Ambito soggettivo di applicazione della trasparenza a Società ed enti di diritto privato (art.2 bis, d.lgs. 33/2013)
FAQ aggiornate al 7 febbraio 2024
-
Tutte le sezioni
- Chiedilo ad ANAC
Le società in controllo pubblico, come definite nel testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al d.lgs. 175/2016, sono tenute ad applicare i medesimi obblighi di trasparenza previsti dal d.lgs. 33/2013 per le pubbliche amministrazioni, secondo il criterio di compatibilità. Le società controllate pubblicano pertanto dati e informazioni relativi sia all’organizzazione sia all’attività di pubblico interesse svolta e assicurano sia l’accesso civico cd. semplice sia l’accesso civico cd. generalizzato.
Parole chiave: trasparenza – ambito soggettivo - società a controllo pubblico.
Fonti: d.lgs. 33/2013, art. 2-bis, co. 2, lett. b) – d.lgs. 175/2016, art. 2, co. 1, lett. m) - Delibera ANAC 1134/2017, §§ 1.2, 2.1 – PNA 2019-2021, Parte V, § 1.1. – PNA 2022, § 2.2.
Le società a controllo pubblico tenute ad applicare i medesimi obblighi di trasparenza previsti per le pubbliche amministrazioni dal d.lgs. 33/2013, in quanto compatibili, sono quelle definite nel d.lgs. 175/2016, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP). In particolare, l’art. 2, co. 1, lett. m), TUSP definisce società a controllo pubblico quelle “in cui una o più pubbliche amministrazioni esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)”. Ai sensi dell’art. 2, co. 1, lett. b) TUSP, il controllo è “la situazione descritta nell’art. 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo”.
Tra i soggetti pubblici controllanti sono compresi anche gli enti pubblici economici, per espressa previsione dell’art. 2, co. 1, lett. a), TUSP.
Parole chiave: trasparenza – ambito soggettivo – società a controllo pubblico.
Fonti: d.lgs. 33/2013, art. 2-bis, co. 2, lett. b) – d.lgs. 175/2016, art. 2, co. 1, lettere a), b) e m) – art. 2359 codice civile - Delibera ANAC 1134/2017, § 2.1 – PNA 2019-2021, Parte V, § 1.1.
No, le società pubbliche quotate, ovvero le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati o che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, sono espressamente escluse dall’ambito di applicazione degli obblighi di trasparenza previsti dal d.lgs. 33/2013. Sono inoltre escluse le società partecipate dalle quotate, salvo che siano, non per il tramite delle quotate, controllate o partecipate da pubbliche amministrazioni.
Parole chiave: trasparenza – ambito soggettivo – società pubbliche quotate.
Fonti: d.lgs. 33/2013, art. 2-bis, co. 2, lett. b) – d.lgs. 175/2016, art. 2, co. 1, lett. p) – Delibere ANAC 1134/2017 e 1164/2019 – atto di segnalazione ANAC a Governo e Parlamento n. 3 del 10 luglio 2020 - Consiglio di Stato, Commissione Speciale, parere n. 1257/2017, §10 - PNA 2022 § 2.2.
Per la nozione di mercato regolamentato ai fini della individuazione delle società pubbliche quotate, il Ministero dell’economia e delle finanze ha precisato che, in assenza di una definizione nel testo unico in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni (TUSP) di cui al d.lgs. 175/2016, occorre fare riferimento al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, testo unico in materia di intermediazione finanziaria, art. 1, lett. w-ter). Tale disposizione definisce il mercato regolamentato come «il sistema multilaterale amministrato e/o gestito da un gestore del mercato, che consente o facilita l’incontro, al suo interno e in base alle sue regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi…». La norma è insuscettibile di una più ampia interpretazione.
Parole chiave: trasparenza – ambito soggettivo – società quotate – mercato regolamentato.
Fonti: d.lgs. 33/2013, art. 2-bis, co. 2, lett. b) – d.lgs. 175/2016, art. 2, co. 1, lett. p) – d.lgs. 58/2018, art. 1, co. 1, lett. w-ter) – Delibere ANAC 1134/2017 e 1164/2019 – Consiglio di Stato, Commissione Speciale, parere n. 1257/2017, §10 - Orientamento Ministero dell’economia e delle finanze 22 giugno 2018.
