Ambito soggettivo di applicazione della trasparenza (art. 2-bis, d.lgs. 33/2013)

FAQ aggiornate al 7 febbraio 2024

Destinatarie dirette degli obblighi di pubblicazione previsti nel d.lgs. 33/2013 sono le amministrazioni elencate all’art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001, le autorità portuali e le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione (art. 2-bis, co. 1, d.lgs. 33/2013).
Per amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 1, co. 2 del d.lgs. 165/2001, si intendono «tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI».


Parole chiave: trasparenza – ambito soggettivo – pubbliche amministrazioni
Fonti: d.lgs. 33/2013, art. 2-bis, co. 1 – d.lgs. 165/2001, art. 1, co. 2 - Delibera ANAC n. 1310/2016 – PNA 2019-2021, Parte I, §3 - PNA 2022.

Ai fini dell’individuazione degli “enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali” occorre considerare la natura di ciascun ente derivata dalla qualificazione normativa o dalle rispettive disposizioni statutarie e regolamentari, nonché dagli indici di riconoscimento della natura pubblica elaborati dalla giurisprudenza.


Parole chiave: trasparenza – ambito soggettivo – enti pubblici non economici.
Fonti: d.lgs. 33/2013, art. 2-bis, co. 1 – d.lgs. 165/2001, art. 1, co. 2 - Delibera ANAC n. 1310/2016, §1.1 – PNA 2019-2021, Parte I, §3 - PNA 2022.

Gli enti pubblici economici sono sottoposti ai medesimi obblighi di trasparenza previsti per le pubbliche amministrazioni «in quanto compatibili» (art. 2-bis, co. 2, lett. a), d.lgs. 33/2013).


Parole chiave: trasparenza – ambito soggettivo – enti pubblici economici.
Fonti: d.lgs. 33/2013, art. 2-bis, co. 2, lett. a) - PNA 2019-2021, Parte I, §3 – Delibera ANAC 1134/2017, §3.5 - PNA 2022.

Gli ordini professionali sono sottoposti ai medesimi obblighi di trasparenza previsti per le pubbliche amministrazioni «in quanto compatibili» (art. 2-bis, co. 2, lett. a), d.lgs. 33/2013). L'Autorità, tenuto conto della possibilità prevista dall’art. 3, co. 1 ter, del d.lgs. 33/2013 e della natura, della dimensione organizzativa e delle attività svolte dagli ordini e dai collegi professionali, ha proposto per tali soggetti una serie di semplificazioni in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione (cfr. per i dettagli Delibera ANAC n. 777 del 24 novembre 2021).


Parole chiave: trasparenza – ambito soggettivo – ordini professionali.
Fonti: d.lgs. 33/2013, art. 2-bis, co. 2, lett. a) - Delibera ANAC n. 1310/2016 - PNA 2019-2021, Parte I, § 3 – Delibera 1134/2107 - Delibera ANAC 777/2021 - PNA 2022.

La compatibilità deve essere intesa con riferimento a categorie di enti, tenendo conto dei tratti distintivi che ne caratterizzano la struttura. La compatibilità pertanto non deve essere valutata caso per caso, ma per tipologie di enti.
Per gli enti di diritto privato o che svolgono attività economica, in particolare, occorre considerare anche la distinzione fra le attività di pubblico interesse e quelle svolte in concorrenza con altri operatori economici o in regime di privativa. Inoltre, l’applicazione degli obblighi di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013 deve essere coordinata con le disposizioni previste per le diverse tipologie di enti in altre fonti normative, per evitare duplicazioni di adempimenti.


Parole chiave: trasparenza – ambito soggettivo – obblighi pubblicazione - criterio compatibilità.
Fonti: d.lgs. 33/2013, art. 2-bis, co. 2 e 3 – Delibera ANAC n. 1134/2017, § 2.5, Allegato 1 – Consiglio di Stato, Commissione Speciale, parere 1257/2017, § 8.

L’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in quanto enti pubblici non economici, sono ricomprese tra le pubbliche amministrazioni, di cui all’art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001, e applicano pertanto integralmente la disciplina in materia di trasparenza.
L’Agenzia del demanio e l’Agenzia delle entrate-riscossione, in quanto enti pubblici economici, sono tenute al rispetto dei medesimi obblighi, secondo il criterio della compatibilità.


Parole chiave: trasparenza – ambito soggettivo - Agenzie fiscali.
Fonti: d.lgs. 33/2013, art. 2-bis, co. 1 e 2, lett. a) - PNA 2018, Parte I – Agenzie fiscali– Parte generale, §2.6 – Delibera ANAC n. 1310/2016 – Delibera ANAC n. 1134/2017, § 3.5 - PNA 2022.

Nell’ambito soggettivo di applicazione del d.lgs. 33/2013 il legislatore non ha considerato direttamente gli Organi costituzionali e gli Organi a rilevanza costituzionale e i loro apparati. Nell’assenza di specifici riferimenti nella legislazione ordinaria, tuttavia, è auspicabile un progressivo autonomo adeguamento di detti Organi alle disposizioni del decreto, nel rispetto dell’autonomia e delle prerogative loro riconosciute dalla legge e dalla Costituzione.


Parole chiave: trasparenza – ambito soggettivo - organi costituzionali – organi a rilevanza costituzionale.
Fonti: d.lgs. 33/2013, art. 2-bis - Delibera ANAC n. 1310/2016, § 1.5 – PNA 2019-2021, Parte I, § 3.

