Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2014 – 2016 e Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2014 – 2016

Allegati

Allegato 1 - Mappatura dei processi e valutazione del rischio .pdf
Allegato 2 - Elenco obblighi di pubblicazione .excel 

Piano triennale di prevenzione della corruzione  

1. Premessa  

L’art. 1 della legge n. 190 del 6 novembre 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, pubblicata in G.U. n. 265 del 13/11/2012, entrata in vigore il 28/11/2012, ha quale finalità l’adozione di misure di prevenzione e contrasto della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione.
Il termine “corruzione” va inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni di illegalità in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.
Strumento fondamentale per l’attuazione delle strategie di anticorruzione é il Piano triennale di prevenzione della corruzione (di seguito Piano), alla cui redazione sono tenute tutte le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
L’attuazione degli obblighi discendenti dalla legge n. 190/2012 rientra tra i comportamenti organizzativi che caratterizzano la prestazione lavorativa e la performance dei Dirigenti e, come tale, a decorrere dal 2014, sarà oggetto di valutazione.

2. Riferimenti normativi  

La legge 6 novembre 2012, n.190, cosiddetta “Legge Anticorruzione” è stata emanata in attuazione dell’art. 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, adottata dall’Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata con legge 3 agosto 2009, n. 116 e in attuazione degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione di Strasburgo 1999, ratificata con legge 28 giugno 2012, n.110.
L’assetto normativo in materia è poi completato con il contenuto dei decreti attuativi:

  • d.lgs. n. 235. del 31/12/2012 Recante “Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
  • d.lgs. n.39 del 08/04/2013 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art.1, commi 49 e 50 L. 190”;
  • d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 sul “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione dell’informazione da parte delle pubbliche amministrazioni”. Il Decreto, nel rispetto dei principi e criteri direttivi dei commi 35 e 36 dell’art.1 della legge 190/2012, definisce il principio generale di trasparenza, come “accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche";
  • d.p.r. n. 62 del 16/04/2013 “Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo del 30 marzo 2001 n.165”.

3. Organizzazione e funzioni dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture  

L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (di seguito Autorità) è un organo collegiale che vigila sul rispetto delle regole che disciplinano la materia dei contratti pubblici ed è dotata di indipendenza funzionale, di giudizio, di valutazione e di autonomia organizzativa. I membri del Consiglio sono nominati dai Presidenti della Camera e del Senato, scelti tra personalità che operano in settori tecnici, economici e giuridici con riconosciuta professionalità. Il Presidente è eletto tra i componenti.

3.1 Competenze, funzioni e attività  

Il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (d.lgs. n. 163/2006) attribuisce all’Autorità le seguenti funzioni e competenze:

  • vigila sui contratti pubblici, anche regionali, per garantire correttezza e trasparenza nella scelta del contraente, economicità ed efficienza nell’ esecuzione dei contratti e per garantire il rispetto della concorrenza nelle procedure di gara;
  • vigila sull'osservanza della legislazione per verificare la regolarità degli affidamenti e l'economicità di esecuzione dei contratti, accertando che da questi non derivi pregiudizio per il pubblico erario;
  • segnala al Governo e al Parlamento gravi inosservanze della normativa o la sua distorta applicazione;
  • formula al Governo proposte di modifiche alla legislazione che disciplina i contratti pubblici e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti proposte per la revisione del Regolamento applicativo del Codice;
  • presenta al Governo e al Parlamento una relazione annuale nella quale si evidenziano le disfunzioni riscontrate nel settore dei contratti pubblici;
  • vigila sul sistema di qualificazione delle imprese operanti nel settore dei lavori pubblici;
  • formula pareri non vincolanti su questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara.

Nell’ambito della propria attività, l’Autorità ha, inoltre, poteri sanzionatori ed ispettivi in relazione ai quali può:

  • richiedere documenti, informazioni e chiarimenti alle stazioni appaltanti e agli operatori economici;
  • disporre ispezioni, anche su richiesta motivata, con la eventuale collaborazione della Guardia di Finanza e di altri organi dello Stato;
  • disporre perizie, analisi economiche e statistiche nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria;
  • trasmettere gli atti e i propri rilievi agli organi di controllo e agli organi giurisdizionali competenti, in caso di irregolarità rilevanti;
  • irrogare sanzioni pecuniarie per sanzionare le inottemperanze agli obblighi di collaborazione da parte dei soggetti pubblici e privati, la trasmissione di informazioni e di documentazioni false, la mancata trasmissione dei requisiti di partecipazione alle gare da parte delle imprese alle stazioni appaltanti e alle società organismo di attestazione.

3.2 Organizzazione  

L’organizzazione dell’Autorità è disciplinata dal Regolamento di Organizzazione nel quadro delle finalità e dei principi generali stabiliti dal d.lgs. n. 163/2006.
Sul piano organizzativo l’Autorità è strutturata negli organismi e nelle unità organizzative di primo livello rappresentate nel seguente organigramma funzionale:

 

Sono organi dell’Autorità: il Presidente, il Consiglio e il Segretario Generale.
Sono Uffici ausiliari, dotati di autonomia funzionale e rispondenti direttamente al Consiglio dell’Autorità: l’Organismo indipendente di valutazione della performance; la Commissione di controllo di regolarità contabile; il Comitato per il precontenzioso; il Comitato etico; la Camera arbitrale; il Comitato per gli investimenti.
La struttura organizzativa dell’Autorità è articolata in Uffici dipendenti funzionalmente dal Presidente, in Uffici del Segretario Generale e in Direzioni Generali, cui sono assegnati dirigenti di seconda fascia e personale appartenente alle aree funzionali. Dipendono funzionalmente dal Presidente: il Portavoce, l’Ufficio relazioni internazionali ed europee, l’Ufficio relazioni istituzionali e rapporti con il Parlamento, l’Ufficio comunicazione, l’Ufficio progetti strategici e verifica attuazione procedure IT, l’Ufficio segreteria del Consiglio, l’Ufficio controllo di gestione e l’Ufficio politiche di bilancio, questi ultimi due previo coordinamento del Segretario Generale.
Dipendono funzionalmente dal Segretario Generale, presso il quale sono incardinati due dirigenti di Staff, l’Ufficio programmazione e supporto gestionale che coadiuva il Segretario nelle attività di coordinamento dei processi dell’Autorità e l’Ufficio servizi logistici. L’Autorità si articola in sei Direzioni di livello generale:

