Ambito soggettivo di applicazione l. 190/2012

FAQ aggiornate al 7 febbraio 2024

1. Ambito soggettivo di applicazione l. 190/2012 alle amministrazioni pubbliche (art. 1, co. 2- bis, l. 190/2012)

Le pubbliche amministrazioni elencate all’art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001 sono tenute all’applicazione delle disposizioni contenute nella legge 190/2012.  Infatti, l’art.  1, co.  2-bis, della legge 190/2012 rinvia, per l’individuazione dell’ambito soggettivo, all’art. 2-bis del d.lgs. 33/2013, stabilendo una stretta correlazione tra l’ambito di applicazione della disciplina in materia di prevenzione della corruzione e quella della trasparenza.
Diversamente dal passato, queste pubbliche amministrazioni quando hanno più di cinquanta dipendenti sono tenute a adottare, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), contenente un’apposita sezione dedicata all’anticorruzione e trasparenza, al posto del PTPCT. Le amministrazioni che hanno meno di 50 dipendenti adottano, invece, un PIAO semplificato. Sono escluse dall’applicazione del PIAO le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
Parole chiave: anticorruzione - trasparenza - correlazione - ambito soggettivo - amministrazioni pubbliche 
Fonti: art. 1, co. 2-bis, l. 190/2012 - art. 2-bis, co. 1, d.lgs. 33/2013 - art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001 –art 6, d.l. 80/2021 - d.P.R. n. 81/2022- D.M. 30 giugno 2022 n. 132-   PNA 2022; §§ 2.1. e 2.2.

Sì, anche le autorità amministrative indipendenti sono tenute all’applicazione delle disposizioni contenute nella legge 190/2012. 
Nonostante la l. 190/2012 non citi espressamente le AAI tra i soggetti tenuti all’applicazione della legge medesima, si deve ritenere che, al fine di assicurare l’applicazione coordinata di tutte le misure di prevenzione della corruzione, ivi compresa quella della trasparenza, e considerato che per definire i soggetti tenuti ad adottare   il PTPCT o le misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi    del d.lgs. 231/2001, l’art. 1, co. 2-bis della l. 190/2012 rinvia all’art. 2-bis del d.lgs. 33/2013, tale rinvio non può che essere interpretato come riferito anche a tutti i soggetti ivi richiamati, comprese le Autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione. Queste ultime sono, quindi, tenute a adottare un proprio PTPCT e a nominare un proprio   RPCT.
Parole chiave: anticorruzione - trasparenza - correlazione - ambito soggettivo – Autorità amministrative indipendenti
Fonti: art. 1, co. 2-bis, l. 190/2012 - art. 2-bis, co. 1, d.lgs. 33/2013 - delibera ANAC 1310/2016, §-– PNA 2016, § 3.1. – PNA 2019, Parte I, § 3. 

Si, gli ordini professioni rientrano fra i soggetti tenuti all’applicazione delle misure di prevenzione della corruzione. Infatti, art. 1, co. 2-bis, della legge 190/2012 nel definire l’ambito di applicazione delle misure di prevenzione della corruzione, richiama i soggetti indicati all’art. 2-bis, co. 2 del d.lgs. 33/2013 tra cui sono ricompresi gli ordini professionali. Gli ordini professionali sono, quindi, tenuti all’adozione di un PTPCT o di misure di prevenzione della corruzione integrative rispetto a quelle dottate ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.
Gli ordini e collegi professionali di limitate dimensioni e/o privi di pianta organica sufficiente ad implementare la normativa anticorruzione possono stipulare accordi ai sensi dell’art. 15 della l. 241/90, purché essi risultino comunque appartenenti ad aree territorialmente limitrofe e siano appartenenti alla medesima categoria professionale o a categorie professionali omogenee.
Resta fermo che agli ordini e ai collegi professionali si applica la delibera ANAC n. 777 del 24 novembre 2021 con cui ANAC ha introdotto numerose semplificazioni per l‘applicazione a tali enti della normativa anticorruzione e trasparenza.
Parole chiave: anticorruzione - ambito soggettivo - ordini professionali
Fonti: art. 1, co. 2-bis, l. 190/2012 - art. 2-bis, co. 1, d.lgs. 33/2013 - Delibera ANAC n. 1310/2016 – delibera ANAC n. 777/2021 - PNA 2016, Approfondimento III di Parte speciale, § 1.2. - PNA 2019, Parte I, § 3.

