22 apr 2020
Delibera numero 346 del 22 aprile 2020
Affidamento dei servizi di organizzazione, gestione e promozione di eventi culturali da parte del Comune di Mantova, nell’ambito del «Programma espositivo a carattere temporaneo sulle avanguardie artistiche del 900, triennio 2018/2020» presso il Palazzo della Ragione.
Fascicolo n. 3412/2019
Riferimenti normativi: art. 63 comma 1 e comma 2, lettera b) del d.lgs. 50/2016
Parole chiave: procedura negoziata senza bando; creazione o acquisizione di un’opera d’arte o rappresentazione artistica unica
Massima: La procedura negoziata senza bando disciplinata dall’art. 63 del d.lgs. 50/2016 costituisce una deroga alle regole dell’evidenza pubblica e può essere utilizzata soltanto nei casi tassativamente previsti dalla norma, trattandosi di disciplina di stretta interpretazione.
Il ricorso alla procedura di cui all’art. 63, comma 2, lettera b) n. 1 del d.lgs. 50/2016 è ammissibile solo quando lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte o rappresentazione artistica unica e dunque quando un solo operatore economico è oggettivamente in grado di eseguire l’appalto, in quanto l’identità dell’artista determina intrinsecamente il carattere e valore unico dell’opera d’arte stessa.
Nella determina a contrarre deve essere data adeguata e idonea motivazione in merito all’accertamento dell’unicità e dell’infungibilità dell’opera d’arte o della rappresentazione artistica oggetto di affidamento.
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