Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo (art. 14, co. 1, d.lgs 33/2013)
FAQ in materia di trasparenza (sull’applicazione del d.lgs. n. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016). La sezione è stata aggiornata successivamente alla emanazione del PNA 2019-2021. FAQ aggiornate al 30 luglio 2020.
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1. Pubblicazione dei dati concernenti i titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale regionale e locale (art. 14 co. 1)
Tutti i soggetti che fanno parte, sia a seguito di elezioni che di nomina, di organi politici di livello statale, regionale e locale sono destinatari degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 14, co. 1 del d.lgs. 33/2013. Sono sicuramente organi politici: nei ministeri il ministro, il vice ministro, il sottosegretario di Stato; nelle regioni il presidente, i membri/componenti del consiglio e della giunta; nelle città metropolitane il sindaco metropolitano, i membri/componenti del consiglio metropolitano e della conferenza metropolitana; nelle province il presidente della provincia, i membri/componenti del consiglio provinciale, i membri/componenti dell’assemblea dei sindaci; nei comuni il sindaco, i membri/componenti del consiglio e della giunta; nelle unioni di comuni e comunità montane il presidente, i membri/componenti del consiglio e della giunta; nei consorzi di enti locali il presidente, i membri/componenti del consiglio di amministrazione e dell’assemblea.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi politici- ministro - vice ministro-sottosegretario di Stato - regioni - città metropolitane – province - comuni - unioni di comuni - comunità montane - consorzi di enti locali
Fonte: art. 14, co. 1, d.lgs. 33/2013- legge 441/1982 - delibera ANAC n. 241/2017
Non rileva, ai fini dell’attuazione degli obblighi di pubblicazione in questione, che la carica sia attribuita o svolta a titolo gratuito. La deroga, contemplata nel co. 1-bis dell’art. 14 per gli incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo, stante il chiaro disposto normativo, non può essere estesa agli incarichi espressione di rappresentanza politica.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi politici – carica gratuita – compensi - deroghe
Fonte: art. 14, co. 1, d.lgs. 33/2013- delibera ANAC n. 241/2017
I dati dei titolari di incarichi politici da pubblicare ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013
sono:
a) l’atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
b) il curriculum;
c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
f) le dichiarazioni reddituali e patrimoniali.
Sulla pubblicazione di tali dati, anche con riferimento alle modalità, l’Anac si è espressa con la delibera 241/2017.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi politici – contenuti dell’obbligo – ambito oggettivo
Fonte: art. 14, co. 1, d.lgs. 33/2013 - legge 441/1982 - delibera ANAC n. 1310/2016 - delibera ANAC n. 241/2017
I dati di cui all’art. 14, co. 1, d.lgs. 33/2013 devono essere pubblicati nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’amministrazione, nella sotto-sezione di secondo livello “Organizzazione” – “Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo”.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi politici – amministrazione trasparente – organizzazione
Fonte: art. 14, co. 1, d.lgs. 33/2013 - delibera ANAC n. 1310/2016 - delibera ANAC n. 241/2017
I rimborsi per le assenze dal servizio di cui all’art. 79, cc. da 1 a 4, del d.lgs. n. 267/2000 che gli enti locali liquidano ai datori di lavoro dei propri amministratori locali che siano anche lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici non rientrano tra i compensi connessi all’assunzione della carica da pubblicare ai sensi dell’art. 14, c. 1, lett. c), del d.lgs. 33/2013.
Tali compensi figurano, infatti, all’interno delle dichiarazioni dei redditi dei soggetti che li percepiscono, già oggetto di pubblicazione ai sensi dell’art. 14, co. 1, lett. f).
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi politici – contenuti dell’obbligo- pubblicazione rimborsi permessi retribuiti
Fonte: art. 14, co. 1, lett. c), d.lgs. 33/2013
L’obbligo di pubblicazione delle spese di viaggio e missione sussiste per i viaggi di servizio e le missioni pagate con fondi pubblici in ragione dello svolgimento delle attività connesse alla carica politica.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi politici – contenuti dell’obbligo- pubblicazione importi di viaggi di servizio e missioni
Fonte: art. 14, co. 1, lett. c), d.lgs. 33/2013
Costituiscono oggetto di pubblicazione i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, intendendo per questi ultimi le società e gli altri enti disciplinati dal diritto privato. Avuto riguardo alla formulazione letterale della citata lett. d), non rileva, ai fini della pubblicazione, la partecipazione o il controllo da parte dell’amministrazione su tali enti. Costituiscono oggetto di pubblicazione tutte le cariche rivestite, non essendo limitato l’obbligo di pubblicazione alle cariche di tipo “politico” o connesse con la carica politica rivestita.
Costituiscono oggetto di pubblicazione sia le cariche a titolo oneroso sia quelle a titolo gratuito, dovendosi precisare, per quelle onerose, anche i relativi compensi.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi politici – contenuti dell’obbligo- pubblicazione cariche-titolo oneroso – titolo gratuito
Fonte: art. 14, co. 1, lett. d), d.lgs. 33/2013
Le dichiarazioni di cui alle lett. d) ed e) del comma 1 dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 relative – rispettivamente – ad altre cariche, presso enti pubblici o privati e relativi compensi ed altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e relativi compensi - devono essere riferite al momento dell’assunzione in carica cioè all’atto di proclamazione conseguente all’elezione ovvero all’atto di nomina.
Parole chiave: Trasparenza - Obblighi di pubblicazione - Titolari di incarichi politici - Assunzione di altre cariche - Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica – Momento al quale si riferiscono le dichiarazioni – Nomina - Atto di proclamazione.
Fonte: art. 14, co. 1, lett. d) ed e) d.lgs. n. 33/2013 – art. 2, l. n. 441/1982.
