Fanghi sull’isola delle Tresse a Venezia. Anac: “No alla proroga”
Data:
15 dicembre 2023

Fanghi sull’isola di Tresse a Venezia. Anac: “No alla proroga”
“La concessione per la gestione dell’isola di Tresse per il conferimento dei fanghi a Venezia è gravata da diversi vizi che, in modo improprio se non illegittimo, hanno condotto ad affidamenti di porzioni ulteriori e a diverse proroghe. Pertanto, è preferibile non prorogare ulteriormente la gestione della concessione in favore del medesimo concessionario. Il termine di scadenza per il conferimento dei fanghi e l’incameramento delle relative tariffe è da considerarsi un termine finale”. Questo è quanto comunicato da Anac all’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, come deliberato dal Consiglio dell’Autorità nell’adunanza del 29 novembre 2023.
“La concessione – scrive Anac nella Nota inviata- è stata affidata mediante project financing, nel 2007, alla Tressetre (società di progetto derivante dall’ATI Promotore, composta da Veneto Acque capogruppo, Alles srl e Ing. E. Mantovani s.p.a.), per un valore iniziale di € 37.965.000 ed era limitata alla gestione della porzione dell’isola di Tresse 3. La porzione dell’isola di Tresse 1 è stata ‘annessa’ alla concessione in oggetto, in virtù dell’accordo del 28.11.2008 stipulato con il precedente concessionario della porzione dell’isola denominata Tresse 1. Tale estensione è stata valutata illegittima con nota Presidenziale dell’1.8.2023 e sul punto l’Autorità portuale nulla ha eccepito. Sono poi intervenuti due atti integrativi (13.11.2009 e 23.3.2011) che hanno posticipato la scadenza della gestione della concessione al 31.12.2016.
Sono inoltre intervenuti n. 2 atti aggiuntivi (del 5.12.2018 e del 10.7.2019), che hanno posticipato il termine della gestione della concessione al 31.12.2022 e il termine di completamento delle opere di compensazione ambientale al 31.12.2026. Tali ultimi atti aggiuntivi sono stati valutati illegittimi, sia con parere dell’Avvocatura dello Stato del 5.6.2020, sia con la Delibera ANAC 93/2023. Ciononostante, l’Autorità portuale ha ritenuto di non procedere all’annullamento in autotutela degli stessi. Da ultimo, la gestione del sito è stata affidata ad un Commissario straordinario, ex art. 1 d.l. 103/2021.
Ciò premesso, in primo luogo va precisato che la scelta di non annullare gli atti aggiuntivi del 2018 e 2019 non ne sana i vizi ed è comunque sconsigliabile porre a fondamento di ulteriori proroghe gli atti aggiuntivi del 2018 e del 2019, come avvenuto nel caso di specie. In secondo luogo, l’ente concedente (e il parere del CCT) omette di considerare il carattere concessorio del rapporto che lega l’Autorità portuale alla Tressetre s.c.p.a., mentre sembra sottendere il rapporto come fosse un appalto.
Invero, trattasi di una concessione, con la conseguenza che il concessionario assume su di sé il rischio di non poter conferire tutti i fanghi fino alla quota pattuita (peraltro in un atto aggiuntivo illegittimo). Sicchè, eventi esterni che non hanno consentito il pieno raggiungimento della quota dei conferimenti, e l’incasso delle relative tariffe da parte del concessionario, non possono in alcun modo fondare eventuali pretese del concessionario al raggiungimento della citata quota oltre il termine finale del rapporto, fissato dall’atto aggiuntivo del 10.7.2019 alla data del 31.12.2022. Si tratta di un punto nodale della vicenda, in virtù del quale può ritenersi che l’inesistenza di siti alternativi non implica anche l’inesistenza di ulteriori operatori economici interessati alla gestione del sito.
L’interesse pubblico alla prosecuzione dei conferimenti nel medesimo sito (che si ricorda essere dell’ente concedente), infatti, avrebbe potuto essere affidata a terzi o allo stesso concessionario uscente, ma nel rispetto delle procedure previste dalla normativa di riferimento (nelle more del completamento del nuovo sito). Peraltro, la sistemazione ambientale del sito (cui è tenuto Tressetre s.c.p.a. fino al 31.12.2026) sembra atteggiarsi come prestazione ulteriore, seppur connessa, rispetto a quella relativa al conferimento dei fanghi. In alternativa alla scelta demolitoria (ormai esclusa dall’ente concedente), l’Autorità aveva suggerito l’utilizzo degli strumenti compensatori previsti dall’art. 186 co. 2 d.lgs. 36/2023, ipotizzati dal Legislatore per recuperare alla concorrenzialità proprio quelle concessioni o quelle proroghe contrarie al diritto comunitario.
Al riguardo, prendendo atto che l’Autorità portuale si è riservata di valutare la ricorrenza dei presupposti di legge per l’attivazione dell’istituto, deve osservarsi che l’art. 186 citato ha carattere obbligatorio e le misure devono essere adottate entro 6 mesi dall’entrata in vigore del d.lgs. 36/2023 (e cioè entro il 1° ottobre 2023), secondo le modalità descritte dalla Delibera ANAC 265/2023”.
Ultimo aggiornamento 09/01/2024, 16:14
Condividi
La concessione per la gestione del sito è gravata da diversi vizi che in modo improprio e illegittimo hanno condotto ad affidamenti di porzioni ulteriori e a diverse proroghe