Aggiornate al 25/06/2015

D.1      Il disciplinare di gara prevede, ex punto 3 e 4 sezione 15.2 pag.16 del disciplinare di gara che la dichiarazione circa l’inesistenza delle condizioni di esclusione dell’art. 38 - comma 1 – del Codice, lett. b) c) m-ter), vanno rese individualmente anche dai soggetti individuati a norma di legge in base all'operatore partecipante alla procedura. (utilizzando il modello 1/BIS).
Come noto, il sistema di semplificazione amministrativa e in particolare l'art. 47, comma 2 del DPR 445/2000 consentono la presentazione nelle gare di dichiarazioni sostitutive di atto notorio con cui un soggetto dichiara l'inesistenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle gare in capo ad altri soggetti di cui abbia diretta conoscenza.
Sul punto, la giurisprudenza costante statuisce che "la previsione secondo cui è consentito al legale rappresentante di rendere una dichiarazione sostitutiva relativa a fatti e circostanze riconducibili ad altri soggetti rinviene un puntuale conforto normativo nell’ambito della previsione di cui al comma 2 dell’art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, secondo cui "la dichiarazione, resa nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza". Il legale rappresentante di una società ad una gara di appalto, pertanto, può rendere, alla stregua della norma richiamata, la dichiarazione relativa agli altri soggetti muniti di rappresentanza (si veda da ultimo Cons. Stato, Sez. VI, 1 aprile 2014 n. 1563).
Si chiede pertanto di confermare che la previsione sopra citata non deroga a quanto precede e consente quindi che le dichiarazioni relative ai soggetti ivi indicati siano presentate non direttamente dagli stessi ma da eventuali altri soggetti come dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000".
R.1       Le attestazioni di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter, devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 38, comma 1, lettera b), del Codice (secondo quanto indicato al par.15.2, punto 3 del disciplinare di gara).
Con riferimento alle attestazioni del requisito di cui all’art. 38, comma 1, lett. c) da rendere da parte dei soggetti cessati, il disciplinare ammette che « qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 d.p.r. 445/2000, nella quale si dichiari il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione» (par.15.2, punto 4 del disciplinare di gara).

D.2      Al fine di consentire una corretta analisi del rischio e determinare un’idonea quotazione, con la presente si richiedono, per l’ultimo triennio (2012-2013, 2013-2014, 2014-2015), i seguenti dati:

  1. composizione dell’universo assicurato per numero di nuclei e di teste, con indicazione separata del numero di assicurati che hanno aderito su base volontaria (qualora fosse prevista tale possibilità);
  2. premio per nucleo familiare;
  3. premio pro capite in relazione alle adesioni volontarie;
  4. conferma che le condizioni normative di gara siano le medesime di quelle in corso nel triennio considerato. In caso contrario, si chiede di rendere disponibili i testi normativi attuali ovvero di segnalare eventuali differenze.

R.2      Si precisa che il capitolato tecnico della gara attualmente in corso prevede condizioni diverse sia rispetto alla polizza di cui ha usufruito il personale dell’Autorità nazionale anticorruzione-nella sua composizione ante d.l. 90/2014 - nell’anno 2014-2015, sia rispetto alla polizza di cui ha usufruito il personale della soppressa Autorità di vigilanza sui contratti pubblici nel triennio 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015.
Tutti gli atti relativi alla gara bandita dalla soppressa Avcp e le relative condizioni di polizza possono essere visionati nella sezione «Archivio amministrazione trasparente ex Avcp – Bandi di gara e contratti – gare concluse».
Ciò premesso, si fornisce il seguente dato:

Anno

Autorità

Dipendenti assicurati

Familiari fiscalmente
a carico

Premio per nucleo

Familiari fiscalmente
non a carico

Premio per familiare

2014-2015

ANAC

33

27

€ 750,00

6

€ 250,00

2014-2015

AVCP

292

299

€ 1.234,30

76

€ 455,00

2013-2014

307

296

€ 1.234,30

82

€ 455,00

2012-2013

313

294

€ 1.234,30

80

€ 455,00

 