Gli incarichi svolti in qualità di libero professionista devono essere pubblicati unicamente laddove la relativa spesa gravi sulla finanza pubblica. Ad esempio, gli incarichi conferiti da parte di amministrazioni statali, Regioni, Province e Comuni, quali difesa in giudizio, consulenza tecnica etc., rientrano, qualora sia previsto un compenso, nella categoria degli incarichi gravanti sulla pubblica finanza per i quali sussiste, ai sensi dell’art. 14, co. 1, lett. e), del d.lgs. n. 33/2013, l’obbligo di pubblicazione.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi politici – contenuti dell’obbligo- incarichi con oneri a carico della finanza pubblica – libera professione
Fonte: art. 14, co. 1, lett. e), d.lgs. 33/2013
Per le attività svolte in qualità di medico di base e di pediatra di libera scelta non sussiste l’obbligo di comunicazione e pubblicazione ai sensi dell’art. 14, co. 1, lett. e), del d.lgs. n. 33/2013, atteso che non si è in presenza di un incarico di collaborazione o consulenza.
Infatti, i corrispettivi attribuiti ai medici di base e ai pediatri di libera scelta, pur con le relative specificità, sono assimilabili a quelli derivanti da lavoro dipendente. I dati ad essi relativi sono resi trasparenti attraverso la pubblicazione della dichiarazione dei redditi disposta dal medesimo art. 14, co. 1, lett. f).
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi politici – contenuti dell’obbligo- incarichi con oneri a carico della finanza pubblica – medico di base - pediatra
Fonte: art. 14, co. 1, lett. e), d.lgs. 33/2013
No, considerato che non si tratta di “incarichi” e tenuto inoltre conto che i dati relativi alla posizione lavorativa o pensionistica sono già resi trasparenti attraverso la pubblicazione della dichiarazione dei redditi disposta dall’art. 14, co. 1, lett. f), del d.lgs. n. 33/2013.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi politici – contenuti dell’obbligo- incarichi con oneri a carico della finanza pubblica –rapporto lavoro dipendente – pensione
Fonte: art. 14, co. 1, lett. e), d.lgs. 33/2013
L’art. 47, nel definire le sanzioni previste per la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14 concernenti la situazione patrimoniale complessiva, ricomprende nel concetto di situazione patrimoniale complessiva, oltre alla dichiarazione dei redditi, anche quella relativa alla titolarità di imprese e di partecipazioni azionarie.
È altresì inclusa nella dichiarazione patrimoniale la titolarità di diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri. Non rientrano invece nella dichiarazione patrimoniale i titoli obbligazionari, i titoli di Stato, o altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, Sicav o intestazioni fiduciarie. Si richiama, per ogni altro utile riferimento, l’allegato alla delibera Anac n. 241/2017. (Si veda anche la Faq 5.41.).
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi politici – contenuti dell’obbligo- situazione patrimoniale complessiva
Fonte: art. 14, co. 1, lett. f), d.lgs. 33/2013 - art. 47, co. 1, d.lgs. 33/2013- legge 441/1982- delibera ANAC n. 241/2017
Stante la previsione all’art. 47 del d.lgs. n. 33/2013 di una apposita sanzione per la mancata pubblicazione della situazione patrimoniale complessiva del titolare dell’incarico politico, ivi compresa la titolarità di imprese, si evince la necessità di interpretare la nozione di “situazione patrimoniale complessiva” come comprensiva della “titolarità di imprese”.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi politici – contenuti dell’obbligo- situazione patrimoniale complessiva – titolarità di impresa
Fonte: art. 14, co. 1, lett. f), d.lgs. 33/2013 - art. 47, co. 1, d.lgs. 33/2013 - delibera ANAC n. 241/2017
L’art. 14 del d.lgs. 33 del 2013 non prevede come obbligatorie le dichiarazioni relative alla “consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, sicav o intestazioni fiduciarie”, originariamente previste dall’art. 41 bis del d.lgs. n. 267/2000, ora abrogato. Le dichiarazioni da pubblicare ai sensi dell’art. 14, c. 1, lett. f), del d.lgs. n. 33/2013 con specifico riferimento alla consistenza del patrimonio del soggetto dichiarante devono riguardare i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, le azioni di società e le quote di partecipazione a società, la titolarità di imprese.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi politici – dichiarazioni patrimoniali –titoli obbligazionari - titoli di Stato - fondi di investimento - sicav
Fonte: art. 14, co. 1, lett. f), d.lgs. 33/2013 – art. 41 bis, d.lgs. 267/2000
L’obbligo di pubblicazione delle dichiarazioni dei diritti reali sui beni immobili si intende assolto con l’indicazione della natura del diritto (proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione), tipologia del bene (terreno o fabbricato), quota di titolarità (percentuale), ubicazione (Italia/estero).