Gli istituti scolastici paritari, diversamente dalle scuole statali, non sono da ricomprendere nel novero delle "pubbliche amministrazioni" di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, cui le disposizioni del d.lgs. 33/2013 si applicano direttamente.
Qualora gli istituti scolastici paritari abbiano un bilancio superiore a cinquecentomila euro, in virtù dell’attività di pubblico interesse svolta, sono da ricomprendere nel novero degli enti di diritto privato di cui al co. 3 dell’art. 2-bis, del d.lgs. 33/2013 cui si applica la medesima disciplina in materia di trasparenza prevista per le amministrazioni in quanto compatibile e limitatamente ai dati e ai documenti inerenti l’attività di pubblico interesse.


Parole chiave: trasparenza – ambito soggettivo - istituti scolastici paritari.
Fonti: l. 62/2000 - d.lgs. 33/2013, art. 2-bis, co. 3 - Delibera ANAC n. 617/2019 – Delibera ANAC n. 1134/2017, § 2.3 - PNA 2022.

Si, le amministrazioni sono tenute a pubblicare i dati relativi anche agli uffici periferici. Tale indicazione è valida per tutti gli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche tenute all’osservanza del d.lgs. 33/2013 (ad esempio, Ambasciate e Consolati del Ministero degli Affari Esteri, Prefetture e Questure del Ministero dell’Interno, Sovrintendenze del Ministero dei beni e delle Attività Culturali e per il Turismo, etc.).


Parole chiave: trasparenza – ambito soggettivo - pubbliche amministrazioni – uffici periferici.
Fonti: d.lgs. 33/2013, art. 2-bis, co. 1 - PNA 2022.

Gli uffici periferici possono pubblicare i dati sui propri siti istituzionali nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente”, ove esistente. In questo caso l’amministrazione centrale inserisce nella sezione “Amministrazione trasparente” del proprio sito i link con rinvio alle sezioni delle sedi periferiche.
In alternativa, l’amministrazione centrale può pubblicare i dati riguardanti gli uffici periferici nella propria sezione “Amministrazione trasparente”. Qualora si opti per tale soluzione, gli uffici periferici inseriscono nei propri siti i link ai dati presenti nel sito dell’amministrazione centrale.
Laddove le sedi periferiche non abbiano un proprio sito istituzionale, l’amministrazione centrale è tenuta a pubblicare i dati riguardanti tali articolazioni.
Della modalità prescelta le amministrazioni danno evidenza nella sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO.


Parole chiave: trasparenza – ambito soggettivo - pubbliche amministrazioni – uffici periferici – modalità pubblicazione.
Fonti: d.lgs. 33/2013, art. 2-bis, co. 1; D.L. n. 80/2021, art. 6 - DM 132/2022 – DPR 81/2022 - PNA 2022.

Nel caso dell’Unione di Comuni, sia l’Unione che i Comuni che ne fanno parte sono tenuti a pubblicare sui siti istituzionali, in adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla legge, gli atti, i documenti e i dati di rispettiva competenza. Al fine di limitare gli oneri amministrativi, per i dati oggetto di pubblicazione già disponibili sui siti istituzionali dei singoli Comuni, la pubblicazione potrà essere garantita da link che dalla sezione “Amministrazione trasparente” dell’Unione conducano ai documenti e ai dati già pubblicati dai singoli Comuni.


Parole chiave: trasparenza – ambito soggettivo - unioni di comuni.
Fonti: d.lgs. 267/2000, art. 32 - d.lgs. 33/2013, art. 2-bis, co. 1 - PNA 2016, Parte speciale III, Piccoli comuni - PNA 2022.


I Consorzi BIM, quali enti associativi dei Comuni, possono ricondursi ai “Consorzi e associazioni” di Comuni ricompresi nel novero delle amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001. Ne discende che essi sono sottoposti alla disciplina di cui al d.lgs. 33/2013, secondo le modalità attuative indicate nella delibera ANAC n. 1310/2016.


Parole chiave: trasparenza – ambito soggettivo – Consorzi BIM.
Fonti: l. 27 dicembre 1953 n. 959, art. 1 - d.lgs. 33/2013, art. 2-bis, co. 1 - determinazione ANAC n. 241/2017 - PNA 2022.

Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano possono individuare forme e modalità di applicazione del medesimo decreto in ragione della peculiarità dei propri ordinamenti. Tale previsione è da intendersi riferita esclusivamente alle “forme e modalità” attuative delle disposizioni del d.lgs. 33/2013, senza la possibilità di prevedere deroghe che limitino o condizionino i contenuti degli obblighi di trasparenza. Non residuano margini per disciplinare la materia a livello regionale al di sotto dei livelli minimi fissati dalla normativa statale. In virtù dell’art. 1, co. 15, della l. 190/2012 e dell’art. 1, co. 3, del d.lgs. 33/2013, infatti, la trasparenza dell’attività amministrativa integra l’individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle pubbliche amministrazioni, a norma dell’art. 117, secondo comma, lett. m), della Costituzione.


Parole chiave: trasparenza – ambito soggettivo - regioni a statuto speciale – province autonome.
Fonti: d.lgs. 33/2013, artt. 1, co. 3, 2-bis, co. 1, 49, co. 4 – l. 190/2012, art. 1, co. 15 – art. 117, co. 2, lett. m) Costituzione - Delibere ANAC nn. 174/2018 e  214/2019 - Consiglio di Stato, Commissione speciale, parere n. 252/2019 - PNA 2022