D.3      Si chiede conferma che l’oggetto sociale e le cariche sociali del soggetto ausiliario di cui al punto 1) del MOD. 3 – Busta A, per esigenze di spazio, possano essere indicate in un documento allegato alla dichiarazione sostitutiva.
R.3      La risposta è affermativa

D.4      Con riferimento al paragrafo 1.8 del disciplinare di gara che prevede che l’aggiudicatario dovrà al momento della sottoscrizione del contratto avere la disponibilità di un Ente avente finalità assistenziale, si chiede conferma che non sia necessario effettuare l’individuazione dello stesso già in sede di gara
R.4      La risposta è affermativa

D.5      Si chiede conferma che alla dichiarazione di cui al punto 1) del MOD. 3 – Busta A possa essere aggiunta la precisazione qui di seguito indicata in evidenza: il soggetto ausiliario è regolarmente iscritto alla C.C.I.A.A. - Registro delle Imprese per le attività oggetto di avvalimento del presente appalto, come risulta da …
R.5      la risposta è affermativa

D.6      Si chiede di precisare se, i sei giorni previsti per le risposte ai chiarimenti, sono da considerare solari o lavorativi. Nel caso fossero solari, evidenziamo la presenza di ben tre giorni festivi, che comprometterebbero la giusta tempistica per una corretta valutazione di offerta.
R.6      l’art. 71, co. 2, del d.lgs. 163/2006 dispone che «sempre che siano state chieste in tempo utile, le informazioni complementari sui capitolati d'oneri e sui documenti complementari sono comunicate dalle amministrazioni aggiudicatrici …, almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte». I sei giorni sono solari.

D.7      Con riferimento alla comprova dei servizi in favore di enti pubblici o privati, si chiede conferma che nell’ipotesi in cui il servizio prevedesse la contraenza di un fondo assistenziale, la comprova possa essere effettuata mediante produzione di certificati di polizza firmati dalla compagnia e dal fondo contraente, risultando comunque espressamente indicati sia ente beneficiario che durata e importi del servizio.
R.7      La risposta è affermativa. In aggiunta potrà essere richiesta una dichiarazione di conferma da parte dell’Ente aderente al Fondo.

D.8      Nel disciplinare di gara, a pagina 4, punto 1.4, si legge “L’importo annuo lordo previsto (…) soggetto a ribasso d’asta è (…) per singolo nucleo. Si precisa che il numero stimato di unità di personale alla data di attivazione della copertura è pari a 303 unità. (…)”. Da ciò si deduce che i nuclei soggetti alla copertura assicurativa sono 303, si chiede, per una migliore valutazione del rischio di avere maggiori informazioni in merito alla composizione del nucleo sulla base dell’attuale copertura, in particolare:

  • Il numero dei familiari fiscalmente a carico che hanno diritto alla copertura poiché rientranti nel nucleo così come definito a pagina 4 del punto 1.1
  • Il numero dei familiari non fiscalmente a carico che hanno aderito alla copertura

R.8      Si rimanda alla risposta R.2

D.9      A) Nello schema di contratto, al punto 1 dell’“Art. 14 - Modalità di rimborso e numeri dedicati al servizio”, si legge: “L’Assistito dovrà consegnare in originale, le relative notule, distinte e ricevute, fiscalmente regolari e debitamente quietanzate”. La documentazione che L’Assistito dovrà consegnare alla Società per la richiesta di rimborso dovrà essere in copia, fermo restando che la Società avrà sempre la facoltà di richiedere anche la produzione degli originali, come previsto anche dall’Art. “C.1.2. SINISTRI IN STRUTTURE NON CONVENZIONATE CON LA SOCIETA’” del Capitolato In caso di conferma dell’interpretazione sopra-esposta, ne conseguirebbe che l’eventuale penale prevista al punto 3, sarebbe applicabile solo nel caso in cui la Società dovesse richiedere gli originali della documentazione che sarebbero da restituire con le tempistiche indicate all’Art. “C.1.4 GESTIONE DOCUMENTAZIONE DI SPESA” del Capitolato Tecnico. Si chiede cortese conferma.
B) Poiché il Capitolato Tecnico contiene 2 articoli ai quali risulta attribuita la numerazione C.1.4, si coglie l’occasione di questo chiarimento per chiedere altresì la conferma che l’articolo C.1.4 del Capitolato Tecnico al quale fa riferimento il punto 3 dell’“Art. 14 - Modalità di rimborso e numeri dedicati al servizio” dello Schema di Contratto per l’applicazione delle penali, corrisponda all’articolo denominato “C.1.4 GESTIONE DOCUMENTAZIONE DI SPESA”
R.9      A) La documentazione è presentata in copia e i 30 giorni per provvedere al rimborso si intendono dalla presentazione della documentazione completa in copia. L’art. 14 dello schema di contratto si riferisce all’invio online di copia dell’originale (fermo restando che la società potrà richiedere l’originale), ma la penale decorre dall’invio in copia se questa è leggibile.
B) Si conferma l’interpretazione (nel capitolato - la numerazione dell’art. C.1.4 Gestione documentazione di spesa deve intendersi sostituita con art. C.1.5)

