Assistenza sanitaria dipendenti pubblici, violati i principi di concorrenza e non discriminazione
Data:
20 ottobre 2022

La gara per affidare tre distinti servizi assicurativi va suddivisa in lotti
L’Associazione Nazionale per l’Assistenza Sanitaria dei dipendenti degli Enti Pubblici (Asdep) ha violato i principi di libertà di concorrenza e di non discriminazione decidendo di non suddividere in lotti la gara per l’affidamento di tre distinti servizi assicurativi.
Il richiamo a “un più adeguato e puntuale rispetto” del codice appalti arriva in una nota del 5 ottobre 2022 del presidente Anac Giuseppe Busia approvata dal consiglio dell’Autorità al termine dell’istruttoria sull’affidamento del servizio di copertura assicurativa temporanea caso morte (TCM) e Long Term Care (LTC - perdita dell'autosufficienza) a favore dei dipendenti degli enti aderenti e la copertura assicurativa per il rimborso spese mediche ospedaliere (RSMO). Il valore globale a base di gara è stato calcolato in 78.974.133 euro.
I fatti
In seguito alla decisione dell’Asdep (associazione costituita da Inpdap, Inps, Inail e Aci) di strutturare la gara come lotto unico, è arrivato un esposto all’Anac che ha richiesto chiarimenti in merito alle criticità della scelta di accorpare in un unico lotto coperture assicurative soggette a licenze ed autorizzazioni diverse (ramo vita vs. ramo danni) penalizzando il favor partecipationis e riducendo il numero dei potenziali partecipanti alla gara in favore dei grandi gruppi. Al bando infatti hanno risposto solo tre operatori economici espressione di grandi gruppi assicurativi: Alliaz società per azioni, Rti Generali Italia-Unisalute-Unipolsai e Rti Poste assicura-Poste vita. Al termine della procedura, l’appalto è stato aggiudicato al RTI Generali Italia S.p.A. (mandataria), Unisalute S.p.A. (mandante), Unipolsai Assicurazioni S.p.A. (mandante).
I rilievi Anac
In qualità di soggetto aggiudicatore, l'Asdep è tenuta al rispetto dei principi di libera concorrenza e non discriminazione espressamente richiamati dal codice appalti per l’affidamento dei servizi assicurativi. Il principio di libera concorrenza implica che tutte le attività connesse alla fase di affidamento siano svolte in modo da evitare indebiti restringimenti del mercato, assicurando pari opportunità a tutti gli operatori economici. Il principio di non discriminazione, invece, mira ad assicurare un’autentica apertura del mercato, vietando alle stazioni appaltanti di favorire alcuni operatori economici a svantaggio di altri.
L’articolo 51 del codice appalti inoltre attua il principio della suddivisione in lotti al fine di ampliare la concorrenza a favore delle piccole e medie imprese. Il Consiglio di Stato peraltro ha più volte affermato che il principio della suddivisione in lotti può essere derogato soltanto in presenza di una motivazione appropriata e completa.
L’Asdep, nel caso in esame, in sede di gara, non ha fatto nulla di tutto ciò. Solo nelle contro-deduzioni acquisite dall’Anac ha spiegato che un diverso modus operandi avrebbe reso antieconomico e non efficiente l’approccio gestionale, esponendo così "la stazione appaltante al rischio di non garantire la continuità dei servizi assicurativi".
L’Associazione ha fatto riferimento inoltre alla maggiore comodità di un unico help desk telefonico, di un’unica struttura informatica e di un flusso unico di dati con tracciato scalabile. Su questo punto Anac osserva che per giustificare una deroga di tale rilevanza al principio della concorrenza non basta fare riferimento semplicemente alla mera "maggiore comodità" nella gestione dei flussi di dati: sono necessarie argomentazioni ben più solide basate su documentabili elementi di fatto e rispettose della norma di riferimento.
Conclusioni
L’Anac ricorda che la scelta di accorpare in un lotto unico, coperture assicurative così diverse, appare un unicum nel panorama delle stazioni appaltanti italiane; da approfondimenti svolti ricorrendo alle fonti aperte, è emerso che le pubbliche amministrazioni che affidano sia servizi assicurativi relativi al ramo RSMO che servizi riferiti al ramo TCM, tengono usualmente sempre ben distinte le relative procedure (è sufficiente richiamare i bandi di gara pubblicati dalla Banca d’Italia, dall’AGCM, dalla Cassa depositi e prestiti, dal Ministero degli Affari Esteri, dalla Regione Emilia Romagna ecc.).
La scelta di strutturare la gara come lotto unico, oltre che non conforme ai principi di libertà di concorrenza e non discriminazione, non appare supportata da idonea e rigorosa motivazione in sede di pubblicazione del disciplinare di gara.
L'Atto del Presidente Anac
Ultimo aggiornamento 20/10/2022, 12:50
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La gara per affidare tre distinti servizi assicurativi va suddivisa in lotti. Il caso è un unicum nel panorama delle stazioni appaltanti italiane.