2. Ambito soggettivo di applicazione della normativa in materia di anticorruzione negli enti di diritto privato (art. 2-bis, co. 2 e 3 del d.lgs. 33/2013)

Adottano misure di prevenzione della corruzione ex  lege 190/2012 anche gli enti pubblici economici, le società a controllo pubblico, anche congiunto, le associazioni, le fondazioni e gli altri enti di diritto privato che abbiano le caratteristiche precisate all’art. 2-bis, co. 2, lett. c), del d.lgs. 33/2013.
La legge 190/2012 (art. 1, co. 2-bis) identifica, tramite rinvio all’art. 2-bis, co. 2 del d.lgs. 33/2013, i soggetti che, oltre alle amministrazioni pubbliche, sono tenuti ad adottare il PTPCT o le misure di prevenzione della corruzione integrative del “modello 231”.
Parole chiave: anticorruzione - ambito soggettivo - enti di diritto privato
Fonti: art. 1, co. 2-bis, l. 190/2012 - art. 2-bis, co. 2, d.lgs. 33/2013 - Delibera ANAC n. 1134/2017 -. - PNA 2022; § 2.2.

Sì, gli enti pubblici economici adottano, ad integrazione delle misure già adottate ai sensi del d.lgs.  231/2001, le misure di prevenzione della corruzione  previse  dalla  legge 190/2012.  L’art.  1, co.  2-bis, della legge 190/2012, infatti, nel definire l’ambito di applicazione delle misure di prevenzione della corruzione contenute nel PNA, richiama i soggetti indicati all’art. 2-bis, co. 2 del d.lgs. 33/2013 tra cui sono ricompresi anche gli enti   pubblici economici.
Parole chiave: anticorruzione - ambito soggettivo - enti pubblici economici
Fonti: art. 1, co. 2-bis, l. 190/2012, - art. 2-bis, co. 2, d.lgs. 33/2013 - d.lgs. 231/2001 - Delibera ANAC n. 1134/2017 § 3.5. - - PNA 2022; § 2.2.

Le società in controllo pubblico, come definite nel testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di  cui  al  d.lgs.  175/2016, sono tenute ad integrare le  misure eventualmente già adottate ai sensi del d.lgs. 231/2001, con quelle previste dalla legge 190/2012. Qualora non abbiano adottato il MOG 231/2001, adottano un documento che tiene luogo del PTPCT. 
Parole chiave: anticorruzione - ambito soggettivo - società a controllo pubblico.
Fonti: l. 190/2012 - art. 2-bis, co. 2, lett. b), d.lgs 33/2013 - art. 2, co. 1, lett. m), d.lgs. 175/2016 - d.lgs. 231/2001 - Delibera ANAC n. 1134/2017, § 1.3 - - PNA 2022; § 2.2

No, le società pubbliche quotate, ovvero le società a partecipazione pubblica che emettono alla data del 31 dicembre 2015 azioni quotate in mercati regolamentati o che emettono strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, sono espressamente escluse dall’ambito di applicazione della disciplina di prevenzione della corruzione ai sensi della l.  190/2012.  Sono inoltre escluse le società  partecipate dalle quotate, salvo che siano, non per il tramite delle quotate, controllate o partecipate da pubbliche amministrazioni.
Parole chiave: anticorruzione – ambito soggettivo – società pubbliche quotate – strumenti finanziari – mercati regolamentati
Fonti: l. 190/2012 - art. 2-bis, co. 2, lett. b) d.lgs. 33/2013 - art. 2, co. 1, lett. p) d.lgs. 175/2016 - Delibere ANAC n.ri 1134/2017 e 1164/2019 – atto di segnalazione n. 3 del 10 luglio 2020 - Consiglio di Stato, Commissione Speciale, parere n. 1257/2017, § 10. - PNA 2022; § 2.2.