D.10    Nello schema di contratto, al punto 2 dell’“Art. 14 - Modalità di rimborso e numeri dedicati al servizio”, si legge:
“Tale documento dovrà contenere, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- (…)
- indicazione dei tempi di rimborso;
- (…)
- indicazione del/i numero/i telefonico/i e di fax gratuiti dedicati alle attività della
Centrale operativa;
- (…)
Si chiede cortese conferma delle seguenti interpretazioni:
- il rimborso dovrà essere effettuato dalla Società all’Assistito entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione completa come espressamente indicato al punto 1 dell’“Art. 14 - Modalità di rimborso e numeri dedicati al servizio” e all’art. “C.1.2.
SINISTRI IN STRUTTURE NON CONVENZIONATE CON LA SOCIETA’“,
- i numeri di telefono e fax dedicati alle attività della Centrale Operativa, dovranno essere
gratuiti per chiamate e trasmissioni di documenti effettuati dall’Italia.
R.10     Si conferma quanto contenuto nello schema di contratto.

D.11     Nello schema di contratto, al punto 5 dell’“Art. 14 - Modalità di rimborso e numeri dedicati al servizio”, si legge: “La Società deve provvedere, altresì, a rendere disponibile sul proprio sito internet una apposita sezione (…ove possibile (…) richiedere, attraverso una casella di posta elettronica dedicata, chiarimenti ed informazioni.”
Per quanto attiene la richiesta di un’e-mail dedicata, tramite la quale gli Assistiti possano richiedere chiarimenti ed informazioni, si ritiene soddisfatto il requisito con l'attivazione di una casella di posta elettronica dedicata ai propri clienti ai fini dei riscontri ad eventuali richieste di chiarimenti/informazioni, già realizzata dalla Compagnia di Assicurazioni.
Si chiede cortese conferma.
R.11     Si precisa che la casella di posta elettronica che viene richiesta dovrà essere dedicata agli assistiti/assicurati ANAC e dovrà riportare tutte le prescrizioni previste nell’art. 10 del capitolato tecnico.

D.12    Nel capitolato tecnico, all’art. “DEFINIZIONI DEI TERMINI UTILIZZATI NEL PRESENTE CAPITOLATO” si legge la seguente definizione:
“Difetto fisico preesistente
Alterazione organica, congenita o acquisita durante lo sviluppo fisiologico, la cui evidenza antecedentemente alla stipulazione della polizza/del disciplinare possa essere diagnosticata clinicamente (con visita medica) o strumentalmente (con accertamenti diagnostici di tipo strumentale).”
Si chiede cortese conferma che l’esclusione dei difetti fisici e di eventuali eventi ad essi connessi, debba essere applicata ai difetti preesistenti la stipulazione della polizza, purché tali difetti siano noti all’assicurato, come peraltro previsto all’”B.2 ESCLUSIONI DALL’ASSICURAZIONE/ASSISTENZA”, fatta eccezione per i bambini che non abbiano superato i 3 anni di età
R.12     Si conferma quanto contenuto nel capitolato

