Arbitrati bancari
Data:
20 dicembre 2017

Introduzione
In un comunicato del Presidente indicazioni sullo svolgimento dei Collegi arbitrali per l’accesso al Fondo di Solidarietà dei risparmiatori
Con riferimento alle numerose richieste di informazione o chiarimenti pervenute all’Autorità in occasione della prima riunione dei Collegi arbitrali per l’accesso al Fondo di Solidarietà dei risparmiatori (tenutasi il 19 dicembre u.s.), il Presidente rende noto che i procedimenti sono destinati regolarmente a svolgersi mediante forme di contraddittorio che non prevedono la trattazione orale in presenza delle parti. Pertanto, quella di volta in volta interessata riceverà tempestiva notizia dei poteri e delle facoltà che possono essere esercitati nel corso del procedimento. La parte per prima interessata a presentare le sue difese scritte è il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, che è autorizzato a farlo entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione degli atti introduttivi a cura del Collegio. Le riunioni di ciascun Collegio saranno quindi calendarizzate in base al progressivo completamento del contraddittorio.
Collegio arbitrale - Fondo di solidarietà per gli investitori
Ultimo aggiornamento 20/05/2022, 12:58
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In un comunicato del Presidente indicazioni sullo svolgimento dei Collegi arbitrali per l’accesso al Fondo di Solidarietà dei risparmiatori