Conclusa l’indagine relativa alle gestioni del servizio idrico integrato affidate direttamente a società interamente pubbliche
Data:
22 aprile 2010

Introduzione
Comunicato Stampa
L’Autorità, in data 24 marzo 2010, ha adottato le due delibere di chiusura della istruttoria iniziata nel 2008. Dei 65 casi esaminati, 24 dovranno ottenere entro il 31.12.2010 la deroga pena l’obbligo di messa a gara dei servizi in essere; 39 invece potranno chiedere, entro il 31.12.2011, la deroga ovvero trasformarsi in società miste; le restanti 2 sono società miste non conformi.
Le due delibere adottate sono la conseguenza di un’indagine conoscitiva sul settore delle risorse idriche avviata dall’Autorità nel 2007. Essa aveva rilevato come l’erogazione del servizio idrico integrato fosse stato prevalentemente affidato in via diretta, senza procedura competitiva, a società interamente pubbliche. In particolare, quell’indagine, aveva individuato che, su un totale di 106 affidamenti esaminati, ben 65 gestioni erano a favore di società interamente pubbliche.
L’Autorità ha dunque ritenuto di avviare, con la deliberazione n. 16 del 7 maggio 2008 un procedimento volto ad accertare l’osservanza della normativa per l’affidamento del servizio idrico integrato (nel seguito SII) nei 65 casi sopra evidenziati, ivi compreso la giurisprudenza nazionale e comunitaria in materia di gestione in house.
Con deliberazione del 26 novembre 2008, n. 52 sono state comunicate ai soggetti interessati le prime risultanze istruttorie, consolidate successivamente, a seguito di chiarimenti e ed impegni correttivi identificati e assunti dai soggetti interessati, con la deliberazione n. 24 del 1 aprile 2009.
Con quest’ultima delibera, l’Autorità, in base alle informazioni fornite dai soggetti interessati, ha classificato le gestioni in housein base alla loro conformità o meno alla normativa italiana ed europea vigente e alle intenzioni, manifestate dai soggetti Gestori durante la istruttoria, di adottare specifici provvedimenti atti a conformarsi alla normativa vigente in materia di in house.La delibera fissava inoltre un termine per dare evidenza della loro avvenuta attuazione.
Nel frattempo l’entrata in vigore del D.L.135/09, convertito in Legge 166/09, ha fissato per legge le modalità di affidamento e la durata del regime transitorio, originariamente oggetto di un separato e successivo Regolamento. In particolare, l’art. 23bis novellato, ha previsto:
- al comma 2 che, in via ordinaria, i servizi idrici integrati vengano affidati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica;
- al comma 3 che, in deroga al principio generale sopra esposto l’affidamento possa avvenire in favore di società in housesolo in presenza di circostanze eccezionali, giustificate da peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche che non permettano un efficace e utile ricorso al mercato;
- al comma 8, il regime transitorio per gli affidamenti non conformi alla modalità ordinaria o a quella in deroga sopra descritte.
Pertanto, sulla base di questa normativa:
- Le gestioni in housenon conformi ai principi comunitari dovranno essere affidate tramite procedura competitiva ad evidenza pubblica entro il 31.12.2010, come pure le società miste non conformi a tali principi, oltre a tutti i casi non esplicitamente disciplinati;
- Le gestioni in houseconformi e gli affidamenti diretti a società miste per le quali la scelta del socio privato non abbia avuto ad oggetto al contempo anche l’attribuzione di compiti operativi, dovranno essere affidate tramite procedura competitiva ad evidenza pubblica entro il 31.12.2011.
- Andranno invece alla regolare scadenza del contratto di servizio:
Le gestioni in houseconformi qualora la pubblica amministrazione ceda mediante gara, entro il 31/12/2011, almeno il 40% del capitale ad un socio privato gestore;
gli affidamenti diretti a società miste per le quali la selezione del socio privato gestore sia già avvenuta tramite gara a doppio oggetto;
gli affidamenti diretti assentiti alla data 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a quella data e a quelle da esse controllate a condizione che la partecipazione pubblica si riduca ad una quota non superiore al 40% entro 30 giugno 2013 e non superiore al 30% entro il 31.12.2015 (in caso contrario gli affidamenti cesseranno rispettivamente alla data del 30.6.2013 o del 31.12.2015).
Le due delibere conclusive adottate dall’AVCP tengono conto dei provvedimenti delle Autorità d’Ambito (ATO) e dai Gestori di cui vi sia comprovata attuazione alla data del 30 settembre 2009.
A tale data su 63 gestioni in house, 39 risultano conformi alla normativa vigente in materia, mentre 24 evidenziano ancora elementi di non conformità, spesso dovuti alla non attuazione dei provvedimenti deliberati. Per queste ultime 24 gestioni, si riscontrano in particolare:
a) 11 casi in cui non vi sono evidenze della attuazione degli impegni precedentemente individuati ed assunti, ovvero i provvedimenti adottati sono parziali;
b) 7 casi in cui non si sono individuati impegni adeguati o non si sono ancora assunti i conseguenti provvedimenti volti a conformare la gestione del servizio alla normativa vigente in materia;
c) 1 caso in cui, pur essendo stato avviato il processo di modifica dello statuto societario, non
è stato perfezionato entro la data del 30 settembre 2009;
d) 3 casi in cui i soggetti interessati hanno scelto di gestire il servizio non più in house, ma attraverso la trasformazione delle società interamente pubbliche in società miste pubblico private,
ma non ancora realizzata alla data del 30 settembre 2009;
e) 2 casi in cui i soggetti interessati pur avendo deliberato di trasformarsi in società mista, alla data del 30.9.2009 risultano essere ancora società interamente pubbliche.
L’Autorità ha constatato in un caso che il soggetto interessato ha svolto due procedure finalizzate alla sola cessione di quote azionarie e non anche alla selezione di un socio privato gestore, cessione tra l’altro avvenuta a favore di società a capitale totalmente pubblico, per cui, in base al regime transitorio delineato dal richiamato art. 23-bis, la gestione dovrà essere affidata tramite procedura competitiva ad evidenza pubblica entro il 31.12.2010.
In un altro caso l’Autorità ha constatato che il soggetto interessato pur avendo provveduto alla individuazione di un socio privato con procedure di evidenza pubblica, tale procedura presenta elementi di non conformità al dettato normativo che impone la scelta di un “socio operativo” e non di un “partner strategico” scelta quest’ultima che si evince dalla durata della società stessa (non correlata alla durata dell'affidamento) e dalla mancata limitazione dell'oggetto sociale al solo servizio idrico nell'ambito territoriale di gestione del servizio.
L’autorità ha ritenuto, pertanto, che la gestione del SII, tenuto conto di ciò e delle previsioni del citato art.23-bis, dovrà essere affidata tramite procedura competitiva ad evidenza pubblica entro il 31.12.2011.
Info: Dirigente Ufficio Comunicazione – dott. Alessandro Menenti –Via di Ripetta, 246 – 00186 Roma – tel. 06/367231 – cell.3346274964 –www.avcp.it
Ultimo aggiornamento 21/10/2021, 8:42