Sì, le società a controllo pubblico ricomprendono anche quelle in cui il controllo pubblico  è indiretto, in quanto esercitato tramite una società controllata, ai sensi dell’art. 2359, co. 2, del codice civile.
Parole chiave: anticorruzione - ambito soggettivo - società a controllo pubblico - controllo pubblico indiretto definizione
Fonti: l. 190/2012 - art. 2-bis, co. 2, lett. b) d.lgs. 33/2013 - art. 2, co. 1, lett. a), b) e m) d.lgs. 175/2016 - art. 2359 c.c. - Delibera ANAC n. 1134/2017, § 2.1 - PNA 2019-2021, Parte V, § 1.1.

Sono tre le ipotesi disciplinate all’art. 2359 c.c. che delineano una situazione di controllo  pubblico:
la maggioranza dei voti disponibili nell’assemblea ordinaria (controllo di diritto);
la disponibilità di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante (controllo di fatto); 
un particolare vincolo contrattuale che comporti un’influenza dominante (controllo esterno).
La posizione di controllo contrattuale, che prescinde dal possesso di partecipazioni o dalla disponibilità di voti nell’assemblea, si determina solo se il vincolo negoziale è tale da condizionare l’esistenza e la sopravvivenza della capacità d’impresa della società controllata.
Parole chiave: anticorruzione - ambito soggettivo - società a controllo pubblico - presupposti
Fonti: l. 190/2012 - art. 2-bis, co. 2, lett. b) d.lgs. 33/2013 - art. 2, co. 1, lett. b) ed m) d.lgs. 175/2016 - art. 2359 c.c. - Delibera ANAC n. 1134/2017, § 2.1 - PNA 2019-2021, Parte V, § 1.1. 

La partecipazione diffusa, frammentata e maggioritaria rispetto al privato di più ppaa non si traduce automaticamente in un coordinamento di fatto o in un controllo. Pertanto, la disciplina di prevenzione della corruzione ai sensi della l. 190/2012 si applica alle società a controllo pubblico congiunto solo ove ci siano norme di legge o statutarie o patti parasociali che richiedano il consenso unanime o maggioritario delle ppaa, determinando solo così, effettivamente, la capacità delle stesse di incidere sulle decisioni finanziarie e strategiche della società.
Parole chiave: anticorruzione - ambito soggettivo - società a controllo pubblico congiunto - definizione 
Fonti: l. 190/2012 - art. 2-bis, co. 2, lett. b) d.lgs. 33/2013 - art. 2, co. 1, lett. b) ed m) d.lgs. 175/2016 - art. 2359 c.c. - Delibera ANAC n. 859/2019 

Nelle società partecipate da più amministrazioni, l’Autorità, al fine dello svolgimento della propria attività di vigilanza, considera la partecipazione pubblica in misura maggioritaria al capitale sociale quale indice presuntivo del controllo pubblico.
In sede di istruttoria, la società può eventualmente rappresentare la non configurabilità del controllo pubblico dimostrando l’assenza di un coordinamento formalizzato tra i soci pubblici, desumibile da norme di legge, statutarie o patti parasociali, ovvero l’influenza dominante del socio privato.
Parole chiave: anticorruzione - ambito soggettivo - società a controllo pubblico - configurabilità del controllo pubblico congiunto - vigilanza ANAC.
Fonti: l. 190/2012 - art. 2-bis, co. 2, lett. b) d.lgs. 33/2013 - art. 2, co. 1, lett. b) ed m) d.lgs. 175/2016 - art. 2359 c.c. - Delibera ANAC n. 859/2019

