Camera di commercio, consiglieri tenuti a pubblicare i redditi anche se rinunciano al compenso
Data:
20 novembre 2023

Camera di commercio, consiglieri tenuti a pubblicare i redditi anche se rinunciano al compenso
Anche in caso di rinuncia al compenso, un consigliere di Camera di commercio è tenuto alla pubblicazione sul sito dell’ente delle informazioni sulla propria situazione patrimoniale, oltre alla titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché di tutti i compensi cui dà diritto l’assunzione della carica.
È quanto ha deliberato l’Autorità Nazionale Anticorruzione con Atto del Presidente deciso nell’ adunanza del Consiglio del 25 ottobre 2023.
La richiesta di parere era giunta da una Camera di Commercio del Nord Est, che aveva sottoposto il quesito se l’ente dovesse ritenersi obbligato a pubblicare nella “sezione Trasparente” del sito istituzionale, tutta la documentazione di natura fiscale prescritta dalla legge 33/2013, anche in caso di rinuncia di compenso da parte del consigliere.
Veniva chiesto, inoltre, ad Anac se il consigliere che aveva rinunciato al compenso risultasse in ogni caso passibile di sanzioni; e se gli obblighi di pubblicazione fossero applicabile anche nel caso il consigliere decidesse di dimettersi dalla carica.
Gli obblighi di trasparenza
L’Autorità, dopo aver chiarito che le Camere di commercio sono tenute ad applicare la legge N.33/2013 sulla trasparenza in quanto rientranti nelle pubbliche amministrazioni, ha specificato che i consiglieri sono tenuti agli obblighi di trasparenza previsti. Questo vale anche per chi rinuncia al compenso. Infatti, la mancanza di obbligo vale solo per gli enti che, per le loro funzioni, attribuiscono incarichi non compensati ma a titolo gratuito.
“Anche se il consigliere abbia rinunciato al compenso - spiega Anac - risulta in ogni caso passibile delle sanzioni previste dalla legge per la mancata o incompleta comunicazione. Si tratta di sanzioni che possono essere irrogate nei confronti dei soggetti che non comunicano i dati e anche nei confronti dei responsabili della pubblicazione, qualora venga omessa tale pubblicazione”. “La sanzione amministrativa pecuniaria va da 500 a 10.000 euro, e prevede che il relativo provvedimento venga pubblicato sul sito internet dell’amministrazione interessata. L’inadempimento sanzionatorio - ricorda Anac - riguarda sia la mancata che l’incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati”.
L’Autorità - nel suo intervento - precisa anche i tempi di comunicazione. “I dati vanno comunicati entro tre mesi dall’elezione, nomina o conferimento dell’incarico. E entro tre mesi successivi alla cessazione dell’incarico, i soggetti destinatari sono tenuti a depositare l’ultima dichiarazione dei redditi e una dichiarazione sulle eventuali variazioni della situazione patrimoniale, intervenute dopo l’ultima attestazione”.
L'Atto del Presidente
Ultimo aggiornamento 20/11/2023, 18:48
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Anac ha ricordato l'applicazione della legge sugli obblighi di trasparenza