Amianto in Basilicata, ritardi e anomalie nella gestione da parte della Regione
Data:
11 maggio 2022

Se l’ex Materit di Ferrandina, in provincia di Matera, è l’ultimo stabilimento di produzione di eternit in Italia a non essere ancora stato bonificato ad oltre trent’anni dal divieto di utilizzo dell’amianto, la responsabilità è addebitabile in buona parte alla Regione Basilicata che ha violato i principi di tempestività e non aggravamento dell’azione amministrativa richiesti dal codice appalti.
È quanto emerge dalla nota a firma del presidente dell’Anac, Giuseppe Busia, approvata dal Consiglio al termine dell’attività di vigilanza in materia di contratti pubblici dalla quale sono sorte “perplessità” ed “anomalie” in merito all’operato dell’amministrazione regionale sulla gestione dell’intera procedura.
I fatti
La procedura aperta bandita dalla Regione per l’affidamento della bonifica del sito (importo base d’asta 2,5 milioni) risale al 2014. A seguito di un ricorso alla giustizia amministrativa da parte di un operatore escluso, il Consiglio di Stato nel 2021, confermando la sentenza del Tar, ha annullato l’aggiudicazione definitiva perché il Raggruppamento Temporaneo d’Impresa (Rti) risultato vincitore aveva dichiarato il falso omettendo una condanna penale nei confronti del legale rappresentante e amministratore unico della società per un reato ambientale che riguardava proprio lo smaltimento dei rifiuti tossici. Non solo. L’offerta economica non recava l’indicazione separata degli oneri di sicurezza aziendale obbligatori per legge.
Nel frattempo, di fronte ai ricorsi, la Regione aveva già disposto di non aggiudicare e dichiarare conclusa la procedura anche in seguito ad alcune criticità evidenziate da Ispra e Inail che avrebbero ritenuto il progetto acquisito in sede di gara non idoneo alla completa messa in sicurezza e alla definitiva bonifica del sito oltre che obsoleto in quanto realizzato nel 2007 con “tecnologie ormai sorpassate”. La stessa Regione il 22 giugno 2021 ha poi pubblicato sul proprio sito un avviso esplorativo “di cui – sottolinea Anac - non si conosce l’esito” per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la redazione del Piano di Caratterizzazione per la messa in sicurezza d'emergenza del sito.
I rilievi di Anac
Dall’istruttoria Anac sono emerse “diverse anomalie addebitabili alla stazione appaltante”: innanzitutto la mancata esclusione dell’operatore, poi risultato aggiudicatario, nonostante avesse dichiarato il falso. La valutazione, sottolinea Anac, “sembrerebbe essere stata al vaglio della Regione Basilicata, che tuttavia, ha, ritenuto il reato estinto ope legis”, ossia per diretta applicazione della legge. Un’impostazione, secondo l’Autorità, “non condivisibile”, in quanto, l’estinzione del reato necessita sempre di un provvedimento del giudice penale.
Ulteriore anomalia ha riguardato la mancata separata indicazione degli oneri di sicurezza aziendale, nell’offerta economica dell’aggiudicatario. La Regione avrebbe potuto attivare il soccorso istruttorio ma così non è stato. Un‘illegittimità che secondo Anac evidenzia, ulteriormente, “un’attività amministrativa non conforme ai criteri di correttezza”.
Le perplessità sull’operato della Regione Basilicata
L’Autorità esprime “perplessità” sull’operato dell’amministrazione nella gestione dell’intera procedura. Ribadisce che la gara, bandita nel 2014, dopo quasi sette anni è stata dichiarata non aggiudicabile, una mossa che risulta nella facoltà della Regione se nessuna offerta fosse ritenuta “conveniente o idonea”. Ma in questo caso la decisione della Regione non è stata dettata dalla mancata convenienza delle offerte bensì dalle criticità sollevate dall’Inail. Anche in questo caso, secondo l’Autorità, emergono “errori nella fase di progettazione preliminare addebitabili all’Amministrazione”. L’Autorità infatti ribadisce che “già nel 2016 l’Inail, in seguito ad un’ispezione aveva rilevato l’assenza di alcune indagini tale da richiedere una modifica sostanziale del progetto, e pertanto desta perplessità la scelta dell’amministrazione di non aggiudicare la procedura sulla base di motivazione già conosciute cinque anni prima”.
Secondo l’Anac “siamo di fronte a una violazione dei principi di tempestività e non aggravamento dell’azione amministrativa sanciti dal codice appalti in quanto un’azione non tardiva dell’amministrazione avrebbe evitato le spese e le lungaggini procedimentali derivanti dal protrarsi infruttuoso della procedura. Una celere attivazione della stazione appaltante, inoltre, si ritiene fondamentale proprio in riferimento all’appalto in oggetto riguardante la bonifica di un sito di interesse nazionale altamente inquinato in riferimento al quale già nel 2008 il Ministero dell’Ambiente aveva rilevato la necessità della messa in sicurezza dell’area al fine di evitare l’inquinamento della falda acquifera”.
Conclusioni
Anac richiama la Regione a “un adeguato e puntuale rispetto della normativa di settore, con particolare riferimento al rispetto dei principi di tempestività e non aggravamento dell’azione amministrativa ed “a comunicare entro 60 giorni gli esiti della manifestazione d’interesse pubblicata sul suo sito e ad aggiornare l’Autorità in merito agli sviluppi della procedura di affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori”.
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Ultimo aggiornamento 11/05/2022, 8:41
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Dall'istruttoria Anac emergono gravi irregolarità: mancata esclusione dell'aggiudicatario per dichiarazioni false e offerta economica non conforme