Per i beni mobili registrati l’obbligo si intende assolto con l’indicazione della tipologia del bene (autovettura, aeromobile, imbarcazione da diporto), cavalli fiscali, anno di immatricolazione (cfr. allegati 3 e 4 alla delibera 241/2017). Si veda anche l’allegato alla delibera ANAC n. 241/2017.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi politici – dichiarazioni patrimoniali – contenuti – beni immobili – beni mobili
Fonte: art. 14, co. 1, lett. f), d.lgs. 33/2013 - legge 441/1982 - delibera ANAC n. 241/2017
L’art. 2 della legge 441/1982 al comma 1, n. 1) richiede la presentazione di una dichiarazione concernente, tra l’altro, “i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri”. La proprietà, benché nuda, ossia temporaneamente mancante della tipica facoltà di godimento del bene, costituisce il diritto reale per eccellenza e, come tale, rientra nel novero dei dati e delle informazioni richieste ai fini della descrizione della situazione patrimoniale del titolare dell’incarico politico ai sensi degli artt. 14 d.lgs. 33/2013 e art. 2, co. 1, n. 1, l. 441/1982.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi politici – dichiarazioni patrimoniali – contenuti – beni immobili – nuda proprietà
Fonte: art. 14, co. 1, lett. f), d.lgs. 33/2013 - art. 2, co. 1, n. 1, l. 441/1982
Si. La dichiarazione da rendere ai sensi dell’art. 14, co. 1, lett. f) del d.lgs. 33/2013 deve riguardare tutte le partecipazioni e azioni societarie detenute dai soggetti obbligati alla data di sottoscrizione della dichiarazione. La norma, infatti, non menziona alcuna esclusione riferita a modalità di acquisizione, durata del possesso, valore delle azioni e delle quote di partecipazione. Ogni modifica concernente i cambiamenti intervenuti è indicata nella dichiarazione di variazione rispetto alla precedente dichiarazione patrimoniale.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi politici – dichiarazioni patrimoniali – contenuti – partecipazioni azionarie
Fonte: art. 14, co. 1, lett. f), d.lgs. 33/2013
L’obbligo delle dichiarazioni e delle attestazioni riguardanti la situazione patrimoniale e reddituale del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado (ove gli stessi vi consentano) del titolare dell’organo di politico, è posto in capo allo stesso titolare dell’incarico politico. Quest’ultimo è tenuto, altresì, a dichiarare i casi di mancato consenso del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di cui l’amministrazione deve dare evidenza sul proprio sito istituzionale. Le predette comunicazioni devono essere indirizzate al RPCT, o ad altro soggetto individuato dal PTPC.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi politici – dichiarazioni reddituali e patrimoniali - coniuge non separato - parenti entro il secondo grado
Fonte: art. 14, co. 1, lett. f), d.lgs. 33/2013 - legge 441/1982 - delibera ANAC n. 241/2017
No. Nel caso in cui il titolare dell’incarico politico dichiari il mancato consenso alla pubblicazione delle attestazioni e delle dichiarazioni di cui all’art. 14, c. 1, lett. f), del d.lgs. 33/2013, del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, sussiste, ai fini della pubblicazione, l’obbligo di indicare il legame di parentela con il titolare dell’incarico politico, ma non quello di identificazione personale del coniuge e dei parenti.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi politici – dichiarazioni reddituali e patrimoniali - coniuge non separato - parenti entro il secondo grado – negato consenso
Fonte: art. 14, co. 1, lett. f), d.lgs. 33/2013 - legge 441/1982 - delibera ANAC n. 241/2017
In linea con la nozione di parentela di cui al codice civile, sono considerati parenti entro il secondo grado i nonni, i genitori, i figli, i nipoti in linea retta (figli dei figli), i fratelli e le sorelle.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi politici – coniuge non separato - parenti entro il secondo grado – individuazione
Fonte: art. 14, co. 1, lett. f), d.lgs. 33/2013 - legge 441/1982 - delibera ANAC n. 241/2017
Le dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 14, co. 1, lett. f) d.lgs. 33/2013, in quanto “fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato” devono essere presentate quali dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 445/2000, con tutto ciò che ne consegue anche sotto il profilo degli effetti penali in caso di dichiarazioni mendaci (cfr. art. 76 d.P.R. 445/2000). Deve ritenersi superata, ad opera del d.P.R. 445/2000, la disciplina contenuta nell’art. 2, della legge 441/1982, nella parte in cui si limita a disporre l’utilizzo della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero».
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi politici – dichiarazioni reddituali e patrimoniali – modalità di attuazione - dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà
Fonte: art. 14, co. 1, lett. f), d.lgs. 33/2013 – art. 2, legge 441/1982 - art. 47, d.P.R. 445/2000
Qualora intervengano variazioni sia in aumento che in diminuzione in corso d’anno, è facoltà del soggetto obbligato, qualora lo ritenga opportuno, richiedere alla propria amministrazione di aggiornare, ai fini della pubblicazione, la dichiarazione resa.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi politici – dichiarazioni patrimoniali – aggiornamento
Fonte: art. 14, co. 1, lett. f), d.lgs. 33/2013
L’obbligo di pubblicare le dichiarazioni reddituali può ritenersi assolto anche con la pubblicazione del quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi. Tale modalità semplificata risulta coerente con l’art. 9 della l. 441/1982 che si riferisce a tale quadro riepilogativo ai fini della conoscibilità dei dati reddituali.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi politici– dichiarazione dei redditi – quadro riepilogativo
Fonte: art. 14, co. 1, lett. f), d.lgs. 33/2013, legge 441/1982, delibera ANAC n. 241/2017, § 6.
Ai sensi dell’art. 14, c. 1, lett. f), del d.lgs. n. 33/2013, le dichiarazioni devono essere pubblicate sui siti istituzionali delle amministrazioni. Non è quindi sufficiente il mero deposito della dichiarazione dei redditi.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi politici– dichiarazione dei redditi – deposito
Fonte: art. 14, co. 1, lett. f), d.lgs. 33/2013, legge 441/1982, delibera ANAC n. 241/2017
I redditi da lavoro percepiti dal titolare di un incarico politico, anche qualora non soggetti a tassazione in Italia, sono oggetto di dichiarazione ai fini di trasparenza, ai sensi dell’articolo 14, co. 1, lett. f), d.lgs. 33/2013. Il riferimento testuale operato dall’art. 2 della legge 441/1982 alla “dichiarazione dei redditi” va, infatti, interpretato come relativo non solo e non tanto al documento contabile con cui il cittadino contribuente comunica al fisco le proprie entrate, quanto al contenuto informativo dello stesso.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi politici residenti all’estero – dichiarazione dei redditi
Fonte: art. 14, co. 1, lett. f), d.lgs. 33/2013, legge 441/1982, delibera ANAC n. 196/2019
Sì, anche i titolari di incarichi politici eletti in liste civiche sono tenuti a fornire, per la pubblicazione, la dichiarazione delle spese per propaganda elettorale di cui all’art. 14, c. 1, lett. f), del d.lgs. n. 33/2013, in quanto la lista civica rientra nel concetto di formazione politica di cui all’art. 2 della legge n. 441/1982.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi politici – contenuti dell’obbligo- spese propaganda elettorale – liste civiche
Fonte: art. 14, co. 1, lett. f), d.lgs. 33/2013
Per le dichiarazioni reddituali e patrimoniali le Province, quali enti di secondo livello, osservano il regime di trasparenza già applicabile ai titolari di incarichi politici nei comuni di provenienza.