  1. Osservatorio dei contratti pubblici – Analisi e studio dei mercati, articolato al suo interno nell’Ufficio monitoraggio flussi informativi e verifica adempimenti; Ufficio elaborazioni, studi, analisi e determinazione dei costi standardizzati; Ufficio per la predisposizione e pubblicazione dati e relazioni; Ufficio per l’applicazione delle sanzioni; Ufficio analisi e procedure relative al sistema di qualificazione;
  2. Osservatorio dei contratti pubblici – Servizi informatici e di telecomunicazione, articolato in Ufficio Standard e linee guida ICT; Ufficio Pianificazione; Ufficio Progettazione e Sviluppo Sistemi; Ufficio Esercizio Sistemi; Ufficio Supporto Operativo;
  3. Vigilanza lavori, servizi e forniture, articolata in 12 Uffici di cui 6 per il settore dei lavori e 6 per quello dei servizi e delle forniture. Ogni Ufficio è deputato allo svolgimento sia dell’attività ispettiva sia dell’attività istruttoria. In ciascun settore è individuato un dirigente;
  4. Affari generali e contenzioso, articolata in Ufficio contenzioso giurisdizionale; Ufficio del precontenzioso; Ufficio affari giuridici; Ufficio risorse umane e trattamento economico; Ufficio servizi generali, gare e contratti;
  5. Vigilanza sistema di qualificazione e sanzionatorio, articolata in tre aree di competenza: istruttoria per la vigilanza sul sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori; attività sanzionatoria ed attività per le annotazioni dei dati da inserire nel casellario informatico; istituzione e sviluppo di un sistema di certificazione delle imprese attive nei mercati dei servizi e delle forniture, nonché vigilanza sull’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 49 del d.lgs. n. 163/2006. Nell’ambito dell’area istruttoria sono istituiti quattro Uffici ciascuno con competenza delimitata in relazione alla vigilanza sulla struttura organizzativa delle SOA e sull’attività di attestazione. Nell’ambito dell’area sanzioni sono istituiti quattro Uffici: uno dedicato all’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 48 del Codice per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; un secondo Ufficio competente all’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6, commi 9 e 11, del codice nonché di cui all’art. 74 del d.p.r. n. 207/2010; gli altri due con compiti di tenuta del casellario informatico rispettivamente per il settore dei lavori il primo, per i servizi e forniture il secondo. Nell’ambito dell’area certificazione è istituito l’Ufficio certificazione prestatori di servizi e forniture e attività inerente la vigilanza sull’art. 49 del d.lgs. n. 163/2006;
  6. Regolazione del mercato, legislazione e studi, articolata in Ufficio studi ed analisi di impatto della regolazione; Ufficio determinazioni ed atti di segnalazione; Ufficio linee guida operative per la gestione delle procedure di gara (cd. bandi tipo); Ufficio consultivo sui problemi generali di mercato.

Per lo svolgimento dell’attività corrente di ciascuna Direzione, i Direttori generali possono avvalersi di una struttura di segreteria e di una struttura di coordinamento. La prima a supporto del Direttore generale, la seconda a supporto del Direttore e di tutta la Direzione generale.

3.3 Dati sulle risorse umane impegnate  

Alla data del 31 dicembre 2013 prestano servizio in Autorità 303 unità di personale:

  • 1 Segretario Generale
  • 5 dirigenti di 1a fascia
  • 46 dirigenti di 2a fascia
  • 157 unità appartenenti all’Area A
  • 94 unità appartenenti all’Area B

Di questi, 8 unità di personale dell’Area A e 7 unità di personale dell’Area B hanno scelto il part-time.
Inoltre, nell’organico dell’ Autorità vanno considerati:

  • 1 dirigente di 2° fascia, e 5 unità dell’Area A e 1 unità dell’Area B che prestano servizio, in maniera stabile, presso altre amministrazioni;
  • 10 unità dell’Area A in aspettativa e n. 1 unità dell’Area B in esonero dal servizio;
  • 1 posizione dirigenziale di 2° fascia e 5 posizioni dell’ Area B riservati alle selezioni in corso;

4. Soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione  

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione è uno degli strumenti introdotti con la legge n. 190/2012 per prevenire la corruzione amministrativa a livello decentrato. Tale documento deve essere elaborato sulla base del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), che è lo strumento attraverso il quale sono individuate le strategie prioritarie per la prevenzione ed il contrasto della corruzione nella pubblica amministrazione a livello nazionale, predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica sulla base delle Linee di indirizzo del Comitato interministeriale.
L’obiettivo del presente Piano è rivolto essenzialmente all’individuazione delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione e dei meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire lo stesso. Inoltre, ritenendo l’Autorità di non poter scindere la trasparenza, intesa come chiarezza ed accessibilità delle informazioni, dalla attività di prevenzione della corruzione, il relativo programma triennale costituirà una sezione apposita del presente Piano.

4.1 Organo di indirizzo politico  

In tale sistema di prevenzione della corruzione il Consiglio, quale organo di indirizzo politico dell’Autorità, designa il Responsabile della prevenzione della corruzione (di seguito Responsabile). Su proposta di quest’ultimo, il Consiglio adotta il Piano ed i suoi aggiornamenti nonché tutti gli atti di indirizzo generale che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione.
L’Autorità ha nominato, con Deliberazione del Consiglio n. 29 del 22 maggio 2013, il Segretario Generale, dott.ssa Daniela Galli, Responsabile della prevenzione della corruzione, ai sensi dell’art. 1 comma 7 della legge 190/2012 e Responsabile della trasparenza, ai sensi dell’art. 43 del d.lgs.33/2012.

4.2 Responsabile della prevenzione  

Il Responsabile propone al Consiglio l’adozione del Piano. Definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori esposti alla corruzione e verifica l’efficace attuazione del Piano e della sua idoneità proponendo la modifica dello stesso in caso di accertate e significative violazioni o quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività dell’amministrazione. Verifica, inoltre, d’intesa con il dirigente competente, la rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività in cui è elevato il rischio di corruzione e individua il personale da inserire nei programmi di formazione. È responsabile della pubblicazione della relazione recante i risultati dell’attività svolta e riferisce sull’ attività nei casi in cui il Consiglio lo richieda o qualora lo ritenga opportuno.
Ai compiti sopraindicati si aggiungono quelli derivanti dall’incarico di Responsabile della trasparenza ed in particolare:

  • il controllo dell’adempimento degli obblighi di pubblicazione;
  • la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate;
  • l’aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l’integrità;
  • la regolare attuazione dell’accesso civico;
  • la segnalazione dei casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla vigente normativa.

