Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico – FVOE

(Aggiornate al 3 febbraio 2023).
In considerazione dei fabbisogni informativi manifestati dagli operatori del mercato, all’esito dell’adozione della Delibera n. 464 del 27/7/2022 recante «Adozione del provvedimento di attuazione dell’articolo 81, comma 2, del decreto legislativo del 18/4/2016, n. 50 (di seguito codice dei contratti pubblici), d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con l’Agenzia per l’Italia Digitale» e del Comunicato del Presidente dell’Autorità del 16/11/2022, sono state elaborate le presenti FAQ finalizzate a chiarire il funzionamento del FVOE , in via transitoria, nelle more della completa operatività del sistema.

A - ASPETTI GENERALI

Il nuovo sistema FVOE permette alle stazioni appaltanti e agli enti aggiudicatori l’acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici e per la verifica del mantenimento dei requisiti in fase di esecuzione. Agli operatori economici permette di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico e di utilizzare tali documenti per ciascuna delle procedure di affidamento alle quali partecipa, entro il periodo di validità del documento individuato convenzionalmente in 120 giorni dalla data di emissione, ove non diversamente indicato.

È possibile richiedere informazioni o assistenza in merito a problematiche tecnico-specialistiche legate all'utilizzo dell'applicazione FVOE al Contact Center ANAC al numero 06.62289571, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00, oppure tramite modulo Web all’indirizzo http://supportcenter.anticorruzione.it/

Il FVOE è obbligatorio per tutti gli affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro, indipendentemente dalla tipologia di procedura utilizzata e quindi, anche per gli affidamenti diretti.  

Sì. In questo caso è necessario acquisire un CIG ordinario sul sistema SIMOG valorizzando a NO il flag “Gara esclusa dall'acquisizione obbligatoria dei requisiti ai fini del FVOE”.

In questo caso non è possibile utilizzare il FVOE e la verifica dei requisiti deve essere eseguita con le modalità previgenti (cfr. A.8, ultimo periodo).

In prima applicazione sono disponibili la documentazione e i dati a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale individuati dall’articolo 5 della Delibera n. 464/2022 (visura sul registro delle imprese; certificato del casellario giudiziale integrale; anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato; certificato di regolarità contributiva di ingegneri, architetti e studi associati; comunicazione di regolarità fiscale secondo quanto specificato nella tabella di approfondimento allegata alla delibera; comunicazione antimafia; estratto delle annotazioni sul casellario informatico). 

In prima applicazione sono disponibili la documentazione e i dati a comprova del possesso dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario individuati dall’articolo 6 della Delibera n. 464/2022 (fatturato globale e ammortamenti; costo e consistenza media del personale dipendente, attestazioni SOA; certificati Esecuzione Lavori (CEL); ricevute di pagamento del contributo obbligatorio all’Autorità da parte dei soggetti partecipanti).

Fino alla completa interoperabilità delle banche dati, la verifica dei requisiti si svolge con le modalità attualmente vigenti. In particolare, ai sensi dell’articolo 43, comma 1, del d.P.R. 445/2000, le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 

Gli operatori residenti in altri Stati membri possono inserire nel FVOE i documenti equivalenti individuati mediante il sistema e-Certis. In assenza di documenti equivalenti, il possesso dei requisiti è autocertificato ai sensi dell’articolo 40, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000. La verifica dei requisiti è svolta in ogni caso con le modalità previste dall’articolo 71, comma 2, del medesimo decreto. 
Gli operatori extracomunitari possono inserire nel FVOE i documenti equivalenti. In loro assenza, il possesso dei requisiti è autocertificato ai sensi dell’articolo 40, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000. La verifica dei requisiti è svolta in ogni caso con le modalità previste dall’articolo 71, comma 2, del medesimo decreto.

La documentazione a comprova dei requisiti generali e speciali di partecipazione è mantenuta nel fascicolo virtuale fino al termine dell’esecuzione del contratto.
Detta documentazione può essere utilizzata a comprova dei requisiti generali di partecipazione nell’ambito di procedure diverse, nei limiti della relativa validità temporale. Detta validità è stabilita convenzionalmente in 120 giorni dalla data del rilascio, ove non diversamente indicato.