Pertanto, in un’ottica di semplificazione, le Province assolvono agli obblighi di pubblicazione dei dati dell’art. 14 relativi ai titolari di incarichi politici mediante un collegamento ipertestuale che rinvia ai siti istituzionali dei Comuni dove detti dati sono pubblicati, purché sia assicurata la qualità delle informazioni di cui all'articolo 6 del medesimo decreto. In caso di mancata pubblicazione da parte dei comuni di provenienza, fermo restando quanto previsto dall’art. 47 del d.lgs. 33/2013, i RPCT delle Province interessate segnalano ad ANAC e ai comuni di provenienza gli inadempienti riscontrati.
Per effetto del rinvio, per i titolari di incarichi politici dei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti qualora eletti, nominati, o componenti di diritto degli organi politici delle Province, deve essere esclusa la pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali di cui alla lett. f), co.1, dell’art. 14.
Al contrario, per i titolari di incarichi politici dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti qualora eletti, nominati, o componenti di diritto negli organi politici nelle Province, rimane ferma la pubblicazione dei dati e delle informazioni di cui all’art. 14, co. 1, lett. f) del d.lgs. 33/2013.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi politici – Province- Assemblea dei Sindaci – comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti - dati reddituali e patrimoniali
Fonte: artt. 6, 14, co. 1, 47 d.lgs. 33/2013 - delibera ANAC n. 241/2017 – delibera ANAC n. 537/2020
Le Città metropolitane, quali enti di secondo livello, osservano per le dichiarazioni reddituali e patrimoniali il regime di trasparenza già applicabile ai titolari di incarichi politici nei comuni di provenienza.
Pertanto, in un’ottica di semplificazione, le Città metropolitane, assolvono agli obblighi di pubblicazione dei dati dell’art. 14 relativi ai titolari di incarichi politici mediante un collegamento ipertestuale che rinvia ai siti istituzionali dei Comuni dove detti dati sono pubblicati, purché sia assicurata la qualità delle informazioni di cui all'articolo 6 del medesimo decreto. In caso di mancata pubblicazione da parte dei comuni di provenienza, fermo restando quanto previsto dall’art. 47 del d.lgs. 33/2013, i RPCT delle Città Metropolitane interessate segnalano ad ANAC e ai comuni di provenienza gli inadempienti riscontrati. Anche in questo caso, come per le Province, per i titolari di incarichi politici dei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti qualora eletti, nominati, o componenti di diritto degli organi politici delle Città metropolitane, deve essere esclusa la pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali di cui alla lett. f), co.1, dell’art. 14.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi politici – Città metropolitane - Consiglio metropolitano – comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti - dati reddituali e patrimoniali
Fonte: artt. 6, 14, co. 1, e 47 d.lgs. 33/2013 - delibera ANAC n. 241/2017 – delibera ANAC n. 537/2020
Tutti i Comuni sono tenuti alla pubblicazione dei dati e delle informazioni di cui alle lettere da a) ad f) del co. 1 dell’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013, ad eccezione dei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti i quali non sono tenuti a pubblicare i dati reddituali e patrimoniali di cui alla lettera f).
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi politici – Comuni
Fonte: art. 14, co. 1, d.lgs. 33/2013 - legge 441/1982 - delibera ANAC n. 241/2017- delibera ANAC n. 537/2020
I Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti non sono tenuti a pubblicare i dati di cui all’art. 14, co. 1, lett. f) (dichiarazioni reddituali e patrimoniali). Resta, invece, fermo l’obbligo di pubblicare i dati e le informazioni di cui alle lett. da a) ad e) del medesimo art. 14, co. 1.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi politici – Comuni – dati reddituali e patrimoniali - comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti
Fonte: art. 14, co. 1, d.lgs. 33/2013 - legge 441/1982 - delibera ANAC n. 241/2017 - delibera ANAC n. 537/2020
Per l’individuazione del numero di abitanti di un Comune occorre fare riferimento, per ciascun anno, ai risultati dell’ultimo censimento ufficiale ISTAT.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi politici – Comuni – dati reddituali e patrimoniali - calcolo numero abitanti
Fonte: art. 14, co. 1, lett. f) d.lgs. 33/2013 - legge 441/1982 - delibera ANAC n. 241/2017 - delibera ANAC n. 537/2020
Nei Comuni sono organi di indirizzo politico il Sindaco, gli assessori e i consiglieri comunali.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi politici – Comuni - individuazione
Fonte: art. 14, co. 1, d.lgs. 33/2013 - legge 441/1982 - delibera ANAC n. 241/2017 - delibera ANAC n. 537/2020
In linea generale, i dati di cui all’art. 14, co. 1, del d.lgs. 33/2013 devono essere pubblicati anche per i Commissari straordinari. Seppur organi preposti all’ordinaria amministrazione, i Commissari Straordinari operano, infatti, con le funzioni e i compiti dei titolari degli organi di indirizzo politico, sostituendosi ad essi nel governo dell’ente locale.
L’art. 14 non è, invece, applicabile nell’ipotesi in cui vengano in rilievo commissari ad acta nominati per il compimento di singoli atti e non incaricati della complessiva gestione e amministrazione di un ente, tenuto conto che scopo della norma è quello di rendere trasparenti i dati di coloro che hanno responsabilità politica nella comunità territoriale.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione – commissari straordinari –enti locali – commissari ad acta
Fonte: art. 14, co. 1, d.lgs. 33/2013 - delibera ANAC n. 241/2017 - delibera ANAC n. 537/2020
L’art. 1, co. 7-quater del d.l. 162/2019, come convertito in legge 8/2020 dispone che gli obblighi di cui all'art. 14 si applicano anche ai titolari degli incarichi negli organismi previsti dall'art. 144 del d.lgs. 267/2000, ovvero ai componenti delle Commissioni straordinarie nominati con il decreto di scioglimento dei consigli comunali e provinciali per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione – commissari straordinari –enti locali – scioglimento per mafia
Fonte: art. 14, co. 1, d.lgs. 33/2013 - art. 144 del d.lgs. 267/2000 - art.1, co. 7-quater del d.l. 162/2019, come convertito in legge 8/2020
Le Circoscrizioni di decentramento comunale sono tenute alla pubblicazione dei dati di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013, ivi comprese le dichiarazioni patrimoniali e reddituali di cui alla lett. f).
