26 mar 2025
Delibera n. 123 del 26 marzo 2025
Qualificazione con riserva, ex art. 63, comma 13, d.lgs. 36/2023 dell’Agenzia regionale per la Tecnologia, il Trasferimento tecnologico e l’Innovazione (CF 93554120720) - Iscrizione nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate.
Riferimenti normativi
Articoli 62 e 63 del d.lgs. 36/2023.
Parole chiave
Iscrizioni con riserva, ex art. 63, comma 13, d.lgs. 36/2023.
Massima
Qualificazione stazioni appaltanti e centrali di committenza - Elenco amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori qualificati – Iscrizione con riserva ex art. 63, comma 13 – Iscrizione con riserva ex art. 63, comma 4 – Differenze – Effetti - Conseguenze.
In base al disposto di cui all’art. 63, comma 13, l'Autorità ha facoltà di stabilire ulteriori casi nei quali può essere disposta la qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla stazione appaltante e alla centrale di committenza, anche per le attività ausiliarie, di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa richiesta.
La qualificazione ai sensi dell’art. 63, comma 13, è un istituto speciale rispetto al medesimo istituto previsto nell’art. 63, comma 4. La qualificazione con riserva ex art. 63, comma 13, d.lgs. 36/2023 esplica i suoi effetti anche dopo la fine del periodo transitorio del 30 giugno 2024.
La qualificazione ex art. 63, comma 13, non è soggetta ad alcun limite temporale o scadenza. L’Autorità stabilisce termini e durata della predetta qualificazione sulla base delle specifiche necessità del caso sottoposto al suo vaglio.
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