FAQ in materia di Anticorruzione
FAQ aggiornate al 26 marzo 2021
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1. Ambito soggettivo di applicazione l. 190/2012 alle amministrazioni pubbliche (art. 1, co. 2-bis, l. 190/2012)
Le amministrazioni elencate all’art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2000, sono tenute all’applicazione delle disposizioni contenute nella legge 190/2012. Infatti, l’art. 1, co. 2-bis della legge 190/2012 rinvia, per l’individuazione dell’ambito soggettivo, all’art. 2-bis del d.lgs. 33/2013, stabilendo una stretta correlazione tra l’ambito di applicazione della disciplina in materia di prevenzione della corruzione e quella della trasparenza.
Parole chiave: anticorruzione - trasparenza - correlazione - ambito soggettivo - amministrazioni pubbliche
Fonti: art. 1, co. 2-bis, l. 190/2012 - art. 2-bis, co. 1, d.lgs. 33/2013 - art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2000
Sì, anche le autorità amministrative indipendenti sono tenute all’applicazione delle disposizioni contenute nella legge 190/2012.
Nonostante la l. 190/2012, diversamente da quanto accade per le ppaa, non citi espressamente le AAI tra i soggetti tenuti all’applicazione della legge medesima, si deve ritenere che, al fine di assicurare l’applicazione coordinata di tutte le misure di prevenzione della corruzione, ivi compresa quella della trasparenza, e considerato che per definire i soggetti tenuti ad adottare il PTPCT o le misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del d.lgs. 231/2001, l’art. 1, co. 2-bis della l. 190/2012 rinvia all’art. 2-bis del d.lgs. 33/2013, tale rinvio non può che essere interpretato come riferito anche a tutti i soggetti ivi richiamati, comprese le Autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.
Queste ultime sono, quindi, tenute ad adottare un proprio PTPCT e a nominare un proprio RPCT.
Sono autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione: l’Autorità Garante della concorrenza e del mercato, la Commissione nazionale per le società e la borsa, l’Autorità di regolazione dei trasporti, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas il sistema idrico, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Garante per la protezione dei dati personali, l’Autorità nazionale anticorruzione, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, la Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, la Banca d’Italia.
Parole chiave: anticorruzione - trasparenza - correlazione - ambito soggettivo – Autorità amministrative indipendenti
Fonti: art. 1, co. 2-bis, l. 190/2012 - art. 2-bis, co. 1, d.lgs. 33/2013 - delibera ANAC 1310/2016, § 1.3. - relazione illustrativa del decreto d.lgs. 97/2016 – PNA 2016, § 3.1. – PNA 2019, Parte I, § 3.
Si, gli ordini professioni rientrano fra i soggetti tenuti all’applicazione delle misure di prevenzione della corruzione. Infatti, art. 1, co. 2-bis, della legge 190/2012 nel definire l’ambito di applicazione delle misure di prevenzione della corruzione, richiama i soggetti indicati all’art. 2-bis, co. 2 del d.lgs. 33/2013 tra cui sono ricompresi gli ordini professionali.
Gli ordini professionali sono, quindi, tenuti all’adozione di un PTPCT o di misure di prevenzione della corruzione integrative rispetto a quelle dottate ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.
Gli ordini e collegi professionali di limitate dimensioni e/o privi di pianta organica sufficiente ad implementare la normativa anticorruzione possono stipulare accordi ai sensi dell’art. 15 della l. 241/90, purché essi risultino comunque appartenenti ad aree territorialmente limitrofe e siano appartenenti alla medesima categoria professionale o a categorie professionali omogenee.
Parole chiave: anticorruzione - ambito soggettivo - ordini professionali
Fonti: art. 1, co. 2-bis, l. 190/2012 - art. 2-bis, co. 1, d.lgs. 33/2013 - Delibera ANAC n. 1310/2016 - PNA 2016, Approfondimento III di Parte speciale, § 1.2. - PNA 2019, Parte I, § 3.
1.4. Ambito soggettivo di applicazione della normativa in materia di anticorruzione negli enti di diritto privato (art. 2-bis, co. 2 e 3 del d.lgs. 33/2013)
Adottano misure di prevenzione della corruzione ex lege 190/2012, gli enti pubblici economici, le società a controllo pubblico, anche congiunto, le associazioni, le fondazioni e gli altri enti di diritto privato che abbiano le caratteristiche precisate all’art. 2-bis, co. 2, lett. c), del d.lgs. 33/2013.
La legge 190/2012 (art. 1, co. 2-bis) identifica, tramite rinvio all’art. 2-bis, co. 2 del d.lgs. 33/2013, i soggetti che, oltre alle amministrazioni pubbliche, sono tenuti ad adottare il PTPC o le misure di prevenzione della corruzione integrative del “modello 231”.
Parole chiave: anticorruzione - ambito soggettivo - enti di diritto privato
Fonti: art. 1, co. 2-bis, l. 190/2012 - art. 2-bis, co. 2, d.lgs. 33/2013 - Delibera ANAC n. 1134/2017 - PNA 2019-2021, Parte V, § 1.1.
Sì, gli enti pubblici economici adottano, ad integrazione delle misure già adottate ai sensi del d.lgs. 231/2001, le misure di prevenzione della corruzione previse dalla legge 190/2012. L’art. 1, co. 2-bis, della legge 190/2012, infatti, nel definire l’ambito di applicazione delle misure di prevenzione della corruzione contenute nel PNA, richiama i soggetti indicati all’art. 2-bis, co. 2 del d.lgs. 33/2013 tra cui sono ricompresi anche gli enti pubblici economici.
Parole chiave: anticorruzione - ambito soggettivo - enti pubblici economici
Fonti: art. 1, co. 2-bis, l. 190/2012, - art. 2-bis, co. 2, d.lgs. 33/2013 - d.lgs. 231/2001 - Delibera ANAC n. 1134/2017 § 3.5. - PNA 2019-2021, Parte V, § 1.1.
Le società in controllo pubblico, come definite nel testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al d.lgs. 175/2016, sono tenute ad integrare le misure eventualmente già adottate ai sensi del d.lgs. 231/2001, con quelle previste dalla legge 190/2012.
Parole chiave: anticorruzione - ambito soggettivo - società a controllo pubblico.
Fonti: l. 190/2012 - art. 2-bis, co. 2, lett. b), d.lgs. 33/2013 - art. 2, co. 1, lett. m), d.lgs. 175/2016 - d.lgs. 231/2001 - Delibera ANAC 1134/2017, § 1.3 - PNA 2019-2021, Parte V, § 1.1.
No, le società pubbliche quotate, ovvero le società a partecipazione pubblica che emettono alla data del 31 dicembre 2015 azioni quotate in mercati regolamentati o che emettono strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, sono espressamente escluse dall’ambito di applicazione della disciplina di prevenzione della corruzione ai sensi della l. 190/2012. Sono inoltre escluse le società partecipate dalle quotate, salvo che siano, non per il tramite delle quotate, controllate o partecipate da pubbliche amministrazioni.
Parole chiave: anticorruzione – ambito soggettivo – società pubbliche quotate – strumenti finanziari – mercati regolamentati
Fonti: l. 190/2012 - art. 2-bis, co. 2, lett. b) d.lgs. 33/2013 - art. 2, co. 1, lett. p) d.lgs. 175/2016 - Delibere ANAC 1134/2017 e 1164/2019 - Consiglio di Stato, Commissione Speciale, parere n. 1257/2017, § 10.
Sì, le società a controllo pubblico ricomprendono anche quelle in cui il controllo pubblico è indiretto, in quanto esercitato tramite una società controllata, ai sensi dell’art. 2359, co. 2, del codice civile.
Parole chiave: anticorruzione - ambito soggettivo - società a controllo pubblico - controllo pubblico indiretto - definizione
Fonti: l. 190/2012 - art. 2-bis, co. 2, lett. b) d.lgs. 33/2013 - art. 2, co. 1, lett. a), b) e m) d.lgs. 175/2016 - art. 2359 c.c. - Delibera ANAC 1134/2017, § 2.1 - PNA 2019-2021, Parte V, § 1.1.
Sono tre le ipotesi disciplinate all’art. 2359 c.c. che delineano una situazione di controllo pubblico:
a) la maggioranza dei voti disponibili nell’assemblea ordinaria (controllo di diritto);
b) la disponibilità di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante (controllo di fatto);
c) un particolare vincolo contrattuale che comporti un’influenza dominante (controllo esterno).
La posizione di controllo contrattuale, che prescinde dal possesso di partecipazioni o dalla disponibilità di voti nell’assemblea, si determina solo se il vincolo negoziale è tale da condizionare l’esistenza e la sopravvivenza della capacità d’impresa della società controllata.
Parole chiave: anticorruzione - ambito soggettivo - società a controllo pubblico - presupposti
Fonti: l. 190/2012 - art. 2-bis, co. 2, lett. b) d.lgs. 33/2013 - art. 2, co. 1, lett. b) ed m) d.lgs. 175/2016 - art. 2359 c.c. - Delibera ANAC 1134/2017, § 2.1 - PNA 2019-2021, Parte V, § 1.1.
La partecipazione diffusa, frammentata e maggioritaria rispetto al privato di più ppaa non si traduce automaticamente in un coordinamento di fatto o in un controllo. Pertanto, la disciplina di prevenzione della corruzione ai sensi della l. 190/2012 si applica alle società a controllo pubblico congiunto solo ove ci siano norme di legge o statutarie o patti parasociali che richiedano il consenso unanime o maggioritario delle ppaa, determinando solo così, effettivamente, la capacità delle stesse di incidere sulle decisioni finanziarie e strategiche della società.
Parole chiave: anticorruzione - ambito soggettivo - società a controllo pubblico congiunto - definizione
Fonti: l. 190/2012 - art. 2-bis, co. 2, lett. b) d.lgs. 33/2013 - art. 2, co. 1, lett. b) ed m) d.lgs. 175/2016 - art. 2359 c.c. - Delibera ANAC n. 859/2019
Nelle società partecipate da più amministrazioni l’Autorità, al fine dello svolgimento della propria attività di vigilanza, considera la partecipazione pubblica in misura maggioritaria al capitale sociale quale indice presuntivo del controllo pubblico.
In sede di istruttoria, la società può eventualmente rappresentare la non configurabilità del controllo pubblico dimostrando l’assenza di un coordinamento formalizzato tra i soci pubblici, desumibile da norme di legge, statutarie o patti parasociali, ovvero l’influenza dominante del socio privato.
Parole chiave: anticorruzione - ambito soggettivo - società a controllo pubblico - configurabilità del controllo pubblico congiunto - vigilanza ANAC.
Fonti: l. 190/2012 - art. 2-bis, co. 2, lett. b) d.lgs. 33/2013 - art. 2, co. 1, lett. b) ed m) d.lgs. 175/2016 - art. 2359 c.c. - Delibera ANAC n. 859/2019
Le società a controllo pubblico nella fase di liquidazione applicano le misure di prevenzione della corruzione ai sensi della l. 190/2012.
La procedura di liquidazione, infatti, non comporta l’immediata estinzione della società, che continua a svolgere la propria attività e provvede al pagamento dei creditori sociali e alla ripartizione del residuo attivo fra gli soci.
Cosi, anche nella fase di liquidazione, di durata incerta, i responsabili della liquidazione sono tenuti a nominare un RPCT e a predisporre misure di prevenzione della corruzione, anche integrative del “modello 231”, ove adottato. Qualora la società sia priva di personale, stante l’impossibilità di nominare un RPCT interno, la relativa funzione è opportuno sia assicurata dall’amministrazione controllante.