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione – organi politici - circoscrizioni di decentramento comunale
Fonte: art. 14, co. 1, d.lgs. 33/2013 - delibera ANAC n. 241/2017 - art. 17, dlgs. 267/2000 - delibera ANAC n. 537/2020
Nelle Circoscrizioni di decentramento comunale gli organi di indirizzo politico sono il Presidente e i consiglieri di circoscrizione in quanto organi elettivi.
Parole chiave: trasparenza -– organi politici - circoscrizioni di decentramento comunale – individuazione
Fonte: art. 14, co. 1, d.lgs. 33/2013 - delibera ANAC n. 241/2017 - art. 17, dlgs. 267/2000 - delibera ANAC n. 537/2020
In un’ottica di razionalizzazione, semplificazione e limitazione degli oneri, tutte le forme associative di enti locali, come previste dal Capo V del d.lgs. n. 267/2000, fra le quali, ad esempio, Comunità montane, Unioni di comuni, Consorzi di enti locali, osservano per i propri titolari di incarichi politici lo stesso regime di trasparenza per le dichiarazioni reddituali e patrimoniali ad essi già applicabile nei comuni di provenienza.
Pertanto è esclusa la pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali per i titolari di incarichi politici delle forme associative di cui al Capo V del titolo II della Parte Prima del d.lgs. 267/2000 se eletti nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti. La pubblicazione, invece, resta ferma laddove provengano da comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione – organi politici – associazioni di enti locali - Unioni di Comuni - Convenzioni - Consorzi di Comuni
Fonte: art. 14, co. 1, d.lgs. 33/2013 – delibera ANAC n. 241/2017 – capo V, d.lgs. 267/2000 - delibera ANAC n. 537/2020
Al fine di evitare ulteriori oneri amministrativi, le forme associative di enti locali previste dal Capo V del d.lgs. n. 267/2000, quali enti di secondo livello, assolvono agli obblighi di pubblicazione dei dati dell’art. 14 relativi ai titolari di incarichi politici mediante la predisposizione di un collegamento ipertestuale che rinvia ai siti istituzionali dei Comuni dove detti dati sono pubblicati, assicurando la qualità delle informazioni di cui all'articolo 6 del medesimo decreto. In caso di mancata pubblicazione da parte dei comuni di provenienza, fermo restando quanto previsto dall’art. 47 del d.lgs. 33/2013, i RPCT delle forme associative interessate segnalano ad ANAC e ai comuni di provenienza gli inadempienti riscontrati.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi politici – enti associativi –- collegamento ipertestuale
Fonte: artt. 6, 14, co. 1, 47 d.lgs. 33/2013 - Capo V del d.lgs. n. 267/2000 - delibera ANAC n. 241/2017 §2.1 – delibera ANAC n. 537/2020
I Consorzi BIM, in quanto enti associativi dei Comuni, sono da ricondurre ai “consorzi e associazioni” di Comuni ricompresi nel novero delle amministrazioni pubbliche, di cui all’art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001, tenuti ad osservare la disciplina del d.lgs. 33/2013, ivi inclusi gli obblighi previsti all’art. 14, co. 1, lett. f), secondo le modalità attuative previste per i comuni.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione – organi politici – consorzi e associazioni di Comuni- consorzi di bacino imbrifero montano – dati reddituali e patrimoniali - applicabilità
Fonte: art. 14, co. 1,lett. f), d.lgs. 33/2013 delibera ANAC n. 241/2017
Alle Comunità montane, da intendersi come unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a province diverse, dotate di propri organi, si applica per le dichiarazioni reddituali e patrimoniali il regime di trasparenza già applicabile ai titolari di incarichi politici nei comuni di provenienza.
Di conseguenza per i titolari di incarichi politici dei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti qualora eletti, nominati, o componenti di diritto degli organi politici delle Comunità montane, va esclusa la pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali di cui alla lett. f), co.1, dell’art. 14.
Al contrario, per i titolari di incarichi politici dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti qualora eletti, nominati, o componenti di diritto negli organi politici delle Comunità montane, rimane ferma la pubblicazione dei dati e delle informazioni di cui all’art. 14, co. 1, lett. f) del d.lgs. 33/2013.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione – organi politici – comunità montane– dati reddituali e patrimoniali - applicabilità
Fonte: art. 14, co. 1, lett. f), e art. 6 d.lgs. 33/2013 – delibera ANAC n. 537/2020- delibera ANAC n. 241/2017
Sì, rimane attualmente vigente la disciplina relativa agli obblighi di trasparenza sullo stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo contenuta nelle leggi regionali, eventualmente adottate in attuazione del d.l. 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, qualora si tratti di obblighi diversi ed ulteriori rispetto a quelli relativi allo stato patrimoniale già previsti all’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi politici – Regioni - leggi regionali - dichiarazioni patrimoniali
Fonte: art. 14, co. 1, lett. f), d.lgs. 33/2013, art. 2, co. 1, lett. e), d.l. 174/2012
Sì, sono previste sanzioni per la mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'art. 14 concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell’incarico politico al momento dell’assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi connessi all’assunzione della carica.
La sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro è irrogata da ANAC ai sensi del Regolamento sanzionatorio del 16 novembre 2016. (Si veda anche la Faq 5.11).
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi politici– incompletezza -sanzioni
Fonte: art. 14, co. 1, lett. f), d.lgs. 33/2013 - art. 47, co. 1, d.lgs. 33/2013 - legge 689/1981 - delibera ANAC n. 241/2017 – Regolamento ANAC 16 novembre 2016
Sì, per tutti i cessati dall’incarico, l’art. 14, co. 2, del d.lgs. 33/2013 prevede specifici obblighi di pubblicazione (Cfr. faq 1.44 - 1.47).
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi politici
Fonte: art. 14, co. 2, d.lgs. 33/2013 - legge 441/1982 - delibera ANAC n. 241/2017
I dati patrimoniali che devono essere pubblicati, dopo la cessazione dell’incarico, sono quelli concernenti le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l’ultima attestazione.
