Risposte a quesiti
Aggiornate al 08 agosto 2016
D1: si chiede di chiarire cosa si intenda al punto 2) del capitolo 10.4. del disciplinare con “l’autentica della sottoscrizione” della fideiussione. E’ sufficiente un’autocertificazione del sottoscrittore con documento d’identità in allegato?
R1: Non è sufficiente un’autocertificazione. La firma del fideiussore deve essere autenticata ai sensi dell’articolo 2703 del c.c..
D2: a pag. 18 del disciplinare (paragrafo 16.1) è riportato che l’offerta economica deve essere predisposta secondo il modello previsto e che devono essere indicati i prezzi per i singoli servizi. Sul modello di offerta economica appositamente predisposto (allegato 4 - mod. offerta economica.docx) non è però presente la voce relativa al servizio MEV. Si chiede quindi di chiarire se tale voce di costo (MEV) verrà automaticamente ricavata dalla differenza tra il prezzo complessivo offerto ed i totali degli altri prezzi offerti per gli altri servizi esplicitati nel modello di offerta economica.
R2: la risposta è affermativa.
D3: si chiede un chiarimento in merito alla proprietà del software. Il software sviluppato per ANAC potrà essere rivenduto oppure sarà di proprietà esclusiva di ANAC?
R3: considerato che lo sviluppo è stato effettuato su un software open source il copyright delle ulteriori funzionalità SW sviluppate nel contratto con ANAC saranno messe a disposizione della community con le medesime modalità previste dalla licenza AGPL vers. 3.
Si ricorda, inoltre, che, in base a quanto stabilito al punto 4.1 della determinazione n. 6 del 28.4.2015 dell’ANAC «al termine delle attività di realizzazione del sistema automatizzato per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite, l’Autorità metterà a disposizione in riuso gratuito il software e la relativa documentazione per tutte le amministrazioni che ne faranno richiesta».
D4: si chiede un chiarimento in merito ai diritti di proprietà intellettuale. In particolare, avendo già a disposizione un prodotto nostro del tutto analogo che commercializziamo in Italia e all’estero, vorremmo essere sicuri che il contratto con ANAC non ci precluda in alcun modo l’utilizzo e lo sfruttamento del nostro prodotto e delle conoscenze, idee, know how e tecnologie che eventualmente potremo sviluppare e impiegare nell’esecuzione del contratto con ANAC.
R4: il contratto con ANAC non preclude l’utilizzo e lo sfruttamento di un prodotto analogo già in possesso dell’operatore economico, né delle conoscenze, idee, know how e tecnologie che eventualmente verranno sviluppate e impiegate nell’esecuzione del contratto con l’ANAC.
Relativamente allo sfruttamento economico delle funzionalità sviluppate nell’ambito del contratto ANAC si richiama quanto indicato alla R3 relativamente ai vincoli previsti dalla licenza AGPL vers. 3.
D5: richiediamo conferma di applicazione della marca da bollo da € 16 su allegato 1 - "Domanda di Partecipazione".
R 5: sì, la marca da bollo deve essere apposta esclusivamente sulla domanda di partecipazione.
D6: avendo meno di 15 dipendenti non siamo soggetti alla Legge n. 68/99, pertanto possiamo non compilare tutto il riquadro riportato nel p. 2 dell’allegato 3 - Sezione: Ulteriori dichiarazioni, p. 2).
R6: in caso di operatore economico con meno di 15 dipendenti, è possibile non compilare il punto 2 della sezione «Ulteriori dichiarazioni» dell’allegato 3 (dichiarazione sostitutiva), inserendo nella dichiarazione la dicitura «società con meno di 15 dipendenti non assoggettabile agli obblighi della legge 12 marzo 1999, n. 68».
D7: Per quanto riguarda la manutenzione evolutiva, cosa si intende per basso impatto sull’impianto del sistema? Chi definisce l’impatto e secondo quali criteri?
R7: Come descritto al punto 3.5.4 del capitolato tecnico recante Manutenzione Evolutiva (MEV) «a titolo esemplificativo e non esaustivo, tali interventi di MEV riguardano:
- Introduzione di nuovi widget per la gestione delle interfacce utente
- Modifica dei flussi di lavoro esistenti
- Integrazione con i servizi esistenti per l’accesso a tabelle esterne al dominio di stretta competenza dell'applicazione»
Si tratta ad esempio di adattamenti delle funzionalità già realizzate o di limitati sviluppi per rendere l’applicazione più sicura, affidabile e fruibile.