D.13    Nel capitolato tecnico,  a pagina 4 delle definizioni si legge “Intervento chirurgico qualsiasi atto cruento, manuale o strumentale, eseguito a fini terapeutici”. Al fine di evitare contenzioni, si ritiene opportuno integrare la definizione escludendo le iniezioni e/o le infiltrazioni compiute per la somministrazione di farmaci. Si propone, di conseguenza, di modificare la definizione di intervento chirurgico come segue:
“Qualsiasi atto cruento, manuale o strumentale, eseguito a fini terapeutici con l’esclusione delle iniezioni/infiltrazioni effettuate per la somministrazione di farmaci.”
Si chiede conferma all’Ente della definizione proposta.
R.13     Si conferma quanto contenuto nel capitolato

D.14    Nel capitolato tecnico, con riferimento all’art. “DEFINIZIONI DEI TERMINI UTILIZZATI NEL PRESENTE CAPITOLATO”, si propone a codesta Spettabile Amministrazione di integrare le seguenti definizioni al fine di ottimizzare l’ambito di operatività del Piano Sanitario:
Aborto:
Interruzione prematura di una gravidanza, per cause naturali o provocata artificialmente.
Aborto spontaneo
Interruzione prematura di una gravidanza avvenuta per cause naturali, non causata da un
intervento esterno.
Aborto terapeutico
Interruzione di una gravidanza motivata esclusivamente da ragioni di ordine medico, come la presenza di gravi malformazioni al feto.
Centrale Operativa/Struttura organizzativa
E’ la struttura costituita da operatori, medici, paramedici e tecnici che eroga, con costi a carico della Società, le prestazioni previste dalla polizza.
La Centrale Operativa con linea telefonica “verde” provvede a:
- organizzare e prenotare, su richiesta dell’Assicurato, l’accesso diretto alle Strutture Sanitarie Convenzionate;
- fornire informazioni sulle garanzie assicurative, sui convenzionamenti delle Strutture Sanitarie Convenzionate, sulla loro ubicazione e sui servizi sanitari da esse erogate.
Documentazione sanitaria
Cartella clinica e/o tutta la certificazione medica, costituita da diagnosi, pareri e prescrizioni dei
sanitari, da radiografie, da esami strumentali e diagnostici e della documentazione di spesa
(comprese le notule e ricevute dei farmaci).
R.14     Si conferma quanto contenuto nel capitolato

D.15    Nel capitolato tecnico, in relazione all’aborto terapeutico, previsto al punto 3.3.1 “Parto cesareo – cure neonato /aborto terapeutico” a pagina 7, si precisa che sarà erogabile nel rispetto di quanto disciplinato dalla legge del 22 maggio 1978, n.194 ed esclusivamente presso gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzati dalla legge medesima.
Si chiede conferma all’Ente.
R.15     Si conferma quanto contenuto nel capitolato

D.16    Nel capitolato tecnico, in relazione alle cure previste per il neonato, garanzia prevista al punto 3.3 “Parto – cure neonato - aborto” a pagina 7, si chiede conferma che per cure del neonato debbano essere intese: sia le cure di carattere medico che chirurgico e le cure anche a seguito di malformazioni o difetti fisici fino a 3 anni di età, come previsto al punto 1 del “B.2 Esclusioni dall’assicurazione/assistenza”
R.16     Si conferma quanto contenuto nel capitolato

D.17    Nel capitolato tecnico, a pagina 7 al punto 3.4 “Trasporto sanitario” si legge “(…) la Società rimborsa le spese di trasporto dell’Assicurato/Assistito in ambulanza (…) con il limite di euro 1.100,00.”. Poiché i massimali delle garanzie previste al punto 3 “Prestazioni ospedaliere e chirurgiche” sono per anno e per nucleo familiare, si ritiene che il limite di euro 1.100,00 sia da intendersi anch’esso per anno e per nucleo familiare.
Si chiede conferma all’Ente della definizione proposta.
R.17     Si precisa che il limite di € 1.100,00 è da intendersi per evento.