Le società a controllo pubblico nella fase di liquidazione applicano le misure di prevenzione della corruzione ai sensi della l. 190/2012.
La procedura di liquidazione, infatti, non comporta l’immediata estinzione della società, che continua a svolgere la propria attività e provvede al pagamento dei creditori sociali e alla ripartizione del residuo attivo fra i soci.
Così, anche nella fase di liquidazione, di durata incerta, i responsabili della liquidazione sono tenuti a nominare un RPCT e a predisporre misure di prevenzione della corruzione, anche integrative del “modello 231”, ove adottato. Qualora la società sia priva di personale, stante l’impossibilità di nominare un RPCT interno, la relativa funzione è opportuno sia assicurata dall’amministrazione controllante.
Parole chiave: anticorruzione - ambito soggettivo - società a controllo pubblico - liquidazione.
Fonti: l. 190/2012 - art. 2-bis, co. 2, lett. c) d.lgs. 33/2013 - art. 14 d.lgs. 175/2016 - art. 2484 e ss. c.c. - Delibera ANAC n. 1134/2017, § 3.1.5.

Le società in house, in virtù del peculiare rapporto di controllo esercitato dalle amministrazioni, sono tenute a adottare le misure di prevenzione della corruzione ai sensi della l. 190/2012.
Parole chiave: trasparenza - ambito soggettivo - società in house - controllo analogo.
Fonti: l. 190/2012 - art. 2-bis, co. 2, lett. c) d.lgs. 33/2013 - art. 2, co. 1, lett. c), d) e o) d.lgs. 175/2016 - art. 7 d.lgs. n. 36/2023 - Delibera ANAC n. 1134/2017, § 2.1.

Le associazioni, le fondazioni e altri enti di diritto privato, comunque denominati, anche privi di personalità giuridica adottano le misure di prevenzione della corruzione di cui alla legge n. 190/2012 integrative a quelle già previste nel “modello 231”, laddove dottato, se ricorrono contemporaneamente tre condizioni relative a: 
1) bilancio superiore a 500.000 euro; 
2) finanziamento maggioritario per almeno due esercizi consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni; 
3) designazione da parte delle pubbliche amministrazioni della totalità dei titolari o componenti dell’organo di amministrazione o di indirizzo.
Parole chiave: anticorruzione - ambito soggettivo - associazioni - fondazioni - enti di diritto privato - requisiti
Fonti: l. 190/2012 - art. 2-bis, co. 2, lett. c) d.lgs. 33/2013 - Delibera ANAC n. 1134/2017, § 2.2 - PNA 2019-2021, Parte V, § 1.1.

Il requisito del bilancio superiore a 500.000 euro previsto per le associazioni, fondazioni e gli enti di diritto privato, ai fini dell’applicazione della disciplina di prevenzione della corruzione, va valutato prendendo in esame il maggior valore tra il totale attivo dello stato patrimoniale e il totale del valore della produzione. In tal modo sono ricompresi quegli enti che, pur non disponendo di un attivo patrimoniale rilevante, perseguano le proprie finalità istituzionali attraverso l’utilizzo di contributi in conto esercizio o di altri fonti di proventi. L’origine pubblica o privata del patrimonio dell’ente non rileva per il requisito del bilancio. La dotazione del bilancio è infatti considerata dal legislatore come valore assoluto, non correlato a risorse pubbliche.
Ai fini della vigilanza dell’Autorità, gli enti sono tenuti a presentare un’asseverazione dei propri revisori o organi di controllo sul valore del bilancio.
Parole chiave: anticorruzione - ambito soggettivo - associazioni - fondazioni - enti di diritto privato - bilancio.
Fonti: l. 190/2012 - art. 2-bis, co. 2, lett. c) d.lgs. 33/2013 -  Delibera ANAC n. 1134/2017, § 2.2 - PNA 2019-2021, Parte V, § 1.1 - Consiglio di Stato, Commissione speciale, parere n. 1257/2017, punto 7.3.2.

