27 nov 2019
Parere di Precontenzioso n. 1117 del 27/11/2019
Istanza congiunta (per adesione successiva) di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata da M.I.A. Multiservizi Igiene Ambientale S.r.l. e CUC Celico Casali del Manco – Procedura aperta per l’esecuzione di servizi integrati di raccolta, recupero e/o smaltimento rifiuti solidi urbani assimilati nel Comune di Casali del Manco - Importo a base di gara: euro 3.810.841,00 – S.A. CUC Celico – Comune di Casali del Manco
PREC 189/19/S
Requisiti di capacità economica e finanziaria – Idonee referenze bancarie
Le “idonee referenze bancarie”, ove richieste dalla stazione appaltante, pur configurandosi come requisiti da valutare in maniera non rigida, tuttavia devono avere un contenuto tale da attestare la capacità economica e finanziaria dell’impresa, sotto il profilo almeno della qualità dei rapporti in essere tra l’istituto bancario e l’impresa.
Allegato XVII
Requisiti di capacità economica e finanziaria – Copertura assicurativa – Soccorso istruttorio
La polizza assicurativa adeguata, alla stregua degli altri requisiti richiesti a comprova della capacità economica e finanziaria dei concorrenti, risponde all’interesse pubblico di salvaguardia della stazione appaltante per la fase esecutiva del contratto, nei limiti dei principi espressi dal Codice dei contratti pubblici al comma 2 dell’art. 83 che statuisce che i requisiti e le capacità di cui al comma 1 devono essere “attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione”.
Nel rispetto del principio della par condicio, gli operatori economici sono tenuti a fornire documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria richiesti dalla stazione appaltante nella legge di gara e possono ricorrere alla procedura del soccorso istruttorio rispettandone i termini concessi per l’integrazione documentale e nella misura in cui siano già in possesso dei requisiti richiesti.
Art. 83, comma 4, lett. c), d.lgs. n. 50/2016
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