Sono invece rimosse dal sito, ai sensi dell’art. 14, co. 2, la prima dichiarazione patrimoniale e le successive variazioni rese da parte dell’interessato nel corso dell’incarico.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi politici cessati- dichiarazioni patrimoniali – dati patrimoniali
Fonte: art. 14, co. 2, d.lgs. 33/2013 - legge 441/1982 - delibera ANAC n. 241/2017
La dichiarazione, concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l’ultima attestazione, deve essere depositata entro i tre mesi successivi alla cessazione dell’incarico e tempestivamente pubblicata dall’amministrazione nell’apposita sottosezione dedicata di “Amministrazione trasparente”.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi politici cessati- dichiarazioni patrimoniali – dati patrimoniali – tre mesi dalla cessazione
Fonte: art. 14, co. 2, d.lgs. 33/2013 - legge 441/1982 - delibera ANAC n. 241/2017
I soggetti cessati dall’incarico debbono depositare, a fini della successiva pubblicazione, copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine. In attuazione di tale disposizione, il soggetto cessato trasmette all’amministrazione copia della dichiarazione riferita ai redditi dell’anno di cessazione, se quest’ultima è avvenuta nel secondo semestre dello stesso anno (es. nel caso di cessazione a luglio 2021 è depositata sia la dichiarazione relativa ai redditi 2020, da presentarsi nel 2021, sia la dichiarazione relativa ai redditi 2021 da presentarsi nel 2022). Diversamente, se la cessazione è intervenuta nel primo semestre dell’anno, (es. febbraio 2021), è depositata ai fini della pubblicazione, la copia della dichiarazione relativa ai redditi 2020, da presentarsi nel 2021.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi politici cessati – dichiarazione dei redditi Fonte: art. 14, co. 2, d.lgs. 33/2013 – l. 441/1982 - delibera ANAC n. 241/2017, § 4.
I dati di cui all’art. 14, co. 1 del d.lgs. n. 33/2013, ad eccezione delle informazioni concernenti la situazione patrimoniale, sono pubblicati per i tre anni successivi alla cessazione dell’incarico, unitamente alla dichiarazione della variazione patrimoniale e all’ ultima dichiarazione dei redditi rese successivamente alla cessazione. Decorsi detti termini, i dati e i documenti sono accessibili mediante istanza di accesso civico generalizzato.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi politici cessati - dichiarazioni reddituali e patrimoniali- durata pubblicazione
Fonte: art. 14, co. 2, d.lgs. 33/2013 - legge 441/1982 - delibera ANAC n. 241/2017
2. Pubblicazione dei dati concernenti i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati (art. 14, co. 1-bis, d.lgs. 33/2013).
No, la norma estende gli obblighi di pubblicazione anche ai titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo, comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e ai titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi/cariche di amministrazione, direzione o governo - titolari di incarichi dirigenziali
Fonte: art. 14, co. 1-bis, d.lgs. 33/2013 - delibera ANAC n. 241/2017, § 2.2.
Vista l’eterogeneità di strutture organizzative cui la norma si riferisce, ogni ente, anche attraverso un’analisi delle proprie norme istitutive, regolamentari e statutarie, individua i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo, comunque denominati, i cui dati sono assoggettati a pubblicazione ai sensi dell’art. 14, co. 1-bis, del d.lgs. 33/2013.
Si tratta, in via generale, di soggetti/organi che all’interno dell’amministrazione/ente pubblico, esprimono, attraverso atti di indirizzo e controllo, un indirizzo generale, che può essere qualificato come “indirizzo politico-amministrativo”, sull’organizzazione e sull’attività dell’ente, essendo le competenze di amministrazione attiva e di gestione riservate ai dirigenti. Su detti organi tendono a concentrarsi competenze, tra le quali, l’adozione di statuti e regolamenti interni, la definizione dell’ordinamento dei servizi, la dotazione organica, l’individuazione delle linee di indirizzo dell’ente, la determinazione dei programmi e degli obiettivi strategici pluriennali, l’emanazione di direttive di carattere generale relative all’attività dell’ente, l’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, l’approvazione dei piani annuali e pluriennali, l’adozione di criteri generali e di piani di attività e di investimento.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi/cariche di amministrazione, direzione o governo - individuazione - poteri di indirizzo politico-amministrativo
Fonte: art. 14, co. 1-bis, d.lgs. 33/2013 - delibera ANAC n. 241/2017, § 2.2.1.
No, se l’incarico o la carica di amministrazione, di direzione o di governo è svolta gratuitamente le amministrazioni, differentemente da quanto previsto per i titolari di incarichi politici, non sono tenute a pubblicare i dati di cui all’art. 14, co. 1 del d.lgs. 33/2013.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi/cariche di amministrazione, direzione o governo - gratuità - esclusione
Fonte: art. 14, co. 1-bis, d.lgs. 33/2013 - delibera ANAC n. 241/2017, § 2.2.2.
Per gratuità deve intendersi l’assenza della corresponsione di ogni forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza. Quest’ultimo, ove costituisca mero rimborso delle spese connesse all’espletamento dell’incarico, non fa venir meno la gratuità dell’incarico. Diversamente, qualora assuma un carattere indennitario, con conseguente assoggettamento anche agli oneri contributivi ed erariali, l’incarico deve considerarsi non gratuito.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi/cariche di amministrazione, direzione o governo - gratuità - definizione
Fonte: art. 14, co. 1-bis, d.lgs. 33/2013 - delibera ANAC n. 241/2017, § 2.2.
Le pubbliche amministrazioni devono pubblicare le disposizioni normative, statutarie e le deliberazioni che stabiliscono la gratuità degli incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati. La pubblicazione avviene sul sito dell’amministrazione/ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Atti generali”, a cui la sottosezione “Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo” rinvia tramite link.
Parole chiave: trasparenza - titolari di incarichi/cariche di amministrazione, direzione o governo - gratuità - pubblicazione fonte - disposizioni normative, statutarie e deliberazioni - amministrazione trasparente - link
Fonte: art. 14, co. 1-bis, d.lgs. 33/2013 - delibera ANAC n. 241/2017, § 2.2.2.