Per valutare il requisito del finanziamento pubblico maggioritario per almeno due esercizi consecutivi nell’ultimo triennio, ai fini dell’applicazione della disciplina di prevenzione della  corruzione,  occorre   considerare   il   rapporto   contributi   pubblici/valore   della produzione. I contributi pubblici ricomprendono sia i trasferimenti di natura corrente e in conto capitale, sia i corrispettivi per forniture di beni e servizi alla pubblica amministrazione. Nel valore della produzione sono calcolati anche i ricavi derivanti dallo svolgimento dell’attività commerciale (vendita di beni o fornitura di servizi). Nella nota integrativa al bilancio in un’apposita sezione è evidenziata l’incidenza dei trasferimenti pubblici sul valore della produzione nell’ultimo triennio.
Parole chiave: anticorruzione - ambito soggettivo - associazioni - fondazioni - enti di diritto privato - finanziamento pubblico maggioritario
Fonti: l. 190/2012 - art. 2-bis, co. 2, lett. c) d.lgs. 33/2013 - Delibera ANAC n. 1134/2017, § 2.2. - Consiglio di Stato, Commissione speciale, parere n. 1257/2017, § 7.3.3.

Sono gli organi che, pur non essendo espressione di rappresentanza politica, sono titolari di un potere di indirizzo generale, definendo obiettivi e programmi riguardanti l’organizzazione e l’attività dell’ente e verificando la conformità dei risultati dell’attività e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad esempio, nelle associazioni riconosciute l’organo di indirizzo è l’assemblea dei soci.
In alternativa, il requisito relativo alla designazione o nomina pubblica di tutti i componenti è valutato con riferimento agli organi di amministrazione - competenti all’adozione dei principali atti di gestione - quali ad esempio gli amministratori o il presidente o il direttore, in base agli accordi degli associati.
Parole chiave: anticorruzione - ambito soggettivo - associazioni - fondazioni - enti diritto privato - componenti organi amministrazione o indirizzo - designazione - nomina
Fonti: l. 190/2012 - art. 2-bis, co. 2, lett. c) d.lgs. 33/2013 - Delibera ANAC 1134/2017, § 2.2. - Consiglio di Stato, Commissione Speciale, parere n. 1257/2017, § 7.3.4.

No, le società in cui le pubbliche amministrazioni o le società a controllo pubblico detengono partecipazioni non di controllo rientrano tra i soggetti di cui all’art. 2-bis, co. 3 d.lgs. 33/2013 che non sono tenuti ad adottare misure di prevenzione della corruzione ai sensi della legge 190/2012.
Per queste società, in ogni caso, l’adozione di misure di prevenzione della corruzione, nell’ottica di arginamento dei fenomeni corruttivi e di maladministration, è caldamente consigliata.
Parole chiave: anticorruzione - ambito soggettivo - società partecipazione pubblica non di controllo - esclusione
Fonti: l. 190/2012 - art. 2-bis, co. 3 d.lgs. 33/2013 - art. 2, co. 1, lett. n) d.lgs. 175/2016 - Delibera ANAC n. 1134/2017, § 3.3.1. e 3.3.2. - PNA 2019, § 1.2.