Parole chiave: anticorruzione - ambito soggettivo - società a controllo pubblico - liquidazione.
Fonti: l. 190/2012 - art. 2-bis, co. 2, lett. c) d.lgs. 33/2013 - art. 14 d.lgs. 175/2016 - art. 2484 e ss. c.c. - Delibera ANAC 1134/2017, § 3.1.5.
Le società in house, in virtù del peculiare rapporto di controllo esercitato dalle amministrazioni, sono tenute ad adottare le misure di prevenzione della corruzione ai sensi della l. 190/2012.
Parole chiave: trasparenza - ambito soggettivo - società in house - controllo analogo.
Fonti: l. 190/2012 - art. 2-bis, co. 2, lett. c) d.lgs. 33/2013 - art. 2, co. 1, lett. c), d) e o) d.lgs. 175/2016 - art. 5, co. 5 d.lgs. 50/2016 - Delibera ANAC 1134/2017, § 2.1.
Le associazioni, le fondazioni e altri enti di diritto privato, comunque denominati, anche privi di personalità giuridica adottano le misure di prevenzione della corruzione di cui alla legge n. 190/2012 integrative a quelle già previste nel “modello 231”, laddove dottato, se ricorrono contemporaneamente tre condizioni relative a: 1) bilancio superiore a 500.000 euro; 2) finanziamento maggioritario per almeno due esercizi consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni; 3) designazione da parte delle pubbliche amministrazioni della totalità dei titolari o componenti dell’organo di amministrazione o di indirizzo.
Parole chiave: anticorruzione - ambito soggettivo - associazioni - fondazioni - enti di diritto privato - requisiti
Fonti: l. 190/2012 - art. 2-bis, co. 2, lett. c) d.lgs. 33/2013 - Delibera ANAC 1134/2017, § 2.2 - PNA 2019-2021, Parte V, § 1.1.
Il requisito del bilancio superiore a 500.000 euro previsto per le associazioni, fondazioni e gli enti di diritto privato, ai fini dell’applicazione della disciplina di prevenzione della corruzione, va valutato prendendo in esame il maggior valore tra il totale attivo dello stato patrimoniale e il totale del valore della produzione. In tal modo sono ricompresi quegli enti che, pur non disponendo di un attivo patrimoniale rilevante, perseguano le proprie finalità istituzionali attraverso l’utilizzo di contributi in conto esercizio o di altri fonti di proventi. L’origine pubblica o privata del patrimonio dell’ente non rileva per il requisito del bilancio. La dotazione del bilancio è infatti considerata dal legislatore come valore assoluto, non correlato a risorse pubbliche.
Ai fini della vigilanza dell’Autorità, gli enti sono tenuti a presentare un’asseverazione dei propri revisori o organi di controllo sul valore del bilancio.
Parole chiave: anticorruzione - ambito soggettivo - associazioni - fondazioni - enti di diritto privato - bilancio.
Fonti: l. 190/2012 - art. 2-bis, co. 2, lett. c) d.lgs. 33/2013 - Delibera ANAC 1134/2017, § 2.2 - PNA 2019-2021, Parte V, §1.1 - Consiglio di Stato, Commissione speciale, parere n. 1257/2017, punto 7.3.2.
Per valutare il requisito del finanziamento pubblico maggioritario per almeno due esercizi consecutivi nell’ultimo triennio, ai fini dell’applicazione della disciplina di prevenzione della corruzione, occorre considerare il rapporto contributi pubblici/valore della produzione. I contributi pubblici ricomprendono sia i trasferimenti di natura corrente e in conto capitale, sia i corrispettivi per forniture di beni e servizi alla pubblica amministrazione. Nel valore della produzione sono calcolati anche i ricavi derivanti dallo svolgimento dell’attività commerciale (vendita di beni o fornitura di servizi). Nella nota integrativa al bilancio in un’apposita sezione è evidenziata l’incidenza dei trasferimenti pubblici sul valore della produzione nell’ultimo triennio.
Parole chiave: anticorruzione - ambito soggettivo - associazioni - fondazioni - enti di diritto privato - finanziamento pubblico maggioritario
Fonti: l. 190/2012 - art. 2-bis, co. 2, lett. c) d.lgs. 33/2013 - Delibera ANAC 1134/2017, § 2.2. - Consiglio di Stato, Commissione speciale, parere n. 1257/2017, § 7.3.3.
Sono gli organi che, pur non essendo espressione di rappresentanza politica, sono titolari di un potere di indirizzo generale, definendo obiettivi e programmi riguardanti l’organizzazione e l’attività dell’ente e verificando la conformità dei risultati dell’attività e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad esempio, nelle associazioni riconosciute l’organo di indirizzo è l’assemblea dei soci.
In alternativa, il requisito relativo alla designazione o nomina pubblica di tutti i componenti è valutato con riferimento agli organi di amministrazione - competenti all’adozione dei principali atti di gestione - quali ad esempio gli amministratori o il presidente o il direttore, in base agli accordi degli associati.
Parole chiave: anticorruzione - ambito soggettivo - associazioni - fondazioni - enti diritto privato - componenti organi amministrazione o indirizzo - designazione - nomina
Fonti: l. 190/2012 - art. 2-bis, co. 2, lett. c) d.lgs. 33/2013 - Delibera ANAC 1134/2017, § 2.2. - Consiglio di Stato, Commissione Speciale, parere n. 1257/2017, § 7.3.4.
No, le società in cui le pubbliche amministrazioni o le società a controllo pubblico detengono partecipazioni non di controllo rientrano tra i soggetti di cui all’art. 2-bis, co. 3 d.lgs. 33/2013 che non sono tenuti ad adottare misure di prevenzione della corruzione ai sensi della legge 190/2012.
Per queste società, in ogni caso, l’adozione di misure di prevenzione della corruzione, nell’ottica di arginamento dei fenomeni corruttivi e di maladministration, è caldamente consigliata.
Parole chiave: anticorruzione - ambito soggettivo - società partecipazione pubblica non di controllo -esclusione
Fonti: l. 190/2012 - art. 2-bis, co. 3 d.lgs. 33/2013 - art. 2, co. 1, lett. n) d.lgs. 175/2016 - Delibera ANAC 1134/2017, § 3.3.1. e 3.3.2. - PNA 2019, § 1.2.
No, gli enti di diritto privato accreditati dal servizio sanitario nazionale non sono assoggettati all’applicazione della normativa di prevenzione della corruzione in quanto rientranti nel novero degli enti di diritto privato di cui all’art. 2-bis, co. 3.
In quanto non previsti dalla legge 190/2012, essi non sono tenuti ad adottare le misure previste dalla medesima legge, né a nominare un RPCT.
Agli enti accreditati con il Servizio sanitario nazionale, la cui natura giuridica è di diritto privato, è in ogni caso raccomandata l’adozione di misure di prevenzione della corruzione in relazione all’attività sanitaria svolta.
Oltre ai controlli ordinari sui requisiti necessari per l’accreditamento, l’Autorità ha raccomandato alle Regioni la definizione di un piano di controlli concomitanti da rendere oggetto di misura di prevenzione ulteriore all’interno dei PTCPT, ove siano indicati, tra l’altro, il numero minimo dei controlli che, a campione e senza preavviso, si intendono effettuare; i criteri di scelta delle strutture da sottoporre a controllo; le modalità di conduzione dei controlli, ad esempio con riferimento alla periodicità (almeno annuale) e alla composizione dei team ispettivi.
Parole chiave: anticorruzione – ambito soggettivo – enti diritto privato accreditati servizio sanitario nazionale
Fonti: l. 190/2012, art. 2-bis, co. 3, d.lgs. 33/2013 – art. 8-quater, d.lgs. 502/1992 – Delibera ANAC 1134/2017, § 3.4.1 –Aggiornamento 2015 al PNA, parte II § 1.2. e PNA 2016, Parte speciale VII-Sanità, § 2. - PNA 2019, § 1.2.
Ove mantengano la personalità di diritto pubblico, le aziende per i servizi alla persona, derivanti dalla trasformazione degli Istituti pubblici di assistenza e beneficenza-ex IPAB, sono tenute all’applicazione della normativa di prevenzione della corruzione in quanto equiparabili alle ppaa.
Ove invece le ASP abbiano optato per la trasformazione in ente di diritto privato:
a) se svolgono attività socio-assistenziali in regime di autorizzazione, sono escluse dall’applicazione della disciplina di prevenzione della corruzione (oltre che della trasparenza) perché l’attività da essi svolta non è di pubblico interesse;
b) se svolgono attività socio-assistenziali in regime di accreditamento, non sono tenute alla disciplina di prevenzione della corruzione in quanto soggetti ricompresi nel novero degli enti di cui all’art. 2 bis, co. 3 cui la l. 190/2012, ma solo alla normativa sulla trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013, data comunque la rilevanza pubblicistica dei servizi svolti in nome e per conto del SSN.
Resta fermo che tali enti possono comunque decidere autonomamente di adottare le più opportune misure di prevenzione della corruzione ex lege 190/2012 al proprio interno.
Parole chiave: anticorruzione – ambito soggettivo – aziende servizi persona – natura diritto pubblico – natura diritto privato - ex IPAB – attività di pubblico interesse - esclusioni
Fonti: art. 2-bis, co. 3 d.lgs. 33/2013 - art. 10 l. 328/2000, - artt. 2 e 16 d.lgs. 207/2001, artt. 8-bis- 8quater d.lgs. 502/1992 - Delibera ANAC 1134/2017, § 3.4.3. – Consiglio di Stato, Commissione Speciale, parere 1257/2017, punto 11.
No, le fondazioni bancarie sono da ritenersi escluse dall’ambito di applicazione della normativa di prevenzione della corruzione. Esse svolgono un’attività che non appare riconducibile alla definizione di attività di pubblico interesse ma di mera utilità sociale che rientra, invece, tra le attività svolte in piena autonomia privata da soggetti privati.
Alcuni obblighi in materia di prevenzione della corruzione per le fondazioni bancarie sono stati previsti in sede di accordo tra l’amministrazione vigilante (Ministero dell’economia e delle finanze) e l’associazione di categoria. In particolare, la garanzia di professionalità, competenza e autorevolezza delle nomine interne, affinchè esse siano funzionali a salvaguardare l'indipendenza e la terzietà degli Enti, e alcune previsioni in termini di incompatibilità e ineleggibilità.
Parole chiave: anticorruzione – ambito soggettivo – fondazioni bancarie – attività utilità sociale.
Fonti: l. 190/2012 - d.lgs. 33/2013, art. 2-bis, c. 3 – d.lgs. 153/1999, art. 2 - Delibera ANAC 1134/2017, § 3.4.1. e 3.4.3. – Protocollo d’intesa tra Ministero dell’economia e delle finanze e Associazione Fondazioni bancarie e Casse di risparmio spa del 22 aprile 2015, artt. 8 e 10 - Consiglio di Stato, Commissione Speciale, parere 1257/2017, punto 11 - PNA 2019, § 1.2.
No, i fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, in quanto ricompresi nel novero degli enti di cui al co. 3 dell’art. 2 bis del d.lgs. 33/2013, non sono tenuti all’applicazione della normativa di prevenzione della corruzione di cui alla l. 190/2012.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, nella qualifica di ente vigilante, autorizza l’attività dei Fondi ed esercita la vigilanza ed il monitoraggio sulla gestione degli stessi, potendo disporne la sospensione dell’operatività o il commissariamento in caso di irregolarità o di inadempimenti. E’ previsto, altresì, che il Ministero vigilante effettui una valutazione dei risultati conseguiti dai Fondi entro tre anni dall’entrata a regime degli stessi.