4.3 I Referenti  

Al fine di adempiere alle previsioni normative, l’Autorità, con Provvedimento n. 99673 del 16 ottobre 2013, ha istituito un gruppo di lavoro interdirezionale permanente, composto da un referente per la trasparenza e l’anticorruzione individuato da ciascun direttore generale all’interno della propria Direzione, con il compito di affiancare e supportare il Responsabile nella realizzazione delle attività previste oltre che nell’attività di monitoraggio e controllo.
Per una sinergica azione di prevenzione della corruzione, tutti i Dirigenti dell’Autorità svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile e dei Referenti, partecipano al processo di gestione del rischio, propongono le misure di prevenzione della corruzione, assicurano l’osservanza del Codice di comportamento e verificano le violazioni, adottano le misure gestionali, osservano le misure contenute nel Piano.
Tutti i dipendenti dell’Autorità partecipano al processo di gestione del rischio, osservano le misure contenute nel Piano, segnalano le situazioni di illecito al superiore gerarchico nonché casi di personale conflitto di interesse.

5. Gestione del rischio  

5.1 Analisi dei processi  

Il Piano si sostanzia in una procedura, articolata in fasi, il cui fine è quello di prevenire il fenomeno corruttivo attraverso una valutazione probabilistica della rischiosità che tale fenomeno si verifichi.
L’Autorità ha proceduto all’implementazione di un sistema di gestione dei rischi attraverso il coinvolgimento di tutti i dirigenti per le aree di rispettiva competenza all’interno del gruppo di lavoro summenzionato, coordinati dal Responsabile della Prevenzione, al fine di fare emergere gli aspetti cruciali.
La metodologia seguita prevede una prima fase, rappresentata dalla mappatura dei singoli processi organizzativi, riportati nell’ Allegato 1. I processi sono stati suddivisi in:

  • processi di Supporto;
  • processi Primari.

I processi di supporto sono stati ripartiti in:

  • processi funzione istituzionale A: Servizi di Supporto;
  • processi funzione istituzionale B: Organi Istituzionali e Segretario Generale.

I processi primari sono stati suddivisi in:

  • processi funzione istituzionale C: Qualificazione Sanzionatoria;
  • processo funzione istituzionale D: Vigilanza;
  • processo funzione istituzionale E : Consultiva;
  • processo funzione istituzionale F: Certificatrice;
  • processo funzione istituzionale G: Regolazione.

Sono state poi individuate le singole fasi di ogni processo e le responsabilità per ciascuna fase.
Il secondo step ha riguardato l’individuazione e la descrizione dei rischi per ciascun processo o fase di processo mappato.
A seguito dell’identificazione, i rischi sono stati analizzati in termini di probabilità e di impatto, sulla base dei criteri indicati nell’Allegato 5 al Piano Nazionale Anticorruzione, per giungere poi alla determinazione del livello di rischio.
La stima della probabilità tiene conto altresì dei controlli vigenti intesi come strumenti attuali ed efficaci utili a ridurre la probabilità del rischio.
In dettaglio, per ciascun rischio catalogato è stato stimato il valore della probabilità, mediante il calcolo della media aritmetica dei singoli valori attribuiti ai parametri che concorrono alla valutazione della probabilità. La stessa modalità di calcolo è stata utilizzata per determinare il valore dell’impatto. Il prodotto delle due medie, che nel suo valore massimo è pari a 25, determina il livello di rischio, rappresentato sulla base della distribuzione percentuale dei valori.
In considerazione della specificità dell’attività istituzionale, il gruppo di lavoro ha ritenuto opportuno inserire tra gli indici di valutazione della probabilità anche la “Frequenza dei procedimenti”, intesa come il numero di procedimenti lavorati dall’unità organizzativa in un determinato lasso temporale, coincidente con l’anno solare (cfr. Allegato 1).

5.2 Tipo di risposta al rischio corruzione  

Gli esiti delle attività di valutazione ed i dati raccolti costituiscono condizioni prodromiche ad un corretta gestione del fenomeno rischio. In particolare, a seguito dell’analisi, i singoli rischi sono stati inseriti in una classifica del livello di rischio (alto, medio, basso) al fine di individuare le priorità e le modalità di trattamento.
L’Autorità ha ritenuto di procedere con un “Piano di azione” per i rischi che presentano un livello “medio e alto”.
Il piano di azione è presente in ogni registro di rischio.
Le restanti attività, che sono comunque state “censite” e saranno costantemente monitorate sono già interessate da procedure in atto che forniscono già un livello di “copertura” adeguato. Saranno comunque ripercorse costantemente le fasi descritte e le misure indicate al fine di verificare che le stesse mantengano coerenza, validità ed efficacia. Ciò consentirà di applicare azioni correttive ove necessario.
Le specifiche misure correttive individuate riguardano:

  1. la formazione: si tratta di attività formativa mirata sui temi dell’etica, della legalità, delle norme del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, nonché delle disposizioni in materia di responsabilità disciplinare in caso di violazione dei doveri di comportamento;
  2. le procedure: implementazione di specifiche procedure volte alla prevenzione ed all’emersione di vicende di possibile esposizione al rischio corruttivo;
  3. i controlli: attivazione di specifiche verifiche da parte dei dirigenti e/o dei Responsabili degli uffici, nonché di altri organismi di controllo quali l’OIV.

6. Misure di prevenzione della corruzione  

6.1 Selezione del personale  

La materia è già ampliamente disciplinata da una normativa rigorosa. Tuttavia obiettivo di questa Autorità è elaborare opportune modalità per verificare eventuali esperienze precedenti dei candidati e disporre specifici controlli ai fini dell’assegnazione del personale agli uffici.

6.2 Prevenzione della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli Uffici  

Ai sensi dell’articolo 35 bis del d.lgs. n. 165/2001, introdotto dall’articolo 1, comma 46, della legge n. 190 del 2012, coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del Codice penale, non possono far parte, anche con compiti di segreteria, di Commissioni per l’accesso o la selezione ai pubblici impieghi; essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; far parte delle commissioni per la scelta del contraente e per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché per l’attribuzione di vantaggi di qualunque genere.
A tal fine, il dipendente dovrà sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva di certificazione ex articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, in cui attestare l’assenza di condanne penali relative ai reati previsti nel Capo I, Titolo II del Libro II del Codice penale.
I Direttori e i Dirigenti dovranno effettuare un censimento di tutta l’area di propria competenza, attraverso una verifica delle risorse umane, degli incarichi e delle responsabilità dei singoli obiettivi già affidati. Una volta effettuato il censimento, saranno proposte misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione, laddove esistenti e controllarne il rispetto. Il censimento sarà relazionato al Responsabile corredato da proposte adeguate per l’adozione di misure nei settori in cui è più elevato il rischio di corruzione, prevedendo altresì proposte per la revoca degli incarichi già affidati, qualora emergesse un effettivo e concreto rischio di corruzione.