Si, esse rientrano tra le società controllate ex art. 2 bis, comma 2, lett. b), del d.lgs. 33/2013, a cui si applica la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni “in quanto compatibile”. L’emissione di azioni o di altri strumenti finanziari quotati in mercati non regolamentati (Extra Mot) non esonera, quindi, le società controllate dagli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013.
Parole chiave: trasparenza – ambito soggettivo – società quotate – mercato regolamentato
Fonti: d.lgs. 33/2013, art. 2-bis, co. 2, lett. b) – d.lgs. 175/2016, art. 2, co. 1, lett. p) – d.lgs. 58/2018, art. 1, co. 1, lett. w-ter) – Delibere ANAC 1134/2017 e 1164/2019 - atto di segnalazione ANAC a Governo e Parlamento n. 3 del 10 luglio 2020
Sì, le società a controllo pubblico ricomprendono anche quelle in cui il controllo pubblico è indiretto, in quanto esercitato tramite una società controllata, ai sensi dell’art. 2359, co. 2, del codice civile.
Parole chiave: trasparenza – ambito soggettivo – società a controllo pubblico – controllo pubblico indiretto.
Fonti: d.lgs. 33/2013, art. 2-bis, co. 2, lett. b) – d.lgs. 175/2016, art. 2, co. 1, lettere a), b) e m) – art. 2359 codice civile - Delibera ANAC 1134/2017, § 2.1 – Orientamento del MEF del 15 febbraio 2018- PNA 2022, § 2.2.
Per valutare la sussistenza del controllo pubblico di una società, ai fini dell’applicazione degli obblighi di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013, può farsi riferimento a una delle tre fattispecie disciplinate all’art. 2359 del codice civile. In particolare, rileva la maggioranza dei voti disponibili nell’assemblea ordinaria (controllo di diritto), oppure la disponibilità di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante (controllo di fatto), oppure un particolare vincolo contrattuale che comporti un’influenza dominante (controllo esterno).
La posizione di controllo contrattuale, che prescinde dal possesso di partecipazioni o dalla disponibilità di voti nell’assemblea, si determina solo se il vincolo negoziale è tale da condizionare l’esistenza e la sopravvivenza della capacità d’impresa della società controllata.
Parole chiave: trasparenza – ambito soggettivo – società a controllo pubblico – nozione di controllo pubblico.
Fonti: d.lgs. 33/2013, art. 2-bis, co. 2, lett. b) – d.lgs. 175/2016, art. 2, co. 1, lett. b) ed m) - art. 2359 del codice civile - Delibera ANAC 1134/2017, § 2.1
Nelle società partecipate da più amministrazioni l’Autorità, ai soli fini dello svolgimento dell’attività di vigilanza, considera la partecipazione pubblica in misura maggioritaria al capitale sociale quale indice presuntivo del controllo pubblico. In sede di istruttoria, la società può eventualmente rappresentare la non configurabilità del controllo pubblico ma ha l’onere di dimostrare l’assenza di un coordinamento formalizzato tra i soci pubblici, desumibile da norme di legge, statutarie o patti parasociali, ovvero l’influenza dominante del socio privato.
Parole chiave: trasparenza – ambito soggettivo – società a controllo pubblico – configurabilità del controllo pubblico congiunto – vigilanza ANAC.
Fonti: d.lgs. 33/2013, art. 2-bis, co. 2, lett. b) – d.lgs. 175/2016, art. 2, co. 1, lett. b) ed m) - Delibera ANAC 859/2019 – PNA 2019-2021, Parte V, § 1.1.
Le società a controllo pubblico nella fase di liquidazione applicano gli obblighi di trasparenza previsti per le pubbliche amministrazioni dal d.lgs. 33/2013, in quanto compatibili, relativi sia all’organizzazione sia all’attività di pubblico interesse svolta.
La procedura di liquidazione, infatti, non comporta l’immediata estinzione della società, che opera al fine di provvedere al pagamento dei creditori sociali e della ripartizione del residuo attivo fra gli soci. Pertanto nella fase di liquidazione, di durata incerta, la società può continuare a svolgere attività utilizzando risorse pubbliche spesso ingenti, in relazione allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ricompresi nell’oggetto sociale.
Parole chiave: trasparenza – ambito soggettivo – società a controllo pubblico – liquidazione.