Le stazioni appaltanti, in quanto titolari del procedimento di verifica dei requisiti, sono tenute ad archiviare e conservare sui propri sistemi la documentazione acquisita attraverso il FVOE.  Gli operatori economici hanno uno spazio limitato sulla Libreria Virtuale per raccogliere la documentazione di propria spettanza pertanto hanno l’onere di monitorare la disponibilità residua eliminando i documenti non più utili.

Con successivo provvedimento dell’Autorità saranno disciplinate le modalità per l’accesso al fascicolo:
da parte delle piattaforme telematiche di negoziazione, mediante servizi di interoperabilità;
a)    delle SOA, per la verifica in capo agli operatori economici che abbiano sottoscritto un contratto di attestazione;
b)    delle stazioni appaltanti che gestiscono elenchi di operatori economici;
c)    degli operatori economici, con riferimento ai propri dati.
 

L’istanza di accesso agli atti, sia nel corso della procedura di aggiudicazione, sia nelle fasi successive, deve essere effettuata da parte degli interessati presso la stazione appaltante titolare del procedimento.

No. Il FVOE non può essere considerato come mezzo di notifica; le notifiche devono essere espletate dalla stazione appaltante secondo le consuete modalità previste dalla normativa vigente.

B - REGISTRAZIONE

Il Manuale Utente per la registrazione e profilazione degli utenti è disponibile sulla pagina dell’omonimo servizio on line del Portale dell’Autorità nonché richiamato nell’ambito del servizio FVOE disponibile sia nella sezione dei servizi per le pubbliche amministrazioni sia nella sezione dei servizi per le imprese. 

Il Responsabile del procedimento già abilitato può accedere al FVOE utilizzando le credenziali di cui è già in possesso per l’accesso agli altri servizi ANAC.

I soggetti, diversi dal Responsabile del procedimento, delegati alla verifica dei requisiti devono registrarsi utilizzando l’apposito link “Registrazione” presente nella sezione “Servizi ad accesso riservato” del portale ANAC. Il Responsabile del procedimento comunica al FVOE i riferimenti dei soggetti abilitati alla verifica dei requisiti. Tali soggetti, se non già iscritti al servizio, riceveranno un messaggio via PEC all’indirizzo indicato dal Responsabile del procedimento, con l’invito a completare la fase di registrazione e acquisizione delle credenziali di accesso.

L’amministratore/legale rappresentante tenuto alla creazione del PassOE, che non sia già in possesso di credenziali per l’accesso ai servizi dell’Autorità, deve registrarsi utilizzando l'apposito link “Registrazione” presente nella sezione “Servizi ad accesso riservato” del portale ANAC. Una volta ottenute le credenziali di accesso al servizio è necessario accedere al portale http://servizi.anticorruzione.it e creare il profilo di “Amministratore OE”.

L'amministratore/legale rappresentante dell’operatore economico, già abilitato all’utilizzo del servizio Riscossione Contributi deve accedere al portale http://servizi.anticorruzione.it e creare il profilo di “Amministratore OE”. Una volta ottenuta l’autorizzazione il soggetto già registrato può accedere al FVOE utilizzando le credenziali di accesso al servizio Riscossione Contributi.

No, il RUP è automaticamente autorizzato all’accesso per i CIG di competenza e non occorre che si nomini Responsabile della Verifica dei Requisiti.

Sì, per riattivare un profilo di Responsabile delle Verifiche disattivato il RUP deve utilizzare la funzionalità "Riattiva" della sezione "Gestione utenti" di FVOE.

Sì. L’art. 3 della Deliberazione dell’Autorità n. 464/2022 prevede che, nelle more della piena integrazione con il sistema SPID, l’accesso al FVOE avvenga mediante credenziali personali username e password e indicazione di una casella di posta elettronica certificata personale. Per PEC personale non si intende necessariamente una casella PEC individuale intestata all’utente ma una casella PEC alla quale l’utente abbia accesso personale. 

Sì. Nelle more della piena integrazione con il sistema SPID, l’amministratore/legale rappresentante dell’operatore economico e l’eventuale delegato devono disporre di un indirizzo PEC personale essenziale per il perfezionamento delle procedure di autenticazione/autorizzazione dei soggetti tenuti all’utilizzo del FVOE. Per PEC personale non si intende necessariamente una casella PEC individuale intestata all’utente ma una casella PEC alla quale l’utente abbia accesso personale. Fanno eccezione gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia.

