27 nov 2019
Parere di Precontenzioso n. 1113 del 27/11/2019
Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata dalla Bioing Armando Ferraioli S.r.l. uninominale – Affidamento servizi di ingegneria e architettura per l’esecuzione di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, inerente ai lavori di completamento dell’adeguamento normativo antincendio ai dettami della regola tecnica antincendio DM 19.3.2015 e completamento normativo dell’impianto elettrico DM 37/2007 del P.O. Pausilipon di Napoli – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa – Importo a base di gara: euro 345.267,90 – S.A.: A.O. Santobono-Pausilipon.
PREC 180/19/S
Requisiti di capacità tecnico-organizzativa – Indice di complessità delle opere di edilizia ospedaliera – Classificazione diversa nel tempo da parte del legislatore – Obbligo di valutazione del contenuto oggettivo delle prestazioni svolte – Esercizio di discrezionalità tecnica della Stazione appaltante
In relazione alla comparazione, ai fini della dimostrazione dei requisiti, tra le attuali classificazioni e quelle risalenti alla l. n. 143/1949, le stazioni appaltanti dovrebbero evitare interpretazioni eccessivamente formali che possano determinare ingiustificate restrizioni alla partecipazione alle gare. In caso di incertezze nella comparazione, deve in ogni caso prevalere, in relazione alla identificazione delle opere, il contenuto oggettivo della prestazione professionale svolta.
Articolo 83 del d.lgs. n. 50/2016; Linee Guida n. 1
Documenti correlati
Massima numero 55 del 27 novembre 2019
- Anticorruzione, Trasparenza, Contratti pubblici
- Massime
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