Sì, in quanto non rileva la rinuncia personale al compenso percepito da parte del soggetto che riceve l’incarico o la carica.
La deroga è infatti da intendersi applicabile esclusivamente nelle ipotesi in cui la gratuità sia prevista da disposizioni normative e statutarie che regolano l’organizzazione e l’attività delle amministrazioni e degli enti o da deliberazione con carattere generale.
Parole chiave: trasparenza - titolari di incarichi/cariche di amministrazione, direzione o governo - compenso - rinuncia - non rilevanza
Fonte: art. 14, co. 1-bis, d.lgs. 33/2013 - delibera ANAC n. 241/2017, § 2.2.2
Solo le società in controllo pubblico sono tenute all’applicazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013. Per le società partecipate di cui al comma 3 dell’art. 2-bis del d.lgs. 33/2013 non è prevista la pubblicazione dei dati di cui all’art. 14.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi/cariche di amministrazione, direzione o governo – ambito soggettivo di applicazione - società a controllo pubblico
Fonte: art. 2-bis, co. 2, let. b) e 14, co. 1-bis, d.lgs. 33/2013 - delibera ANAC n. 1134/2017
Sono titolari di poteri di indirizzo generale, con riferimento all’organizzazione e all’attività delle società a controllo pubblico, il Presidente e il C.d.A.
Il Presidente partecipa pienamente alle decisioni assunte dall’organo di indirizzo della società ed è quindi in grado di incidere in concreto sull’organizzazione e sull’attività dell’ente e sul raggiungimento dello scopo sociale. Tale carica è pertanto riconducibile a quella dei titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all’art. 14, co. 1-bis del d.lgs. 33/2013 con conseguente applicazione di tutti gli obblighi di cui all’art. 14, co. 1, del medesimo decreto, salvo che tale carica sia attribuita a titolo gratuito.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi/cariche di amministrazione, direzione o governo – ambito soggettivo di applicazione - società a controllo pubblico - Presidente - C.d.A.
Fonte: art. 2-bis, co. 2, let. b) e 14, co. 1-bis, d.lgs. 33/2013 – delibera ANAC n. 241/2017
Se i gettoni di presenza corrisposti ai consiglieri C.d.A. hanno natura di mero rimborso spese gli incarichi sono da considerarsi gratuiti e quindi non oggetto di pubblicazione.
Al contrario se i gettoni di presenza costituiscono latu sensu somme di carattere indennitario, alterano la gratuità degli incarichi con conseguente assoggettamento degli stessi agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 14 del d.lgs. 33/2013.
La Determinazione n. 241 dell’ANAC del 08/03/2017, -“Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016” – stabilisce che “Per gratuità deve intendersi l’assenza della corresponsione di ogni forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza. Quest’ultimo, ove costituisca mero rimborso delle spese connesse all’espletamento dell’incarico, non fa venir meno la gratuità dell’incarico. Diversamente, qualora assuma un carattere indennitario, con conseguente assoggettamento anche agli oneri contributivi ed erariali, l’incarico deve considerarsi non gratuito”. Il discrimine è dunque rappresentato dall’assoggettamento agli oneri contributivi ed erariali.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi/cariche di amministrazione, direzione o governo - C.d.A. societario - rinuncia - gettone di presenza – natura del compenso
Fonte: art. 14, co. 1-bis, d.lgs. 33/2013 - delibera ANAC n. 241/2017, § 2.2.2 - Cons. St., Adunanza della Commissione speciale pubblico impiego del 4.5.2005
Sì, anche le Camere di commercio sono tenute all’applicazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013, in quanto rientranti nell’elenco delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 1, co 2, del d.lgs. 165/2001
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi/cariche di amministrazione, direzione o governo – ambito soggettivo di applicazione - società a controllo pubblico
Fonte: art. 2-bis, co. 1 e 14, co. 1-bis, d.lgs. 33/2013 – art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 - delibera ANAC n. 1310/2016 - delibera ANAC n. 241/2017 e relative allegato 1)
Sono titolari di poteri di indirizzo generale, con riferimento all’organizzazione e all’attività delle Camere di commercio, ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i., il Presidente, il Consiglio e la Giunta.
Le Camere di commercio pubblicano i dati relativi al Commissario ad acta ogni qualvolta il decreto di scioglimento gli attribuisca i poteri del Presidente e/o della Giunta e del Consiglio in quanto, lo stesso pur preposto all’ordinaria amministrazione, opera con le funzioni e i compiti dei titolari degli organi di indirizzo, sostituendosi ad essi nel governo dell’ente. Diversamente, nel caso in cui il Commissario sia nominato per il compimento di singoli atti, non ricorrono questi presupposti e la norma dell’art. 14, co. 1-bis del d.lgs. 33/2013 non trova applicazione.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi/cariche di amministrazione, direzione o governo - ambito soggettivo di applicazione - camere di commercio - organo di indirizzo
Fonte: art. 14, co. 1-bis, d.lgs. 33/2013 - l. n. 580/1993 e s.m.i.