FAQ per FVOE Stazione appaltante - Introduzione

Il FVOE consente alle Stazioni Appaltanti (SA)/Enti Aggiudicatori, attraverso l’interfaccia web e le cooperazioni applicative con gli Enti certificanti, l’acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario. In particolare, la Stazione Appaltante/Ente Aggiudicatore, dopo la registrazione al sistema SIMOG, acquisisce, per ciascuna procedura di affidamento, il CIG, tramite il Responsabile del Procedimento, il quale indica il soggetto abilitato alla verifica dei requisiti.

C - ACQUISIZIONE PARTECIPANTE

In SIMOG non sono più consentite operazioni di modifica dei dati dopo che il responsabile ha confermato sul fascicolo virtuale l’apertura delle operazioni di acquisizione dei partecipanti. La procedura torna disponibile nel sistema SIMOG dopo che il responsabile ha dichiarato sul fascicolo virtuale l’aggiudicazione definitiva efficace o l’annullamento della gara.

No, i PassOE creati da operatori economici che non hanno presentato offerta non devono essere acquisiti a sistema.

Si, in caso di esclusione di un partecipante è possibile inserire la relativa motivazione a sistema.

Lo stato di un partecipante indica la condizione di ammissibilità della sua offerta. Lo stato può avere tre valori “Ammesso”, “Ammesso con Riserva”, “Escluso”.

Si, il sistema permette la modifica dello stato di un partecipante precedentemente inserito in qualsiasi momento. Per modificare lo stato di un partecipante è sufficiente attivare la funzione “Comprova requisiti”; selezionando il partecipante compare a sistema il bottone “Modifica stato partecipante”.

Si, l’utente abilitato, in caso di carenza del PassOE può inserire manualmente un nuovo partecipante ma non può effettuare verifiche su di esso fino a quando lo stesso non produce il PassOE.

In generale no, il sistema FVOE acquisisce la richiesta e restituisce all'Utente la conferma di presa in carico. Successivamente l’Utente può verificare lo stato di avanzamento delle richieste effettuate, prelevando il documento quando il processo di acquisizione dall'Ente Certificante è stato completato. Per talune tipologie di documenti e comunque in caso di riuso la risposta è disponibile nell’arco di pochi secondi.

No. Il PassOE è necessario affinché l’operatore economico possa essere verificato attraverso il sistema del FVOE, tuttavia, la mancata inclusione del suddetto documento non costituisce causa di esclusione.

No, la stazione appaltante non può eliminare un PassOE acquisito per errore. Per la corretta compilazione della graduatoria, lo “stato partecipante” del PassOE da eliminare deve essere modificato in “escluso”.

No, non è possibile acquisire un PassOE dopo aver chiuso la fase “Acquisizione partecipante” se il partecipante non è stato prima inserito manualmente attraverso la funzione “Acquisisci partecipante senza pass”.

Il PassOE identifica il partecipante (eventualmente nella sua composizione plurisoggettiva) ed i lotti, appartenenti alla medesima gara, cui questi partecipa. La stazione appaltante deve attestare al sistema la conformità o meno dell’effettivo assetto del partecipante rispetto alla modalità con cui quest’ultimo si è presentato in gara come risultanti dall’offerta o dalla domanda di partecipazione e deve confermare il lotto o i lotti ai quali l’offerta si riferisce.

Lo stato del PassOE dichiarato “non conforme” può essere modificato riacquisendo il nuovo PassOE generato dal partecipante accedendo alla sezione “Gestione partecipanti”.

La stazione appaltante può acquisire il PassOE di un partecipante anche se presenta la denominazione dell’operatore economico non aggiornata o non corretta, in quanto ciò che identifica univocamente l’operatore economico è il codice fiscale.

D - COMPROVA DEI REQUISITI

Il soggetto abilitato avvia tramite la BDNCP la richiesta dei documenti a comprova dei requisiti per gli operatori economici interessati; l’Autorità mette a disposizione automaticamente tutta la documentazione in corso di validità già disponibile e, in caso di carenza, procede alla richiesta nei confronti dei competenti Enti certificanti. Nel primo caso, la stazione appaltante ha la facoltà di chiedere la ripetizione della verifica. L’Autorità rende disponibili tempestivamente alle stazioni appaltanti i documenti a comprova dei requisiti, non appena ricevuti dagli Enti certificanti.