6.3 Il conferimento degli incarichi dirigenziali: inconferibilità ed incompatibilità  

L’art. 15 del D.lgs 39/2013 attribuisce al Responsabile della prevenzione della corruzione il compito di vigilare sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi. A tal fine sarà adottato un regolamento con particolare riguardo:

  1. al conferimento e autorizzazione allo svolgimento di incarichi e reggenze;
  2. all’individuazione delle condizioni ostative al conferimento degli incarichi;
  3. agli incarichi dirigenziali, per particolari attività o in considerazione di incarichi precedentemente svolti;
  4. alla presentazione da parte dei soggetti interessati, all’atto del conferimento dell’incarico, di una dichiarazione di insussistenza sia delle cause di inconferibilità, sia delle cause di incompatibilità sorte nel periodo di durata dell’incarico;
  5. alle modalità di svolgimento dei controlli.

Saranno inoltre individuate le azioni che l’Autorità adotterà qualora si verifichino situazioni di inconferibilità e di incompatibilità.

6.4 Rotazione del Personale  

La rotazione del personale rappresenta l’azione di maggiore impatto sulla struttura organizzativa in quanto deve essere attuata con la necessità di mantenere continuità e coerenza degli indirizzi e delle competenze al fine di scongiurare un rallentamento nell’esercizio delle attività.
La rotazione degli incarichi dei funzionari non potrà, pertanto, di norma avvenire in concomitanza con quella dei dirigenti.
Si ritiene di adottare una specifica Direttiva che definisca, nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e funzionalità degli uffici le modalità di attuazione della rotazione del personale sia dirigenziale che non dirigenziale.
In caso di notizia formale di avvio di un procedimento penale a carico di un dipendente e in caso di avvio di procedimento disciplinare per fatti di natura corruttiva ferma restando la possibilità di adottare la sospensione del rapporto, l’Autorità, per i dirigenti, revoca l’incarico in essere e dispone il passaggio ad altro incarico, ai sensi del combinato disposto dell’art. 16, comma 1, lett. l quater, e dell’art. 55 ter, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001;
- per il personale non dirigenziale procede all’assegnazione ad altro ufficio ai sensi del citato art. 16, comma 1, lett. l quater.
Il Responsabile dell’Ufficio risorse umane, il Segretario Generale ed un Direttore a rotazione, avranno il compito di individuare i profili e le categorie esposte a più elevato rischio. Il processo, se possibile, verrà operato ogni anno e comunque in occasione dell’approvazione del nuovo Piano.

6.5 Formazione  

L’Autorità intende sviluppare interventi di formazione/informazione rivolti a tutto il personale con la duplice funzione di prevenire e contrastare il fenomeno e fornire la massima informazione sulle situazioni concrete di rischio.
Essi sono articolati su più livelli:

  • un intervento di tipo “informativo” che abbia come caratteristica principale la diffusione dei principi normativi e la contestualizzazione dei profili di rischio legati alle attività svolte dall’Autorità. Tale intervento dovrà necessariamente essere diretto alla generalità del personale ed avere un forte impatto comunicativo diretto a stimolare la condivisione di principi etici;
  • una formazione “gerarchica” diretta ai responsabili delle strutture (Dirigenti e Direttori) con l’obiettivo di definire le responsabilità e le procedure da attivare per evitare/segnalare il verificarsi di episodi di corruzione tra il personale;
  • una formazione “mirata” diretta in modo specifico al personale operante nelle aree di rischio individuate ai sensi del presente piano e che prenda spunto dai procedimenti e dalle procedure per evidenziare eventuali rischi insiti nelle modalità di lavoro.
  • una formazione “periodica” attivabile su richiesta in caso di nuove assunzioni o di assegnazione di nuovo personale alle strutture in cui è maggiormente presente il rischio di corruzione.
  • una formazione “intervento” da attivare nel caso sia rilevato un episodio di potenziale corruzione su istanza del Responsabile.

Caratteristica dei percorsi formativi proposti sarà la modularità, il cui obiettivo principale è di assicurare una formazione puntuale e continua che possa essere declinata in base ai diversi livelli di responsabilità e ai diversi livelli di “rischio” presenti nelle strutture dell’Autorità.

6.6 Patti di integrità  

In attuazione dell'art. 1, comma 17, della legge 190/2012, le Amministrazioni devono predisporre ed utilizzare appositi protocolli di legalità o patti d’integrità per l’affidamento di commesse.
La ricezione di tali atti avviene tramite l’inclusione di clausole negli avvisi e nei bandi di gara che ne impongono alle imprese la sottoscrizione obbligatoria per la partecipazione alle gare pubbliche. L’impegno che le imprese sottoscrivono per partecipare alle gare di opere pubbliche ha valore di obbligo giuridico e morale al fine di prevenire tutti gli atti di corruzione e comunque tutti gli atti in contrasto con le regole di libero mercato e di trasparenza amministrativa. La mancata sottoscrizione dell’impegno comporta l’automatica esclusione dalla gara per il concorrente.
Il Responsabile per la prevenzione della corruzione incaricherà l’Ufficio competente a predisporre un modello base di Patto di Integrità, che andrà ad integrare i bandi di gara e le lettere di invito finalizzati all’affidamento delle commesse.

7. Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni  

7.1 Conflitto di interessi  

Il responsabile del procedimento ed i titolari degli uffici competenti ad adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale devono astenersi, in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.
La norma persegue la finalità di prevenzione mediante l’astensione dalla partecipazione alla decisione del titolare dell’interesse.
Il responsabile del procedimento, il titolare dell’ufficio competente ad adottare il provvedimento finale ed i titolari degli uffici di atti endoprocedimentali hanno un obbligo di segnalazione nel caso di conflitto anche solo potenziale.
La previsione dell’obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse deve leggersi in maniera coordinata con le disposizioni del Codice di comportamento. Tale segnalazione dovrà avvenire tempestivamente e dovrà essere effettuata nei confronti dei diretti superiori gerarchici o, in caso di Dirigenti di prima fascia, al Segretario Generale, che informa il Consiglio. Con l’intenzione di ridurre il conflitto di interesse, il Responsabile della prevenzione invierà a tutti i dirigenti una direttiva con cui impegna gli stessi a valutare espressamente la situazione segnalata e a rispondere per iscritto al dipendente sollevandolo dall’incarico oppure motivando la conferma dell’espletamento dell’attività. Tutti i provvedimenti conclusivi di un procedimento amministrativo, devono riportare, la puntuale descrizione del procedimento e l’elencazione degli atti precedenti e/o propedeutici al provvedimento finale, consentendo così a chiunque vi abbia interesse, per finalità consentite dalla legge, di poter ricostruire e comprendere agevolmente tutte le fasi del procedimento stesso e di poter conoscere tutti gli organi e/o tutti i soggetti che vi sono stati coinvolti.