Sì, le Università sono tenute all’applicazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi/cariche di amministrazione, direzione o governo - ambito soggettivo di applicazione - Università
Fonte: art. 2-bis, co. 1 e 14, co. 1-bis, d.lgs. 33/2013 – art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 - delibera ANAC n. 1310/2016 - delibera ANAC n. 241/2017 e relativo allegato 1)
Nell’Allegato 1) della delibera ANAC n. 241/2017 l’Autorità ha precisato che sono organi titolari di poteri di indirizzo generale delle Università il Rettore, il Consiglio di amministrazione e il Senato accademico, se dotato di poteri di indirizzo in base allo statuto.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi/cariche di amministrazione, direzione o governo - ambito soggettivo di applicazione - Università - organi di indirizzo
Fonte: art. 14, co. 1-bis, d.lgs. 33/2013 - allegato 1 alla delibera ANAC n. 241/2017
Con riguardo agli organi di garanzia o ai comitati regionali, qualora costituiti nella forma di un distinto ente pubblico regionale, trova applicazione il co. 1-bis dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 con riferimento agli organi di indirizzo, sempre che la carica non sia svolta a titolo gratuito. Qualora, invece, essi siano mantenuti quali soli organi regionali, funzionanti con il supporto di uffici regionali, la disposizione richiamata non trova applicazione.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi/cariche di amministrazione, direzione o governo - ambito soggettivo di applicazione - Regioni - Province Autonome - organi di garanzia - comitati regionali
Fonte: art. 14, co. 1-bis, d.lgs. 33/2013
Sì, gli ordini professionali, sia nazionali che territoriali, sono tenuti alla pubblicazione di tutti i dati di cui all’art. 14 relativamente ai titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati. L’obbligo non sussiste solo qualora tali incarichi o cariche siano svolti a titolo gratuito.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi/cariche di amministrazione, direzione o governo - ambito soggettivo di applicazione - ordini professionali - gratuità
Fonte: art. 14, co. 1-bis, d.lgs. 33/2013 - delibera ANAC n. 241/2017 § 2.2.2.
Nel caso di liquidazione di enti pubblici ovvero di commissariamento, i soggetti incaricati della liquidazione o i commissari straordinari, qualora svolgano le funzioni dei titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo, sono tenuti al rispetto degli obblighi di trasparenza di cui all’art. 14, salvo i casi di gratuità degli incarichi.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - titolari di incarichi/cariche di amministrazione, direzione o governo - ambito soggettivo di applicazione - commissario liquidatore - commissario straordinario
Fonte: art. 14, co. 1-bis, d.lgs. 33/2013 - delibera ANAC n. 241/2017 § 2.2.2
3. Pubblicazione dei dati sugli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica da parte dei dirigenti (art. 14, co. 1-ter d.lgs. 33/2013)
Sì, l’obbligo di pubblicazione del dato aggregato sugli emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica è previsto dall’art. 14, co-1 ter, d.lgs. 33/2013.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di comunicazione - dato aggregato - emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica - dirigenti
Fonte: art. 14, co. 1-ter, d.lgs. 33/2013 - delibera ANAC n. 241/2017, § 2.3.
Tutti i dirigenti, ivi compresi i “dirigenti esterni” (in applicazione dell’art. 19, co. 6 del d.lgs. 165/2001) sono tenuti a comunicare all’amministrazione presso cui prestano servizio l’importo complessivo degli emolumenti percepiti. A tale obbligo corrisponde quello dell’amministrazione di pubblicare detto dato nella sezione “Amministrazione trasparente” del proprio sito istituzionale.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di comunicazione - obbligo di pubblicazione - emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica - dirigenti esterni
Fonte: art. 14, co. 1-ter, d.lgs. 33/2013 - art. 19, co. 6, d.lgs. 165/2001 - delibera ANAC n. 241/2017, § 2.3.
Tali dati vanno inseriti nel sito istituzionale di un’amministrazione/ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione di primo livello “Personale”, sottosezioni di secondo livello “Incarichi amministrativi di vertice” e “Dirigenti”. Essi devono essere aggiornati annualmente entro un termine ragionevole rispetto a quello della comunicazione dei dati – fissato al 30 novembre dal d.P.C.M. 23.3.2012 - e comunque non oltre il 30 marzo dell’anno successivo.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di pubblicazione - emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica - amministrazione trasparente - aggiornamento
Fonte: art. 14, co. 1-ter, d.lgs. 33/2013 - D.P.C.M. 23.3.2012
Gli emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica sono gli emolumenti percepiti nell’ambito di rapporti di lavoro subordinato o autonomo e, quindi, gli stipendi e le altre voci di trattamento fondamentale, le indennità e le voci accessorie, nonché le eventuali remunerazioni per consulenze, incarichi aggiuntivi conferiti dalle amministrazioni pubbliche, anche diverse da quelle di appartenenza e anche dalle società partecipate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni anche diverse da quelle di appartenenza.
Parole chiave: trasparenza - obblighi di comunicazione e di pubblicazione - emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica - definizione
Fonte: art. 14, co. 1-ter del d.lgs. 33/2013 - d.P.C.M del 23 marzo 2012 - circolari del Dipartimento della funzione pubblica, n. 8/2012 e n. 3/2014, circolare INPS n. 153 del 24 agosto 2015 - delibera ANAC n. 241/2017, § 3.
Sì, sono previste sanzioni per la mancata comunicazione dei dati sugli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica.
L’art. 47, co. 1-bis del d.lgs. 33/2013, così come modificato dall’art. 1, comma 163, legge n. 160/2019 (legge di bilancio), prevede che nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell’art. 14, co. 1-ter si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro.
Parole chiave: trasparenza - emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica – mancata comunicazione - conseguenze - sanzione pecuniaria
Fonte: art. 14, co. 1-ter, e 47, co. 1-bis, d.lgs. 33/2013 - art. 1, co. 163, legge n. 160/2019 (legge di bilancio)
Sì, sono previste sanzioni per la mancata pubblicazione dei dati sugli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica.
L’art. 47, co. 1-bis del d.lgs. 33/2013, così come modificato dall’art. 1, comma 163, legge n. 160/2019 (legge di bilancio) prevede nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all’art. 14, co. 1-ter d.lgs. 33/2013 l’applicazione di una sanzione amministrativa consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell’indennità di risultato, ovvero nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell’indennità accessoria percepita dal responsabile della trasparenza. Il relativo provvedimento è pubblicato nel sito internet dell’amministrazione o dell’organismo interessati.
Si rammenta che il responsabile della pubblicazione è il soggetto individuato come tale nel PTPC; in mancanza di tale indicazione, si considera responsabile della pubblicazione lo stesso RPCT.
Parole chiave: trasparenza - emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica - mancata pubblicazione - conseguenze - sanzione – responsabile - decurtazione - indennità di risultato - indennità accessoria
Fonte: art. 14, co. 1-ter, e 47, co. 1-bis, d.lgs. 33/2013 - art. 1, co. 163, legge n. 160/2019 (legge di bilancio)