Parole chiave: anticorruzione – ambito soggettivo – fondi paritetici interprofessionali - formazione continua.
Fonti: l. 190/2012 - art. 2-bis, co. 3 d.lgs. 33/2013 – art. 118 l. 388/2000 - Delibera ANAC 1134/2017 § 3.4.1. e 3.4.3. - Parere ANAC sulla normativa del 15 gennaio 2016 - PNA 2019, § 1.2.
La legge n. 168/2017 ha superato l’originaria qualificazione di enti pubblici non economici delle Università agrarie e associazioni agrarie, comunque denominati. Poiché tali enti hanno oggi personalità giuridica di diritto privato, ove in possesso dei requisiti di cui all’art. 2-bis, co. 2, del d.lgs. 33/2013, esse sono tenute all’applicazione della normativa di prevenzione della corruzione.
Parole chiave: anticorruzione - ambito soggettivo - università e associazioni agrarie.
Fonti: l. 190/2012 - art. 2-bis, co. 2 e 3 d.lgs. 33/2013 – l. 168/2017 - Comunicato del Presidente ANAC 30 ottobre 2019 - Delibera ANAC 1134/2017 - PNA 2019, § 1.2.
2. Incompatibilità generali
La nomina di un assessore, genitore di un consigliere comunale, a prescindere da ragioni di opportunità, non determina un potenziale conflitto di interessi ai sensi di cui all’art. 1, co. 42, della legge n. 190 del 2012.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – incompatibilità – parentela – enti locali – art. 1, co. 42, l. n. 190/2012.
Anche se la sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione non può essere considerata sentenza di condanna, con la conseguenza che non ricorrono le condizioni per l’applicazione dell’art. co. 46, co. 1 della legge n. 190 del 2012, ciò non impedisce che le precedenti condanne, venute meno per intervenuta prescrizione, assumano rilievo, nella valutazione complessiva delle ragioni di opportunità e cautela, per l’affidamento di particolari compiti, stante comunque l’assenza di una assoluta incompatibilità.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – incompatibilità – sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione – art. 1, co. 46, l. n. 190/2012 – delibera n. 14/2013.
L’avvocato comunale può partecipare all’ufficio dei controlli interni e all’ufficio del responsabile della prevenzione della corruzione, non sussistendo ipotesi di incompatibilità.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – incompatibilità – l. n. 190/2012 – avvocato comunale.
L’art. 35 bis del d.lgs. n. 165 del 2001, introdotto dall’art. 1, co. 46, della l. n. 190 del 2012, si applica anche ad incarichi conferiti anteriormente all’entrata in vigore della citata legge qualora l’incarico dirigenziale comporti l’espletamento di funzioni e poteri che si protraggono nel tempo.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – incompatibilità – art. 35 bis, d.lgs. n. 165/2001 – art. 1, co. 46, della l. n. 190/2012 – efficacia retroattiva.
L’art. 53, co. 16 ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, introdotto dall’art. 1, co. 42 e 43, della legge n. 190 del 2012, non si applica nei confronti dei dipendenti assunti prima dell’entrata in vigore della citata legge, ferma restando l’opportunità che il dipendente si astenga dal rappresentare gli interessi del nuovo datore di lavoro presso l’ufficio dell’amministrazione di provenienza.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – incompatibilità – l. n. 190/2012 – art. 53, co. 16 ter, d.lgs. n. 165/2001.
L’Autorità è competente ad esprimere pareri facoltativi in materia di autorizzazioni di cui all’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, e successive modificazioni, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali, come previsto dall’art. 1, co. 2, lett. e) della l. n. 190/2012, solo in relazione a fattispecie concrete.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – incompatibilità – l. n. 190/2012 – art. 53, d.lgs. n. 165/2001 – competenza dell’Autorità.
3. Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)
Il PTPCT è il documento di natura “programmatoria” con cui ogni amministrazione o ente individua il proprio grado di esposizione al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi (cioè le misure) volti a prevenire il rischio.
L’individuazione e la conseguente programmazione di misure per la prevenzione della corruzione rappresentano la parte fondamentale del PTPCT.
A tal riguardo spetta alle amministrazioni valutare e gestire il rischio corruttivo, secondo una metodologia che comprende l’analisi del contesto (interno ed esterno), la valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione del rischio) ed il trattamento del rischio (identificazione e programmazione delle misure di prevenzione).
In assenza di un’adeguata analisi propedeutica, l’attività di identificazione e progettazione delle misure di prevenzione nel PTPCT può, infatti, rivelarsi inadeguata.
L’Autorità, attraverso la predisposizione del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), fornisce linee guida e indirizzi operativi alle pubbliche amministrazioni ed agli altri soggetti tenuti al rispetto della normativa in materia di prevenzione della corruzione, per coadiuvarli nella redazione dei propri PTPCT.
Parole chiave: anticorruzione - PTPCT
Fonte: art. 1, co. 5, l. 190/2012 - PNA 2019, Parte II, § 1. – Allegato 1 al PNA 2019, § 5 – Comunicato del Presidente del 16 marzo 2018.
Il RPCT è il soggetto titolare del potere di predisposizione e di proposta del PTPCT all’organo di indirizzo. A tal fine è opportuno che il RPCT partecipi alla riunione dell’organo di indirizzo, sia in sede di prima valutazione sia in sede di approvazione del PTPCT, al fine di verificare adeguatamente i contenuti e le implicazioni attuative.
In ogni caso la predisposizione del PTPCT deve avvenire con il coinvolgimento dell’intera struttura organizzativa (organo di indirizzo, titolari degli uffici di diretta collaborazione, titolari di incarichi amministrativi di vertice, responsabili degli uffici e stakeholders), avendo, quest’ultima, una conoscenza approfondita delle attività svolte, dei processi decisionali (siano o meno procedimenti amministrativi) dell’amministrazione e dei relativi profili di rischio coinvolti.
Parole chiave: anticorruzione - predisposizione del PTPCT - RPCT - struttura organizzativa
Fonte: art. 1, co. 8, l. 190/2012 - PNA 2019, Parte IV, § 3., § 7. e allegato 1
Il PTPCT è adottato dall’organo di indirizzo, su proposta del RPCT.
Parole chiave: anticorruzione - adozione del PTPCT - organo di indirizzo
Fonte: art. 1, co. 8, l. 190/2012 - PNA 2019, Parte II, § 5.
L'art. 1, co. 8 della legge 190/2012 vieta che l’attività di elaborazione del PTPCT sia affidata a soggetti estranei all'amministrazione.
In tal senso sono anche da escludere contributi di ogni genere all’attività di redazione del PTPCT forniti da soggetti esterni all’amministrazione nonché affidamenti di incarichi di consulenza comunque considerati.
Parole chiave: anticorruzione – elaborazione del PTPCT – soggetti estranei - incarichi di consulenza
Fonte: art. 1, co. 8, l. 190/2012 – art. 2 l. 190/2012, “clausola di invarianza finanziaria” – PNA 2019, Parte II, § 4. e Parte IV, § 3, - Comunicato del Presidente dell’Autorità del 27 novembre 2019 recante: “Chiarimenti in merito all’uso della Piattaforma di acquisizione dei Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza”
Ai fini della predisposizione del PTPCT è raccomandato alle amministrazioni di realizzare forme di consultazione, da strutturare e pubblicizzare adeguatamente, volte a sollecitare la società civile e i soggetti portatori di interessi a formulare proposte da valutare in sede di elaborazione del PTPCT.
Parole chiave: anticorruzione - elaborazione del PTPCT - società civile - portatori di interesse
Fonte: PNA 2019, Parte II, § 4.
Il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della trasparenza, contenente la programmazione delle misure di prevenzione della corruzione da attuare nel triennio successivo deve essere adottato entro il 31 gennaio di ogni anno.
Parole chiave: anticorruzione - adozione del PTPCT - 31 gennaio di ogni anno
Fonte: art. 1, co. 8, l. 190/2012 - PNA 2019, Parte II, § 1.
Si, esso deve essere pubblicato in formato aperto (ad esempio HTML o PDF/A) sul sito istituzionale di un'amministrazione o ente nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Altri contenuti-Prevenzione della corruzione". A tale sotto-sezione si può rinviare tramite link dalla sotto-sezione di primo livello "Disposizioni generali". I PTPCT e le loro modifiche devono rimanere pubblicati sul sito unitamente a quelli degli anni precedenti.
Parole chiave: anticorruzione - pubblicazione del PTPCT - Amministrazione trasparente - Altri contenuti - Prevenzione della corruzione - link - Disposizioni generali Fonte: art. 10, co. 8 d.lgs. 33/2013 - PNA 2019, Parte II, § 6.
Il PTPCT deve contenere una sezione dedicata alla trasparenza, impostata come atto fondamentale, con il quale sono organizzati i flussi informativi necessari a garantire l’individuazione, l’elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati.
Parole chiave: anticorruzione - PTPCT - sezione Trasparenza
Fonte: l. 190/2012 - art. 10, co. 1 d.lgs. 33/2013 - d.lgs. 97/2016, art. 10 - PNA 2019, Parte III, § 4.3
Nella sezione trasparenza del PTPCT devono essere indicati i nominativi dei responsabili dell’individuazione, elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati ai sensi del d.lgs. 33/2013.
È in ogni caso consentita la possibilità di indicare, in luogo del nominativo, il responsabile in termini di posizione ricoperta nell’organizzazione, purché il nominativo associato alla posizione sia chiaramente individuabile all’interno dell’organigramma dell’ente
Ove invece nella sezione trasparenza del PTPCT manchi del tutto l’indicazione dei nominativi dei soggetti e/o uffici responsabili della pubblicazione di tali dati, tale responsabilità grava sul RPCT.
Nella sezione, è opportuno che ogni amministrazione definisca, in relazione alla periodicità dell’aggiornamento fissato dalle norme, i termini entro i quali prevedere l’effettiva pubblicazione di ciascun dato, nonché le modalità stabilite per la vigilanza ed il monitoraggio sull’attuazione degli obblighi.
Parole chiave: anticorruzione - PTPCT - sezione Trasparenza - soggetti responsabili – periodicità di aggiornamento – termini effettiva pubblicazione dei dati
Fonte: l. 190/2012 - art. 10, co. 1 d.lgs. 33/2013 - PNA 2019, Parte III, § 4.3.
Si, nella sezione trasparenza del PTPCT occorre dar conto anche dei dati che, seppur previsti dalla normativa, non possono essere pubblicati in quanto non pertinenti rispetto alle caratteristiche organizzative o funzionali dell’Amministrazione.
Parole chiave: anticorruzione - PTPCT - sezione Trasparenza - dati non pertinenti
Fonte: l. 190/2012 - art. 10, co. 1 d.lgs. 33/2013 - PNA 2019, Parte III, § 4.3.
Sì, è necessario un coordinamento tra gli obiettivi previsti nel PTPCT e quelli indicati nel Piano della performance.
L’OIV e gli altri soggetti deputati alla valutazione della performance verificano la coerenza tra gli obiettivi previsti nel PTPCT e quelli indicati nel Piano della performance, valutando l’adeguatezza dei relativi indicatori.
