Pubblicazione delle informazioni ambientali (art. 40)

FAQ aggiornate al 28 febbraio 2024

Sono tenute a pubblicare le informazioni ambientali le amministrazioni di cui all'articolo 2, co. 1, lett. b), del d.lgs. n. 195/2005. Si tratta, in particolare, delle amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, delle aziende autonome speciali, degli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi, nonché di ogni persona fisica o giuridica che svolga funzioni pubbliche connesse alle tematiche ambientali   o   eserciti responsabilità amministrative sotto il controllo di un organismo pubblico.

Parole chiave: Trasparenza - Obblighi di pubblicazione - Informazioni ambientali - Ambito soggettivo
Fonti: art. 40, d.lgs. 33/2013; art. 2, co. 1, lett. b), d.lgs. 195/2005.

La “Relazione sullo stato dell’ambiente” deve essere pubblicata dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (prima Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare), in quanto da questo elaborata e presentata ogni due anni al Parlamento.
Tuttavia, vista l’importanza che il legislatore attribuisce alla conoscibilità delle informazioni ambientali, ribadita dal riconoscimento di un diritto di accesso generalizzato ai sensi del d.lgs. n. 195/2005, è auspicabile che pubblichino tale relazione tutte le amministrazioni di cui all’art. 2, co. 1, lett. b) del d.lgs. 195/2005. Pertanto, è opportuno che esse, nell’ambito della sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Informazioni ambientali”, sotto-sezione di secondo livello “Relazione sullo stato dell’ambiente” del Ministero inseriscano un link alla pagina del sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nella quale la predetta Relazione è pubblicata.

Parole chiave: Trasparenza - Obblighi di pubblicazione - Informazioni ambientali - Relazione sullo stato dell’ambiente - Ambito oggettivo
Fonti: art. 40, d.lgs. 33/2013; art. 2, co. 1, lett. b), d.lgs. 195/2005.

Per “informazione ambientale” si intende qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente: 1) lo stato degli elementi dell’ambiente, (quali l’aria, l’atmosfera, l’acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi); 2) i fattori  che incidono o possono incidere sui suddetti elementi dell’ambiente; 3)le misure  e le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell’ambiente e le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi; 4) le relazioni sull’attuazione della legislazione ambientale; 5) le analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche, usate nell’ambito delle misure e delle attività di cui al numero 3); 6) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d’interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi e dai fattori dell’ambiente sopra citati.

Parole chiave: Trasparenza - Obblighi di pubblicazione - Informazione ambientale - Definizione
Fonti: art. 40, d.lgs. 33/2013; art. 2, co. 1, lett. a), d.lgs. 195/2005.