D.18    Nel capitolato tecnico, a pagina 8 al punto 3.7 “Modalità di erogazione delle prestazioni” alla lettera a) si legge “Franchigie a carico dell’assicurato: Ricoveri/Day Hospital con o senza intervento chirurgico: euro 1.500 (…) Intervento chirurgico ambulatoriale euro 250”. Per evitare eventuali contenziosi in fase liquidativa, si ritiene necessario specificare che la franchigia sarà applicata per ogni sinistro.
Si chiede conferma all’Ente della suddetta specifica
R.18     Si conferma che la franchigia è da intendersi come applicata per ogni sinistro

D.19    Nel capitolato tecnico, a pagina 8 al punto 3.7 “Modalità di erogazione delle prestazioni” alla lettera a) si legge “ (…) Saranno rimborsate direttamente all’Assistito/Assicurato, nei limite e con i massimali previsti, le spese per: Accompagnatore (…) Assistenza infermieristica privata individuale (…) Trasporto sanitario (…) Rimpatrio della salma (…)” e alla lettera b) si legge“ (…) Saranno rimborsate direttamente all’Assistito/Assicurato, nei limite e con i massimali previsti, le spese per: (…) Accompagnatore (…) Assistenza infermieristica privata individuale (…) Trasporto sanitario (…) Rimpatrio della salma”. Da ciò si deduce che, trattandosi di prestazioni rimborsuali, dovranno essere applicati gli scoperti e i minimi previsti alla lettera b) del punto 3.7.
Si chiede conferma all’Ente della suddetta specifica
R.19     Si conferma quanto contenuto nel capitolato ovvero che gli scoperti/franchigie sono da intendersi applicati esclusivamente dove espressamente previsto.

D.20    Nel capitolato tecnico, a pagina 8, al punto 3.7 “Modalità di rogazione delle prestazioni” alla lettera c) si legge “ Nel caso di utilizzo di strutture convenzionate e medici non convenzionati con la Società, la liquidazione avverrà previa applicazione, (…) delle seguenti franchigie e scoperti: 1) per il ricovero, quelle indicate all’art. 3.7 a) ridotte del 50%; 2) per il medico quelle di cui all’Art 3.7 b) integralmente”. Si chiede conferma all’Ente che con il termine ricovero si intendano tutte le spese inerenti l’istituto di cura convenzionato, mentre con il termine medico si identifichino le spese relative all’equipe medica non convenzionata.
R.20    Si conferma interpretazione

D.21    Nel capitolato tecnico, a pagina 8, al punto 3.7 “Modalità di rogazione delle prestazioni” alla lettera c) si legge “ Nel caso di utilizzo di strutture convenzionate e medici non convenzionati con la Società, la liquidazione avverrà previa applicazione, (…) delle seguenti franchigie e scoperti: 1) per il ricovero, quelle indicate all’art. 3.7 a) ridotte del 50%; 2) per il medico quelle di cui all’Art 3.7 b) integralmente”. Si chiede conferma della correttezza della seguente interpretazione. Nel caso in oggetto le competenze della casa di cura convenzionata verranno pagate direttamente dalla compagnia a meno di una franchigia di 750 euro mentre le competenze dell’equipe medica non convenzionata saranno assoggettate allo scoperto del 20% con minimo di 2.000 euro e massimo di 10.000. Nel caso in cui non venisse confermata l’interpretazione e per “integralmente “ si intendesse il rimborso al 100% delle competenze dell’equipe medica non convenzionata, in questo si determinerebbe un trattamento migliore rispetto ad un ricovero che venisse effettuato interamente in struttura convenzionata per il quale è prevista l’applicazione di una franchigia di 1.500 euro.
R.21     Si conferma interpretazione

D.22    Nel capitolato tecnico, a pagina 9, al punto 3.7 “Modalità di rogazione delle prestazioni” alla lettera d) si legge “ (…) Qualora il ricovero avvenga in regime di libera professione intramuraria con relativo onere a carico dell’Assicurato, le spese sostenute verranno rimborsate secondo quanto indicato al punto 3.7 lett.a (…) o 3.7 lett.b (…) ”. Si chiede conferma all’Ente che debba aggiungersi il riferimento anche al punto 3.7 lett.c.
R.22    Si conferma interpretazione