7.2 Monitoraggio dei rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti beneficiari di qualsiasi vantaggio  

Al fine di monitorare i rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, questi ultimi sono tenuti a redigere e sottoscrivere, apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, con cui attestino l'insussistenza di cause di incompatibilità, e l'eventuale presenza o assenza di qualsiasi relazione di parentela o affinità sussistente tra gli organi di vertice, i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione.

7.3 Rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti  

I dirigenti devono monitorare che venga rispettato il termine entro cui bisogna concludere il procedimento, così come previsto dalle rispettive norme di legge o di regolamento e ne devono dare comunicazione al Responsabile della prevenzione.
Nell’arco del triennio di vigenza del presente Piano verranno implementate procedure finalizzate al monitoraggio del rispetto dei tempi procedimentali.

8. Flusso informativo verso il responsabile della prevenzione della corruzione  

In un’ottica di collaborazione, tutti i dirigenti (a norma dell’ art. 16 del 165/2001, art. 20 del d.p.r. n. 3/1957, art. 1 della legge n. 20/1994 e art. 331 c.p.p.) sono tenuti a svolgere attività informativa nei confronti del Responsabile, anche su segnalazione dei propri dipendenti.
Ai sensi dell’art. 1, comma 51 della legge n. 190/2012, “Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia”. Per evitare che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di illecito nel timore di subire conseguenze pregiudizievoli verrà resa operativa una procedura di gestione di acquisizione delle segnalazioni di illeciti.
Potranno essere inviate segnalazioni di illeciti concreti o potenziali, nella consapevolezza che, nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti ed ulteriori rispetto alla segnalazione.
La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/90. Valgono, inoltre, le seguenti prescrizioni:

  • a fronte di qualsiasi intervento di natura ispettiva da parte di organismi pubblici (magistratura, Guardia di Finanza, altre Autorità, ecc.) dovrà essere informato il Responsabile della prevenzione;
  • devono essere obbligatoriamente e tempestivamente trasmesse al Responsabile della prevenzione le informative concernenti i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per reati o illeciti.

 

 

Programma triennale per la trasparenza e l’integrità  

9. “L’amministrazione trasparente”  

La nozione di “trasparenza” ha assunto un rilievo centrale nell’attuale quadro normativo, a seguito dell’emanazione della legge 190/2012, che ne ha potenziato il contenuto e la portata definendone le modalità di attuazione mediante delega legislativa al Governo.
In attuazione della delega, il Governo ha adottato il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, attraverso il quale sono stati sistematizzati e riorganizzati gli obblighi di pubblicazione già vigenti e ne sono stati introdotti di nuovi e, per la prima volta, è stato disciplinato l’istituto dell’“accesso civico”.
La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e costituisce altresì un elemento fondamentale di valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni e del raggiungimento degli obiettivi fissati. Pertanto, il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, di seguito “Programma”, ed i suoi obiettivi sono formulati in collegamento con la programmazione strategica ed operativa dell'Autorità, definita in via generale nel Piano della performance e negli analoghi strumenti di programmazione.
Gli aspetti di maggior rilievo del programma, possono essere riassunti nei seguenti punti:

  • viene regolamentato l’istituto dell’accesso civico inteso come diritto di chiunque di accedere alle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività dell’Autorità;
  • viene ampliato il novero delle categorie di atti e documenti oggetto dei nuovi obblighi di pubblicazione e vengono regolamentati nel dettaglio ed adeguati alle nuove previsioni di legge i periodi di pubblicazione degli stessi;
  • viene modificata la tempistica di attuazione alla luce anche degli adempimenti relativi ad obblighi di trasparenza già attuati;
  • vengono disciplinati gli obblighi in materia di pubblicazione degli estremi identificativi dell’atto di nomina e dei compensi spettanti ai componenti degli organi di indirizzo politico;
  • viene ribadito che i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, costituiscono dati di tipo aperto, ai sensi dell’art. 68 del Codice dell’amministrazione digitale.

10. Riferimenti normativi  

Le principali fonti normative per la stesura del Programma sono:

  • D.lgs. 150/2009, che all’art. 11 definisce la trasparenza come “accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, 2 comma, lettera m), della Costituzione”;
  • Delibera n. 105/2010 della CIVIT, “Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”, predisposte dalla Commissione per la Valutazione Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche nel contesto della finalità istituzionale di promuovere la diffusione nelle pubbliche amministrazioni della legalità e della trasparenza. Esse indicano il contenuto minimo e le caratteristiche essenziali del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, a partire dalla indicazione dei dati che devono essere pubblicati sul sito web istituzionale delle amministrazioni e delle modalità di pubblicazione, fino a definire le iniziative sulla trasparenza;
  • Delibera n. 2/2012 della CIVIT “Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”, predisposte dalla Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche, contenenti indicazioni integrative delle linee guida precedentemente adottate, in particolare delle principali aree di miglioramento evidenziate nel monitoraggio effettuato dalla CIVIT ad ottobre 2011;
  • Delibera n. 3/2012 della CIVIT “Linee guida per il miglioramento degli strumenti per la qualità dei servizi pubblici” predisposte dalla Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche contenenti le indicazioni integrative e gli approfondimenti in materia di standard di qualità dei servizi resi ai cittadini dalle pubbliche amministrazioni;
  • Linee Guida per i siti web della PA (26 luglio 2010, con aggiornamento 29 luglio 2011), previste dalla Direttiva del 26 novembre 2009, n. 8 del Ministero per la Pubblica amministrazione e l’innovazione. Tali linee guida prevedono che i siti web delle P.A. debbano rispettare il principio della trasparenza tramite l’“accessibilità totale” del cittadino alle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione dell’ente pubblico, definendo peraltro i contenuti minimi dei siti web istituzionali pubblici;
  • Delibera del 2 marzo 2011 del Garante per la Protezione dei Dati Personali che definisce le “Linee Guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato anche da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web”;
  • Legge 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” che all’art.1 comma 15) stabilisce che la trasparenza sia assicurata mediante pubblicazione nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Tale comma prevede inoltre che nei siti web istituzionali siano pubblicati anche i bilanci e i conti consuntivi dell’amministrazione, nonché i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini (per le informazioni sui costi prevede che l’Autorità predisponga un apposito schema-tipo);
  • D.lgs. del 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, a norma dell’art. 1 comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190.”
  • Circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
  • Delibera CIVIT n. 50/2013 “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016”;
  • Delibera CIVIT n. 59/2013 “Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27, d.lgs. n. 33/2013)”;
  • Delibera CIVIT n. 65/2013 “Applicazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 - Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico”;
  • Delibera CIVIT n. 66/2013 della CIVIT “Applicazione del regime sanzionatorio per la violazione di specifici obblighi di trasparenza (art. 47 del d.lgs. n. 33/2013)”;
  • Circolare n. 2/2013 del Dipartimento della Funzione pubblica “d.lgs. n. 33 del 2013 – attuazione della trasparenza”.

