Contratti pubblici
Data:
09 marzo 2015

Introduzione
Pubblicata la determinazione n. 3/15 sui rapporti tra soggetto aggregatore e la stazione unica appaltante.
La determinazione n. 3 del 25 febbraio 2015 affronta la tematica dei rapporti tra l'istituto del Soggetto aggregatore (e della centrale unica di committenza) e quello della stazione unica appaltante (SUA). Più in particolare è trattata la relazione sussistente tra l’adempimento dell’obbligo prescritto dall’art. 33, comma 3-bis del Codice e l’adesione alla SUA, laddove già istituita, verificando il duplice effetto che si produrrebbe, vale a dire di soddisfare contemporaneamente sia le finalità per cui, ai sensi dell’art. 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 è istituita la SUA (assicurare la trasparenza, la regolarità e l’economicità della gestione dei contratti pubblici e prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose) sia le finalità di contenimento della spesa pubblica, sottese alla disposizione di cui al citato comma 3-bis. La determinazione affronta, altresì, una serie di tematiche connesse all'applicazione di quest'ultimo comma, così come di recente novellato e appena entrato in vigore per quanto riguarda i servizi e le forniture.
La determinazione n. 3 del 25 febbraio 2015 affronta la tematica dei rapporti tra l'istituto del Soggetto aggregatore (e della centrale unica di committenza) e quello della stazione unica appaltante (SUA). Più in particolare è trattata la relazione sussistente tra l’adempimento dell’obbligo prescritto dall’art. 33, comma 3-bis del Codice e l’adesione alla SUA, laddove già istituita, verificando il duplice effetto che si produrrebbe, vale a dire di soddisfare contemporaneamente sia le finalità per cui, ai sensi dell’art. 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 è istituita la SUA (assicurare la trasparenza, la regolarità e l’economicità della gestione dei contratti pubblici e prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose) sia le finalità di contenimento della spesa pubblica, sottese alla disposizione di cui al citato comma 3-bis. La determinazione affronta, altresì, una serie di tematiche connesse all'applicazione di quest'ultimo comma, così come di recente novellato e appena entrato in vigore per quanto riguarda i servizi e le forniture.
In tema di centralizzazione degli acquisti si richiama anche la Segnalazione n. 3 del 25 febbraio 2015. Questa riguarda l’inserimento, nei bandi di gara di alcune centrali di committenza, sia di clausole che pongono a carico dell’aggiudicatario il pagamento di un corrispettivo, fissato in percentuale rispetto al valore del prezzo di aggiudicazione, pena la revoca di quest’ultima, sia di clausole che impongono al concorrente di allegare espressa dichiarazione con la quale lo stesso si obbliga (pena l’esclusione) ad effettuare il suddetto pagamento in caso di aggiudicazione. Al riguardo, l’Autorità ha segnalato l’opportunità di un intervento legislativo con cui sia espressamente previsto il divieto, salvo diversa previsione di legge, di porre le spese di gestione della procedura – siano esse riferite all’utilizzo di piattaforme elettroniche (anche in ASP) ovvero alla stipula di convenzioni – a carico dell’aggiudicatario della procedura di gara.
Ultimo aggiornamento 08/04/2020, 10:56
Condividi
Pubblicata la determinazione n. 3/15 sui rapporti tra soggetto aggregatore e la stazione unica appaltante