Parole chiave: anticorruzione - PTPCT - Piano della performance - OIV
Fonte: art. 1, co. 8 l. 190/2012 - art. 44 d.lgs. 33/2013 - PNA 2019, Parte II § 8.
Sì, è opportuno, anche in termini di ottimizzazione degli strumenti di programmazione, un coordinamento tra gli obiettivi previsti nel PTPCT e quelli indicati nei documenti di programmazione di carattere contabile, tra cui il DUP. È infatti raccomandato agli enti locali che nel DUP siano inseriti gli indirizzi strategici sulla prevenzione della corruzione e sulla promozione della trasparenza ed i relativi indicatori di performance.
Parole chiave: anticorruzione - PTPCT - Piano della performance - documento unico di programmazione (DUP) – enti locali - comuni
Fonte: art. 1, co. 8 l. 190/2012 - d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. – PNA 2016, Approfondimento I di Parte Speciale, § 5.
4. Codici di comportamento
Attesa la genericità della previsione di cui all’art. 4 del d.P.R. n. 62/2013, la questione relativa alla partecipazione a congressi e convegni sponsorizzati da società produttrici di farmaci o materiale sanitario deve comunque essere disciplinata nei codici di comportamento adottati della singola amministrazione.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – codici di comportamento – art. 1, co. 44, l. n. 190/2012 – partecipazione a congressi e convegni.
Ai fini dell’inserimento, previsto dal d.P.R. n. 62 del 2013, di apposite clausole di risoluzione o decadenza del rapporto con soggetti esterni in caso di violazione degli obblighi di condotta di cui ai Codici di comportamento, è possibile graduare, sino alla risoluzione contrattuale, le conseguenze di un comportamento lesivo dei detti obblighi. L’Autorità ritiene, altresì, che tali clausole devono essere inserite anche nei contratti stipulati ai sensi del d.lgs. n. 163/2006 (c.d. “Codice dei contratti pubblici”).
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – codici di comportamento – art. 1, co. 44, l. n. 190/2012 – clausole di risoluzione o decadenza del rapporto con soggetti esterni.
Ciascun comune deve adottare con propria deliberazione il codice di comportamento dei dipendenti, fermo restando che potranno essere operate forme di coordinamento per quanto riguarda i servizi gestiti in comune.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – codici di comportamento – art. 1, co. 44, l. n. 190/2012 – unione di comuni.
5. Rotazione straordinaria
La rotazione del personale c.d. straordinaria è stata prevista dal d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, c.d. Testo Unico sul pubblico impiego, all’art. 16, comma 1, lettera l-quater. La citata disposizione stabilisce l’obbligo per l’amministrazione di disporre, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.
Si tratta di una misura di natura non sanzionatoria dal carattere cautelare, tesa a garantire che nell’area ove si sono verificati i fatti oggetto del procedimento penale o disciplinare siano attivate idonee misure al fine di tutelare l’immagine di imparzialità dell’amministrazione.
Parole chiave: Anticorruzione – rotazione straordinaria – art. 16, co. 1, lett. 1-quater, del d.lgs. 165/2001 – inquadramento
Fonte: PNA 2019-2021 – Delibera ANAC n. 215 del 2019
La rotazione c.d. “straordinaria” è prevista dal d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, c.d. Testo Unico sul pubblico impiego (art. 16, comma 1, lettera l-quater) come misura di carattere successivo al verificarsi di fenomeni illeciti. La citata norma prevede, infatti, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.
La rotazione c.d. “ordinaria” del personale, invece, è una delle misure organizzativa che le Amministrazioni hanno a disposizione in materia di prevenzione della corruzione. È stata introdotta dall’art. 1, comma 5, lettera b), della legge 190/2012 che prevede la rotazione di dirigenti e funzionari che operano in settori particolarmente esposti alla corruzione. Il fine è quello di evitare, in via preventiva, il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa.
Parole chiave: Anticorruzione – rotazione ordinaria e rotazione straordinaria distinzioni
Fonte: – art. 1, co. 5, lettera b), l. 190/2012; art. 16, co. 1, lett. 1-quater, del d.lgs. 165/2001 – PNA 2019-2021 – Delibera ANAC n. 215 del 2019
La misura della rotazione straordinaria si applica, secondo quanto disposto dall’art. 16, co. 1, lett. 1-quater, del d.lgs. 165/2001 alle Amministrazioni dello Stato, ma è applicabile a tutte le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001, in virtù di quanto previsto all’art. 27 del medesimo decreto legislativo.
Parole chiave: Anticorruzione – rotazione straordinaria –ambito soggettivo – amministrazioni
Fonte: art. 16, co. 1, lett. 1-quater, del d.lgs. 165/2001 - art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001 - PNA 2019-2021 – Delibera ANAC n. 215 del 2019
La misura della rotazione straordinaria riguarda tutti coloro che abbiano un rapporto di lavoro con l’amministrazione, ovvero dipendenti e dirigenti, interni ed esterni, con contratto a tempo indeterminato o determinato, dirigenti non generali e dirigenti generali.
Parole chiave: Anticorruzione – rotazione straordinaria –ambito soggettivo – dipendenti
Fonte: art. 16, co. 1, lett. 1-quater, del d.lgs. 165/2001 – PNA 2019-2021 - Delibera n. 215/2019.
Il provvedimento dell’amministrazione, adeguatamente motivato, deve stabilire se la condotta corruttiva imputata può pregiudicare l’immagine di imparzialità dell’amministrazione e, eventualmente, disporre lo spostamento del dipendente a diverso ufficio.
Esso riguarda, quindi, in primo luogo la valutazione dell’an e in secondo luogo la scelta dell’ufficio cui il dipendente viene destinato.
Parole chiave: Anticorruzione – rotazione straordinaria– ambito oggettivo
Fonte: – art. 16, co. 1, lett. 1-quater, del d.lgs. 165/2001- PNA 2019-2021 - Delibera n. 215/2019.
Nel momento in cui l’amministrazione viene a conoscenza dell’avvio di un procedimento penale nei confronti di un proprio dipendente per i reati previsti dagli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale l’Amministrazione è obbligata ad adottare il provvedimento di rotazione straordinaria.
In simili casi l’elemento di particolare rilevanza da considerare è quello della motivazione adeguata del provvedimento con cui viene valutata la condotta del dipendente ed eventualmente disposto lo spostamento.
Il provvedimento può anche non disporre la rotazione, ma l’ordinamento raggiunge lo scopo di indurre l’amministrazione ad una valutazione trasparente, collegata all’esigenza di tutelare la propria immagine di imparzialità.
Parole chiave: Anticorruzione – rotazione straordinaria– ambito oggettivo.
Fonte: – art. 16, co. 1, lett. 1-quater, del d.lgs. 165/2001 - PNA 2019-2021 - Delibera n. 215/2019
L’espressione “avvio del procedimento penale o disciplinare per condotte di natura corruttiva” di cui all’art. 16, co. 1, lett. l-quater del d.lgs. 165/2001, si intende riferita al momento in cui il soggetto viene iscritto nel registro delle notizie di reato di cui all’art. 335 c.p.p.
Ciò in quanto è proprio con quell’atto che inizia un procedimento penale.
Parole chiave: Anticorruzione – rotazione straordinaria – applicazione – avvio procedimento penale
Fonte: art. 16, co. 1, lett. 1-quater, del d.lgs. 165/2001 - PNA 2019-2021 - Delibera n. 215/2019.
L’avvio del procedimento penale riguarda un momento del procedimento che non ha evidenza pubblica (in quanto l’accesso al registro di cui all’art. 335 c.p.p. è concesso ai soli soggetti ex lege legittimati). Pertanto, l’amministrazione potrà venire a conoscenza dell’avvio del procedimento penale nei confronti di un proprio dipendente in qualsiasi modo. Ad esempio, attraverso fonti aperte (notizie rese pubbliche dai media) o anche dalla comunicazione del dipendente che ne abbia avuto cognizione o per avere richiesto informazioni sulla iscrizione ex art. 335 c.p.p. o per essere stato destinatario di provvedimenti che contengono la notizia medesima (ad esempio, notifica di un’informazione di garanzia, di un decreto di perquisizione, di una richiesta di proroga delle indagini, di una richiesta di incidente probatorio, etc.).
È opportuno che le amministrazioni introducano, nei codici di comportamento, il dovere per il dipendente di informare immediatamente l’amministrazione dell’avvio del procedimento penale.
Parole chiave: Anticorruzione – rotazione straordinaria –ambito oggettivo.
Fonte: art. 16, co. 1, lett. 1-quater, del d.lgs. 165/2001– PNA 2019-2021 - Delibera n. 215/2019
La norma che disciplina la misura (art. 16, co. 1, lett. 1-quater, del d.lgs. 165/200) non specifica i reati presupposto rilevanti per la sua applicazione, e si riferisce genericamente a “condotte di natura corruttiva”.
Ai fini dell’individuazione di tali condotte è necessario rinviare, innanzitutto, all’art. 7 della legge n. 69 del 2015 che riguarda l’informazione sull'esercizio dell'azione penale per fatti di corruzione, da parte del Pubblico Ministero al Presidente dell’Autorità. In tale norma sono individuati i delitti previsti dagli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale. Al ricorrere di tali reati l’Amministrazione è obbligata all’adozione di un provvedimento motivato con il quale viene valutata la condotta “corruttiva” del dipendente ed eventualmente disposta la rotazione straordinaria.
L’adozione del provvedimento sulla rotazione è invece facoltativa nel caso di procedimenti penali avviati per gli altri reati contro la p.a. di cui al Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale, rilevanti ai fini delle inconferibilità ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 39 del 2013, all’art. 35-bis del d.lgs. n. 165/2001 e al d.lgs. n. 235 del 2012.
Parole chiave: Anticorruzione – rotazione straordinaria applicazione - reati presupposto.
Fonte: – art. 16, co. 1, lett. 1-quater, del d.lgs. 165/2001 – PNA 2019-2021 - Delibera n. 215/2019.
Sono quelli avviati dall’amministrazione per comportamenti che possono integrare fattispecie di natura corruttiva considerate nei reati presupposto all’applicazione della misura, elencati all’art. 7 della legge n. 69 del 2015.
Nelle more dell’accertamento in sede disciplinare, tali fatti rilevano per la loro attitudine a compromettere l’immagine di imparzialità dell’amministrazione e giustificano il trasferimento, naturalmente temporaneo, ad altro ufficio.
Parole chiave: Anticorruzione – rotazione straordinaria – ambito oggettivo – procedimento disciplinare.
Fonte: art. 16, co. 1, lett. 1-quater, del d.lgs. 165/2001 – PNA 2019-2021 - Delibera n. 215/2019
In assenza di una precisa disposizione di legge, le amministrazioni in sede di regolamento sull’organizzazione degli uffici o di regolamento del personale, possono disciplinare il provvedimento e chiarire la durata della sua efficacia. Comunque, l’amministrazione provvede caso per caso, adeguatamente motivando sulla durata della misura.
Parole chiave: Anticorruzione – rotazione straordinaria– efficacia del provvedimento.
Fonte: art. 16, co. 1, lett. 1-quater, del d.lgs. 165/2001- PNA 2019-2021 - Delibera n. 215/2019.
Nelle amministrazioni statali l’adozione del provvedimento di rotazione straordinaria spetta ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali o, per analogia, ai responsabili degli uffici “complessi”.
Nel caso in cui il provvedimento di rotazione interessi i Direttori generali o comunque i responsabili di uffici complessi, sarà l’organo di vertice che ha conferito l’incarico a stabilire in relazione ai fatti di natura corruttiva per i quali il procedimento è stato avviato se confermare o meno il rapporto fiduciario.
