Violazione degli obblighi di trasparenza e sanzioni (art. 47)
FAQ in materia di trasparenza (sull’applicazione del d.lgs. n. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016). La sezione è stata aggiornata successivamente alla emanazione del PNA 2019-2021. FAQ aggiornate al 30 luglio 2020.
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FAQ in corso di aggiornamento
La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati concernenti la situazione reddituale e patrimoniale complessiva del titolare dell’incarico politico o di indirizzo politico al momento dell’assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado (art. 14, c. 1, lett. f)), nonché tutti i compensi cui da diritto l’assunzione della carica (art. 14, c. 1, lett. c), primo periodo), dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’amministrazione o organismo interessato.
Poiché nel d.lgs. n. 33/2013 manca una specifica disposizione transitoria, l’obbligo di pubblicazione di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 deve intendersi riferito ai titolari di incarico politico o di indirizzo politico in carica alla data di entrata in vigore del decreto stesso, ossia a partire dal 20 aprile 2013, anche se cessati successivamente. Di conseguenza, la sanzione prevista dall’art. 47, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013 in caso di mancata attuazione degli obblighi di cui al citato art. 14 c. 1, lett. c), primo periodo, e lett. f), può essere irrogata nei confronti dei titolari di incarico politico o di indirizzo politico che alla data di entrata in vigore del decreto risultavano in carica e nei confronti di quelli nominati o eletti successivamente.
La sanzione amministrativa pecuniaria può essere irrogata esclusivamente nei confronti dei titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico. Nessuna sanzione è applicabile nei confronti del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, stante la subordinazione prevista dal legislatore per la diffusione dei relativi dati a un espresso consenso da parte dei medesimi.
L’art. 47, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013 prevede l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione qualora le amministrazioni non pubblichino i dati e le informazioni relative agli enti pubblici vigilanti, agli enti di diritto privato in controllo pubblico e alle società a partecipazione pubblica di cui all’art. 22, c. 2, del medesimo decreto.
Inoltre, l’art. 22, al c. 4, stabilisce, nel caso di violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 22, c. 2, il divieto di erogare somme a qualsiasi titolo, da parte della pubblica amministrazione interessata, in favore degli enti pubblici vigilati, degli enti di diritto privato in controllo pubblico e delle società partecipate.
Qualora gli amministratori societari non comunichino ai soci pubblici il proprio incarico e il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento, l’art. 47, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013, prevede l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro.
Come indicato nella delibera n. 66/2013, ciascuna amministrazione provvede, in regime di autonomia, a disciplinare con proprio regolamento il procedimento sanzionatorio, ripartendo tra i propri uffici le competenze, in conformità con alcuni principi di base posti dalla legge n. 689/1981. Tra i più importanti, quelli sui criteri di applicazione delle sanzioni (art.11); quello del contraddittorio con l’interessato (art.14); quello della separazione funzionale tra l’ufficio che compie l’istruttoria e quello al quale compete la decisione sulla sanzione (art.17-18).
In particolare, il predetto regolamento, la cui adozione deve essere tempestiva, dovrà individuare il soggetto competente ad avviare il procedimento di irrogazione della sanzione e dovrà inoltre identificare, tra i dirigenti o i funzionari dell’ufficio di disciplina, il soggetto che irroga la sanzione.
Ogni amministrazione, nella propria autonomia e tenuto conto della propria specificità organizzativa, può adottare, nell’individuazione del responsabile per l’irrogazione delle sanzioni, soluzioni differenziate, purché adeguatamente motivate e nel rispetto del principio di separazione funzionale tra il soggetto cui compete l’istruttoria e quello cui compete l’irrogazione delle sanzioni, in base a quanto previsto dagli artt. 17 e 18 della legge n. 689/1981.
Nelle more dell’adozione del regolamento gli enti, nell’esercizio della loro autonomia, sono tenuti ad indicare un soggetto cui compete l’istruttoria ed uno a cui compete l’irrogazione delle sanzioni.
Qualora gli enti non provvedano al riguardo, tali funzioni sono demandate, rispettivamente, al Responsabile della prevenzione della corruzione e al responsabile dell’ufficio disciplina. Quest’ultimi agiranno sulla base dei principi contenuti nella legge n. 689/1981.