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Anno:2023
Argomento:Contratti pubblici
Categorie:Vigilanza
Tipologie:Delibere
Destinatari:Amministrazioni Pubbliche

08 nov 2023

Delibera n. 524 del 8 novembre 2023

Ispezione presso l’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna nelle giornate del 13-14-15 dicembre 2022 – Mandato Ispettivo prot. n. 100450 dell’1.12.2022 nell’ambito del quale è stata disposta l’acquisizione di “puntuali elementi conoscitivi e documentali sull’attività negoziale svolta nel tempo dall’Amministrazione nel suo complesso e, prioritariamente, sugli affidamenti di servizi e forniture relativi ai seguenti ambiti: mensa e ristorazione, pulizia, assistenza domiciliare respiratoria, smaltimento rifiuti sanitari, vigilanza, manutenzione software e piattaforme telematiche…”.
Fascicolo Anac n. 1544/2022

Riferimenti normativi
Art. 2, co. 1 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.
Art. 30, co. 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.
Art. 97 Costituzione
Art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.
D.M. n. 49 del 7 marzo 2018

Parole chiave
Proroga dei contratti pubblici; contratto ponte; controlli in fase esecutiva.

Massime

Appalto pubblico - Servizi - Scelta del Contraente - Procedura - Affidamento senza gara - Proroga Tecnica - Ratio – Limiti – Contratto ponte.
La proroga tecnica dei contratti pubblici ha carattere eccezionale e di temporaneità, essendo uno strumento volto esclusivamente ad assicurare una data prestazione in favore della Pubblica amministrazione, nelle more dell’espletamento di una nuova procedura di gara ed è ammessa solo nei casi eccezionali in cui, per ragioni oggettive estranee all’amministrazione, vi sia l’effettiva necessità di assicurare il servizio nelle more dell’espletamento di una nuova procedura di gara.
L’utilizzo reiterato della proroga tecnica, che si traduce in una fattispecie di affidamento senza gara, comporta la violazione dei principi di libera concorrenza e di parità di trattamento, enunciati dall’art. 2 comma 1 del d.lgs. n. 163 del 2006, oggi art. 30 comma. 1 del d.lgs. n. 50 del 2016.
Inoltre, con particolare riferimento all’ambito sanitario in cui vi è l’obbligo di approvvigionamento relativamente a talune categorie merceologiche presso le centrali regionali di riferimento o presso Consip, nel caso di assenza di iniziative attive presso il soggetto aggregatore di riferimento o presso Consip, la proroga non è l’unico strumento a disposizione dell’Ente del SSN; quest’ultimo, invero, può ben ricorrere alla stipula di un contratto ponte ex art. 63, comma 2, lett. c), o ex art. 63, comma 5, d.lgs. 50/2016.

Appalto pubblico - Servizi – Scelta del contraente – Procedura – Controlli – Verifica di conformità – Finalità.
Le verifiche di conformità in corso di esecuzione sono finalizzate all’accertamento del rispetto, da parte dell’appaltatore, delle condizioni e dei termini stabiliti dal contratto di appalto, in particolare se le prestazioni svolte siano eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni previsti dal contratto stesso.
In base, infatti, a quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 31 d.lgs. 50/2016, delle Linee Guida Anac n. 3 e del DM n. 49 del 7/03/2018 (norme di riferimento in punto di coordinamento – direzione – controllo tecnico contabile dell’esecuzione del contratto), occorre sempre verificare e comprovare nel dettaglio che le attività e le prestazioni rese dall’O.E.  siano eseguite in conformità al contratto cui ci si riferisce.

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