Parole chiave: Anticorruzione – rotazione straordinaria Amministrazioni statali - soggetto competente.
Fonte: – art. 16, co. 1, lett. 1-quater, del d.lgs. 165/2001– PNA 2019-2021 - Delibera n. 215/2019.
Negli enti locali l’adozione del provvedimento di rotazione straordinaria spetta ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali ove presenti o al Segretario Comunale/Provinciale laddove il Sindaco/Presidente della Provincia ha conferito a quest’ultimo dette funzioni in base all’art. 108, d.lgs. 267 del 18 agosto 2000.Nel caso in cui il provvedimento di rotazione interessi il Direttore generale sarà il Sindaco/Presidente della provincia che ha conferito l’incarico a valutare, in relazione ai fatti di natura corruttiva per i quali il procedimento è stato avviato, se confermare o meno il rapporto fiduciario.
Parimenti è rimessa al Sindaco/Presidente della Provincia valutare il permanere o meno del rapporto fiduciario nel caso in cui la condotta di natura corruttiva interessi il Segretario comunale/provinciale.
Negli enti di ridotte dimensioni, privi di dirigenti e di direttore generale, le cui funzioni rimangono in capo all’Organo di indirizzo politico, l’adozione del provvedimento di “rotazione straordinaria” spetta a quest’ultimo.
Parole chiave: Anticorruzione – rotazione straordinaria – Enti locali -soggetto competente.
Fonte: art. 16, co. 1, lett. 1-quater, del d.lgs. 165/2001–PNA 2019-2021 - Delibera n. 215/2019.
6. Formazione
La formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza è prevista da specifiche disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012, n. 190 (art. 1, co. 9, lett. b) e c)). Ne discende che la formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche inerenti al rischio corruttivo è una misura di prevenzione della corruzione da disciplinare e programmare adeguatamente nell’ambito del PTPCT.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – formazione – misura generale.
Fonte: – art. 1, co. 9, lett. b) e c) l. 190/2012- PNA 2019-2021.
Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali i percorsi formativi sono predisposti dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione (SNA) con cadenza periodica e d’intesa con le amministrazioni (art. 1, co. 11, l. 190/2012).
Le amministrazioni centrali, in base a quanto previsto dal co. 5, lett. b), dell’art. 1, della l. 190/2012, definiscono e trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.
I RPCT degli altri enti, i cui obblighi sulla formazione discendono dall’art. 1, co. 8 della l. 190/2012, sono tenuti a definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – formazione - soggetti preposti.
Fonte: art. 1, co. 5, lett. b) e co. 8, l. 190/2012 - PNA 2019-2021.
La legge 190 del 2012, all’art. 1, co. 9, lett. b) e c), stabilisce che la formazione in materia di anticorruzione e trasparenza deve essere rivolta innanzitutto ai dipendenti pubblici chiamati ad operare nei settori in cui è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione.
L’amministrazione è quindi tenuta, per legge, a programmare una formazione specifica e mirata per il RPCT, i dirigenti e tutto il personale operante nelle aree di rischio, sulla base del PTPCT adottato.
Ciò non toglie che anche il resto del personale sia progressivamente coinvolto in questo tipo di formazione.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – formazione –soggetti coinvolti – aree a rischio.
Fonte: art. 1, co. 9, lett. b) e c) l. 190/2012 - PNA 2019-2021.
È auspicabile che l’amministrazione preveda anche una formazione di tipo generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all’aggiornamento delle competenze e dei comportamenti in materia di etica e della legalità.
L’ideale sarebbe definire iniziative formative differenziate, per contenuti e livello di approfondimento, in relazione ai diversi ruoli che i dipendenti svolgono e in relazione alle aree, di rischio o meno, in cui operano.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – formazione soggetti coinvolti – aree non di rischio.
Fonte: – art. 1, co. 9, lett. b) e c) l. 190/2012 - PNA 2019-2021.
È opportuno che gli interventi formativi siano basati su casi concreti e finalizzati a fornire ai destinatari strumenti decisionali in grado di porli nella condizione di affrontare i casi critici e i problemi etici che incontrano in specifici contesti e di riconoscere e gestire i conflitti di interessi così come situazioni lavorative problematiche che possono dar luogo all’attivazione di misure di prevenzione della corruzione. L’esame di casi concreti, infatti, calati nel contesto delle diverse amministrazioni, favorisce la crescita di competenze tecniche e comportamentali dei dipendenti pubblici in materia di prevenzione della corruzione.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – formazione –approccio formativo.
Fonte: art. 1, co. 9, lett. b) e c) l. 190/2012 – PNA 2019-2021.
Le amministrazioni possono stipulare accordi per favorire un unico programma di formazione in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Si auspica, in tal senso, la stipula di accordi tra enti locali.
Per le amministrazioni centrali si auspica la promozione di attività di formazione sul territorio anche attraverso le proprie strutture periferiche.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – formazione –accordi tra enti.
Fonte: art. 1, co. 9, lett. b) e c) l. 190/2012 – PNA 2019-2021.
7. Rotazione ordinaria del personale
La rotazione c.d. “ordinaria” del personale all’interno delle pubbliche amministrazioni, nelle aree a più elevato rischio di corruzione, è una delle misure organizzative generali che le Amministrazioni hanno a disposizione in materia di prevenzione della corruzione. É stata introdotta dall’art. 1, co. 5, lett. b) della l. 190/2012 con il fine di limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione.
La ratio alla base della norma è quella di evitare che un soggetto sfrutti una posizione di potere o una conoscenza acquisita per ottenere un vantaggio illecito.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione –rotazione ordinaria del personale – misura generale preventiva.
Fonte: l. 190/2012, art. 1, co.5 lett. b) –Allegato 2 al PNA 2019-2021.
La rotazione c.d. “ordinaria” del personale è una delle misure organizzative che le Amministrazioni hanno a disposizione in materia di prevenzione della corruzione. È stata introdotta dall’art. 1, comma 5, lettera b), della legge 190/2012. La richiamata disposizione ha previsto la rotazione di dirigenti e funzionari che operano in settori particolarmente esposti alla corruzione. Il fine è quello di evitare, in via preventiva, il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa.
La rotazione c.d. “straordinaria” nasce invece come misura di carattere successivo al verificarsi di fenomeni illeciti, di natura non sanzionatoria dal carattere eventuale e cautelare. Essa è prevista dal d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, c.d. Testo Unico sul pubblico impiego (art. 16, comma 1, lettera l-quater) che prevede la valutazione dell’Amministrazione in merito alla rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva, con il fine di tutelare l’immagine di imparzialità dell’Amministrazione.
Parole chiave: Anticorruzione – rotazione ordinaria e rotazione straordinaria –distinzioni.
Fonte: art. 1, co. 5, lettera b), l. 190/2012 - art. 16, co. 1, lett. 1-quater, del d.lgs. 165/2001 –PNA 2019-2021 – Delibera ANAC n. 215 del 2019.
Sono tenuti ad attuare la misura della rotazione ordinaria le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001.
L’ANAC ha valutato opportuno che le amministrazioni controllanti e vigilanti promuovano l’adozione di misure di rotazione anche per gli enti di diritto privato a controllo pubblico e gli enti pubblici economici, anche se non tenuti per legge all’applicazione della misura.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – rotazione del personale ––. ambito di applicazione – amministrazioni e altri enti.
Fonte art. 1 l. 190/2012 co 4 lett. e) e co. 5 lett. b)- Allegato 2 al PNA 2019-2021.
Tenuto anche conto della finalità sostanziale della misura e dello scopo della norma, l’ambito soggettivo è riferito a tutti i pubblici dipendenti, sia dirigenti che non dirigenti.
Quanto ai dirigenti, specialmente quelli operanti nelle aree a più elevato rischio corruttivo, l’istituto della rotazione dovrebbe essere una prassi “fisiologica”. La rotazione è applicabile anche ai titolari di posizione organizzativa, nei casi in cui nell’Amministrazione il personale dirigenziale sia carente o del tutto assente.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – rotazione del personale –) – ambito di applicazione – dipendenti.
Fonte: art. 1, l. 190/2012, co 4, lett. e) e co.5 lett. b - Allegato 2 al PNA 2019-2021.
L’applicazione della misura della rotazione ordinaria è rimessa all’autonoma programmazione dell’amministrazioni, anche nel caso di Comuni di ridotte dimensioni.
L’Autorità ha valutato opportuno consentire ad ogni amministrazione di adattare l’applicazione della misura alla concreta situazione dell’organizzazione dei propri uffici.
Ove non sia possibile applicare la misura, per carenza di personale, o per professionalità con elevato contenuto tecnico, i Comuni di ridotte dimensioni devono motivare adeguatamente nel PTPCT le ragioni della mancata applicazione dell’istituto adottano e sono tenuti ad adottare scelte organizzative o altre misure di natura preventiva che producano effetti analoghi alla rotazione quali, a titolo esemplificativo, modalità operative che favoriscano una maggiore compartecipazione del personale alle attività del proprio ufficio, o meccanismi di condivisione tra più soggetti delle fasi procedimentali.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione –rotazione del personale –– – comuni di ridotte dimensioni.
Fonte: art. 1, l. 190/2012, co 4 lett. e) e co.5 lett. b) - Allegato 2 al PNA 2019-2021.
I dipendenti che ricoprono il ruolo di dirigente sindacale sono soggetti all’applicabilità della misura della rotazione ordinaria.
Se la rotazione di tale personale è realizzata tra sedi di lavoro differenti, va attuata la preventiva informativa sindacale da indirizzare all’organizzazione sindacale con lo scopo di consentire a quest’ultima di formulare in tempi brevi osservazioni e proposte in ragione dei singoli casi e sulla base dell’identificazione in via preventiva dei criteri di rotazione. Ciò non comporta un’apertura di una fase di negoziazione in materia.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione –rotazione del personale –ambito soggettivo di applicazione – dirigenti sindacali.
Fonte: art. 1 l. 190/2012 co 4 lett. e) e co.5 lett. b) – Allegato 2 al PNA 2019-2021.
L’applicazione della misura della rotazione ordinaria è strettamente connessa a vincoli di natura soggettiva e a vincoli di natura oggettiva.
Costituiscono vincoli di natura soggettiva i diritti individuali dei dipendenti, ad esempio il permesso di assistere un familiare con disabilità e il permesso di assistere figli minori.
I vincoli di natura oggettiva sono invece connessi all’esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità dell’azione amministrativa e di garantire la qualità delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento di talune attività specifiche, con particolare riguardo a quelle con elevato contenuto tecnico.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – rotazione del personale–vincoli alla rotazione.
Fonte: Allegato 2 al PNA 2019-2021.
Non sempre la rotazione ordinaria è misura che si può realizzare, specie all’interno di amministrazioni di piccole dimensioni, dove dovranno essere però previste misure alternative con effetti analoghi alla rotazione.
Tra i condizionamenti all’applicazione della rotazione vi può essere quello della cosiddetta infungibilità derivante dall’appartenenza a categorie o professionalità specifiche, anche tenuto conto di ordinamenti peculiari di settore o di particolari requisiti di reclutamento.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – rotazione del personale –impossibilità di applicazione – misure alternative.
Fonte: art. 1, l. 190/2012, co 4, lett. e) e co.5 lett. b) – Allegato 2 al PNA 2019-2021.