D.23    Nel capitolato tecnico, a pagina 9, al punto 4 “Alta Specializzazione” si legge “ La Società provvede al rimborso delle spese per le seguenti prestazioni (…)”. Si ritiene necessario specificare che le prestazioni al punto 4 “Alta Specializzazione” saranno rimborsate dalla Società qualora queste siano conseguenti a malattia o a infortunio come specificato, per esempio, alla garanzia punto 5 “Prestazioni specialistiche e accertamenti diagnostici” a pagina 11 dove si legge che “La Società provvede al rimborso delle spese per visite specialistiche, analisi e per accertamenti diagnostici conseguenti a malattia o a infortunio (…)” .
Si chiede conferma della specifica soprariportata.
R.23    Si conferma quanto contenuto nel capitolato

D.24    Nel capitolato tecnico, con riferimento all’art. “4. ALTA SPECIALIZZAZIONE”, si chiede cortese conferma che la prestazione “laserterapia” debba essere intesa come laserterapia a scopo fisioterapico.
R.24    Si conferma quanto contenuto nel capitolato, ove si fa riferimento generico alla laserterapia.

D.25    Nel capitolato tecnico, a pagina 11 al punto 5 “Prestazioni specialistiche e accertamenti diagnostici” si legge “ (…) Nel caso in cui l’Assicurato/Assistito si rivolta a strutture sanitarie o a medici convenzionati con la Società, le spese sostenute vengono rimborsate (…) con l’applicazione di una franchigia di euro 40,00. (…)”. Si ritiene che la franchigia debba essere applicata per prestazione, così come specificato per la garanzia “Alta Specializzazione” a pagina 11, dove è possibile leggere che “(…) Nel caso di utilizzo di strutture sanitarie e di medici convenzionati con la Società, le spese (…) vengono liquidate direttamente (…) previa applicazione di una franchigia di euro 30 per ogni accertamento o ciclo di terapia effettivamente sostenuta che rimarrà a carico dell’Assicurato. (…)”.
Si chiede conferma della specifica soprariportata
R.25    Si conferma quanto contenuto nel capitolato

D.26    Nel capitolato tecnico, a pagina 12 al punto 7 “Cure oncologiche” si legge “ (…) Il massimale annuo assicurato/il limite assistenziale (…) corrisponde a euro 10.000,00 annui per nucleo familiare per le prestazioni effettuate mediante utilizzo del Servizio Sanitario Nazionale o mediante l’utilizzo di strutture sanitarie e medici convenzionati con la Società”. Poiché la garanzia prevede la possibilità da parte dell’assicurato/assistito di rivolgersi a strutture sanitarie o a personale non convenzionato con la Società, si ritiene che il punto 7 “Cure oncologiche” debba essere integrato nel seguente modo:
“Il massimale annuo assicurato/il limite assistenziale (…) corrisponde a euro 10.000,00 annui per nucleo familiare per le prestazioni effettuate mediante utilizzo del Servizio Sanitario Nazionale, mediante l’utilizzo di strutture sanitarie e medici convenzionati o l’utilizzo di strutture sanitarie o personale non convenzionato con la Società.”
Si chiede conferma dell’interpretazione.
R.26    Si conferma interpretazione

D.27    Nel capitolato tecnico, con riferimento all’art. “8. CURE DENTARIE DA INFORTUNIO”, si chiede cortese conferma che la garanzia possa essere operante “in presenza di certificato di Pronto Soccorso che attesti la data ed il motivo dell’infortunio e le cure necessarie (ricevute a seguito di infortunio)” ed in presenza degli accertamenti radiologici, e dei relativi referti, effettuati a seguito dell’infortunio.
R.27    Si conferma quanto contenuto nel capitolato, ove non vi è riferimento agli accertamenti radiologici.

