13 dic 2022
Delibera n. 588 del 13 dicembre 2022
Richiesta di parere in merito all’applicazione della disposizione dell’articolo 133, comma 8, del codice dei contratti pubblici in materia di inversione procedimentale, nei settori ordinari.
Fasc. Anac n. 4934/2022 (URCP 70/2022)
Riferimenti normativi
Articolo 133, comma 8, del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito codice dei contratti pubblici);
Articolo 1, comma 3, della legge 14 giugno 2019, n. 55;
Articolo 8, comma 7, della legge 11 settembre 2020, n. 120;
Articolo 53, comma 1, lettera a), legge 29/7/2021 n. 108.
Parole chiave
Inversione procedimentale – Identità dei concorrenti – composizione soggettiva - PASSOE - Garanzia provvisoria - Pagamento del contributo in favore dell’Autorità.
Massima
L’inversione procedimentale riguarda esclusivamente la verifica dell’idoneità dei concorrenti, ossia l’accertamento del possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione dichiarati nel DGUE. Tale meccanismo non si estende, quindi, alle verifiche che hanno ad oggetto informazioni e documenti diversi da quelli presentati a comprova dei requisiti di partecipazione.
Nell’applicazione del meccanismo dell’inversione procedimentale occorre cercare il giusto contemperamento tra le esigenze di semplificazione e snellimento delle procedure di gara e quelle, fondamentali, di tutela della concorrenza, della trasparenza e della legalità delle medesime procedure. Pertanto, il ricorso all’inversione procedimentale dovrebbe essere limitato ai casi in cui ciò sia effettivamente utile a velocizzare le operazioni di gara.
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