No, gli enti di diritto privato accreditati dal servizio sanitario nazionale non sono assoggettati all’applicazione della normativa di prevenzione della corruzione in quanto rientranti nel novero degli enti di diritto privato di cui all’art. 2-bis, co. 3.
In quanto non previsti dalla legge 190/2012, essi non sono tenuti a adottare le misure previste dalla medesima legge, né a nominare un RPCT.
Agli enti accreditati con il Servizio sanitario nazionale, la cui natura giuridica è di diritto privato, è in ogni caso raccomandata l’adozione di misure di prevenzione della corruzione in relazione all’attività sanitaria svolta.
Oltre ai controlli ordinari sui requisiti necessari per l’accreditamento, l’Autorità ha raccomandato alle Regioni la definizione di un piano di controlli concomitanti da rendere oggetto di misura di prevenzione ulteriore all’interno delle sezioni “Anticorruzione e Trasparenza” dei propri PIAO, ove siano indicati, tra l’altro, il numero minimo dei controlli che, a campione e senza preavviso, si intendono effettuare; i criteri di scelta delle strutture da sottoporre a controllo; le modalità di conduzione dei controlli, ad esempio con riferimento alla periodicità (almeno annuale) e alla composizione dei team ispettivi.
Parole chiave: anticorruzione – ambito soggettivo – enti diritto privato accreditati servizio sanitario nazionale – enti controllanti – Regioni - PIAO
Fonti: l. 190/2012, art. 2-bis, co. 3, d.lgs. 33/2013 – art. 6, co. 1 D.L. 80/2021 – DM 132/2022 – DPR 81/2022 - art. 8-quater, d.lgs. 502/1992 – Delibera ANAC n. 1134/2017, § 3.4.1 –Aggiornamento 2015 al PNA, parte II § 1.2.  e PNA 2016, Parte speciale VII-Sanità, § 2. - PNA 2019, § 1.2. – PNA 2022, § 2.1.

Ove mantengano la personalità di diritto pubblico, le aziende per i servizi alla persona, derivanti dalla trasformazione degli Istituti pubblici di assistenza e beneficenza-ex IPAB, sono tenute all’applicazione della normativa di prevenzione della corruzione in quanto equiparabili alle ppaa e quindi all’adozione del PIAO.
Ove invece le ASP abbiano optato per la trasformazione in ente di diritto privato:
se svolgono attività socio-assistenziali in regime di autorizzazione, sono escluse dall’applicazione della disciplina di prevenzione della corruzione (oltre che della trasparenza) perché l’attività da essi svolta non è di pubblico interesse;
se svolgono attività socio-assistenziali in regime di accreditamento, non sono tenute alla disciplina di prevenzione della corruzione in quanto soggetti ricompresi nel novero degli enti di cui all’art. 2 bis, co. 3 cui la l. 190/2012, ma solo alla normativa sulla trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013, data comunque la rilevanza pubblicistica dei servizi svolti in nome e per conto del SSN.
Resta fermo che tali enti possono comunque decidere autonomamente di adottare le più opportune misure di prevenzione della corruzione ex lege 190/2012 al proprio interno.
Parole chiave: anticorruzione – ambito soggettivo – aziende servizi persona – natura diritto pubblico – PIAO – equiparazione a ppaa - natura diritto privato - ex IPAB – attività di pubblico interesse – esclusioni - 
Fonti: art. 2-bis, co. 3 d.lgs. 33/2013 - art. 6 d.l. 80/2021 - DM 132/2022 – DPR 81/2022 - art. 10 l. 328/2000, - artt. 2 e 16 d.lgs. 207/2001, artt. 8- bis-  8 quater  d.lgs.  502/1992  -  Delibera  ANAC  n. 1134/2017,  §  3.4.3.  – Consiglio  di  Stato, Commissione Speciale, parere 1257/2017, punto 11. – PNA 2022, § 2.1.

