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Anno:2023
Argomento:Anticorruzione, Trasparenza
Categorie:Vigilanza
Tipologie:Delibere, Provvedimenti d'ordine
Destinatari:Cittadini, Amministrazioni Pubbliche

17 mag 2023

Delibera n. 219 del 17 maggio 2023

Provvedimento di ordine volto all’attuazione di disposizioni di legge in materia di trasparenza - Adeguamento del sito web dell’Ordine TSRM e PSTRP di L’Aquila Pescara Chieti Teramo alle previsioni del d.lgs. n. 33/2013
Fasc. Anac n 5717/2022


Riferimenti normativi
articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190; articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

Parole chiave
Ordini professionali-  Criterio di Compatibilità- Obblighi di pubblicazione- Amministrazione Trasparente- Titolari di incarichi e cariche di amministrazione direzione e di governo-  Provvedimento di ordine 

Massima
I titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati di cui al comma 1-bis dell'art. 14 sono intesi quali soggetti/organi che all'interno dell'amministrazione/ente pubblico esprimono, attraverso atti di indirizzo e controllo, un indirizzo generale che può essere qualificato come "indirizzo politico-amministrativo" sull'organizzazione e sull'attività dell'ente, essendo le competenze di amministrazione attiva e di gestione riservate ai dirigenti.
Vista l’eterogeneità di strutture organizzative cui la norma si riferisce, ogni ente, anche attraverso un’analisi delle proprie norme istitutive, regolamentari e statutarie, individua i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo, comunque denominati, i cui dati sono assoggettati a pubblicazione ai sensi dell’art. 14, co. 1-bis, del d.lgs. 33/2013.
Per gratuità dell’incarico deve intendersi l’assenza della corresponsione di ogni forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza. Quest’ultimo, ove costituisca mero rimborso delle spese connesse all’espletamento dell’incarico, non fa venir meno la gratuità dell’incarico, diversamente, qualora assuma un carattere indennitario, con conseguente assoggettamento anche agli oneri contributivi ed erariali, l’incarico deve considerarsi non gratuito. La rinuncia personale al compenso percepito da parte del soggetto che riceve l’incarico o la carica non rileva ai fini della gratuità dell’incarico, la deroga è da intendersi applicabile esclusivamente nelle ipotesi in cui la gratuità sia prevista da disposizioni normative e statutarie che regolano l’organizzazione e l’attività delle amministrazioni e degli enti o da deliberazione con carattere generale.
 

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