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Year:2024
Topic:Public procurement
Categories:Pre-litigation
Types:Pre-litigation opinions
Addressees:Companies, Public Administrations

23 apr 2024

Parere di precontenzioso n. 216 del 23 aprile 2024

Istanza singola di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 220, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023 presentata da [OMISSIS]S.r.l. – S.A. SUA Provincia di Frosinone - Concessione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande e ristorazione interna mediante bar – Importo a base di gara: Euro1.279.349,38. 
UPREC - PREC 76-2024-S

Riferimenti normativi
Artt. 8, 13, 107, 108, 134, 187 del D.lgs. n. 36/2023; art. 19 del D.lgs. n. 50/2016.

Parole chiave
Concessione, avviso esplorativo, numero minimo degli inviti, valore della concessione, contratto di sponsorizzazione, clausola di sponsorizzazione.   

Massima
Concessione – Servizi – Contratti sotto soglia - Scelta del contraente – Procedura – Avviso esplorativo – Indagine di mercato – Valore dell’affidamento – Sufficienza - Metodo utilizzato per la stima del valore della concessione – Omissione – Obbligo – In fase preliminare alla gara – Non sussiste.
Contratti pubblici – Contratti di sponsorizzazione – Autonomia contrattuale – Ammissibilità. 
Concessioni – Servizi – Contratti sotto soglia - Scelta del contraente – Procedura – Avviso esplorativo – Clausola di sponsorizzazione – Legittimità – Condizioni.
In un avviso esplorativo con richiesta di manifestazione interesse al successivo invito è sufficiente che l’ente concedente indichi il valore dell’affidamento della concorrente. Il metodo oggettivo utilizzato dall’ente concedente ai fini della stima del valore della concessione, secondo quanto previsto all’art. 179, comma 3, del Codice, essendo funzionale a consentire ai concorrenti la presentazione di un’offerta economica seria e consapevole, deve essere reso noto al momento dell’avvio della procedura di gara. 
Alla luce della valorizzazione del principio di autonomia contrattuale della P.A. nell’art. 8 del nuovo Codice, è ammissibile la stipula di contratti di sponsorizzazione da parte di stazioni appaltanti e/o enti concedenti anche diversi dagli enti che operano nel settore dei beni culturali, nel rispetto dei principi del risultato, della fiducia e di accesso al mercato, secondo quanto previsto dall’art. 13, commi 2 e 5. Nel rispetto di tali principi, anche le istituzioni scolastiche possono stipulare contratti di sponsorizzazione per realizzare introiti e/o servizi per migliorare la qualità e la quantità dell’offerta formativa e incentivare la partecipazione a manifestazioni di carattere culturale, didattico, specialistico e artistico o a iniziative di carattere sportivo o a laboratori didattici.
È legittima la clausola di sponsorizzazione accessoria ad un contratto di concessione di servizi, laddove siano stati rispettati i principi di accesso al mercato, par condicio, pubblicità e trasparenza di cui all’art. 5 del Codice e sia stato previsto il criterio di selezione delle offerte. È nella procedura di gara indetta in seguito all’indagine esplorativa che l’ente concedente dovrà prevedere un punteggio massimo per la sponsorizzazione residuale e marginale rispetto alla valutazione delle capacità tecniche, organizzative ed operative dei concorrenti all’espletamento del servizio principale oggetto di concessione.

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