Fonti: d.lgs. 33/2013, art. 2-bis, co. 2, lett. b) – d.lgs. 175/2016, art. 14 – art. 2484 e ss. del codice civile - Delibera ANAC 1134/2017, §3.1.5.
Le società in house, in virtù del peculiare rapporto di controllo esercitato dalle amministrazioni, sono tenute all’applicazione dei medesimi obblighi di pubblicazione previsti per le pubbliche amministrazioni dal d.lgs. 33/2013, in quanto compatibili, con riferimento sia all’organizzazione sia all’attività svolta.
Parole chiave: trasparenza – ambito soggettivo – società in house.
Fonti: d.lgs. 33/2013, art. 2-bis, co. 2, lett. b) – d.lgs. 175/2016, art. 2, co. 1, lett. c), d) e o) e art. 16 – d.lgs. n. 36/2023, art. 7 – Delibera ANAC 1134/2017, § 2.1. - PNA 2022, § 2.2.
Solo quelli che presentano particolari requisiti dimensionali e finanziari sono assoggettati ai medesimi obblighi di trasparenza previsti dal d.lgs. 33/2013 per le pubbliche amministrazioni, in quanto compatibili, con riferimento sia all’organizzazione sia all’attività di pubblico interesse svolta. I requisiti, che devono ricorrere contemporaneamente sono tre: 1) bilancio superiore a 500.000 euro; 2) finanziamento maggioritario per almeno due esercizi consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni; 3) designazione da parte delle pubbliche amministrazioni della totalità dei titolari o componenti dell’organo di amministrazione o di indirizzo. Gli enti in questione possono anche essere privi di personalità giuridica.
Parole chiave: trasparenza – ambito soggettivo – associazioni – fondazioni – enti di diritto privato.
Fonti: d.lgs. 33/2013, art. 2-bis, co. 2, lett. c) - Delibera ANAC 1134/2017, § 2.2 – PNA 2019-2021, Parte V, §1.1.
Il requisito del bilancio superiore a 500.000 euro deve essere valutato prendendo in esame il maggior valore tra il totale attivo dello stato patrimoniale e il totale del valore della produzione. In tal modo sono ricompresi quegli enti che, pur non disponendo di un attivo patrimoniale rilevante, perseguano le proprie finalità istituzionali attraverso l’utilizzo di contributi in conto esercizio o di altri fonti di proventi. L’origine pubblica o privata del patrimonio dell’ente non rileva per il requisito del bilancio. La dotazione del bilancio è infatti considerata dal legislatore come valore assoluto, non correlato a risorse pubbliche.
Ai fini della vigilanza da parte dell’Autorità, gli enti sono tenuti a presentare un’asseverazione dei propri revisori o organi di controllo sul valore del bilancio.
Parole chiave: trasparenza – ambito soggettivo – associazioni – fondazioni – enti di diritto privato – bilancio.
Fonti: d.lgs. 33/2013, art. 2-bis, co. 2, lett. c) - Delibera ANAC 1134/2017, § 2.2 – PNA 2019-2021, Parte V, §1.1 – Consiglio di Stato, Commissione speciale, parere n. 1257/2017, punto 7.3.2.
Per valutare il requisito del finanziamento pubblico maggioritario per almeno due esercizi consecutivi nell’ultimo triennio, ai fini dell’applicazione degli obblighi di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013, occorre considerare il rapporto contributi pubblici/valore della produzione. I contributi pubblici, a prescindere della specifica funzione assolta, ricomprendono sia i trasferimenti di natura corrente e in conto capitale, sia i corrispettivi per forniture di beni e servizi alla pubblica amministrazione. Nel valore della produzione sono calcolati anche i ricavi derivanti dallo svolgimento dell’attività commerciale (vendita di beni o fornitura di servizi). Nella nota integrativa al bilancio in un’apposita sezione è evidenziata l’incidenza dei trasferimenti pubblici sul valore della produzione nell’ultimo triennio.
Parole chiave: trasparenza – ambito soggettivo – associazioni – fondazioni – enti di diritto privato – finanziamento pubblico maggioritario.
Fonti: d.lgs. 33/2013, art. 2-bis, co. 2, lett. c) - Delibera ANAC 1134/2017, § 2.2. – Consiglio di Stato, Commissione speciale, parere n. 1257/2017, § 7.3.3.