D8: in merito ai servizi a consumo, in particolar modo all’addestramento, le stimate 240 ore sono da considerarsi incluse nell’importo totale dell’appalto o saranno fatturate a parte? Inoltre se considerate parte dell’importo totale, se non venissero erogate 240, ore verrà scalata la quota non erogata dall’importo totale offerto?
R8: il servizio di addestramento è incluso nell’importo totale dell’appalto e verrà erogato e pagato a consumo. Le modalità di fatturazione sono indicate all’art. 24 dello schema di contratto recante Fatturazione e pagamenti.
La stima di 240 ore costituisce, pertanto, un massimale di spesa per questo tipo di servizio e non un impegno all’acquisto del servizio per l’intero ammontare. Nel caso non vengano erogate 240 ore, la quota non erogata verrà scalata dall’importo totale offerto.
Trattandosi, in ogni caso, di un servizio funzionale alla successiva gestione del sistema da parte dell’Autorità medesima, la stima di 240 ore è stata fatta in ragione delle effettiva necessità di formazione del personale dell’Autorità.
D9: all’interno della relazione tecnica è possibile inserire immagini e/o Workflow esplicativi?
R9: Sì, nei limiti delle pagine indicate ed in formato leggibile.
D10: con riferimento a quanto indicato all’articolo 2.3 del Capitolato Tecnico e cioè che la stazione appaltante è orientata ad implementare le funzionalità applicative del software su una piattaforma opensource si richiede di specificare come si configura il meccanismo del riuso visto che il software realizzato dovrà essere rilasciato con licenza AGPL (secondo quanto indicato da codesta stazione appaltante nelle premesse il modulo è basato su github).
R10: si richiama quanto indicata alla R3.
D11: Con riferimento al punto 3.6 del Capitolato, si chiede se sarà consentito fornire il servizio di Addestramento in tutto o in quota parte in modalità E-learning in alternativa alla modalità Training on the job.
R11: No, è richiesta esclusivamente la modalità Training on the job.
D12: Con riferimento a quanto indicato all’articolo 3.2 del Capitolato Tecnico si chiede di precisare se «l’attività di formazione e addestramento del personale interno all’uso della piattaforma per
o utenti finali (istruttori);
o gestione e conduzione operativa;
o utenti amministratori (gestione e personalizzazione dei form; amministrazione degli utenti)»
rientra nei servizi a consumo disciplinati al punto 3.6 in cui sono descritte puntualmente le attività.
R12: Sì, anche la formazione per queste tipologie di utenti rientra nel massimale di 240 ore di formazione di cui al punto 3.6.
D13: In riferimento a quanto riportato nel Disciplinare di gara, paragrafo 18.2, criterio di aggiudicazione n. 5: "Riduzione del valore di soglia dell’indicatore di qualità IQ4": "È attribuito un punteggio di 0,5 per ogni punto % di riduzione della soglia, fino a un max di 4 pt" e a quanto indicato nell’Allegato 4 (Indicatori di Qualità della Fornitura), il valore di soglia di IQ4 è pari a zero. Sembrerebbe quindi ci sia un refuso. Si richiede a tal proposito di confermare quale sia l’indicatore su cui ridurre la soglia per acquisire il punteggio indicato nel disciplinare
R13: sì, c’è un refuso. Al paragrafo 18.2 del disciplinare, il criterio di aggiudicazione n.5 deve essere inteso come “Riduzione del valore di soglia dell’indicatore IQ6” (vds. avviso di rettifica dell’8.8.16)
D14: In riferimento a quanto riportato nel Disciplinare di gara, paragrafo 18.2, criterio di aggiudicazione n. 7: "Riduzione del valore di soglia dell’indicatore di qualità IQ6": "Sono attribuiti 4 punti per la soluzione del 100% dei malfunzionamenti di categoria 3 in 24 ore Sono attribuiti 4 punti per la soluzione del 100% dei malfunzionamenti di categoria 4 in 48 ore" e a quanto indicato nell’allegato 4, l'indicatore IQ6 non fa riferimento alle categorie dei malfunzionamenti. Sembrerebbe quindi ci sia un refuso. Si richiede a tal proposito di confermare quale sia l’indicatore su cui ridurre la soglia per acquisire il punteggio indicato nel disciplinare
R14: sì, c’è un refuso. Al paragrafo 18.2 del disciplinare, il criterio di aggiudicazione n.7 deve essere inteso come “Riduzione del valore di soglia dell’indicatore IQ9” (vds. avviso di rettifica dell’8.8.16)