Gli esiti delle verifiche svolte dalle stazioni appaltanti in occasione di specifiche procedure di affidamento restano disponibile nel FVOE fino al momento di scadenza di validità dei relativi documenti. Il sistema propone automaticamente tali documenti ad altre stazioni appaltanti per gare successive, nei limiti di validità degli stessi ferma restando la possibilità per la stazione appaltante di chiedere la ripetizione della verifica.

La lista degli operatori economici verificati contiene gli operatori economici, i soggetti ausiliari e i subappaltatori che nei 120 giorni precedenti sono risultati aggiudicatari/autorizzati da parte di un’altra stazione appaltante che ne ha verificato i requisiti attraverso il FVOE. Gli operatori restano nella lista per il periodo di validità delle certificazioni ottenute in esito alle verifiche. Le stazioni appaltanti, per lo svolgimento delle verifiche sugli operatori presenti nella Lista degli operatori economici verificati, possono scegliere di avvalersi delle verifiche svolte da altre stazioni appaltanti, laddove non siano intervenute variazioni dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3. È in ogni caso facoltà della stazione appaltante ripetere la verifica dei requisiti.

No. La presenza di un operatore economico nella lista è verificabile esclusivamente con riferimento agli affidamenti (CIG) ai quali quello specifico operatore economico risulta partecipante. Non è possibile accedere alla lista per finalità diverse quali, ad esempio, la selezione dei soggetti da invitare alle procedure negoziate.

Si. È possibile verificare il mantenimento del possesso dei requisiti tramite il FVOE prima della stipula dei contratti applicativi basati su convenzioni, accordi quadro o altre fattispecie simili e in corso di esecuzione dei medesimi.

La verifica della documentazione ex art. 71 D.P.R. 445/2000 può essere eseguita subito dopo aver acquisito il PassOE del partecipante, attivando la funzione “Comprova Requisiti”.

Le apposite convenzioni sottoscritte e/o in corso di sottoscrizione con gli Enti certificanti coinvolti nel processo prevedono ogni aspetto di interesse, dalle tempistiche di aggiornamento alla gestione dei contenuti; laddove siano necessarie precisazioni in ordine alla documentazione messa a disposizione mediante i servizi di cooperazione applicativa, la stazione appaltante provvederà a richiedere gli opportuni chiarimenti direttamente agli Enti certificanti.
Si precisa che ANAC non è in alcun modo responsabile dei tempi di espletamento dei procedimenti amministrativi di competenza di enti terzi. 
 

Si, nella sezione “Visualizza Richieste” è possibile visualizzare tutti i dettagli delle richieste effettuate.

Nel caso in cui sia necessaria l’integrazione di una richiesta di comprova dei requisiti già inviata, la stazione appaltante può effettuare una nuova richiesta per integrazione.

Si, è possibile inserire la graduatoria provvisoria indicando per ciascun partecipante:
- posizione in graduatoria
- punteggio (opzionale)
- prezzo offerto (opzionale)

No, non è possibile indicare la posizione e il punteggio per i partecipanti esclusi (inattivi), che sono comunque visualizzati in calce all’elenco.

NO. In questo caso l’operatore economico deve comprovare l’avvenuto pagamento.

Si, nel caso di carenza del requisito è possibile selezionare uno qualunque dei requisiti disponibili e attivare la funzione “Altri documenti”. La stessa funzione può essere utilizzata in caso di carenza del documento in corrispondenza del requisito da comprovare.

Nel caso in cui il sistema risponda “Non è stato possibile pre-caricare le informazioni relative ai soggetti fornite da Infocamere”, occorre inserire i soggetti da verificare utilizzando la funzione “Aggiunta nuovo soggetto”.

Che il processo di acquisizione ha generato un errore e il sistema non effettuerà automaticamente ulteriori tentativi per recuperare il documento richiesto. In tal caso è opportuno inoltrare nuovamente la richiesta verificando che il Numero Attestazione sia indicato nel formato corretto (NNNN/NN/NN).

Che il processo di acquisizione ha generato un errore e il sistema non effettuerà automaticamente ulteriori tentativi per recuperare il documento richiesto. In tal caso è opportuno inoltrare nuovamente la richiesta verificando che i dati inseriti siano corretti e che non siano presenti spazi dopo il codice fiscale del soggetto da verificare.