L’infungibilità delle professionalità riguarda il possesso, da parte del dipendente, di una determinata competenza e una specifica qualifica professionale necessarie per poter prestare la propria attività lavorativa.
Sussistono alcune ipotesi in cui è la stessa legge che stabilisce espressamente la specifica qualifica professionale che devono possedere alcuni soggetti che lavorano in determinati uffici, qualifica direttamente correlata alle funzioni attribuite a detti uffici. Ciò avviene di norma nei casi in cui lo svolgimento di una prestazione è direttamente correlato al possesso di un’abilitazione professionale e all’iscrizione nel relativo albo.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – rotazione –. professionalità infungibili.
Fonte : art. 1, l. 190/2012, co 4, lett. e) e co.5 lett. b) –Allegato 2 al PNA 2019-2021.
Nel caso in cui si tratti di categorie professionali omogenee non si può invocare il concetto di infungibilità.
Con riguardo alla dirigenza, ai fini dell’applicazione delle misure di rotazione occorre anche fare riferimento alla disciplina sul pubblico impiego (art. 19, d.lgs. 165/2001 e art. 109, d.lgs. 267/2000), compiendo una valutazione in merito al tipo degli incarichi dirigenziali, distinguendo quelli di natura strettamente tecnica da quelli di natura amministrativa. In quanto solo i primi, connotati da specifiche professionalità, non essendo sostituibili con altra professionalità presente nell'ambito della medesima struttura, sono da ritenersi infungibili e pertanto non possono essere sottoposti alla rotazione.
Resta comunque fermo che il criterio rilevante, ai fini dell’applicazione della misura è la valutazione delle attitudini e delle capacità professionali del singolo che l’amministrazione è tenuta ad operare, di volta in volta.
Deve essere altresì sottolineato il ruolo fondamentale della formazione per garantire che sia acquisita dai dipendenti la qualità delle competenze professionali e trasversali necessarie per dare luogo alla rotazione, dal momento che una formazione di buon livello in una pluralità di ambiti operativi contribuisce a rendere il personale più flessibile e impiegabile in diverse attività.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – rotazione –professionalità non infungibili.
Fonte: art. 1 l. 190/2012 co 4 lett. e) e co.5 lett. b) –. Allegato 2 al PNA 2019-2021.
Nei casi in cui non sia possibile realizzare la misura della rotazione ordinaria le amministrazioni sono comunque tenute a programmare altre misure organizzative di prevenzione che sortiscano un effetto analogo a quello della rotazione. Il fine deve essere quello di evitare che il soggetto non sottoposto a rotazione abbia il controllo esclusivo dei processi specie di quelli più esposti al rischio di corruzione.
É necessario, inoltre, che le amministrazioni motivino adeguatamente nel PTPCT le ragioni della mancata applicazione dell’istituto.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione –rotazione del personale –– impossibilità applicazione.
Fonte: art. 1 l. 190/2012 co 4 lett. e) e co. 5 lett. b)- Allegato 2 al PNA 2019-2021.
Laddove non è possibile applicare la misura della rotazione del personale, l’Amministrazione è tenuta a programmare, in luogo della rotazione, altre misure organizzative di prevenzione in relazione allo specifico contesto di riferimento individuandole a seguito dell’analisi e della valutazione del rischio.
Tra le indicazioni fornite dall’Autorità vi è quella di rafforzare le misure di trasparenza – anche prevedendo la pubblicazione di dati ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria – in relazione al processo rispetto al quale non è stata disposta la rotazione e di mettere in atto meccanismi di condivisione delle fasi procedimentali e di valutazione al fine di evitare la concentrazione di più mansioni e responsabilità in capo ad un unico soggetto.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – rotazione del personale –– misure alternative.
Fonte: art. 1 l. 190/2012 co 4 lett. e) e co.5 lett. b) - Allegato 2 al PNA 2019-2021.
Per l’attuazione della misura è necessario che l’amministrazione nel proprio PTPCT chiarisca i criteri, individui la fonte di disciplina e sviluppi un’adeguata programmazione della rotazione.
Il PTPCT può rinviare la disciplina della rotazione a ulteriori atti organizzativi, chiarendo sempre qual è l’atto a cui si rinvia. A tal fine possono essere utili i regolamenti di organizzazione sul personale o altri provvedimenti di carattere generale già adottati.
Nel programmare la misura, l’Amministrazione deve tener conto di alcuni criteri quali la periodicità con la quale intende attuare la rotazione; l’individuazione degli uffici da sottoporre a rotazione; le caratteristiche, funzionali o territoriali, con le quali si intende attuare la misura nonché del criterio della gradualità. Con riferimento a quest’ultimo devono essere considerate in via prioritaria le aree a maggior rischio corruttivo per poi considerare progressivamente gli uffici con un livello di esposizione al rischio più basso.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – rotazione del personale –– fonte della disciplina.
Fonte : art. 1 l. 190/2012 co 4 lett. e) e co.5 lett. b) - Allegato 2 al PNA 2019-2021.
Nella fase di programmazione della rotazione le amministrazioni sono tenute a dare preventiva e adeguata informazione dei criteri con cui intendono applicare la misura alle organizzazioni sindacali. Ciò al fine di consentire a queste ultime di presentare proprie osservazione e proposte. Tale informazione non comporta l’apertura di una fase di negoziazione in materia.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione –rotazione del personale –coinvolgimento organizzazioni sindacali.
Fonte: art. 1, l. 190/2012, co 4 lett. e) e co.5 lett. b) – Allegato 2 al PNA 2019-2021.
Nell’ambito della programmazione della rotazione, può essere prevista la rotazione all’interno dello stesso ufficio o tra uffici diversi nell’ambito della stessa amministrazione. tra uffici diversi.
Nelle strutture complesse o con articolazioni territoriali, la rotazione può anche avere carattere di “rotazione territoriale”, nel rispetto delle garanzie accordate dalla legge in caso di spostamenti di questo tipo.
L’ANAC ha ritenuto che tale rotazione territoriale possa essere scelta dall’amministrazione ove la stessa sia più funzionale all’attività di prevenzione e non si ponga in contrasto con il buon andamento e la continuità dell’attività amministrativa, a condizione che i criteri di rotazione siano previsti nel PTPCT o nei successivi atti attuativi e le scelte effettuate siano congruamente motivate.
Se la rotazione riguarda sedi di lavoro differenti, si ritiene necessaria una preventiva informativa da indirizzarsi all’organizzazione sindacale con lo scopo di consentire a quest’ultima di formulare in tempi brevi osservazioni e proposte in ragione dei singoli casi.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione –rotazione del personale –rotazione territoriale.
Fonte: art. 1, l. 190/2012, co 4 lett. e) e co.5 lett. b) – art. 22, l. n. 300/1970 - Allegato 2 al PNA 2019-2021 e.
Si, la legge prevede la verifica dell’effettiva rotazione degli incarichi nelle strutture e negli uffici in cui è più elevato il rischio corruzione da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza d’intesa con il dirigente competente, che è tenuto a mettere a disposizione ogni informazione utile per comprendere come la misura venga progressivamente applicata e quali siano le eventuali difficoltà riscontrate.
Nel PTPCT è necessario che siano indicate le modalità attraverso cui il RPCT effettua il monitoraggio sull’attuazione delle misure di rotazione previste e il loro coordinamento con le misure di formazione.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione –rotazione del personale verifica attuazione.
Fonte: art. 1, comma 10, lett. b) della legge 190/2012 e Allegato 2 al PNA 2019 -2021.
8. Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)
La nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza compete agli organi di indirizzo delle amministrazioni.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – RPCT – organo competente alla nomina.
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 - PNA 2019, Parte IV, § 4.
Per designare il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è necessaria l’adozione di un apposito provvedimento dell’organo di indirizzo, conseguente alla valutazione circa la sussistenza dei requisiti necessari per lo svolgimento delle funzioni.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – RPCT –provvedimento di nomina.
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 - PNA 2019, Parte IV, § 4.
Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuato tra i dirigenti.
Laddove possibile, è altamente consigliato attribuire l’incarico di RPCT in capo a dirigenti di prima fascia, o equiparati.
Negli enti locali, per specifica disposizione legislativa (art. 1, co. 7, l. 190/2012) il RPCT è individuato, di norma, nel Segretario o nel dirigente apicale, salvo diversa e motivata determinazione.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza – nomina – dirigente– enti locali – segretario – dirigente apicale.
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 - PNA 2019, Parte IV, § 1
In strutture organizzative di ridotte dimensioni, in caso di carenza di posizioni dirigenziali, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può essere individuato in un dipendente con posizione organizzativa o, comunque, in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze. Tale scelta deve in ogni caso essere opportunamente motivata.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – RPCT – nomina – profilo non dirigenziale.
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 - PNA 2019, Parte IV, § 1.
È opportuno selezionare il RPCT tra quei soggetti che abbiano adeguata conoscenza dell’organizzazione e del funzionamento dell’amministrazione, che siano dotati della necessaria autonomia valutativa e che non siano in una posizione che presenti profili di conflitto di interessi.
In questa ottica, al fine di garantire l’autonomia valutativa del RPCT, è opportuno che la scelta non ricada su un dirigente che provenga direttamente da uffici di diretta collaborazione con l’organo di indirizzo laddove esista un vincolo fiduciario.
Va, altresì, evitato, per quanto possibile, che il RPCT sia scelto tra i dirigenti assegnati ad uffici che svolgono attività di gestione e di amministrazione o ad uffici che svolgono attività nei settori più esposti al rischio corruttivo, come l’ufficio contratti o quello preposto alla gestione del patrimonio.
In ogni caso la scelta è rimessa all’autonoma determinazione degli organi di indirizzo di ogni ente o amministrazione.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – RPCT - nomina – sovrapposizione di ruoli con altre figure dirigenziali - inopportunità.
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 - PNA 2019, Parte IV, § 1.
Deve considerarsi un’assoluta eccezione l’attribuzione dell’incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ad un soggetto esterno all’amministrazione cui è affidato un incarico dirigenziale ex art. 19, co. 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, ferma restando la sicura preferenza per il personale dipendente dell’amministrazione che assicuri stabilità per lo svolgimento del ruolo di RPCT.
In caso di attribuzione dell’incarico ad un soggetto esterno, sussiste un preciso onere di congrua motivazione anche in ordine all’assenza di soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge per svolgere il ruolo di RPCT.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – RPCT – nomina – soggetto esterno con incarichi di natura dirigenziale - eccezionalità.
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 - art. 19, co. 6, d.lgs. n. 165/2001 - PNA 2019, Parte IV, § 1.
Il Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC), di norma, anche la funzione di Responsabile della trasparenza (RT). È possibile mantenere separate le due figure solo laddove esistano obiettive difficoltà organizzative (da motivare nei provvedimenti di nomina) tali da giustificare la distinta attribuzione dei due ruoli. Ad esempio, in organizzazioni particolarmente complesse ed estese sul territorio, e al solo fine di facilitare l’applicazione effettiva e sostanziale della disciplina sull’anticorruzione e sulla trasparenza.
È comunque necessario che le amministrazioni chiariscano espressamente le motivazioni di questa eventuale scelta nei provvedimenti di nomina del RPC e RT e garantiscano il coordinamento delle attività svolte dai due responsabili, anche attraverso un adeguato supporto organizzativo.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – Responsabile della prevenzione della corruzione - Responsabile della trasparenza – separazione ruolo RPC e RT - obiettive difficoltà organizzative.
