’art. 15 trovano applicazione a tipologie di incarichi del tutto diverse da quelle specificate all’art. 41, co. 2, del d.lgs. 33/2013,  il direttore generale delle aziende sanitarie ed ospedaliere è tenuto ad assolvere agli obblighi di trasparenza disposti dall’art. 14.
In attesa dell’adozione del regolamento di cui all’art. 1, co. 7 D.L. 162/2019 con il quale saranno individuati i dati di cui al comma 1 dell'art. 14 che le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del dlgs 33/2013 devono pubblicare con riferimento - tra l’altro - ai dirigenti sanitari di cui all'articolo 41, comma 2, gli obblighi di pubblicazione dell’art. 14 sono attualmente sospesi.

Parole chiave: Trasparenza - Obblighi di pubblicazione – dati del SSN - Ambito soggettivo – dirigenza medica – direttore generale - sospensione
Fonti: d.lgs. 33/2013, artt. 41 e 14 – delibera 241/2017 - art. 1, co. 7 D.L. 162/2019

Considerato quanto previsto dall’art. 8 del d.lgs. n. 502/1992 in ordine al rapporto esistente tra il servizio sanitario nazionale, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, l’azienda sanitaria non è tenuta a pubblicare i dati di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013, atteso che gli specialisti di cui sopra non sono titolari di incarichi dirigenziali.

Parole chiave: Trasparenza - Obblighi di pubblicazione – dati del SSN - Ambito soggettivo – medici di medicina generale - pediatri di libera scelta - esclusione
Fonti: d.lgs. 33/2013, artt. 41 e 14 – delibera 241/2017 - art. 8 del d.lgs. n. 502/1992 

Sì. Le amministrazioni  e gli enti del servizio sanitario regionale pubblicano ed aggiornano annualmente l'elenco delle strutture sanitarie private accreditate  con indicazione della denominazione, della sede e della tipologia di servizio offerto. 
Sono altresì pubblicati gli accordi tra esse intercorsi. Per ogni accordo sono pubblicati l’oggetto, le parti, la data di pubblicazione e la durata. 
Le regioni includono il rispetto di obblighi di pubblicità previsti dalla normativa vigente fra i requisiti necessari all'accreditamento delle strutture sanitarie.

Parole chiave: Trasparenza - Obblighi di pubblicazione – dati del SSN - Ambito oggettivo – strutture sanitarie private accreditate - elenco– accordi 
Fonti: d.lgs. 33/2013, art. 41 

Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata “Liste di attesa”, i tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata,
 suddivisi per classe di priorità ed ambiti territoriali. 

Parole chiave: Trasparenza - Obblighi di pubblicazione – dati del SSN - Ambito oggettivo – liste di attesa 
Fonti: d.lgs. 33/2013, art. 41