11. Le principali novità e gli obblighi di pubblicazione  

11.1 Il sito web istituzionale  

Nella home page del sito web istituzionale dell’Autorità è collocata la sezione denominata “Autorità trasparente”, all’interno della quale sono pubblicati i dati, le informazioni e i documenti ai sensi del “ Regolamento sugli obblighi di pubblicità e trasparenza relativi all’organizzazione e all’attività dell’Autorità” approvato dal Consiglio nell’adunanza del 15/16 gennaio 2014.
La sezione è organizzata e suddivisa in sotto-sezioni nel rispetto delle specifiche strutturali stabilite nell’Allegato 2 al d.lgs. 33/2013 intitolato “Struttura delle informazioni sui siti istituzionali”.
Ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. 33/2013, l’Autorità garantisce la qualità delle informazioni pubblicate nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.
Nell’adunanza del Consiglio del 15/16 gennaio 2014, ai sensi dell’art 11 comma 3 del citato decreto, è stato adottato il Regolamento sugli obblighi di pubblicità e trasparenza relativi all’organizzazione e all’attività dell’Autorità, di seguito Regolamento, nel quale sono individuate le categorie di documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione così come dettagliato nell’Allegato 2) del presente programma.

12. Soggetti competenti all’attuazione del Programma  

Il ruolo di Responsabile della trasparenza, è affidato al dott.ssa Daniela Galli, Segretario Generale, che riveste anche il ruolo di Responsabile della prevenzione della corruzione dell’Autorità, nominata con deliberazione del Consiglio n. 29 del 22 maggio 2013.
Il Responsabile esercita i compiti attribuiti dalla legge e dal Regolamento ed è, in particolare, preposto a:

  • controllare che le misure del Programma siano collegate con le misure e gli interventi previsti dal Piano triennale di prevenzione della corruzione;
  • controllare e assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico;
  • svolgere stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;
  • assicurare la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
  • segnalare al Consiglio, all’Organismo indipendente di valutazione (OIV), al Responsabile Nazionale della prevenzione della corruzione e, nei casi più gravi, all'Ufficio risorse umane e trattamento economico, competente per i procedimenti disciplinari, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
  • provvedere all'aggiornamento annuale del Programma;
  • curare l’istruttoria per l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 47 del d.lgs. n. 33/2013.

Per l’esercizio dei propri compiti il Responsabile della trasparenza si avvarrà, inoltre, della collaborazione dei referenti facenti parte del gruppo di lavoro permanete precedentemente menzionato.
La coerenza tra gli obiettivi previsti nel presente Programma e quelli indicati nel Piano della performance è valutata dall’Organismo indipendente di valutazione che verifica l'adeguatezza dei relativi indicatori nonché l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione anche mediante le attestazioni previste dalla Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle Amministrazioni Pubbliche ( ANAC).
Le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza sono utilizzate anche ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del Responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati.
L’attuazione del Programma rientra tra i doveri dei Dirigenti, responsabili degli uffici appositamente individuati nel citato Allegato 2), i quali sono tenuti a garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare.

13. Accesso civico  

L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo all’Autorità di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile della Trasparenza, anche mediante compilazione di apposito “form on-line” disponibile all’interno della sezione “Amministrazione Trasparente”.
Le funzioni relative all’accesso civico potranno essere delegate dal Responsabile della trasparenza ad altro dirigente espressamente individuato con atto formale. Il potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 241/1990, rimarrà, in ogni caso, in capo al Responsabile stesso.
Nei casi in cui il Responsabile della Trasparenza, constati l’omissione della pubblicazione di documenti, informazioni o dati, prevista per legge, invita tempestivamente il Dirigente competente a voler pubblicare nel sito, per il tramite dell’ ufficio comunicazione, il documento, l'informazione o il dato richiesto. La pubblicazione va effettuata entro trenta giorni dalla richiesta di accesso civico e va comunicata al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale. Se il documento, l'informazione o il dato risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, il responsabile della trasparenza indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
Nei casi di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 241/1990, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede come descritto in precedenza.
La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle norme sul processo amministrativo (d.lgs. 104/2010, così come modificato dal d.lgs. n. 33/2013) a cui si fa espresso rinvio.

14. Campo di applicazione e limiti  

La pubblicazione on-line delle informazioni avviene in conformità alle disposizioni normative in materia di trasparenza e di riservatezza di dati personali (d.lgs. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali), comprensive delle delibere dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali.
Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) ed e), del d.lgs. 196/2003, comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso siti istituzionali, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo
In ogni caso per la pubblicazione di atti o documenti, l’amministrazione provvede a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.
Gli obblighi di trasparenza e quindi di pubblicazione dei dati relativi al personale dell’Autorità si riferiscono a tutto il personale, comprendendovi il personale in regime di diritto pubblico, i dipendenti legati all’Amministrazione con contratto di diritto privato nonché quei soggetti terzi che entrano in rapporto con l’Amministrazione ad altro titolo.
La pubblicazione di dati relativi a titolari di organi di indirizzo politico e di uffici o incarichi di diretta collaborazione, nonché a dirigenti titolari degli uffici è finalizzata alla realizzazione della trasparenza pubblica, che integra una finalità di rilevante interesse pubblico nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Non sono in ogni caso ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l'amministrazione, idonee a rivelare "dati sensibili", cioè dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
Può essere disposta, a norma del presente programma, la pubblicazione sul sito istituzionale di dati, informazioni e documenti per i quali non sussiste un obbligo di legge di pubblicazione, fermi restando i limiti e le condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge, procedendo alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti.
I limiti normativi e regolamentari posti al diritto d’accesso devono intendersi applicati al presente programma, in quanto finalizzati alla salvaguardia di interessi pubblici fondamentali e prioritari rispetto al diritto di conoscere i documenti amministrativi. Restano inoltre fermi i limiti alla diffusione e all'accesso delle informazioni tutti i dati di cui all'articolo 9 del d.lgs. 6.9.1989, n. 322, di quelli previsti dalla normativa europea in materia di tutela del segreto statistico e di quelli che siano espressamente qualificati come riservati dalla normativa nazionale ed europea in materia statistica, oltre quelli relativi alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