Nel caso di ripetute “Risposta con errore” senza ulteriori dettagli, la stazione appaltante può provvedere alla verifica rivolgendosi direttamente all’ente certificante come previsto dall’art. 9 comma 2 della delibera 464/2022.

Per visualizzare i documenti restituiti da enti certificanti e operatori economici occorre accedere alla sezione “Comprova requisiti”, selezionare l’operatore economico e raggiungere la sezione “Elenco richieste”. I documenti sono disponibili attivando la funzione “Download” in corrispondenza delle richieste che si trovano in stato “Richiesta evasa”. Qualora i documenti siano stati chiesti, attraverso il modulo PEC, a enti certificanti che non hanno attivato convenzioni con l’Autorità, tali documenti saranno recapitati direttamente dall’ente certificante all’indirizzo di recapito indicato in sede di compilazione della richiesta.

Il medesimo utente che ha operato la richiesta sul FVOE può ottenere l’esito della Comunicazione accedendo direttamente alla Banca Dati Nazionale Antimafia (previa registrazione).

E - AGGIUDICAZIONE

No. Non è possibile dichiarare l’aggiudicazione se sono presenti partecipanti acquisiti senza Pass o con Pass non conforme.

FAQ per FVOE Operatore economico - Introduzione

Il FVOE consente ai soggetti, coinvolti a diverso titolo nelle procedure di gara pubbliche, di interagire e scambiare informazioni necessarie in tempi ridotti. Rispetto al processo tradizionale che prevedeva attività di richiesta/ricezione di documenti cartacei a soggetti diversi ed in modo reiterato nel tempo, il nuovo modello proposto prevede la disponibilità di documenti firmati digitalmente da parte di soggetti autorizzati utili per la comprova dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario.
In particolare, il PassOE rappresenta una nuova entità che consente di mettere in relazione tra loro gli operatori economici (OE) partecipanti a raggruppamenti ovvero gli operatori economici che si presentano singolarmente e di collegarli all’appalto (eventualmente ai diversi CIG del medesimo appalto) a cui partecipano. Grazie al PassOE, da un lato gli operatori economici mandanti possono identificare per ciascuna gara i CIG di interesse e creare il proprio PassOE, dall’altro l’operatore mandatario, nell’ambito della creazione del proprio PassOE, visualizza i mandanti, procede accettando/rifiutando il mandato e genera il PassOE complessivo da inviare alla stazione appaltante.
Tale sistema consente di semplificare la gestione delle gare con un numero elevato di partecipanti e delle gare multi-lotto, permettendo alla stazione appaltante (SA) di:
- disporre di tutte le informazioni necessarie relative agli operatori economici, senza dover inserire i singoli PassOE di soggetti raggruppati, confermando soltanto la composizione dei raggruppamenti ed i relativi ruoli;
- utilizzare un’interfaccia unica per gara che consenta di gestire contestualmente tutti i lotti della gara. Tale funzionalità viene garantita anche per singoli partecipanti.

F - CREAZIONE PASS OPERATORE ECONOMICO

Il PassOE si crea accedendo al servizio FVOE dedicato agli operatori economici, attivando la funzione “Creazione pass” ed inserendo le informazioni richieste dal sistema. Il PassOE così creato viene posto in stato di lavorazione e può essere reso definitivo e utilizzabile attivando la funzione “Genera PassOE”.

Per creare il PassOE è necessario selezionare il ruolo e inserire i dati legati al ruolo prescelto, scegliere il lotto/lotti a cui partecipare, inserire le eventuali richieste di avvalimento (che devono essere confermate al momento della generazione del PassOE), inserire le eventuali note, confermare, in caso di Mandataria, Capofila, Consorzio l’assetto in gara.

No. Il PassOE rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori. Resta fermo l’obbligo per l’operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento.

Sì. Per caricare, in fase di creazione del PassOE, un documento non presente nella Libreria è necessario accedere alla sezione “Gestione Libreria” e alla funzionalità “Aggiungi Documenti”.

Si, è possibile effettuare una selezione multipla di lotti relativi ad una stessa gara.