D.28    Nel capitolato tecnico, con riferimento all’art. “5. PRESTAZIONI SPECIALISTICHE E ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI” e all’” Opzione c) oppure d) le condizioni previste al punto 5 del Capitolato tecnico si intendono sostituite dalla seguente variante migliorativa:” prevista nell’allegato “MOD. scheda varianti”.
Si chiede cortese conferma che nel caso dei trattamenti fisioterapici e riabilitativi:
- Il massimale annuo previsto dal Capitolato pari a 250,00 euro possa essere inteso per nucleo familiare ed operante come sotto-massimale della garanzia “5. PRESTAZIONI SPECIALISTICHE E ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI”
- Nel caso in cui l’Assicurato/Assistito si rivolga a strutture sanitarie o a medici non convenzionati con la Società, le spese sostenute per i trattamenti fisioterapici e riabilitativi saranno rimborsate nel limite di un importo massimo per seduta pari a euro 80,00, previa l’applicazione di uno scoperto del 40% oppure 30%.
R.28    Si conferma interpretazione

D.29    Nel capitolato tecnico, l’art. “9. CURE DENTARIE” prevede il rimborso delle spese sostenute per cure, estrazioni e protesi dentarie e più specificamente delle prestazioni espressamente indicate nella garanzia.
Al fine di ottimizzare l’erogazione delle prestazioni previste e rendere il miglior servizio possibile all’Assicurato, si propongono a codesta Spettabile amministrazione le seguenti modalità:
- Nel caso in cui l’Assicurato/Assistito si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale al posto di applicare le condizione previste con la modalità “FUORI RETE”, la Società rimborserà integralmente i tickets sanitari a carico dell’Assicurato/Assistito.
- Nel caso di utilizzo di strutture sanitarie e di medici convenzionati con la Società, le spese per le prestazioni erogate all’Assicurato/Assistito verranno liquidate direttamente dalla Società alla struttura convenzionata senza l’applicazione di alcuno scoperto fatta eccezione per le prestazioni di “Protesi”, “Ortognatodonzia” e “Implantologia” in merito alle quali è previsto uno scoperto pari al 20% che l’Assistito dovrà versare alla struttura
- Nel caso in cui l’Assistito si rivolga a strutture sanitarie o a personale non convenzionato con la Società, le spese sostenute verranno rimborsate con i limiti in garanzia, in presenza della “scheda anamnestica” redatta dal medico curante, degli accertamenti radiologici e relativi referti effettuati a titolo propedeutico per i piani di cura. Le prestazioni di “Radiologia odontoiatrica” saranno rimborsate nei limiti previsti, se finalizzate ad una prestazione prevista dalla garanzia
R.29    Si conferma quanto contenuto nel capitolato

D.30    Nel capitolato tecnico, a pagina 14 al punto 11 “Premio/contributo” si legge “ (…) Alla scadenza della prima annualità verrà verificato il numero di adesioni”. Al punto 13 “Inclusioni / Esclusioni” a pagina 15 e seguente si legge “ (…) Relativamente alle inclusioni nel corso del periodo assicurativo (…) il premio/contributo da corrispondere (…) al 100% (…) per coloro che entrano in copertura/assistenza nel primo semestre assicurativo/assistenziale; Al 60% (…) per coloro che entrano in copertura/assistenza nel secondo semestre assicurativo/assistenziale. Il pagamento relativo alle inclusioni e variazioni, (…) avverrà entro 30 giorni dall’emissione di apposito atto contabile.” Da ciò si deduce che si procederà alla regolazione del premio così come viene declinato al punto citato, indipendentemente dal numero di adesione presenti allo scadere dell’annualità.
Si chiede conferma all’Ente della specifica sopra definita
R.30    Si conferma quanto contenuto nel capitolato

D.31    Nella Dichiarazione di offerta tecnica “10. SERVIZI EROGATI DALLA CENTRALE OPERATIVA O TRAMITE SITO INTERNET” Si ritiene confermato il requisito che regolamenta i servizi di Assistenza come qui si seguito riportato:
- i servizi descritti ai punti “b) Contatto telefonico di primo soccorso, c) Invio di un medico nei casi d’urgenza, d) Reperimento ed invio di una ambulanza nei casi d’urgenza ed e) È reso disponibile sul sito internet del Fornitore, all’indirizzo www (…)” saranno fruibili dall’Assistito ed erogati dalla Centrale Operativa 7 giorni su 7 (festivi inclusi), 24 ore su 24 ore.
- Il servizio descritto al punto “a) Prenotazione di prestazioni sanitarie” sarà fruibile 7 giorni su 7 (festivi inclusi), 24 ore su 24 ore tramite il sito internet della Società www.__________ L’Assistito potrà contattare la Centrale Operativa negli orari di norma adottati dalle strutture sanitarie convenzionate per il servizio di prenotazione, ossia dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 19.30, con l’esclusione di festivi e prefestivi.
Si chiede cortese conferma.
R.31     Si conferma interpretazione ovvero per i servizi di prenotazione non si richiede h24 ed operatività festivi e prefestivi.