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 - PNA 2019, Parte IV, Premessa - delibera ANAC n. 1310/2016, Parte Prima, § 2.
Ove possibile, la figura del RPD non deve coincidere con il RPCT. La sovrapposizione dei ruoli rischia di limitare l’effettivo svolgimento delle attività riconducibili alle due diverse funzioni, tenuto conto dei numerosi compiti e responsabilità che la normativa attribuisce loro.
Eventuali eccezioni sono ammesse solo in enti di piccole dimensioni ove la carenza di personale renda, da un punto di vista organizzativo, non possibile tenere distinte le due funzioni. In tali casi, l’attribuzione allo stesso soggetto dei due ruoli va motivata con specifica determinazione.
Parole chiave: Anticorruzione – RPCT - Responsabile di Protezione dei Dati - sovrapposizione di ruoli -inopportunità.
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 - PNA 2019, Parte IV, § 7.
È da escludere l’eventualità che il RPCT ricopra anche il ruolo di componente o di presidente dell’Organismo indipendente di valutazione (OIV), dell’Organismo di vigilanza (ODV) o del Nucleo di valutazione. Ciò al fine di evitare che vi siano situazioni di coincidenza di ruoli fra controllore e controllato.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – RPCT - nomina – incompatibilità – OIV – ODV – Nucleo di valutazione.
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 - PNA 2019, Parte IV, § 1.
Non è opportuno che il RPCT svolga anche funzioni di responsabile dell’Audit o di altra struttura che svolge controlli interni al fine di evitare sovrapposizioni di competenza. Salvo in casi particolari in cui il modello organizzativo sia fondato sulla ottimizzazione e non sulla sovrapposizione dei diversi sistemi di controllo come nelle Agenzie Fiscali.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – RPCT - incompatibilità Audit.
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 - PNA 2019, Parte IV, § 8. - Delibera 840/2019.
Non sussiste una situazione di incompatibilità tra la funzione di RPCT e l’incarico di componente dell’ Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD), specie nel caso in cui l’UPD dell’Amministrazione sia costituito come Organo Collegiale e salvo i casi in cui oggetto dell’azione disciplinare sia un’infrazione commessa dallo stesso RPCT.
Nel caso in cui l’UPD sia organo monocratico è preferibile, tuttavia, che le amministrazioni e gli enti evitino di attribuire allo stesso anche le funzioni di RPCT.
In ogni caso la scelta è rimessa all’autonoma determinazione degli organi di indirizzo.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – RPCT - responsabile dell’ufficio per i procedimenti disciplinari - compatibilità.
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 - PNA 2019, Parte IV, § 8. - Delibera 700/2019.
Dall’espletamento dell’incarico di RPCT non può, in nessun caso, derivare alcun compenso aggiuntivo, fatto salvo il solo riconoscimento, laddove sia configurabile, di eventuali retribuzioni di risultato legate all’effettivo conseguimento di precisi obiettivi di performance predeterminati.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – RPCT – impossibilità compenso aggiuntivo.
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 - PNA 2019, Parte IV, § 6.
È necessario che il RPCT sia selezionato tra quei soggetti che abbiano dato dimostrazione nel tempo di comportamento integerrimo e non siano stati destinatari di provvedimenti giudiziali di condanna, né di provvedimenti disciplinari.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – RPCT - requisiti soggettivi – condotta integerrima.
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 - PNA 2019, Parte IV, § 2.
Tra le cause ostative alla nomina e al mantenimento dell’incarico di RPCT rientrano tutti i casi di rinvio a giudizio e le condanne in primo grado per i reati presi in considerazione nel decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, art. 7, co. 1, lett. da a) ad f), nonché quelle per i reati contro la pubblica amministrazione e, in particolare, almeno quelli richiamati dal d.lgs. 39/2013 che fanno riferimento al Titolo II, Capo I «Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica amministrazione».
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione - RPCT - requisiti soggettivi – condotta integerrima - condanne penali.
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 - art. 7, co. 1, lett. da a) ad f) d.lgs. n. 235/2012 - d.lgs. 39/2013 - PNA 2019 parte IV § 2.
Un soggetto condannato con sentenza definitiva per falso ideologico non può essere nominato RPCT.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione - RPCT - requisiti soggettivi – condotta integerrima – condanna – sentenza definitiva - falso ideologico.
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 - PNA 2019 parte IV § 2. – art. 479 e ss. c.p.
Il soggetto condannato per danno erariale da parte della Corte dei Conti per condotte dolose, con sentenza anche non definitiva, non può essere nominato RPCT.
La condanna per condotte dolose rileva anche per la permanenza in carica del RPCT.
Diversamente, le fattispecie di condanna per colpa grave si prestano a valutazioni diversificate, da effettuarsi di volta in volta e caso per caso. In tali ipotesi, spetta quindi all’amministrazione o all’ente valutare se la condotta tenuta incida sull’immagine di imparzialità dell’amministrazione e se il profilo della gravità della colpa possa dirsi integrato.
La scelta in merito alla gravità del pregiudizio determinato da sentenze di condanna del giudice contabile, sia che presentino o meno i caratteri della irrevocabilità/definitività, dovrà in ogni caso essere motivata dalle ragioni di fatto e di diritto a base della scelta effettuata.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione - RPCT - requisiti soggettivi – condotta integerrima - condanne erariali.
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 - PNA 2019 parte IV § 2. - Delibera ANAC n. 650/2019.
In caso di condanne in primo grado del giudice civile e del giudice del lavoro spetta alle amministrazioni valutare e motivare in sede di nomina o di revoca se tali condanne possano ostare alla nomina o permanenza in carica del RPCT.
Come parametro di riferimento può essere considerato quello dell’incidenza del tipo di condanna rispetto allo svolgimento della funzione.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione - RPCT - requisiti soggettivi – condotta integerrima - condanne del giudice civile – condanne del giudice del lavoro.
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 - PNA 2019 parte IV § 2. - Delibera ANAC n. 215/2019 - Delibera ANAC n. 650/2019.
In caso di pronunce di natura disciplinare spetta alle amministrazioni valutare di volta in volta se la condotta sanzionata disciplinarmente possa incidere sui requisiti di integrità del RPCT fornendo le opportune motivazioni in sede di nomina o di revoca. A titolo esemplificativo si può avere riguardo a parametri, quali la gravità dei fatti accertati e dei danni conseguiti, la condotta successiva dell'autore, l'avvenuto risarcimento totale o parziale dei danni arrecati alla P.A.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione - RPCT - requisiti soggettivi – condotta integerrima - nomina- procedimenti disciplinari.
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 - PNA 2019 parte IV § 2.
Negli enti locali, per specifica disposizione legislativa (art. 1, co. 7, l. 190/2012) il RPCT è individuato, di norma, nel Segretario, salvo diversa e motivata determinazione.
Considerate le modifiche normative previste dalla l. 124/2015, il d.lgs. 97/2016 ha espressamente contemplato la possibilità di affidare l’incarico anche a un dirigente apicale, salva una diversa e motivata determinazione dell’ente.
Per quanto riguarda le unioni di comuni, è prevista la possibilità di nominare un unico responsabile.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione - RPCT - individuazione - enti locali – segretario comunale – Unione di comuni.
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 – PNA 2019, Parte IV, § 1 – PNA 2016, Parte generale, sotto paragrafo 5.2).
Negli enti locali, l’art. 1, co. 7, l. n. 190 del 2012 non deve essere interpretato nel senso di implicare l’automatica assunzione dell’incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza da parte del segretario comunale, restando invece necessaria l’adozione di un apposito provvedimento, conseguente alla valutazione dell’amministrazione delle condizioni indicate dalla legge.
In caso di carenza di posizioni dirigenziali, soprattutto per gli enti di piccole dimensioni, può essere individuato un dipendente con posizione organizzativa, fermo restando che sussiste un obbligo di analitica motivazione per la nomina di dipendenti con qualifica non dirigenziale.
È da considerare come un’assoluta eccezione la nomina di un dirigente esterno. Nel caso, sussiste un preciso onere di congrua e analitica motivazione anche in ordine all’assenza di soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge.
Resta quindi ferma la sicura preferenza per personale dipendente dell’amministrazione che assicuri stabilità ai fini dello svolgimento dei compiti.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione - RPCT - enti locali – segretario comunale – enti di piccole dimensioni – dipendente con posizione organizzativa - eccezione nomina dirigente esterno.
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 – PNA 2019, Parte IV, § 1.
Il sindaco nomina il RPCT in quanto organo di indirizzo politico-amministrativo, salvo che il singolo comune, nell’esercizio della propria autonomia organizzativa, abbia attribuito tale potere alla giunta o al consiglio.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione - RPCT - titolare del potere di nomina – comuni.
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 – Approfondimento I “Piccoli comuni” di Parte Speciale PNA 2016 § 3.1.3.
Il segretario comunale, che riveste anche la qualifica di responsabile di un’area organizzativa con posizione apicale, può essere nominato RPCT se l’area organizzativa non corrisponde a settori tradizionalmente esposti al rischio corruzione (ad es., ufficio contratti e gestione del patrimonio), purché non sussistano in concreto cause di conflitto di interesse.
In ogni caso, occorre valutare attentamente le conseguenze e gli oneri che il cumulo di funzioni in capo al RPCT può comportare.
Negli enti di piccole dimensioni, al fine di evitare il cumulo di funzioni che possono creare situazioni di conflitto di interessi, può essere individuato quale RPCT un dipendente con posizione organizzativa.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione - RPCT - enti locali – segretario comunale – enti di piccole dimensioni - responsabile di area organizzativa.
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 – PNA 2019, Parte IV, § 1.
I poteri che possono essere esercitati in qualità di Segretario di un ente territoriale devono essere ben distinti da quelli che vengono esercitati come Responsabile della prevenzione della Corruzione e della trasparenza.
Le funzioni esercitate rispondono a discipline di riferimento diverse costituite dal d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per il Segretario Comunale e dalla legge 6 novembre 2012 n. 190 per il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione - RPCT - enti locali – segretario comunale – RPCT – distinzione delle funzioni – poteri.
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 – PNA 2019, Parte IV, § 1. - delibera n. 840/2018.
È da escludere che il RPCT ricopra anche il ruolo di componente o di presidente dell’Organismo indipendente di valutazione (OIV), dell’Organismo di vigilanza (ODV) o del Nucleo di valutazione, al fine di evitare che vi siano situazioni di coincidenza di ruoli fra controllore e controllato. In qualità di componente del Nucleo di valutazione, egli sarebbe infatti tenuto ad attestare l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione, mentre in qualità di Responsabile anche per la trasparenza svolgerebbe stabilmente un’attività di controllo proprio sull’adempimento dei suddetti obblighi da parte dell’amministrazione, con conseguente responsabilità, ai sensi dell’art. 1, co, 12, l. 190/2012, in caso di omissione.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – RPCT – enti locali - OIV – ODV - NDV.
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 – PNA 2019, Parte IV, § 1 – PNA 2018, Parte speciale IV, “Semplificazioni per i piccoli comuni”, § 4 - Atto di segnalazione trasmesso al Governo e al Parlamento n. 1 del 24 gennaio 2018.
Le funzioni di RPCT nelle unioni di comuni sono attribuite dal Presidente della Giunta al segretario comunale dell’unione o di uno dei comuni aderenti o a un dirigente apicale, salvo espresse e motivate eccezioni, in coerenza con quanto previsto all’art. 1, co. 7, della l. 190/2012, come modificato dal d.lgs. 97/2016.
