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Anno:2024
Argomento:Contratti pubblici
Categorie:Vigilanza
Tipologie:Delibere
Destinatari:Amministrazioni Pubbliche

24 mag 2024

Delibera n. 245 del 24 maggio 2024

Appalto del servizio di trasporto pubblico scolastico di competenza del comune di Marino (CIG 6763758DA9). Proroghe contrattuali e controlli/verifiche dei competenti soggetti dell’Amministrazione nella fase esecutiva dell’appalto.
Fascicolo Anac n. 1998/2023

Riferimenti normativi
Artt. 31, 101,102 e 111 d.lgs. 50/2016 e s.m.i.; D.M. n. 49 del 7 marzo 2018

Parole chiave
Ruolo e compiti del responsabile del procedimento e del direttore dell’esecuzione - Controlli in fase di esecuzione dei contratti di servizi e forniture - Proroga dei contratti pubblici.

Massima
Le verifiche in corso di esecuzione sono finalizzate all’accertamento del rispetto, da parte dell’appaltatore, delle condizioni e dei termini stabiliti dal contratto di appalto, in particolare se le prestazioni svolte siano eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni previste dal contratto stesso.
In base, infatti, a quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 31, 101 e 102 del d.lgs. 50/2016 e del D.M. n. 49 del 7.3.2018 (norme di riferimento in punto di coordinamento – direzione – controllo tecnico contabile dell’esecuzione del contratto), occorre sempre verificare e comprovare nel dettaglio che le attività e le prestazioni rese dall’O.E. siano eseguite in conformità al contratto cui ci si riferisce.

La proroga tecnica dei contratti pubblici ha carattere eccezionale e di temporaneità, essendo uno strumento volto esclusivamente ad assicurare una data prestazione in favore della Pubblica amministrazione, nelle more dell’espletamento di una nuova procedura di gara ed è ammessa solo nei casi eccezionali in cui, per ragioni oggettive estranee all’amministrazione, vi sia l’effettiva necessità di assicurare il servizio nelle more dell’espletamento di una nuova procedura di gara.
L’utilizzo reiterato della proroga tecnica, che si traduce in una fattispecie di affidamento senza gara, comporta la violazione dei principi di libera concorrenza e di parità di trattamento, enunciati dall’art. 30 comma 1 del d. lgs. 50/2016.

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