06 lug 2006
Comunicato del Presidente del 06/07/2006
"Comunicazioni relative ai Certificati di esecuzione dei lavori"
Il Presidente
Premesso:
-
i Certificati di esecuzione dei lavori (di seguito, per brevità ,denominati Certificati) sono attualmente rilasciati dalle stazioni appaltanti su istanza delle imprese esecutrici di lavori pubblici ai sensi dell'art. 22, commi 7 e 8, del D.P.R. 34/2000 secondo lo schema di cui all'allegato D dello stesso decreto;
-
il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" all'art. 40, comma 3 lettera b), prevede espressamente che "Gli organismi di attestazione acquisiscono detti certificati unicamente dall'Osservatorio, cui sono trasmessi, in copia, dalle stazioni appaltanti" e ci al fine di accertare il possesso delle capacità tecniche all'esecuzione dei lavori in fase di qualificazione delle imprese;
ritenuto:
-
di dover acquisire telematicamente i dati contenuti nei Certificati in modo da permetterne la consultazione in tempo reale da parte delle Società Organismo di Attestazione e parimenti per fornire utili e tempestivi elementi per l'attività di monitoraggio e studio dell'Osservatorio e per quella istruttoria del Servizio Ispettivo di questa Autorità;
comunica che:
1. a decorrere dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del presente comunicato, i Certificati dovranno essere rilasciati dalle stazioni appaltanti esclusivamente utilizzando la procedura informatica all'uopo sviluppata e resa disponibile sul sito Internet dell'Autorità al link
2. A seguito della richiesta di una impresa esecutrice di lavori del relativo certificato conforme all'allegato D previsto dal D.P.R. n.34/2000 il Responsabile del procedimento della stazione appaltante, dopo aver proceduto alla compilazione e convalida dei campi del modulo digitale, produce in duplice copia un documento conforme al richiamato allegato D - attraverso la funzione "stampa" prevista dalla procedura sopra indicata. Delle due copie, una sarà rilasciata all'impresa che la utilizzerà per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione, mentre la seconda sarà protocollata e conservata negli archivi della stazione appaltante, per eventuali successivi controlli. Il Responsabile del procedimento provvederà anche a stampare (utilizzando la funzione di "stampa interna" prevista dalla suddetta procedura informatica) e ad archiviare una copia cartacea del documento digitale depositato nel server dell'Autorità, contenente tutti i dati inseriti con la predetta procedura (detta copia diversa dall'allegato D prima stampato, sia perchè contiene più dati di questultimo, sia perché ha una diversa veste tipografica). Anche in questo caso, la stampa e l'archiviazione del documento digitale sono finalizzate a consentire eventuali successivi controlli.
Conseguentemente nessun documento cartaceo sarà più trasmesso all'Autorità.
3. Ai fini dell'utilizzo della procedura di che trattasi, le stazioni appaltanti dovranno richiedere, per il tramite del Responsabile del procedimento, l'accreditamento al servizio di anagrafe disponibile, esclusivamente via web, all'indirizzo http://anagrafe.avlp.it/. Il soggetto richiedente, ai fini dell'accreditamento, dovrà disporre di un proprio indirizzo di posta elettronica che verrà utilizzato per il rilascio della password. Le credenziali di accesso saranno nominative e la responsabilità circa l'utilizzo delle stesse ricadrà in capo al richiedente. L'utente già in possesso di credenziali dovrà accedere nuovamente all'indirizzo http://anagrafe.avlp.it/ ed associarsi alla stazione appaltante (una o più) con la quale collabora selezionando il profilo Responsabile Unico del Procedimento.
4. Una volta effettuata l'associazione tra soggetto richiedente e stazione appaltante, la procedura permetterà la stampa di una dichiarazione che dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante della stazione appaltante o suo delegato e trasmessa all'Osservatorio, dichiarazione in cui si attesta l'appartenenza del soggetto alla stessa stazione appaltante e si dichiara che le credenziali di accesso verranno utilizzate esclusivamente ai soli fini istituzionali nei limiti previsti dalla normativa vigente. La ricezione di tale dichiarazione sarà condizione necessaria per l'abilitazione dell'utente all'utilizzo della procedura di che trattasi.
Roma, li 6 luglio 2006
(comunicato rettificato nell'adunanza del Consiglio dellAutorità dell'8 marzo 2007)
Il Presidente
Alfonso Maria Rossi Brigante
Documenti correlati
Hai bisogno di contattare ANAC?
Scrivi al Contact Center o visita la pagina dei contatti per trovare quelli che desideri.