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Anno:2024
Argomento:Contratti pubblici
Categorie:Precontenzioso
Tipologie:Pareri precontenzioso
Destinatari:Imprese, Amministrazioni Pubbliche

15 mag 2024

Parere di precontenzioso n. 235 del 15 maggio 2024

Istanza singola di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 presentata da MAI.CON. GROUP S.r.l. – Autorità di sistema portuale dello Stretto – Procedura aperta per l’affidamento dei lavori nel Porto di Messina di consolidamento strutturale di un pontile nella Zona Falcata di Messina – Criterio del minor prezzo – CIG 9697670273 – Importo a base di gara: Euro 1.074.309,38. 
UPREC - PREC 82-2024-S

Riferimenti normativi
Artt. 80, 83, 89, 95 del d.lgs. n. 50/2016; art. 52 del d.lgs. n. 36/2023.

Parole chiave
Sospensione dalle gare, sanzioni, avvalimento, SOA, grave illecito professionale, offerta economica, soccorso istruttorio, tabelle ministeriali, costo della manodopera. 

Massima
Contratti pubblici – Contratti sotto-soglia - Lavori – Requisiti – Controllo – Verifica a campione – Esito negativo – Sospensione dalle procedure di affidamento indette dalla stessa Stazione appaltante – Misura sanzionatoria - Nuovo Codice - Diritto intertemporale – Applicabilità – Gare regolate dal D.lgs. n. 50 del 2016 – Va esclusa.
Contratti pubblici – Contratti sotto-soglia – Lavori – Scelta del contraente – Procedura – Gara – Offerta economica - Tabelle ministeriali – Presentazione in fase di gara – Necessità – Va esclusa.
La sospensione dell’operatore dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante, per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall’adozione del provvedimento, è una misura di carattere sanzionatorio di tipo interdittivo, prevista in modo innovativo dall’art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 36 del 2023. Tale misura va, pertanto, applicata nel rispetto dei principi generali che regolano le sanzioni, ed in particolare nel rispetto del principio di stretta legalità, del principio di irretroattività e dei principi di proporzionalità e del contraddittorio. Ne consegue che va esclusa la sua applicabilità alle procedure indette in vigenza del precedente Codice, che continuano ad essere regolate dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016, ai sensi dell’art. 226, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 36/2023. 
La mancanza produzione delle tabelle ministeriali, richieste dalla lex specialis a corredo dell’offerta economica, non può comportare l’esclusione del concorrente dalla gara, in quanto esse non rappresentano un contenuto essenziale dell’offerta che incide sulla manifestazione di volontà dell’offerente, ma un mero parametro di valutazione della congruità dell’offerta, indicando il “costo medio orario” del lavoro elaborato su basi statistiche. 

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