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Anno:2022
Argomento:Anticorruzione
Categorie:Whistleblowing
Tipologie:Delibere
Destinatari:Imprese, Amministrazioni Pubbliche

21 giu 2022

Delibera n. 311 del 21 giugno 2022

Presunte misure ritorsive subìte a seguito di segnalazione di illeciti ex art. 54-bis del d.lgs.165/01- Procedimento sanzionatorio ex art. 54-bis co. 6 primo periodo del d.lgs. 165/2001.

Fasc. ris. Anac UWHIB 2021/001996

Riferimenti normativi
Art. 54-bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’art. 1 della l. 30 novembre 2017, n. 179.

Massime
Whistleblowing - Art. 54 bis d.lgs. n. 165/2001 – Ambito soggettivo di applicazione – Personale militare – Applicabilità.

La normativa in materia di whistleblowing si applica anche al personale militare. Depongono in tal senso (i) l’art. 54-bis che, nel definire la nozione di “pubblico dipendente”, include espressamente sia i dipendenti delle amministrazioni pubbliche individuate dall’art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001, con rapporto di lavoro contrattualizzato (art. 2, co. 2), sia i dipendenti il cui rapporto di lavoro è assoggettato al regime pubblicistico, individuati dall’art. 3 del d.lgs. 165/2001. Ciò che rileva è proprio il riferimento all’art. 3 del d.lgs. 165/2001, che comprende espressamente “il personale militare e le forze di polizia”; (ii) il codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della Difesa nonché (iii) la Delibera n. 469 del 9 giugno 2021 recante Linee guida Anac in materia di “tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”.

La ricomprensione del personale militare nell’ambito di applicazione della predetta normativa comporta quindi, al ricorrere dei necessari presupposti, il riconoscimento dello statuto di tutele previste dall’art. 54-bis anche a tale categoria di dipendenti pubblici.

Whistleblowing – Art. 54 bis d.lgs. n. 165/2001 – Archiviazione della segnalazione di illeciti –Tutela del whistleblower – Sussiste.

La mera archiviazione delle segnalazioni o denunce, presentate dal dipendente a uno dei soggetti tassativamente indicati come destinatari dall’art 54-bis co 1 d.lgs. 165/2001, disposta dal RPCT, dall’ANAC o dall’Autorità giudiziaria ordinaria/contabile non può, di per sé sola, giustificare la perdita delle tutele di cui al citato art. 54-bis giacché solo l’accertamento di una responsabilità penale o civile del dipendente può avere tale effetto. In altre parole, l’archiviazione della segnalazione e/o denuncia presentata dal dipendente, per sua natura, non integra in alcun modo un “accertamento di responsabilità del segnalante” per i reati di calunnia/diffamazione o per altre condotte delittuose.

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