No, le fondazioni bancarie sono da ritenersi escluse dall’ambito di applicazione della normativa di prevenzione della corruzione. Esse svolgono un’attività che non appare riconducibile alla definizione di attività di pubblico interesse ma di mera utilità sociale che rientra, invece, tra le attività svolte in piena autonomia privata da soggetti privati.
Alcuni obblighi in materia di prevenzione della corruzione per le fondazioni bancarie sono stati previsti in sede di accordo tra l’amministrazione vigilante (Ministero dell’economia e delle finanze) e l’associazione di categoria. In particolare, la garanzia di professionalità, competenza e autorevolezza delle nomine interne, affinchè esse siano funzionali a salvaguardare l'indipendenza e la terzietà degli Enti, e alcune previsioni in termini di incompatibilità e ineleggibilità.
Parole chiave: anticorruzione – ambito soggettivo – fondazioni bancarie – attività utilità sociale.
Fonti: l. 190/2012 - d.lgs. 33/2013, art. 2-bis, c. 3 – d.lgs. 153/1999, art. 2 - Delibera ANAC n. 1134/2017,  §  3.4.1.  e  3.4.3.  – Protocollo  d’intesa  tra  Ministero  dell’economia  e  delle  finanze  e Associazione Fondazioni bancarie e Casse di risparmio spa del 22 aprile 2015, artt. 8 e 10 -  Consiglio di Stato, Commissione Speciale, parere 1257/2017, punto 11 - PNA 2019, § 1.2. 

No, i fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, in quanto ricompresi nel novero degli enti di cui al co. 3 dell’art. 2-bis del d.lgs. 33/2013, non sono tenuti all’applicazione della normativa di prevenzione della corruzione di cui alla l. 190/2012.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, nella qualifica di ente vigilante, autorizza l’attività dei Fondi ed esercita la vigilanza ed il monitoraggio sulla gestione degli stessi, potendo disporne la sospensione dell’operatività o il commissariamento in caso di irregolarità o di inadempimenti. E’ previsto, altresì, che il Ministero vigilante effettui una valutazione dei risultati conseguiti dai Fondi entro tre anni dall’entrata a regime degli stessi. Di tutte queste attività il Ministero vigilante dà conto in sede di mappatura dei processi nella sezione anticorruzione e trasparenza del proprio PIAO.
Parole chiave: anticorruzione – ambito soggettivo –  fondi paritetici interprofessionali - formazione continua.
Fonti: l. 190/2012 - art. 2-bis, co. 3 d.lgs. 33/2013 – art. 6 D.L. 80/2021 - DM 132/2022 – DPR 81/2022 - art. 118 l. 388/2000 - Delibera ANAC n. 1134/2017 §§ 3.4.1. e 3.4.3. - Parere ANAC sulla normativa del 15 gennaio 2016 - PNA 2019, § 1.2. - PNA 2022, § 2.1.

La legge n. 168/2017 ha superato l’originaria qualificazione di enti pubblici non economici delle Università agrarie e associazioni agrarie, comunque denominati. Poiché tali enti hanno oggi personalità giuridica di diritto privato, ove in possesso dei requisiti di cui all’art. 2-bis, co. 2, del  d.lgs. 33/2013, esse  sono  tenute  all’applicazione  della  normativa  di prevenzione della corruzione.
Parole chiave: anticorruzione - ambito soggettivo - università e associazioni agrarie.
Fonti: l. 190/2012 - art. 2-bis, co. 2 e 3 d.lgs. 33/2013 – l. 168/2017 - Comunicato del Presidente ANAC 30 ottobre 2019 - Delibera ANAC n. 1134/2017 -  PNA 2022, § 2.2.

Sì, sono tenute all’applicazione della normativa di prevenzione della corruzione di cui alla l. 190/2012.
Il legislatore all’art. 6, co. 1, d.l.80/2021 ha escluso espressamente le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative con più di 50 dipendenti dall’adozione del PIAO. Per queste si conferma quindi l’adozione del PTPCT. 
In particolare, ciascun RPCT (Direttore dell’Ufficio scolastico regionale, o per le regioni in cui è previsto, Coordinatore regionale) cura l’elaborazione della proposta di Piano di prevenzione della corruzione di ambito regionale avvalendosi della collaborazione dei referenti di ambito territoriale e dei dirigenti scolastici del territorio.
Parole chiave: PTPCT, scuole, istituzioni educative 
Fonti: art. 1, co. 2-bis, L. 190/2012 – art. 2-bis, co. 1 d.lgs 33/2013 - art. 6, D.L 80/2021 – delibera ANAC n. 430/2016 PNA