Quesiti di natura generale (artt. 2, 3, 6, 7, 7-bis 8, 9 d.lgs. 33/2013)

FAQ aggiornate al 7 febbraio 2024

Le amministrazioni sono tenute a pubblicare i dati di cui al d.lgs. n. 33/2013 nella sezione denominata “Amministrazione trasparente” nella home page del proprio sito istituzionale.


Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - dati - sezione - amministrazione trasparente
Fonti: art. 9, d.lgs. 33/2013 – delibera ANAC 1310/2016 e relativo allegato 1)

L’accesso ai dati e alle informazioni pubblicate nella sezione “Amministrazione trasparente” non può essere limitato da una preventiva richiesta di autenticazione ed identificazione stante quanto disposto dall’art. 2, co. 2, del d.lgs. n. 33/2013 che espressamente prevede il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente.


Parole chiave: trasparenza - accesso - dati - autentificazione - identificazione
Fonti: art. 2, co. 2, d.lgs. 33/2013

No, una tale possibilità è espressamente vietata dall’art. 9, co. 1, del d.lgs. 33/2013. 
I dati personali, ad eccezione di quelli rientranti nelle categorie dei dati c.d. sensibili e giudiziari, possono essere diffusi attraverso i siti istituzionali e trattati secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web. Anche il loro riutilizzo è consentito ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. 33/2013, nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali di cui all’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679.


Parole chiave: trasparenza - sezione - amministrazione trasparente - dati - filtri – indicizzazione
Fonti: art, 9, co.1, d.lgs. 33/2013

Sì, al fine di evitare eventuali duplicazioni, la pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” può essere sostituita da un collegamento ipertestuale alla sezione del sito in cui sono presenti i relativi dati, informazioni o documenti. In ogni caso va sempre assicurata la qualità dei dati di cui all’art. 6 del d.lgs. 33/2013 (integrità, aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, indicazione della loro provenienza, riutilizzabilità).


Parole chiave: trasparenza - sezione - amministrazione trasparente - dati - collegamento ipertestuale – qualità dei dati
Fonti: artt. 6 e 9, d.lgs. 33/2013

L’obbligo di pubblicare i dati in “Amministrazione trasparente” rimane comunque fermo. Questo perché l’obbligo di pubblicazione degli atti all’albo pretorio on line, ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e quello di pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi del d.lgs. 33/2013, svolgono funzioni e hanno modalità attuative diverse. 
La pubblicazione degli atti nell’albo pretorio on line, ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, è rivolta, di norma, a produrre effetti legali. Diversamente, la pubblicità assicurata dalla sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi del d.lgs. 33/2013, ha lo scopo di informare i cittadini per favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche (art. 1, d.lgs. 33/2013).
Si consideri, inoltre, che la durata della pubblicazione dei documenti nell’albo pretorio on line non coincide, poiché inferiore, con la durata della pubblicazione dei dati sui siti istituzionali entro la sezione “Amministrazione trasparente” che l’art. 8, co. 3, del d.lgs. n. 33/2013 fissa a cinque anni. Anche per tale ragione la sola pubblicazione all’albo pretorio on line non può soddisfare la pubblicazione di dati, informazioni ed atti richiesta dal d.lgs. 33/2013.


Parole chiave: trasparenza - obbligo di pubblicazione - sezione - amministrazione trasparente - albo pretorio - pubblicità legale - differenze - durata della pubblicazione
Fonti: art. 8, co. 3, d.lgs. 33/2013 - art. 32 l. n. 69/2009- PNA 2018 Approfondimento IV “Semplificazioni per i piccoli comuni” di Parte Speciale.

Per i piccoli Comuni gli obblighi di pubblicazione possono essere assolti anche mediante un collegamento ipertestuale che dalla sezione “Amministrazione trasparente” conduce all’albo pretorio on line ove l’atto e il documento sia già pubblicato.


