27 nov 2019
Parere di Precontenzioso n. 1111 del 27/11/2019
Istanza singola di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 presentata da Edil Costruzioni S.r.l. – Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di completamento di infrastrutture a rete aree P.I.P. – Fognature POR Campania FESR 2014/2020 Asse 6 Ob. Specifico 6.3 - Importo a base di gara: euro 1.106.033,48 oltre Iva – S.A.: Comune di Reino.
PREC 171/19/L
Conflitto di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici – Nozione ampia – Fattispecie - RUP e legale rappresentante di una società concorrente indagati nell’ambito del medesimo procedimento penale – Assenza di prove specifiche sul rischio di interferenza tra la sfera privata e quella pubblica – Va escluso.
Commissione giudicatrice – Nomina – Regole di competenza e trasparenza – Condizioni.
Offerta tecnica – Procedura di affidamento della sola esecuzione di lavori - Difetto di sottoscrizione da parte di un geologo – Inammissibilità dell’offerta – Va esclusa.
Fermo restando che spetta alla stazione appaltante verificare se il RUP, all’atto di assegnazione all’ufficio, abbia reso la dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 6 del d.P.R. n. 62/2013 nonché valutare la sussistenza di una situazione di conflitto di interessi ex art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016, nel caso in cui il RUP e il legale rappresentante di una società concorrente siano indagati nell’ambito del medesimo procedimento penale, va esclusa la sussistenza di una situazione di conflitto di interessi potenziale, in mancanza di “prove specifiche” relative al rischio di una interferenza tra la sfera privata e quella pubblica.
Ai sensi dell’art. 216, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, è legittimo il provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice, nell’ambito del quale viene fornita una precipua motivazione in ordine ai criteri utilizzati per la scelta dei Commissari, la cui specifica esperienza nel settore oggetto di gara non è oggetto di contestazione.
In una gara per l’affidamento della sola esecuzione di lavori ed in mancanza di una specifica clausola della lex specialis, le offerte tecniche non necessitano della sottoscrizione anche di un geologo, essendo all’uopo sufficiente la sottoscrizione da parte del legale rappresentante dell’operatore economico concorrente.
Art. 42 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
Art. 216, comma 12, del del. d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
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