Consulta i documenti Torna alla ricerca

Anno:2006
Argomento:Anticorruzione, Trasparenza, Contratti pubblici
Categorie:
Tipologie:Comunicati del Presidente
Destinatari:Cittadini, Imprese, Amministrazioni Pubbliche

18 ott 2006

Comunicato del Presidente del 18/10/2006

Comunicato agli operatori del mercato dei lavori pubblici

Comunicazioni relative alle modalità di trasmissione dei certificati di esecuzione dei lavori

Il Presidente

Sulla base del combinato disposto degli articoli 22, commi 7 e 8, del D.P.R. 25 gennaio 2000, n.34 e 40, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, le stazioni appaltanti sono tenute a redigere i certificati di esecuzione lavori secondo lo schema di cui all'allegato "D" al D.P.R. 34/2000 ed a trasmetterli, in copia, all'Osservatorio; le Società Organismi di Attestazione devono acquisire tali certificati, per laverifica della sussistenza dei requisiti tecnico organizzativi delle imprese richiedenti la qualificazione, unicamente dall'Osservatorio.

In applicazione di tali disposizioninormative, con il Comunicato del 6 luglio 2006 pubblicato sul sito Internet dell'Autorità e sulla Gazzetta Ufficiale n. 159, Serie Generale, dell'11 luglio 2006, sono state rese note le modalità che questa Autorità ha ritenuto di fissare per la trasmissione delle copie dei predetti certificati, con laspecificazione che si tratta di modalità esclusiva, e che nessun documento debba pervenire con modalità diverse da quelle ivi previste.

Peraltro, nella prima fase di avvio della procedura, si èavuto modo di rilevare che non tutte le stazioni appaltanti si sono adeguate alle suddette disposizioni, trasmettendo i certificati di esecuzione lavori ancora su supporto cartaceo; in via assolutamente eccezionale e solo in casi di indifferibile urgenza tali certificati sono stati posti a disposizione delle Società Organismi di Attestazione, previa conferma in via telematica dei dati in essi contenuti.

Al riguardo, si precisa che non saranno presi in considerazione ulteriori certificati trasmessi in modo difforme da quanto disposto, e che le conseguenze imputabili ai ritardi causati dal mancato ricorso alle suddette modalità di trasmissione, dovranno essere imputabili esclusivamente alle stazioni appaltanti inadempienti.

L'approntamento di idonea procedura informatica per l'acquisizione di copia smaterializzata dei certificati e per la contestuale messa a disposizione degli stessi alle Società Organismi di Attestazione, in linea con i principi generali fissati dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, Codice dell'amministrazione digitale, si è reso necessario a fini di semplificazione, razionalizzazione ed economicità delle attività amministrative connesse.

Infatti si è in tal modo eliminato l'inconveniente, per le stazioni appaltanti, di provvedere ad una trasmissione con notifica dei documenti cartacei al fine di assicurarne l'autenticità in ragione della provenienza; si è individuato l'unico sistema atto a gestire una mole documentale eccessiva rispetto alle attuali capacità organizzative; si è inoltre resa possibile una consultazione in tempo reale da parte degli organismi di attestazione, dei documenti necessari alla qualificazione delle imprese, con evidente economia di tempi.

Conclusivamente, si invitano le stazioni appaltanti a dotarsi, anche in via preventiva, dell'accreditamento al servizio di anagrafe, registrandosi all'indirizzo

Alfonso MariaRossi Brigante

Roma, 18 ottobre 2006

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 247 del 23 ottobre 2006

Documenti correlati

0Documenti
Non è stato trovato alcun risultato con le parole chiave indicate

Hai bisogno di contattare ANAC?

Scrivi al Contact Center o visita la pagina dei contatti per trovare quelli che desideri.