D.32    Dall’analisi dei sinistri allegati alla documentazione di gara si evince che la garanzia “Cure dentarie” negli anni abbia fatto registrare un importo estremamente contenuto. Si chiede di conseguenza se tali sinistri facciano riferimento a una copertura assicurativa uguale a quelle prevista nel capitolato e, laddove non lo fosse, di indicare le differenze.
R.32    Si precisa che nella polizza in scadenza (a cui gli andamenti forniti fanno riferimento) erano presenti le prestazioni odontoiatriche (una visita ed ablazione del tartaro) nella garanzia prevenzione dentaria in rete e le prestazioni dentarie da infortunio.

D.33    Nel disciplinare di gara si dice che poiché il premio è pagato per il nucleo come definito dal punto 1.1. “Assistenza sanitaria integrativa in favore del personale” (“L’assicurazione è prestata a favore del nucleo familiare fiscalmente a carico, inteso come coniuge e figli fiscalmente a carico, degli assicurati sopra indicati. Sono inoltre compresi i figli non conviventi fino a 26 anni per i quali il capo nucleo sia obbligato al mantenimento economico a seguito di sentenza di separazione o divorzio ovvero altro provvedimento dell’Autorità giudiziaria”), per quale motivo, l’ Assicurato, dovrebbe espressamente rinunciare a prestare la copertura/assistenza nei confronti delle persone di cui al 2° capoverso del punto 2.1 ‘Persone Assicurate/Assistite’ del Capitolato Tecnico (pag. 5 di 20) ?
R.33    Si conferma quanto contenuto nel capitolato.

D.34    Si chiede conferma che l’ Assistenza infermieristica privata individuale sia riconosciuta SOLO DURANTE il Ricovero.
R.34    Si conferma quanto contenuto nel capitolato.

D.35    Nel capitolato tecnico, si chiede conferma che, nel caso indicato nel punto 3.7 lettera c) ‘Modalità di erogazione delle prestazioni’ / ‘Prestazioni in strutture sanitarie private convenzionate e medici non convenzionati’ del Capitolato Tecnico (pag. 8 di 20), per la parte di spesa relativa la struttura, l’ Assicurato avrà il rimborso della spesa relativa alla struttura convenzionata
R.35    Si rimanda alle risposte formulate per le D.20 e D.21.

D.36    Nel capitolato tecnico, si chiede conferma che ai sensi del punto 12. ‘Decorrenza e Attivazione della copertura/assistenza’, l’ inclusione mediante onere aggiuntivo rispetto ai familiari non fiscalmente a carico può avvenire solo nei confronti delle sole persone precedentemente assicurate.
R.36    No, può avvenir nei confronti di altre persone con le modalità indicate al paragrafo 13 punto 1.

D. 37  Relativamente al punto C) “Sinistri” del Capitolato Tecnico (pag. 18 di 20), premesso che non si forniscono pareri preventivi, si chiede conferma che il ricorso alla Centrale Operativa per la verifica della compatibilità della prestazione richiesta con il piano sanitario posto a gara presuppone l’invio di tutta la documentazione medica per la verifica stessa.
R. 37 No, si conferma quanto indicato nel Capitolato Tecnico.

D. 38 Relativamente al punto C) “Sinistri” del Capitolato Tecnico (pag. 18 di 20), chiediamo conferma del fatto che è garantita l’applicazione delle tariffe agevolate ma non il pagamento diretto qualora sussistesse solo in parte o fosse verificabile solo a posteriori (post-ricovero) la compatibilità della prestazione richiesta.
R. 38 No, si conferma quanto indicato nel Capitolato Tecnico.

Last update 13/05/2020, 14:44