15. Soggetti responsabili della pubblicazione dei dati  

  • I Direttori/Dirigenti degli uffici individuati nell’Allegato 2) sono responsabili in merito all’individuazione, elaborazione, pubblicazione ed aggiornamento dei singoli dati di rispettiva competenza al fine di garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare nel rispetto dei termini stabiliti dalla legge.
  • I Referenti per la trasparenza, individuati dai dirigenti che collaborano con gli stessi all’attuazione del Programma Triennale, coadiuvano e supportano il personale assegnato al Servizio di riferimento nell’adempimento degli obblighi di pubblicazione.
  • L’ufficio Comunicazione provvede alla pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti indicati nell’Allegato 2), su indicazione dei soggetti detentori dei dati da pubblicare.
  • I soggetti detentori dei dati, cioè i dipendenti dell’Autorità tenuti a garantire la pubblicazione di dati, informazioni o documenti riguardanti i procedimenti amministrativi loro delegati o altra attività istituzionale di competenza, hanno il compito di assicurare la tempestiva e completa trasmissione del dato, dell’informazione e del documento da pubblicare all’ufficio Comunicazione.

L’Autorità garantisce la qualità delle informazioni riportate nel sito istituzionale nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge. A tal fine ciascuna Direzione competente alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti ne assicura l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività. la comprensibilità nonché la conformità ai documenti originali in suo possesso, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.
Ciascun Direttore è tenuto altresì ad istruire i procedimenti di competenza in materia di accesso civico, predisporre la relazione sintetica annuale sullo stato di attuazione degli obblighi di pubblicazione ed informare direttamente e tempestivamente il Responsabile della trasparenza, dietro richiesta anche informale dello stesso, sullo stato di attuazione degli obblighi di pubblicazione.

16. Categorie di dati e contenuti specifici  

Le categorie di dati inseriti e/o da inserire all’interno del sito nella sezione “Autorità Trasparente” sono espressamente indicate nell’Allegato 2). La struttura di tale pagina è conforme ai requisiti minimi riportati nell’Allegato 2 al d.lgs. n. 33/2013, nonché allo schema tipo Allegato 2 alla Delibera CIVIT n. 50/2013, ai cui contenuti espressamente si rinvia.
Nell’Allegato 2) del presente programma, oltre alle informazioni obbligatorie previste dalla norma, a margine di ciascuna categoria di dati sono indicati la Direzione/ufficio competente alla redazione dei dati, alla pubblicazione o alla richiesta di pubblicazione ed al suo aggiornamento e la relativa data di pubblicazione.
L’Amministrazione si riserva di provvedere alla pubblicazione di eventuali ulteriori dati che siano utili ad un maggiore livello di trasparenza, in sede di aggiornamento del presente programma.

17. Decorrenza, durata e monitoraggio dell'obbligo di pubblicazione  

I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati, sul sito istituzionale dell’Autorità, tempestivamente e in ogni caso non oltre i tre mesi decorrenti dalla formazione dell’atto.
I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati per i periodi di tempo stabiliti dall’Autorità con apposita delibera, anche per categorie di dati e tenuto conto delle specifiche finalità di pubblicazione. Tali periodi decorrono, in ogni caso, dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di pubblicazione e, comunque, perdurano fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa vigente o dalla delibera dell’Autorità di cui al presente comma.
Il monitoraggio e la vigilanza sullo stato di attuazione del Programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità sono affidati al Responsabile per la Trasparenza, che vi provvede avvalendosi del citato Gruppo di Lavoro e dell’unità organizzativa che svolge funzioni di ausilio in materia di controlli interni.
Il monitoraggio, con cadenza semestrale, prevede, da parte dei dirigenti designati, la compilazione di schede riepilogative finalizzate alla valutazione della completezza e della tempestività dell’aggiornamento dei dati e dello stato di attuazione del programma.
Il monitoraggio sull’attuazione degli obblighi di trasparenza avviene, inoltre, attraverso il sistema dei controlli interni e viene effettuato, in particolare, in occasione del controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti.
Compete all’OIV l’attestazione periodica sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione.
Le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza sono utilizzate anche ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale dei relativi responsabili.

18. Strumenti e tecniche di rilevazione sull’effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione “Amministrazione Trasparente”  

Attraverso la condivisione e la partecipazione concreta alla realtà amministrativa si crea la cultura della legalità, pertanto, l’Autorità provvederà, mediante iniziative di comunicazione della trasparenza, alla rilevazione periodica del grado di interesse manifestato dai cittadini e dagli stakeholders nei confronti delle pubblicazioni effettuate nella sezione “Autorità Trasparente”, nonché del livello di utilità e di utilizzazione dei dati pubblicati.
Oltre ad esaminare le richieste di accesso civico pervenute, è importante raccogliere anche eventuali reclami o segnalazioni riguardanti la qualità delle pubblicazioni, i ritardi e le inadempienze riscontrate. Segnalazioni e reclami possono essere presentati direttamente al Responsabile per la Trasparenza, attraverso la casella di posta elettronica istituzionale.

19. Dati ulteriori  

L’Autorità ha definito con proprio regolamento i contenuti oggetto di pubblicazione riservandosi la possibilità di individuare contenuti ulteriori di pubblicazione, che possono essere utili alla trasparenza amministrativa o alla prevenzione della corruzione.
La pubblicazione dei dati evolverà in un ottica di miglioramento continuo, tutti i documenti pubblicati riporteranno al loro interno dati di contesto ovvero: fonte, data, periodo di riferimento o validità e oggetto al fine di garantire l’individuazione della natura dei dati e la validità degli stessi, anche se il contenuto informativo è reperito o letto al di fuori del contesto in cui è ospitato.
Saranno inoltre, pubblicati tutti i dati/informazioni individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione, che possono assicurare visibilità dell’azione amministrativa e diffusione di informazioni utili al contrasto di comportamenti non corretti.

