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Anno:2016
Argomento:Contratti pubblici
Categorie:
Tipologie:Pareri precontenzioso
Destinatari:Imprese, Amministrazioni Pubbliche

28 giu 2016

Parere di Precontenzioso n. 714 del 28/06/2016

Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del d.lgs.163/2006 presentata congiuntamente da Comune di Genzano e Cooperativa Sociale Gialla – Procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione degli asili nido comunali – Importo a base di gara: euro 509.600,00 – S.A. Comune di Genzano
PREC 47/16/S

Clausola sociale di imponibile di manodopera – applicazione del CCNL del gestore uscente – calcolo del costo del personale – offerta economicamente più vantaggiosa

La scelta del CCNL applicabile al personale dipendente rientra nelle prerogative di organizzazione dell’imprenditore, con il solo limite della coerenza con l’oggetto dell’appalto. Pertanto, la clausola sociale che prevede l’impegno dell’aggiudicatario, salvo gravi e motivati elementi contrari, ad assumere il personale in servizio impiegato alla data di aggiudicazione della gara di appalto, agli stessi patti e condizioni, salvaguardando la retribuzione in godimento e l’anzianità di servizio non può essere interpretata come comportante l’automatica applicazione al personale riassorbito del CCNL applicato dal gestore uscente.
Articoli 69, 83 e 87 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163

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Massima numero 66 del 28/06/2016

Riferimenti Normativi: Articoli 69, 83 e 87 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 Parole chiave: Clausola sociale di imponibile di manodopera – applicazione del CCNL del gestore uscente – calcolo del costo del personale – offerta economicamente più vantaggiosa
  • Contratti pubblici, Anticorruzione, Trasparenza
  • Massime

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