Il messaggio di errore: “il CIG inserito non esiste o non è stato ancora definito” significa che il CIG non esiste oppure che la data di pubblicazione non è stata indicata su SIMOG o non è ancora trascorsa.

Il CIG di una gara è visibile a sistema dalla data di pubblicazione in poi. L’aggiornamento del sistema avviene il giorno successivo all’esecuzione dell’operazione di perfezionamento/pubblicazione su SIMOG.

Si, la funzione "Carica Documenti" è sempre disponibile.

Si, il PassOE generato dalla mandataria/capofila, deve essere firmato congiuntamente da tutte le mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliarie prima di inviarlo alla stazione appaltante.

No, il PassOE è inviato alla stazione appaltante dalla mandataria/capofila e contiene i dati di tutto il raggruppamento.

Il numero identificativo viene assegnato al momento della generazione del PassOE.

No, in fase di generazione del PassOE il sistema non effettua alcun controllo sull’avvenuto pagamento del contributo da parte dell’operatore economico partecipante alla gara. La verifica del pagamento è a carico della stazione appaltante.

No, il PassOE generato non comprende l’ausiliario fino a quando non è avvenuta la conferma.

Si, l’ausiliario deve generare la propria componente del PassOE che sarà acquisita dall’operatore economico ausiliato nel PassOE complessivo del concorrente che sarà trasmesso alla stazione appaltante.

Ai fini della creazione del PassOE, il progettista/subappaltatore indicato dal partecipante deve generare la propria componente del Pass classificandosi come soggetto indicato dal concorrente. Quest’ultimo genererà l’unico PassOE del concorrente che sarà trasmesso alla stazione appaltante. Il progettista che partecipa al raggruppamento deve invece produrre la propria componente del passOE con il ruolo di “Mandante in RTI”.

Ai soli fini della creazione del PassOE, l’operatore economico cooptato deve generare la propria componente del PassOE classificandosi nel ruolo di soggetto indicato dal concorrente “Impresa cooptata”. 

Sì. La registrazione ai servizi on line dell’Autorità è necessaria per la creazione del PassOE da inviare alla stazione appaltante e per il versamento del contributo. Per la registrazione è necessario accedere all’indirizzo http://servizi.anticorruzione.it

L’operatore economico estero deve trasmettere all’indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it i necessari documenti probatori conformi alle normative vigenti nei rispettivi Paesi che attestano l’esistenza dell’operatore economico nel Paese di provenienza e il ruolo della persona fisica all’interno dell’operatore economico, corredati da traduzione certificata in lingua italiana e, ove possibile, firmati digitalmente. Per gli operatori economici dell’Unione Europea, se nessun documento o certificato è rilasciato dallo Stato di provenienza, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata. Negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, è sufficiente una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

In fase di generazione del PassOE per partecipanti plurisoggettivi il soggetto che genera il PassOE del concorrente può decidere se le risposte alle richieste di comprova debbano essere inoltrate alla stazione appaltante dai singoli componenti oppure da lui stesso. 

Nella sezione “Soggetti da accertare” possono essere indicati i soggetti sui quali la stazione appaltante deve poter eseguire le verifiche secondo quanto prescrive la normativa vigente. 

Il PassOE relativo al subappaltatore deve essere generato contestualmente alla trasmissione della dichiarazione del subappaltatore sul possesso dei requisiti. In tale occasione, il concorrente genera il PassOE per il subappaltatore selezionando la voce “conferente subappalto in fase di esecuzione” previa generazione da parte del subappaltatore della propria componente del PassOE nel ruolo “soggetto indicato dal concorrente”.

Il PassOE deve essere generato per il CIG sul quale è necessario operare le verifiche dei concorrenti.

G - GESTIONE PASS OPERATORE ECONOMICO

Sì, accendendo alla sezione “Gestione PassOE” è possibile avere una visione di sintesi dei propri PassOE. In particolare, è presente una tabella denominata “PassOE generati” all'interno della quale è possibile visualizzare lo stato dei PassOE generati e trasmessi alla stazione appaltante. Un PassOE generato potrà essere:
- acquisito dalla Stazione Appaltante e ritenuto Non conforme
- acquisito dalla Stazione Appaltante con scadenze pending
- acquisito dalla Stazione Appaltante e ritenuto conforme
- non ancora acquisito dalla Stazione Appaltante

Le funzioni disponibili per un PassOE in lavorazione sono le seguenti:
- Genera: per generare il PassOE
- Modifica: per modificare le informazioni precedentemente inserite
- Visualizza/Carica/Modifica Documenti: per visualizzare o modificare i documenti precedentemente caricati e caricarne di nuovi
- Elimina: per eliminare il PassOE
- Anteprima: per visualizzare un’anteprima del PassOE

No, un PassOE generato non può essere né eliminato né modificato.