Parole chiave: piccoli Comuni - semplificazioni - obbligo di pubblicazione - sezione - amministrazione trasparente - albo pretorio –Collegamento ipertestuale
Fonti: art. 3, co. 1-ter, d.lgs. 33/2013 - PNA 2018, Approfondimento IV “Semplificazioni per i piccoli comuni” di Parte Speciale- allegato 4 PNA 2022

I Comuni sono tenuti ad assicurare che il collegamento ipertestuale rinvii direttamente alla pagina o al record dell’albo pretorio che contiene l’atto o il documento; a creare nell’albo pretorio on line un’apposita sezione, anche articolata in sottosezioni, dedicata alla sola pubblicazione degli atti e dei documenti che coincidono con quelli previsti dal d.lgs. 33/2013; a garantire i criteri di qualità delle informazioni diffuse, il rispetto del formato aperto e della disciplina in materia di protezione dei dati personali; ove sia decorso il termine di pubblicazione nell’albo pretorio, ad adottare gli opportuni accorgimenti a protezione dei dati personali.

Parole chiave: piccoli Comuni - semplificazioni - obbligo di pubblicazione - sezione - amministrazione trasparente - albo pretorio - collegamento ipertestuale
Fonti: art. 3, co. 1-ter, d.lgs. 33/2013 - PNA 2018, Approfondimento IV “Semplificazioni per i piccoli comuni” di Parte Speciale- Allegato 4 del PNA 2022

 

No, la tenuta dell’albo pretorio, anche a seguito della disposta sostituzione della forma cartacea con la previsione dell’inserimento on line, non rientra direttamente nell’ambito di applicazione delle norme in materia di trasparenza amministrativa di cui al d.lgs. 33/2013. L’Autorità, quindi, non ha specifiche competenze sulla predisposizione, tenuta e gestione dell’albo pretorio on line. Di conseguenza, non compete ad ANAC la vigilanza sulla pubblicazione dei documenti e delle informazioni pubblicate nell’albo pretorio on-line.


Parole chiave: trasparenza - obbligo di pubblicazione - sezione - amministrazione trasparente - albo pretorio - pubblicità legale – competenza di ANAC
Fonti: art. 8, co. 3, d.lgs. 33/2013 - art. 32 l. n. 69/2009- PNA 2018, Approfondimento IV “Semplificazioni per i piccoli comuni” di Parte Speciale

In questi casi, occorre che l’amministrazione, per ciascuna categoria di dati non pubblicati, espliciti le ragioni, nella pertinente sottosezione, della mancata pubblicazione (ad esempio, “nel corso dell’anno 2024 non sono stati conferiti incarichi/non sono stati adottati bandi di concorso o di gara”).


Parole chiave: trasparenza - mancata pubblicazione - esplicitazione delle ragioni
Fonti: d.lgs. 33/2013

L’amministrazione dovrà dare evidenza all’interno delle sotto-sezioni interessate che l’obbligo di pubblicazione non è applicabile all’amministrazione (ad esempio, se non rientra nelle competenze dell’amministrazione adottare atti di pianificazione e governo del territorio cui assicurare la trasparenza ai sensi dell’art. 39 del d.lgs. 33/2013 nella sottosezione “Pianificazione e governo del territorio” di “Amministrazione trasparente” sarà precisato che si tratta di un “obbligo di pubblicazione non applicabile all’amministrazione”.


Parole chiave: trasparenza – obbligo pubblicazione non applicabile - esplicitazione delle ragioni
Fonti: d.lgs. 33/2013

Nell’Allegato 1) alla delibera 1310/2016 l’ANAC ha previsto la costituzione di più sotto-sezioni di primo livello “Altri contenuti”, denominate “Altri contenuti – Corruzione”, “Altri contenuti – Accesso civico” e “Altri contenuti – Accessibilità e catalogo di dati, metadati e banche dati”, specificamente dedicate agli argomenti citati.
Ciò per consentire alle amministrazioni di inserirvi documenti, informazioni e dati, per i quali sussistono specifici obblighi di pubblicazione, anche ulteriori rispetto al d.lgs. 33/2013, che non risultano riconducibili ad alcuna delle sotto-sezioni previste dall’allegato A del predetto decreto.


