Consip, convenzioni e deroghe
Aggiornate al 28 gennaio 2025
-
Tutte le sezioni
- Chiedilo ad ANAC
L’articolo 1 del Decreto-Legge 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, al fine di razionalizzare e ridurre la spesa pubblica, prevede un dovere generale per le pubbliche amministrazioni di acquistare beni e servizi attraverso l’adesione alle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. o attraverso gli strumenti di acquisto dalla stessa messi a disposizione, stabilendo che i contratti stipulati in violazione del rispetto dei parametri di prezzo-qualità delle convenzioni-quadro (c.d. benchmark) e degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.
Per rendere più agevole a ciascuna tipologia di amministrazione l’individuazione delle categorie merceologiche, delle soglie di importo e degli strumenti di acquisto e negoziazione per cui la normativa in tema di contenimento della spesa impone un obbligo di utilizzo, il Ministero dell’economia e delle finanze, anche per il tramite di Consip S.p.A., ha pubblicato sul sito istituzionale del Ministero e su www.acquistinretepa.it una tabella, aggiornata al 7 marzo 2024, in cui viene rappresentato un quadro sinottico della normativa statale in tema di contenimento della spesa pubblica relativa agli obblighi e facoltà di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti della Pubblica Amministrazione.
La tabella è consultabile alla sezione “Media”>>“approfondimenti”>> ”tabella obblighi - facoltà per gli acquisti di beni e servizi”.
Una stazione appaltante obbligata a ricorrere alle convenzioni- quadro Consip sulla base di specifica normativa in tema di contenimento della spesa pubblica (cfr. domanda 1) può indire una gara autonoma, anche in presenza di una convenzione Consip già attiva, nei seguenti casi:
- qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali individuate da decreto del Ministero dell’economia e delle finanze in relazione alle prestazioni principali oggetto delle convenzioni-quadro (art. 1, comma 510, della legge n. 208/2015);
- nel caso di acquisti informatici e di connettività, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa (art. 1, comma 516, della legge n. 208/2015).
Si evidenzia che l’art. 1, comma 1, quarto periodo, del Decreto-Legge n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012 prevede che per le amministrazioni dello Stato che abbiano acquistato in presenza di convenzione già attiva non rileva la nullità, l’illecito disciplinare e la responsabilità amministrativa quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. ed a condizione che tra l’amministrazione interessata e l’impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza.
Le stazioni appaltanti non obbligate, sulla base di specifica normativa in tema di contenimento della spesa pubblica, al ricorso alle convenzioni-quadro Consip, utilizzano i parametri prezzo-qualità delle convenzioni Consip come limiti massimi per l’acquisto di beni e servizi comparabili a quelli oggetto delle convenzioni sulla base dei valori delle caratteristiche essenziali delle prestazioni principali e i relativi prezzi pubblicati nel portale www.acquistinretepa.it (art. 26, comma 3, della legge 488/99 e art. 1, comma 507, della legge n. 208/2015).
Una stazione appaltante obbligata a ricorrere alle convenzioni- quadro Consip sulla base di specifica normativa in tema di contenimento della spesa pubblica (cfr. domanda 1) può procedere allo svolgimento di un’autonoma procedura di acquisto qualora la convenzione Consip non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, purché il contratto abbia durata e misura strettamente necessaria e sia sottoposto a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione (art 1, comma 3, del D.L. 95/2012, convertito nella l. n. 135/2012).
La stazione appaltante obbligata a ricorrere alle convenzioni- quadro Consip sulla base di specifica normativa in tema di contenimento della spesa pubblica (cfr. domanda 1) che eccezionalmente indice una gara autonoma finalizzata a conseguire prezzi più bassi o condizioni migliori rispetto ad una convenzione Consip già attiva, deve porre in essere i seguenti adempimenti:
- valutazione comparativa ex ante dei costi dei beni e servizi da acquistare, da effettuarsi attraverso indagini di mercato, consultazione di operatori economici iscritti in appositi elenchi o altre modalità di consultazione equivalenti, purché idonee al raggiungimento dello scopo. La base d’asta della gara autonoma deve essere parametrata al rapporto qualità-prezzo fissato dalle convenzioni stipulate da Consip per la medesima categoria merceologica;
- adeguata motivazione del provvedimento di indizione, in cui deve darsi atto della maggiore convenienza economica, in termini quali-quantitativi, della gara autonoma rispetto alla convenzione-quadro Consip già attiva;
- trasmissione del provvedimento di indizione agli uffici preposti al controllo di gestione (art. 26, comma 3- bis, della legge 488/99).
La stazione appaltante obbligata a ricorrere alle convenzioni - quadro Consip sulla base di specifica normativa in tema di contenimento della spesa pubblica (cfr. domanda 1) che indice una gara autonoma in presenza di una convenzione Consip attiva perché il bene o servizio oggetto di convenzione non è idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali, deve porre in essere i seguenti adempimenti:
- autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice in cui si dà atto che le caratteristiche del bene o servizio oggetto di convenzione Consip - elencate nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze adottato ai sensi dell’articolo1, comma 507, della l. 208/2015 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - non sono idonee al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione procedente;
- trasmissione dell’autorizzazione di cui al punto precedente al competente ufficio della Corte dei conti (art. 1, comma 510, della legge n. 208 del 2015);
- adeguata motivazione del provvedimento di indizione in cui deve darsi atto della non idoneità del bene o servizio oggetto di convenzione al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali;
- trasmissione del provvedimento di indizione agli uffici preposti al controllo di gestione (art. 26, comma 3- bis, della legge 488/99).
La stazione appaltante obbligata a ricorrere alle convenzioni- quadro Consip sulla base di specifica normativa in tema di contenimento della spesa pubblica (cfr. domanda 1) che indice una gara autonoma per acquistare beni e servizi informatici e di connettività, anche in presenza di una convenzione Consip già attiva, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa, deve porre in essere i seguenti adempimenti:
- autorizzazione motivata resa dall'organo di vertice in cui si dà atto delle ragioni per cui si sta procedendo in deroga dalla convenzione Consip (es. necessità e urgenza, non disponibilità del bene, etc.);
- adeguata motivazione del provvedimento di indizione in cui sono riportate le medesime ragioni di cui al punto precedente sul perché si sta procedendo in deroga alla convenzione Consip;
- comunicazione del provvedimento di indizione all’Autorità nazionale anticorruzione e all'Agid;
- trasmissione del provvedimento di indizione agli uffici preposti al controllo di gestione (art. 26, comma 3- bis, della legge 488/99).
La stazione appaltante obbligata a ricorrere alle convenzioni –quadro Consip sulla base di specifica normativa in tema di contenimento della spesa pubblica (cfr. domanda 1) che indice una gara autonoma qualora la convenzione Consip non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, deve porre in essere i seguenti adempimenti:
- adeguata motivazione del provvedimento di indizione in cui si dà atto della non disponibilità della convenzione Consip e dell’urgenza sottesa all’affidamento da porre in essere;
- previsione di una clausola risolutiva espressa nel contratto che verrà stipulato all’esito della procedura di gara che condizioni la risoluzione del contratto all’attivazione della convenzione Consip;
- trasmissione del provvedimento di indizione agli uffici preposti al controllo di gestione (art. 26, comma 3- bis, della legge 488/99).