Ruolo del personale
L’Autorità non ha un proprio ruolo del personale. Ai sensi dell’art. 13, comma 4 del Decreto lgs. n. 150/2009, la Commissione può avvalersi di un contingente di personale di non più di trenta unità e “alla copertura dei posti si provvede esclusivamente mediante personale di altre amministrazioni in posizione di comando o fuori ruolo, cui si applica l’art. 17, comma 14, della legge del 15 maggio 1997 n. 127, o mediante personale con contratto a tempo determinato”.