Acea, violazioni del Codice Appalti e della concorrenza
Data:
31 agosto 2023

Acea, violazioni del Codice Appalti e della concorrenza
Nell’appalto per la manutenzione delle reti e dei servizi del ciclo idrico integrato, Acea – l’Azienda comunale Energia e Ambiente di Roma - non ha garantito l’apertura del mercato alla concorrenza. Lo rileva l’Autorità anticorruzione con Atto del Presidente del 26 luglio 2023, al termine dell’attività di vigilanza sulla procedura ristretta per l’affidamento di un accordo quadro dell’importo totale di 45 milioni di euro per la manutenzione reti e servizi del ciclo idrico integrato suddiviso in tre lotti omogenei, ognuno di importo pari a 15 milioni di euro.
L’indagine Anac nasce da una segnalazione di diverse criticità da parte di Confapi. Nel mirino tre criteri di valutazione delle offerte tecniche: su tutti il criterio di valutazione delle offerte tecniche relativo all’esecuzione pregressa di lavori specialistici per il quale il disciplinare prevede un punteggio massimo di 8 punti, diversamente attribuiti in virtù dell’importo complessivo per lavori specialistici eseguiti relativi a “manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle reti idriche e/o fognarie” eseguiti con buon esito nel triennio 2020-2022 per conto di aziende di gestione del sistema idrico integrato”.
Secondo Anac tale criterio è in conflitto con il codice appalti e con le norme del Trattato UE a tutela della concorrenza, perché non garantisce l'apertura del mercato alla concorrenza. Il criterio relativo all’esperienza, rileva l’Autorità, restringe la valutazione dei pregressi lavori specialistici soltanto ai lavori di manutenzione effettuati “per conto di aziende di gestione del sistema idrico integrato” e non per conto di altri soggetti committenti, con il ragionevole rischio di limitare la possibilità di concorrere alle sole imprese che già stanno eseguendo lavori di manutenzione per ACEA.
È un criterio, rileva Anac, irragionevole e non rispettoso del principio di libera concorrenza. Non solo. Insieme agli altri due criteri finiti sotto il faro Anac, ossia il Rating di sostenibilità (Ecovadis) e il Possesso della certificazione ISO 14064-1a (Gas Serra), esprime requisiti soggettivi che qualificano i concorrenti sul piano delle certificazioni possedute ma non si correla ad una specifica caratteristica dell'oggetto del contratto da aggiudicare. Detti criteri non consentono di apprezzare meglio il contenuto e l’affidabilità dell’offerta o di valorizzare caratteristiche ritenute particolarmente meritevoli, visto che non incidono in maniera diretta sulla qualità della prestazione.
Detti tre criteri attinenti l’esperienza pregressa e le certificazioni di qualità rappresentano elementi attinenti la capacità tecnica dell’impresa e non esprimono la qualità dell’offerta tecnica. Essi sono requisiti meramente soggettivi dell’impresa partecipante e non costituiscono elementi di valutazione strettamente correlati all’oggetto dell’appalto afferenti all’offerta tecnica presentata e sono quindi anche sotto questo punto di vista in contrasto con il codice appalti.
Infine, l’Anac rileva una ulteriore criticità nella suddivisione dell’accordo quadro in tre maxilotti di 15 milioni di euro ciascuno: trattandosi di una facoltà discrezionale della stazione appaltante, avrebbe dovuto essere motivata negli atti di gara, in relazione alla adeguatezza del valore del lotto rispetto alla garanzia dell’effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese.
Ultimo aggiornamento 31/08/2023, 7:05
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Anac interviene su un affidamento da 45 milioni