Comunicato del Presidente
Data:
13 maggio 2009

Introduzione
Indicazioni operative circa la compilazione della scheda informatica per il rilascio del Certificato di Esecuzione dei Lavori (CEL)
Con Comunicato del 6 luglio 2006 l'Autorità ha fornito indicazioni alle stazioni appaltanti circa la trasmissione in via telematica dei certificati dei lavori pubblici (CEL) attraverso un'apposita scheda informatizzata, secondo quanto previsto dall'art. 40, comma 3 lettera b) del D.lgs. 163/2006.
A seguito della segnalazione di alcune problematiche operative circa la compilazione dei suddetti certificati, l'Autorità ha deliberato di fornire alle stazioni appaltanti le seguenti indicazioni.
- Nel caso di accordo quadro con uno o più operatori in relazione a determinate tipologie di appalti di lavori, ai fini di una semplificazione amministrativa, il certificato di esecuzione dei lavori può essere rilasciato in questi termini: a) inserimento dell'importo di punta tra quelli dell'accordo nella parte dell'allegato D relativa all'importo complessivo dell'appalto, indicando altresì la data di inizio del primo affidamento e di fine dell'ultimo; b) inserimento, nelle note del CEL telematico, dell'indicazione che trattasi di accordo quadro, dell'importo dei successivi due lavori di punta, del numero totale dei contratti e del loro importo complessivo. Nel caso di subappalti realizzati nell'ambito di accordi quadro, i dati relativi al subappalto devono essere regolarmente inseriti nella sezione C dell'allegato D, mentre nel campo "note" del medesimo allegato D occorre precisare se il subappalto si riferisce ad uno dei lavori di punta, al fine di consentire l'eventuale riduzione dell'importo conseguente al subappalto, nel procedimento di qualificazione
- In relazione agli appalti relativi a beni culturali, gli estremi identificativi del visto apposto dall' Autorità preposta alla tutela del bene sul modello cartaceo del certificato devono essere inseriti nel campo "note" del modello telematico del CEL; il modello cartaceo dovrà essere conservato in originale presso gli archivi delle stazioni appaltanti.
- Nel caso di affidamento a contraente generale, il soggetto tenuto al rilascio dei certificati esecuzione lavori è il responsabile del procedimento, nominato dal soggetto aggiudicatore. Alla stregua degli altri appalti di lavori pubblici, il RUP è tenuto a provvedere anche alla preventiva registrazione nella procedura informatica predisposta dall'Autorità per il rilascio dei CEL.
- La sezione "imprese assegnatarie"dell'allegato D del dPR 34/2000 si riferisce alle assegnazioni effettuate all'interno di appalti eseguiti da imprese consorziate in gare aggiudicate a consorzi.
- In ultimo, è stato rilevato che le imprese richiedono di frequente il rilascio del CEL con riferimento a nuove denominazioni sociali da esse assunte, diverse da quella con cui era stato definito il contratto. Va precisato al riguardo che il CEL deve necessariamente riportare la denominazione dell'impresa indicata nel contratto di appalto.
Ultimo aggiornamento 07/04/2020, 7:43
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Indicazioni operative circa la compilazione della scheda informatica per il rilascio del Certificato di Esecuzione dei Lavori (CEL)