DPCM 24 dicembre 2015 – Ricorso ai soggetti aggregatori

R. Per contratto attivo si intende un accordo quadro, convenzione o fattispecie consimile (es. gara su delega).

Il SDA non rappresenta una tipologia contrattuale, ma una modalità di scelta del contraente.

R. Il SDA non è una tipologia di contratto attivato dai Soggetti aggregatori, pertanto se non sono presenti accordi quadro o convenzioni o non sono state attivate gare su delega della SA da parte dei Soggetti aggregatori di riferimento o non vi siano accordi di collaborazione tra di essi, sarà necessario selezionare “Contratto non attivo presso il soggetto aggregatore....”.

Inoltre in caso di utilizzo del "Sistema dinamico di acquisizione", quale "Modalità di realizzazione" è necessario indicare una delle voci presenti (es."contratto d'appalto").

R. Il ricorso al Soggetto aggregatore è previsto per importi superiori (non uguali) a tale soglia.

R. In base al dl 66/2014 e s.m. e i (compreso il comma 499 lett.d),dell’art. 1 della legge 208/2015), sono tenuti al rispetto del dPCM in parola dalla pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (dal 9 febbario 2016): le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni e gli enti regionali, nonché i loro consorzi e associazioni, e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

Si precisa che i policlinici universitari sono aziende sanitarie appartenenti al servizio sanitario nazionale, e pertanto tenuti al rispetto del decreto in parola dal 9 febbario.

Le restanti amministrazioni sono costituite da: gli enti locali di cui all’art. 2 del dlgs 18 agosto 2000 n. 267 oltre che i loro consorzi e associazioni, che pertanto sono tenuti al rispetto del dPCM dal termine di sei mesi dall’entrata in vigore del medesimo.

R: L’obbligo di rispetto delle soglie fissate dal dPCM vale nel caso sia attivo un contratto del Soggetto aggregatore di riferimento o Consip o presenza di accordi tra tali soggetti, al momento di acquisizione del CIG da parte della SA.

R. Per Consip l’ambito territoriale è l’intero territorio nazionale, per i restanti Soggetti aggregatori elencati nella Delibera ANAC n.125 del 10 febbraio 2016, è il territorio regionale.

R: Tale possibilità non è prevista per affidamenti di cui alle categorie e soglie indicate nel dPCM 24 dicemebre 2015.

R: Per la ripetizione dei servizi analoghi, la SA potrà acquisire un nuovo CIG solo in caso non fosse disponibile un contratto attivo del soggetto aggregatore di riferimento o Consip, o accordi tra tali soggetti.

Vice versa non sarà possibile procedere alla ripetizione del servizio analogo, in quanto trattasi di nuovo contratto.

R: La nazionalità del fornitore non rileva né ai fini del Codice dei contratti, né del dCPM in parola .

R: E' necessario procedere con due procedure diverse, una per le categorie del dPCM e una per le altre, a meno che il contratto attivato dal soggetto aggregatore non contempli le altre categorie di cui la SA necessita.

R: il dPCM si applica (ex art. I, co. 499, lett d) della legge n.208/2015) anche a consorzi e associazioni di enti locali di cui all'art. 2 del d.lgs n. 267/2000 quali ad esempio: comuni, province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolane e unioni di comuni.

Per tali soggetti il dPCM in parola entra in vigore dal 9 agosto 2016 (ex art.3), pertanto da quella data non sarà più possibile rivolgersi alla CUC tra Comuni per le categorie e soglie di cui al dPCM se è disponibile un contratto attivo dí almeno un soggetto aggregatore di riferimento o sono stati attivati accordi tra essi.

R. Si: le soglie di importo di cui al dPCM vanno confrontate con il valore complessivo a base d'asta della gara; se quest'ultima è pluriennale, va tenuto conto dell'importo relativo all'intero periodo (comunque non superiore a 48 mesi).

Le soglie di importo definite all'art. I del dPCM si riferiscono all'importo massimo annuo cumulato della serie di affidamenti di minimo importo, effettuati nell'anno, da ogni stazzone appaltante in ogni categoria merceologica.