Tunnel Padula-Viggiano, troppe irregolarità nella gara d’appalto
Date:
31 agosto 2023

Tunnel Padula-Viggiano, troppe irregolarità nella gara d’appalto
Sono molte le criticità e le irregolarità emerse riguardo alla gara europea a procedura aperta per l'appalto del servizio di architettura e ingegneria per la progettazione e lo studio di fattibilità tecnico ed economico della dorsale trasversale di collegamento “Costa Jonica - Matera – Val d’Agri – Golfo di Policastro”.
E’ quanto rileva Anac con Atto del Presidente del 26 luglio 2023, dopo aver aperto un’attività di vigilanza a seguito di un esposto di Inarcassa. L’opera del valore stimato si 93.466.000 euro, prevede la realizzazione di un tunnel tra Padula e Viggiano, in provincia di Salerno: una galleria di sette chilometri per collegare la val d’Agri con l’autostrada del Mediterraneo.
I rilievi di Anac
Tra le principali criticità emerse vi è la sottostima della base d’asta dovuta al parziale ed incompleto calcolo dei compensi professionali: nella documentazione di gara non è stato pubblicato il dettaglio delle prestazioni e il calcolo dei corrispettivi determinati secondo le tabelle ministeriali, impedendo ai concorrenti di comprendere le attività incluse nell’appalto e il procedimento adottato per il calcolo dell’importo posto a base di gara.
Anac ricorda che nella documentazione di gara deve essere sempre riportato l’elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi per rendere trasparente il procedimento adottato per il calcolo dell’importo posto a base di gara e limitare la possibilità per i progettisti di chiedere di corrispettivi ulteriori in corso di esecuzione.
L’assenza del dettaglio dei corrispettivi non permette ai concorrenti di comprendere le attività incluse nell’appalto ed espone l’amministrazione a successive richieste di pagamento.
L’Autorità fa anche un altro rilievo. In seguito alla richiesta di chiarimenti, la stazione appaltante, a dieci giorni dalla scadenza della presentazione delle offerte, ha pubblicato delle Faq non limitandosi però a rendere chiaro e comprensibile il significato del testo del disciplinare ma fornendone uno di portata diversa.
La stazione appaltante, avendo mutato le prescrizioni del disciplinare, ha determinato una modifica ex post della disciplina di gara, non accompagnata da forme di pubblicazione coerenti con la disciplina del codice appalti. Le FAQ sono state pubblicate solo sul sito dell'amministrazione. La Stazione appaltante, invece, avrebbe dovuto quantomeno prorogare i termini per la ricezione delle offerte oltre che quelli per la prima seduta pubblica per la apertura delle buste, in modo da consentire a tutti gli operatori economici interessati alla competizione di prenderne conoscenza ai fini della partecipazione alla gara.
La gara a carattere comunitario
Trattandosi peraltro di gara comunitaria, l’operato della stazione appaltante risulterebbe in contrasto con i principi posti a presidio della trasparenza e della par condicio tra tutti gli operatori del settore; infatti l’elusione degli oneri di pubblicità degli atti di gara, posti a garanzia del principio del favor partecipationis e dell’interesse pubblico al più ampio confronto concorrenziale, potrebbe aver impedito la partecipazione di un più elevato numero di concorrenti, visto che le offerte presentare erano soltanto tre. In assenza di una apposita rettifica/proroga da parte della stazione appaltante, la procedura di gara non può ritenersi conforme alla disciplina di riferimento.
La possibilità di perdita del finanziamento sollevata dalla stazione appaltante come motivo di mancata ripubblicazione del disciplinare di gara non costituisce una ragione per un superamento delle garanzie a tutela della trasparenza, concorrenza e par condicio tra i concorrenti e per non rendere conforme la procedura di gara ai principi di trasparenza e massima partecipazione: anzi proprio le irregolarità nella procedura di gara, sottolinea Anac, potrebbero condurre anche alla revoca o recupero del finanziamento.
Infine, rileva Anac, la mancata previsione nello schema di contratto della richiesta della polizza da responsabilità civile professionale obbligatoria per tutti i progettisti, che copre i rischi derivanti dalla attività professionale derivanti da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi, non è conforme al codice e alle linee guida Anac.
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Last update 31/08/2023, 12:12
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