Conflitto d’interesse se si accetta lavoro da privati di cui si è gestito contenzioso per pubblico
Data:
07 dicembre 2023

Conflitto d’interesse accettando lavoro da privati di cui si è gestito contenzioso in nome pubblico
Può configurarsi una situazione di conflitto d’interessi potenziale se la dipendente di una società pubblica, preposta alla redazione delle relazioni difensive per l’Avvocatura Generale dello Stato, e che abbia ricevuto un’offerta di lavoro da una società privata con la quale l’ente di appartenenza ha una controversia pendente, non si astiene ai sensi dell’art. 7 d.P.R. n. 62 del 2013 dalle attività che coinvolgono l’impresa privata.
E’ quanto ha stabilito Autorità nazionale anticorruzione con Atto del Presidente del 25 ottobre 2023, in risposta a richiesta di parere preventivo.
Il potenziale conflitto di interesse
“L’offerta di lavoro ricevuta – scrive l’Autorità- potrebbe pregiudicare l’imparzialità del proprio operato, con particolare riguardo alla collaborazione in corso con l’Avvocatura dello Stato per la gestione dei giudizi pendenti, dando luogo ad un potenziale conflitto d’interessi. Esso si realizza nel caso in cui l’interesse pubblico venga deviato per favorire il soddisfacimento di interessi privati, di cui sia portatore direttamente o indirettamente il pubblico funzionario. La nozione di conflitto presenta un’accezione ampia, dovendosi attribuire rilievo a qualsiasi posizione che potenzialmente possa minare il corretto agire amministrativo e compromettere, anche in astratto, l’imparzialità richiesta al dipendente pubblico nell’esercizio del potere decisionale”.
Le conclusioni dell'Anac
“Nel caso di specie la suddetta proposta lavorativa comproverebbe l’esistenza di rapporti personali privati tra la società e il dipendente pubblico, cui sono connessi anche interessi economici, determinando l’operatività del dovere di astensione previsto dall’art. 7 d.P.R. n. 62/2013. Ciò posto, l’amministrazione è chiamata a monitorare le attività attribuite alle competenze della dipendente, avendo cura di evitare che l’interessata possa occuparsi di questioni che coinvolgano l’impresa ‘in destinazione’”.
Ultimo aggiornamento 07/12/2023, 17:00
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Il dipendente doveva astenersi dalle attività che coinvolgono l'impresa privata