 

Piano della performance 2014-2016  

Il Piano della performance (redatto in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150) descrive gli “obiettivi strategici” dell’attività dell’Autorità per il triennio 2014/2016 e le azioni attraverso le quali viene tradotto il mandato istituzionale, la missione e la visione dell’Avcp. L’Autorità si riserva di adeguare il Piano agli eventuali diversi indirizzi e nuovi obiettivi che potranno essere definiti nel triennio.

20. Gli obiettivi strategici  

La definizione degli obiettivi strategici è stata realizzata attraverso tre dimensioni di analisi di ogni attività proposta:

  • la categoria di stakeholder cui l’attività pianificata è rivolta
  • lo specifico obiettivo (target) che l’attività deve soddisfare
  • i processi richiesti per il raggiungimento dell’obiettivo (secondo la tipica sequenza che dalla determinazione dei requisiti del prodotto/servizio da realizzare conduce alla sua progettazione e/o al suo sviluppo fino alla sua realizzazione/erogazione).

Le macroaree strategiche di intervento in relazione alle quali sono stati individuate le azioni da realizzare nel corso del triennio sono le seguenti:

  • semplificazione;
  • vigilanza e regolazione del mercato;
  • comunicazione e trasparenza;
  • miglioramento organizzativo e accrescimento della trasparenza interna.

All’interno delle suddette macroaree sono stati individuati gli obiettivi strategici, il cui perseguimento da parte delle singole strutture viene attuato mediante l’adozione di specifiche azioni in un’ottica di razionalizzazione della spesa e di miglioramento della qualità dei servizi offerti.

Nella definizione degli obiettivi si è cercato di assumere, in primis, il punto di vista degli stakeholders, analizzandone le possibili esigenze ed aspettative rispetto alle funzioni dell’Avcp. Partendo da tale presupposto sono state poi identificate le misure più idonee alla soddisfazione di tali fabbisogni, definiti i risultati attesi, gli indicatori per la loro misurazione, i tempi di completamento delle attività pianificate e le unità organizzative coinvolte nel raggiungimento degli “obiettivi operativi”.
Il sistema di indicatori di rilevanza esterna ed interna adottati e la definizione di specifici target potranno consentire un monitoraggio continuo ed una valutazione della performance, con possibilità di individuare le eventuali aree di debolezza onde intraprendere le necessarie azioni correttive.
Più specificatamente, per gli obiettivi strategici vengono individuati, secondo una articolazione per livelli, i seguenti componenti:

  • Macro aree strategiche;
  • Obiettivi strategici inerenti la specifica macro area;
  • Gli stakeholders di riferimento;
  • I risultati attesi in relazione agli interessi degli stakeholders di riferimento;
  • Una ipotesi di possibili indicatori associati ai risultati attesi di rilevanza esterna;
  • Le azioni da intraprendere per il raggiungimento del singolo obiettivo strategico;
  • L’ipotesi di anno di riferimento per lo sviluppo dell’obiettivo;
  • Le unità organizzative di livello generale coinvolte nel raggiungimento dell’obiettivo;
  • Le unità organizzative di secondo livello maggiormente coinvolte e deputate allo sviluppo delle singole azioni finalizzate al raggiungimento dell’obiettivo.

L’insieme delle attività pianificate richiede di essere verificato, modificato o specificato, previo esame consiliare, da tutte le unità organizzative di livello generale (Segretario Generale, Direzioni Generali).
Inoltre, l’articolo 5, comma 1, e l’articolo 10, comma 1, lett. a), del d.lgs 150/2009, prevedono che, la definizione degli obiettivi nell’ambito del Piano della performance, debba avvenire integrando il processo di programmazione con quello di bilancio di previsione. La concreta sostenibilità e perseguibilità degli obiettivi, infatti, ha come necessaria garanzia la congruità tra le risorse effettivamente disponibili e le attività da porre in essere per realizzare gli obiettivi. La coerenza tra il piano e i documenti di programmazione è stata quindi assicurata dalla previsione dei costi presunti sulla base delle risorse riferite ai capitoli di bilancio approvati in sede di bilancio preventivo.
Gli obiettivi strategici attengono alla performance dell’Autorità: individuano i risultati attesi riguardanti l’esercizio delle sue funzioni nel mercato di riferimento.
Tenuto conto della formulazione delle priorità strategiche definite dal Consiglio dell’Autorità viene poi avviata l’analisi, da parte delle Unità Organizzative di livello generale, finalizzata alla determinazione delle specifiche azioni da intraprendere pervenendo alla declinazione del Piano della Performance in Direttive annuali.
Nelle Direttive si cerca di definire un punto di equilibrio tra l’attività di indirizzo e controllo del Consiglio con l’attività gestionale della struttura, trasponendo le priorità esplicitate dagli obiettivi strategici negli obiettivi operativi dell’attività amministrativa che la stessa struttura è destinata a svolgere.
Nel delineare le aree strategiche di intervento si tiene conto della nuove competenze attribuite di volta in volta all’Autorità, valorizzando alcuni elementi di coerenza con il quadro della programmazione di settore dei contratti pubblici. Scopo primario è quello di mantenere sempre più competitivo il ruolo dell'Amministrazione, nella prospettiva di una continua innovazione, attraverso l’integrazione delle diverse iniziative, dei progetti e l’utilizzo di tutte le possibili sinergie (interne ed esterne all’Autorità).
Nella redazione delle Direttive, al fine di realizzare un agile strumento di lavoro, si ritiene opportuno inserire gli obiettivi che costituiscono la diretta espressione delle linee strategiche dettate dall’Amministrazione nonché un limitato numero di obiettivi di funzionamento che si riferiscono all’attività istituzionale ordinaria, al funzionamento dell’organizzazione, al miglioramento dell’operatività delle strutture e all’ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane finanziarie e strumentali.
La formalizzazione della Direttiva annuale potrà consentire di pervenire alla valutazione della performance individuale dei dirigenti secondo i principi contrattati e riassunti nelManuale di valutazione dei dirigenti dell’AVCP”.
La Direttiva annuale per l’azione amministrativa individua, pertanto:

  • gli obiettivi strategici che devono essere perseguiti nell’anno di riferimento;
  • gli obiettivi gestionali che devono essere assicurati nell’esercizio dell’attività e delle funzioni assegnate ad ogni Unità Organizzativa, formalizzate nei regolamenti di organizzazione e definiti annualmente in riferimento alle priorità strategiche.

La descrizione analitica degli obiettivi strategici ed operativi del Piano Triennale della Perfomance sarà contenuta in un più ampio documento che sarà prodotto contestualmente alla Direttiva annuale per l’anno 2014.

Last update 12/05/2020, 13:35