Gli organi di indirizzo sono quelli che, pur non essendo espressione di rappresentanza politica, sono titolari di un potere di indirizzo generale, definendo obiettivi e programmi riguardanti l’organizzazione e l’attività dell’ente e verificando la conformità dei risultati dell’attività e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad esempio, nelle associazioni riconosciute l’organo di indirizzo è l’assemblea dei soci.
Gli organi di amministrazione sono quelli competenti all’adozione dei principali atti di gestione, quali, ad esempio, gli amministratori o il presidente o il direttore, in base agli accordi degli associati.
La fonte principale da tenere in considerazione per l’individuazione degli organi è lo statuto/atto costitutivo dell’associazione, fondazione o ente.
Parole chiave: trasparenza – ambito soggettivo – associazioni – fondazioni – enti diritto privato – componenti organi amministrazione o indirizzo – designazione – nomina.
Fonti: d.lgs. 33/2013, art. 2-bis, co. 2, lett. c) – Delibera ANAC 1134/2017, §2.2. – Delibera ANAC 241/2017, §2.2.1. – Consiglio di Stato, Commissione Speciale, parere n. 1257/2017, § 7.3.4.
No, tali associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato, anche in forma societaria, indipendentemente dalla ingerenza pubblica nella struttura organizzativa o nel capitale, sono assoggettati agli oneri di trasparenza stabiliti dal d.lgs. 33/2013 limitatamente ai dati e ai documenti inerenti l’attività di pubblico interesse svolta, laddove: 1) abbiano un bilancio superiore a 500.000 euro; 2) svolgano funzioni amministrative, o attività di produzione di beni o servizi a favore delle pubbliche amministrazioni, o di gestione di servizi pubblici. Si tratta pertanto di attività riconducibili alle finalità istituzionali delle amministrazioni affidanti, che vengono esternalizzate in virtù di scelte organizzativo-gestionali.
Il regime di trasparenza applicabile a tali enti, in analogia a quanto previsto per le società a partecipazione pubblica non di controllo, non riguarda dati e documenti relativi all’organizzazione.
Parole chiave: trasparenza – ambito soggettivo – associazioni – fondazioni – enti di diritto privato - attività pubblico interesse.
Fonti: d.lgs. 33/2013, art. 2-bis, co. 3 – Delibera ANAC 1134/2017, § 2.3.1 e 2.3.3 – Consiglio di Stato, Commissione Speciale, parere n. 1257/2017, punto 7.3.6.
Le società in cui le pubbliche amministrazioni o le società a controllo pubblico detengono partecipazioni non di controllo sono tenute all’applicazione delle misure di trasparenza previste dal d.lgs. 33/2013 per le pubbliche amministrazioni, in quanto compatibili, limitatamente a dati e documenti inerenti l’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione Europea. Gli obblighi di trasparenza non riguardano pertanto dati e informazioni relativi all’organizzazione.
Parole chiave: trasparenza – ambito soggettivo – società partecipazione pubblica non di controllo.
Fonti: d.lgs. 33/2013, art. 2-bis, co. 3 – d.lgs. 175/2016, art. 2, co. 1, lett. n) – Delibera ANAC 1134/2017, § 2.3.2.
Le attività di pubblico interesse, ai fini dell’applicazione degli obblighi di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013, sono quelle svolte in funzione strumentale o sostituiva della pubblica amministrazione, per il perseguimento degli scopi istituzionali della stessa. Sono certamente ricomprese le attività di interesse pubblico così qualificate da una norma di legge o dagli atti costitutivi e dagli statuti degli enti.
In via esemplificativa, le funzioni amministrative che rilevano per l’individuazione dell’attività di pubblico interesse possono ricomprendere le attività di istruttoria in procedimenti di competenza delle amministrazioni affidanti, le funzioni di accertamento, di certificazione e di accreditamento, il rilascio di autorizzazioni o concessioni in proprio ovvero in nome e per conto dell’amministrazione affidante, le espropriazioni per pubblica utilità.
Si considerano attività di pubblico interesse quelle relative altresì alla gestione di servizi pubblici e alla produzione di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni.