Parole chiave: amministrazione trasparente - altri contenuti - sottosezioni
Fonti: d.lgs. 33/2013 - delibera ANAC n. 1310/2016 e relativo allegato 1)

Le amministrazioni possono pubblicare nel proprio sito istituzionale dati, informazioni e documenti per i quali non sussiste uno specifico obbligo di trasparenza né a livello di normativa nazionale né regionale/provinciale. Ciò nel rispetto dei limiti posti a tutela degli interessi pubblici e privati indicati nell’art. 5-bis del d.lgs. 33/2013 e procedendo alla indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti.
La pubblicazione di “dati ulteriori” risponde alla concezione di trasparenza quale “accessibilità totale”, ribadita dall’art. 1, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013.


Parole chiave: amministrazione trasparente - dati ulteriori - accessibilità totale –limiti– anonimizzazione dati personali
Fonti: artt. 1, co. 1, 7-bis, co. 3, d.lgs. 33/2013 - art. 1, co. 9, lett. f), l. 190/2012

Ciascuna amministrazione, in ragione delle proprie caratteristiche strutturali e funzionali, individua i “dati ulteriori” nella apposita sezione del PTPCT dedicata alla trasparenza o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO e ne programma la pubblicazione. 
Analogamente, le società in controllo pubblico, escluse quelle quotate, le associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato comunque denominati, in possesso dei requisiti di cui all’art. 2-bis, co. 2, lett. c), d.lgs. n. 33/2013, individuano e programmano la pubblicazione di “dati ulteriori” nelle misure di prevenzione della corruzione integrative del MOG 231 ovvero nel documento che tiene luogo del PTPCT.


Parole chiave: amministrazione trasparente - dati ulteriori - sezione trasparenza – PTPCT-sezione anticorruzione e trasparenza- PIAO- MOG 231- documento che tiene luogo del PTPCT
Fonti: artt. 1, co, 1, 7-bis, co. 3, 10 d.lgs. 33/2013 - art. 1, co. 9, lett. f), l. 190/2012 - delibera ANAC n. 1310/2016, Parte Prima, § 2. - PNA 2019, Parte III, § 4.3.- PNA 2022

L’individuazione dei dati ulteriori terrà conto, in primo luogo, delle caratteristiche strutturali e funzionali di ogni amministrazioni. Si suggerisce, inoltre, di valutare la possibilità di pubblicare quei dati che più frequentemente vengono richiesti con le istanze di accesso civico generalizzato in quanto indice di interesse ad una loro più ampia conoscibilità. 


Parole chiave: amministrazione trasparente – individuazione dati ulteriori - accessibilità totale
Fonti: artt. 1, co, 1, 5, co, 2 e 7-bis, co. 3, d.lgs. 33/2013 - art. 1, co. 9, lett. f), l. 190/2012 

Possono considerarsi “dati ulteriori” anche le elaborazioni di dati e informazioni già oggetto di pubblicazione obbligatoria quando il processo di elaborazione produce dati per i quali non sussiste un obbligo di trasparenza (a titolo esemplificativo si considerino le estrapolazioni e l’elaborazione di dati del bilancio che rendono disponibili dati in forma aggregata sulle diverse tipologie di spesa).

Parole chiave: amministrazione trasparente - dati ulteriori - elaborazioni di secondo livello  
Fonti: art. 1, co, 1, 7-bis, co. 3, d.lgs. 33/2013 - art. 1, co. 9, lett. f), l. 190/2012

 

I limiti alla pubblicazione dei c.d. “dati ulteriori” sono quelli relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti espressamente previsti dall'articolo 5-bis e alla tutela dei dati personali eventualmente presenti.


