03 lug 2024
Delibera n. 333 del 3 luglio 2024
Qualificazione con riserva, per il settore lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 63, comma 13, del D.lgs. 36/2023 della Comunità di Montagna delle Prealpi Friulane Orientali - c.f. 91100840932
Riferimenti normativi
Articoli 62 e 63 del D.lgs. 36/2023
Parole chiave
Iscrizioni con riserva, ex art. 63, comma 13, D.lgs. 36/2023.
Massima
Qualificazione Stazioni appaltanti e Centrali di committenza - Elenco amministrazioni aggiudicatrici e enti aggiudicatori qualificati – Iscrizione con riserva ex art. 63, comma 13, D.lgs. n. 36/2023 – Iscrizione con riserva ex art. 63, comma 4, D.lgs. n. 36/2023 – Differenze – Effetti - Conseguenze.
In base al disposto di cui all’art. 63, comma 13, del D.lgs. n. 36/2023, l'Autorità ha facoltà di stabilire ulteriori casi nei quali può essere disposta la qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla stazione appaltante e alla centrale di committenza, anche per le attività ausiliarie, di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa richiesta.
La qualificazione con riserva ai sensi dell’art. 63, comma 13, del D.lgs. 36/2023, è un istituto speciale rispetto alla iscrizione con riserva di cui all’art. 63, comma 4, ultima parte, ed esplica i suoi effetti per la durata indicata nell’Atto dell’Autorità.
L’Autorità stabilisce termini e durata della predetta qualificazione sulla base delle specifiche necessità del caso sottoposto al suo vaglio.
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