Può essere utile fare riferimento, in via esemplificativa, alle attività per le quali è ammessa la partecipazione societaria diretta o indiretta delle pubbliche amministrazioni, secondo quanto stabilito nel testo unico in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni (TUSP), di cui al d.lgs. 175/2016, art. 4.
Nelle società, nelle associazioni, nelle fondazioni e negli enti di diritto privato è necessario distinguere chiaramente le attività di pubblico interesse da quelle svolte in concorrenza con altri operatori economici o in regime di privativa.
Parole chiave: trasparenza – ambito soggettivo – società – associazioni – fondazioni – enti di diritto privato – attività pubblico interesse – funzioni amministrative.
Fonti: d.lgs. 33/2013, art. 2-bis, co. 3 – d.lgs. 175/2016, art. 4 - Delibera ANAC 1134/2017, § 2.4 – Consiglio di Stato, Commissione speciale, parere 1257/2017, § 7.3.6.
Tra le attività di gestione di servizio pubblico sono ricomprese quelle inerenti sia ai servizi di interesse generale sia ai servizi di interesse economico generale. I servizi sono resi dal privato ai cittadini sulla base di un affidamento (diretto o previa procedura di gara) da parte dell’amministrazione. Sono escluse le attività di servizio svolte sulla base di una regolazione pubblica (ad esempio in virtù di un’autorizzazione) o di finanziamento parziale (contributi pubblici). Per queste attività escluse la pubblicità è assicurata dagli obblighi previsti dal d.lgs. 33/2013 in capo alle pubbliche amministrazioni.
Parole chiave: trasparenza – ambito soggettivo – società – associazioni – fondazioni – enti di diritto privato – attività pubblico interesse – servizio pubblico.
Fonti: d.lgs. 33/2013, art. 2-bis, co. 3 – Delibera ANAC 1134/2017, § 2.4 – Consiglio di Stato, Commissione speciale, parere 1257/2017, § 7.3.6.
Tali attività sono quelle rese in favore delle pubbliche amministrazioni strumentali al perseguimento dei fini istituzionali delle stesse. In via esemplificativa, sono ricompresi i servizi di raccolta dati e i servizi editoriali di interesse dell’amministrazione. Sono escluse le attività rese in favore di soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni o connesse al funzionamento interno dell’ente.
Parole chiave: trasparenza – ambito soggettivo – società – associazioni – fondazioni – enti di diritto privato – attività pubblico interesse – servizio pubblico.
Fonti: d.lgs. 33/2013, art. 2-bis, co. 3 – Delibera ANAC 1134/2017, § 2.4 – Consiglio di Stato, Commissione speciale, parere 1257/2017, § 7.3.6.
Sì, gli enti di diritto privato accreditati dal servizio sanitario nazionale che abbiano un bilancio superiore ai 500.000 euro, attesa la rilevanza pubblicistica delle prestazioni erogate in nome e per conto del SSN sono assoggettati agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’attività di pubblico interesse svolta.
Parole chiave: trasparenza – ambito soggettivo – enti diritto privato accreditati servizio sanitario nazionale.
Fonti: d.lgs. 33/2013, art. 2-bis, co. 3 – d.lgs. 502/1992, art. 8-quater – Delibera ANAC 1134/2017, § 3.4 – PNA 2016, Parte speciale VII-Sanità.
Le cooperative sociali cd. di tipo A) possono essere ricondotte nell’ambito dei soggetti privati di cui all’art. 2bis, co. 2, lett c) nel caso presentino tutti e tre i requisiti previsti nella norma.
Laddove, invece, non risultino soddisfatte le condizioni previste al comma 2 lett. c), le cooperative sociali di tipo A possono annoverarsi tra i soggetti privati di cui all’art. 2-bis, co. 3, qualora, fermo restando il requisito del bilancio superiore a 500.000 euro, esse siano accreditate presso la Regione per la gestione di servizi di interesse generale di cui all’ art. 1, co.1, lett a) della l. 381/1991.
Parole chiave: trasparenza – ambito soggettivo –cooperative sociali cd. di tipo A – regime di accreditamento
Fonti: d.lgs. 33/2013, art. 2-bis, co. 2 lett e) co 3 – art. 1, co.1, lett. a) della l. 381/1991 - Delibera ANAC n. 21 del 12 gennaio 2022
Le aziende per i servizi alla persona, derivanti dalla trasformazione degli Istituti pubblici di assistenza e beneficenza-ex IPAB, se mantengono la personalità di diritto pubblico, applicano gli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013 per le pubbliche amministrazioni, in quanto compatibili, con riferimento sia all’organizzazione sia all’attività di pubblico interesse svolta.