È possibile rigenerare il PassOE quando la stazione appaltante lo ha acquisito non conforme.

È possibile clonare un PassOE, quando il PassOE generato risulta non conforme o comunque ogni qualvolta sia utile per la creazione di un nuovo Pass il riuso delle informazioni contenute in uno già esistente.

Per “scadenza pending” si intende che la stazione appaltante ha richiesto all’operatore economico l’inserimento della documentazione necessaria per la comprova dei requisiti.

Se si ha un PassOE acquisito con scadenze pending è necessario selezionare il link “Visualizza Richieste” presente nel PassOE di interesse. Sarà possibile visualizzare le richieste della stazione appaltante, associare i documenti al requisito da comprovare ed inviarli, immediatamente o in un momento successivo, alla stazione appaltante.

Per l’operatore economico è possibile visualizzare i documenti associati ad un PassOE accedendo alla sezione “Gestione PassOE” e in particolare:
- per i PassOE in lavorazione alla funzione “Visualizza, Carica, Modifica Documenti”
- per i PassOE Generati alla funzione “Visualizza PassOE /Documenti”

Nelle more della piena operatività del sistema, le annotazioni nel casellario informatico dei contratti pubblici sono rese disponibili dall’Autorità nell’ambito del FVOE agli Utenti autorizzati della stazione appaltante. Per gli operatori economici, gli utenti con profilo di “Amministratore OE” possono accedere alle annotazioni a proprio carico attraverso il servizio “Annotazioni riservate”.

È possibile associare i documenti ai requisiti da comprovare per l’invio alla stazione appaltante anche in assenza di una richiesta pending, selezionando il Pass generato e attivando la funzione “Invia Documenti Stazione Appaltante”, purché il Pass si trovi nello stato “acquisito dalla stazione appaltante”.

Il PassOE in attesa di acquisizione corrisponde al PassOE generato dall’operatore economico che non è ancora stato acquisito a sistema dalla stazione appaltante.

H - GESTIONE LIBRERIA

Il Sistema richiede all'Utente di inserire i dati relativi alla scadenza quando previsto, e restituisce un warning in caso di scadenza superata, ma non può bloccare il caricamento del documento da parte dell'Utente.

Il FVOE non svolge alcuna verifica sulla correttezza formale e di merito dei documenti inseriti dall’operatore economico, neanche in merito al rispetto dei termini di trasmissione.

Tale funzionalità consente di ricercare i documenti in relazione alle note che sono state inserite al momento del caricamento dei documenti nella Libreria Virtuale.

Sì. Ai sensi dell’articolo 20, comma 1-bis, del CAD sui documenti inseriti dagli operatori economici è apposta la firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata dell’Amministratore/Delegato dell’Operatore economico o, comunque, il documento è formato, previa identificazione informatica del suo autore, con modalità tali da garantire la sicurezza, l’integrità e l’immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all’autore. Al momento del caricamento del documento il sistema effettua una verifica della validità della firma digitale utilizzata.

Il sistema verifica la validità della firma apposta sui documenti e restituisce un warning nel caso in cui il certificato di firma appartenga ad un soggetto diverso dall’Utente connesso; è comunque possibile completare il processo di caricamento dei documenti.

No. La documentazione prodotta dall’operatore economico a seguito della richiesta di verifica non è alterabile in alcun modo.

Per eliminare un documento all'interno della Libreria Virtuale è necessario accedere alla sezione “Ricerca Documenti”, ricercare il documento di interesse ed eliminarlo tramite la relativa funzionalità.

Si, all’interno delle sezioni “Report e Analisi” e “Log operazioni” è possibile visualizzare le principali operazioni e quelle di dettaglio svolte direttamente o da un proprio delegato nell’arco temporale di interesse (ultime 24 ore, ultimi 7 giorni, ultimi 30 giorni, ultimi 60 giorni).