Parole chiave: amministrazione trasparente - dati ulteriori - limiti - tutela della riservatezza
Fonti: artt. 1, co, 1, 5-bis, 7-bis, co. 3, d.lgs. 33/2013 - art. 1, co. 9, lett. f), l. 190/2012

I dati ulteriori sono pubblicati nella sotto-sezione di primo livello “Altri contenuti” laddove non sia possibile ricondurli ad alcuna delle sotto-sezioni in cui si articola la sezione “Amministrazione trasparente”.


Parole chiave: dati ulteriori - modalità di pubblicazione - amministrazione trasparente
Fonti: artt. 1, co, 1, 7-bis, co. 3, d.lgs. 33/2013 - art. 1, co. 9, lett. f), l. 190/2012 - allegato 1) alla delibera ANAC n. 1310/2016

Secondo quanto previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 33/2013, i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati in formato di tipo aperto (ai sensi dell’art. 68 del Codice dell’amministrazione digitale), e sono riutilizzabili senza ulteriori restrizioni, ma con obbligo di citare la Fonti e di rispettarne l’integrità.


Parole chiave: dati - modalità di pubblicazione - amministrazione trasparente-formato aperto-riutilizzo dati 
Fonti: art. 7 d.lgs. 33/2013 - art. 68, d.lgs. n. 82/2005 - delibera ANAC n. 1310/2016, § 3. - Allegato 5 alla delibera ANAC n. 213/2020

Ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione dei dati sul sito istituzionale deve essere tempestiva e gli stessi mantenuti costantemente aggiornati.
Nel caso in cui le norme recanti obblighi di pubblicazione prevedano specifiche tempistiche di aggiornamento, esse sono indicate in dettaglio nell’allegato 1 alla delibera n. 1310/2016.


Parole chiave: dati - modalità di pubblicazione - amministrazione trasparente  aggiornamento
Fonti: art. 8 d.lgs. 33/2013 - allegato 1) alla delibera ANAC n. 1310/2016

Nella sezione del PTPCT dedicata alla programmazione della trasparenza o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO è opportuno che ogni amministrazione definisca, in relazione alla propria organizzazione ed alla periodicità dell’aggiornamento fissato dalle norme, i termini entro i quali prevedere l’effettiva pubblicazione di ciascun dato nonché le modalità stabilite per la vigilanza ed il monitoraggio sull’attuazione degli obblighi.
Le società in controllo pubblico, escluse quelle quotate, le associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato comunque denominati, in possesso dei requisiti di cui all’art. 2-bis, co. 2, lett. c), d.lgs. n. 33/2013, individuano i termini per la pubblicazione dei dati e le attività di vigilanza e monitoraggio sugli stessi nelle misure di prevenzione della corruzione integrative del MOG 231 ovvero nel documento che tiene luogo del PTPCT.


Parole chiave: dati - termini - sezione trasparenza – PTPCT – PIAO- MOG 231- documento che tiene luogo del PTPCT aggiornamento- vigilanza
Fonti: artt. 2bis, co.2., 8 d.lgs. 33/2013 - delibera ANAC n. 1310/2016, § 2.- PNA 2022

Secondo quanto previsto dall’art. 8, co. 3, del d.lgs. n. 33/2013, documenti, informazioni e dati oggetto di specifici obblighi di pubblicazione sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrente dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali. 
Per i dati di cui all’art. 14 concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali e per i dati previsti dall’art. 15 per gli incarichi di collaborazione o consulenza valgono i diversi termini stabiliti rispettivamente dall’art. 14, co. 2 e dall’art. 15, co. 4. 
Decorsi detti termini, la trasparenza è assicurata mediante la possibilità di presentare l’istanza di accesso civico generalizzato ai sensi dell’art. 5, co. 2, del d.lgs. 33/2013.


Parole chiave: dati - amministrazione trasparente - durata della pubblicazione - cinque anni - accesso civico generalizzato
Fonti: artt. 5, co.2, 8, co. 3, 14, co. 2 e 15, co. 4, d.lgs. 33/2013