Nel caso in cui gli Istituti abbiano optato per la trasformazione in ente di diritto privato, ferma restando la verifica del requisito del bilancio superiore a 500.000 euro, occorre distinguere le attività socio-assistenziali da quelle sanitarie in regime di autorizzazione o accreditamento.
Le attività socio-assistenziali rientrano tra quelle di utilità sociale, rimesse all’autonomia imprenditoriale delle aziende, e non sono riconducibili all’ambito delle attività di pubblico interesse. Pertanto per tali attività non si applicano le misure di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013.
Le attività sanitarie, ove siano svolte dalle ASP in regime di autorizzazione, secondo la disciplina in materia sanitaria, in quanto attività di servizio esercitate solo sulla base di una regolazione pubblica, sono escluse dall’applicazione degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013. Diversamente, le prestazioni sanitarie erogate in regime di accreditamento, attesa la rilevanza pubblicistica dei servizi svolti in nome e per conto del servizio sanitario nazionale, sono assoggettate agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, ove l’ente abbia un bilancio superiore a 500.000 euro.
Parole chiave: trasparenza – ambito soggettivo – aziende servizi persona – natura diritto pubblico – natura diritto privato - ex IPAB.
Fonti: d.lgs. 33/2013, art. 2-bis, co. 3 - d.lgs. 502/1992, artt. 8-bis-8-quater - Delibera ANAC 1134/2017, §3.4.3 – Consiglio di Stato, Commissione Speciale, parere 1257/2017, punto 11.
No, le fondazioni bancarie sono da ritenersi escluse dall’ambito di applicazione del regime di trasparenza previsto dal d.lgs. 33/2013, in quanto le attività svolte non sono riconducibili all’ambito delle attività di pubblico interesse, bensì a quello delle attività di utilità sociale.
Obblighi di pubblicazione per le fondazioni bancarie sono comunque previsti in sede di accordo tra l’amministrazione vigilante (Ministero dell’economia e delle finanze) e l’associazione di categoria.
Parole chiave: trasparenza – ambito soggettivo – fondazioni bancarie – attività utilità sociale.
Fonti: d.lgs. 33/2013, art. 2-bis, c. 3 – d.lgs. 153/1999, art. 2 - Delibera ANAC 1134/2017, § 3.4.3 – Consiglio di Stato, Commissione Speciale, parere 1257/2017, punto 11 - Protocollo d’intesa tra Ministero dell’economia e delle finanze e Associazione Fondazioni bancarie e Casse di risparmio spa del 22 aprile 2015, art. 11.
I fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua hanno natura giuridica di enti di diritto privato e svolgono funzioni che rientrano nell’ambito di compiti tipicamente appartenenti ai pubblici poteri. Tali enti soddisfano pertanto il requisito dell’esercizio di funzioni amministrative. Ove il bilancio sia superiore a 500.000 euro, sono tenuti all’applicazione delle misure di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013, limitatamente a dati e documenti inerenti all’attività di pubblico interesse svolta.
Parole chiave: trasparenza – ambito soggettivo – fondi paritetici interprofessionali formazione continua.
Fonti: d.lgs. 33/2013, art. 2-bis, co. 3 – l. 388/2000, art. 118 - Delibera ANAC 1134/2017 § 3.4.3 – Consiglio di Stato, Commissione speciale, parere 1257/2017, punto 11.
La legge n. 168/2017 ha superato l’originaria qualificazione di enti pubblici non economici delle Università agrarie e associazioni agrarie, comunque denominati. Poiché tali enti hanno oggi personalità giuridica di diritto privato sono pertanto tenute a seguire la disciplina in materia di trasparenza prevista per gli enti di diritto privato.
Parole chiave: trasparenza – ambito soggettivo - università e associazioni agrarie.
Fonti: d.lgs. 33/2013, art. 2-bis, co. 2 e 3 – l. 168/2017 - Comunicato del Presidente ANAC 30 ottobre 2019 – Delibera ANAC 1134/2017