In alternativa, laddove ricorrano valide ragioni, da indicare analiticamente nel provvedimento di nomina, l’incarico può essere assegnato ad altro funzionario dell’unione o dei comuni aderenti, identificato con figure dirigenziali, o titolari di posizione organizzativa.
In ogni caso non può trattarsi di un soggetto esterno all’amministrazione, cioè esterno a uno dei comuni facenti parte dell’unione.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione - RPCT - titolare del potere di nomina - Unione di Comuni.
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 – Approfondimento I “Piccoli comuni” di Parte Speciale PNA 2016 § 3.1.3.
Nelle Unioni di comuni, per specifica disposizione legislativa (art. 1, co. 7, l. 190/2012), può essere nominato un unico RPCT.
Le funzioni di RPCT dell’Unione sono svolte dal Segretario comunale dell’Unione o di uno dei comuni aderenti o a un dirigente apicale, salvo espresse e motivate eccezioni. Laddove ricorrano effettivamente valide ragioni, da indicare analiticamente nel provvedimento di nomina, l’incarico può essere conferito anche ad altro funzionario.
In tutti i casi, non può mai trattarsi di un soggetto esterno all’amministrazione.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – RPCT - Unione di comuni - nomina.
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 –PNA 2019, Parte IV, § 1 - Approfondimento I “Piccoli comuni” di parte speciale, PNA 2016, § 3.1.2.
I comuni che abbiano stipulato una convenzione ai sensi dell’art. 30 del TUEL nominano ciascuno un proprio RPCT anche qualora, tramite la convenzione, decidano di aggregare la funzione di prevenzione della corruzione o quella di «organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo».
Il RPCT del Comune capofila può svolgere le funzioni di coordinamento.
Ove la convenzione preveda l’istituzione di un ufficio comune per l’esercizio delle funzioni aggregate, uno dei RPCT dei comuni convenzionati può svolgere le funzioni di coordinamento.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – RPCT – nomina - Convenzione tra Comuni.
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 – art. 30, d.lgs. 267/2000 - PNA 2019, Parte IV, § 1 - Approfondimento I “Piccoli comuni” di parte speciale, PNA 2016, § 3.1.2.
Non è opportuno che un Segretario comunale, anche RPCT, sia responsabile delle funzioni di mediazione tributaria. Ciò in quanto il procedimento di deflazione del contenzioso in cui consiste l’istituto della mediazione tributaria afferisce ad aree considerate ad alto rischio corruttivo, quali “Affari legali e contenzioso” e “Gestione delle entrate e delle spese”.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – RPCT - segretario comunale – mediazione tributaria - aree di rischio generale - affari legali e contenzioso.
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012– art. 17-bis d.lgs. n. 546/1992, - art. 39, co. 9, d.lgs. 98/2011 s.m.i. - PNA 2019, Parte IV, § 1 - Delibera ANAC n. 186 del 26 febbraio 2020 - PNA 2018, Parte special I, “Agenzie Fiscali”, “Singole Agenzie”, § 1, lett. A).
Nelle Università, laddove possibile, è altamente consigliabile mantenere in capo a dirigenti di prima fascia, o equiparati, l’incarico di RPCT.
L’incarico può essere affidato al direttore generale, figura scelta tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza, cui compete la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell’ateneo.
Negli atenei di ridotte dimensioni, qualora la nomina del RPCT ricada su un dirigente che svolge ad interim più ruoli anche in aree potenzialmente esposte a rischio corruttivo o sul direttore generale unica figura apicale, è necessario garantire un bilanciamento delle funzioni e dei poteri per evitare, quanto più possibile, la concentrazione di poteri decisionali in una o poche figure. Se ciò non sia effettivamente praticabile, considerate le ridotte dimensioni, si ritiene opportuno prevedere adeguati controlli o ricorrere alla c.d. segregazione delle funzioni.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – RPCT – Università - nomina.
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 – Aggiornamento 2017 al PNA, Approfondimento III di Parte speciale, Parte III “Le istituzioni universitarie”, § 1.1 – Atto di indirizzo della Ministra Sen. Valeria Fedeli del 15.5.2018.
Nelle istituzioni AFAM il Direttore è l’unica figura dirigenziale i cui poteri e funzioni appaiono idonei a garantire lo svolgimento dell’incarico di RPCT con autonomia ed effettività. In capo alla figura del Direttore ricade inoltre la responsabilità dell’esercizio della funzione disciplinare, espressamente prevista dal d.P.R. n. 132/2003, la quale è ritenuta dall’Autorità compatibile con il ruolo di RPCT, come si evince dalla delibera n. 700 del 23 luglio 2019.
Parole chiave: Anticorruzione – RPCT - istituzioni AFAM – nomina - criteri di scelta.
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 – art. 6, d.P.R. n. 132/2003 PNA 2019, Parte IV, § 1, nota 36 - delibera n. 700 del 23 luglio 2019 - PNA 2016, Approfondimento IV, § 2.
Data la peculiarità organizzativa degli Istituti, considerato che il Direttore è anche titolare del potere disciplinare, si ritiene che le indicazioni date dall’Autorità, valide in via generale, in merito alla opportuna distinzione fra le figure del RPCT e del responsabile UPD, non siano applicabili alle istituzioni AFAM.
La delibera n. 700 del 23 luglio 2019 ha precisato che il ruolo di RPCT è compatibile con la qualifica di componente dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari (UPD), specialmente quando il detto ufficio ha composizione collegiale, e fatte salve le ipotesi di avvio del procedimento disciplinare nei confronti del soggetto che ricopre l’incarico di RPCT.
Parole chiave: Anticorruzione – RPCT - istituzioni AFAM – RPCT e UPD.
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 – art. 6, d.P.R. n. 132/2003 PNA 2019, Parte IV, § 1, nota 36 - delibera n. 700 del 23 luglio 2019 – PNA 2016, Approfondimento IV, § 2.
L’incarico di RPCT può essere attribuito al comandante della polizia locale con le necessarie cautele, specie nel caso in cui al comandante della polizia sia già assegnata la titolarità di altri uffici con funzioni di gestione e amministrazione attiva ai sensi del co. 221, della legge 208/2015 («Legge di stabilità 2016»). Sarà cura di ogni singolo ente svolgere, in tali casi, un’attenta valutazione e motivare adeguatamente una simile scelta, al fine di evitare la presenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d’interessi tra le diverse attività svolte.
Parole chiave: Anticorruzione – RPCT - comandante polizia locale.
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 – PNA 2019, Parte IV, § 1 - art. 1, co. 221, legge 208/2015 («Legge di stabilità 2016») -. - delibera ANAC n. 333/2019.
Non è opportuno attribuire il ruolo di RPCT agli avvocati iscritti all’albo speciale delle amministrazioni e degli enti pubblici ai sensi dell’art. 23 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
Ciò al fine di non compromettere l'indipendenza e l'autonomia connaturate all'esercizio delle funzioni di consulenza legale, di rappresentanza e assistenza in giudizio dell'ente richiamate dal citato art. 23 e di evitare un possibile vulnus al corretto svolgimento dei compiti dell’avvocato degli enti iscritti all’albo speciale di cui alla legge 247/2012.
Parole chiave: Anticorruzione – RPCT – avvocato iscritto all’albo speciale delle amministrazioni e degli enti pubblici.
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 – art. 23 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 – PNA 2019, Parte IV, § 1 - delibera ANAC n. 841/ 2018.
Negli ordini e collegi professionali l’organo di indirizzo politico individua, di norma, il RPCT tra i dirigenti amministrativi in servizio.
Nelle sole ipotesi di strutture organizzative di ridotte dimensioni il RPCT potrà essere individuato anche in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze.
In via residuale e con atto motivato, potrà essere nominato RPCT un consigliere eletto dell’ente, purché privo di deleghe gestionali, escludendo le figure di Presidente, Consigliere segretario o Consigliere tesoriere.
Parole chiave: Anticorruzione – RPCT - nomina - ordini e collegi professionali.
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 – Approfondimento III del PNA 2016, § 1.1 - PNA 2019, Parte IV, § 1.
Nelle istituzioni scolastiche le funzioni di RPCT sono attribuite al Direttore dell’Ufficio scolastico regionale, o per le regioni in cui è previsto, al Coordinatore regionale.
Al fine di agevolare lo svolgimento di tali funzioni, i dirigenti di ambito territoriale, che dispongono della effettiva conoscenza della realtà scolastica a livello provinciale, operano quali referenti del RPCT.
Parole chiave: Anticorruzione – RPCT – istituzioni scolastiche – Direttore Ufficio scolastico regionale – Coordinatore regionale.
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 – Approfondimento IV “Istituzioni scolastiche” del PNA 2016, § 1. e Delibera ANAC n. 430/2016.
Ai dirigenti scolastici spetta l’attuazione delle misure di prevenzione indicate nel PTPCT, in quanto tali misure attengono a interventi di tipo organizzativo e di gestione delle ordinarie attività amministrative. Inoltre, curano la elaborazione e la pubblicazione dei dati sui siti web delle istituzioni scolastiche in cui prestano servizio, assicurando la prossimità della trasparenza rispetto alla comunità scolastica di riferimento.
In particolare i referenti del RPCT, ovvero i dirigenti di ambito territoriale, verificano e sollecitano l’attuazione degli indirizzi da questi formulati nel Piano, mentre i dirigenti delle singole istituzioni scolastiche sono i soggetti cui compete l’attuazione delle misure individuate nel Piano.
Le misure, infatti, si sostanziano in interventi di tipo organizzativo e di gestione delle ordinarie attività amministrative da attuare laddove il rischio corruttivo è più elevato. Esse, pertanto, rientrano a pieno titolo tra le attività che competono ai dirigenti scolastici.
Parole chiave: Anticorruzione – RPCT - istituzioni scolastiche – dirigenti scolastici.
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 – Approfondimento IV “Istituzioni scolastiche” del PNA 2016, § 1. e Delibera ANAC n. 430/2016.
Nell’organizzazione del MIBACT, il RPCT può essere individuato nella persona del Segretario generale. Il RPCT è coadiuvato dai “Referenti per l’anticorruzione” individuati nei Direttori generali centrali e nei Segretari regionali.
Il Ministero può affidare agli stessi Segretari regionali e ai direttori dei musei di cui all'art. 30, co. 3, del d.p.c.m. 171/2014 il ruolo di RPCT a livello territoriale.
Parole chiave: Anticorruzione – RPCT - MIBACT – referenti - strutture periferiche.
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 –art. 30, co. 3, del d.p.c.m. 171/2014 - Approfondimento V “Tutela e valorizzazione dei beni culturali” del PNA 2016, § 1.
Considerato che nelle Autorità di sistema portuale il Segretario generale riveste anche ruoli gestionali significativi, al fine di evitare il cumulo delle funzioni in capo allo stesso soggetto, si ritiene preferibile che l’incarico sia attribuito ad un dirigente di ruolo in servizio, salvo ipotesi residuali, e comunque in tal caso prevedendo specifiche responsabilità connesse al ruolo di RPCT, attraverso l’introduzione di apposite disposizioni nel Codice etico, da applicare ai componenti dell’organo di indirizzo politico ed allo stesso Segretario generale.
Parole chiave: Anticorruzione – RPCT - Autorità di sistema portuale – criteri di scelta.
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 - PNA 2016 § 5.2. – Approfondimento I “Autorità di sistema portuale” di Parte Speciale all’Aggiornamento 2017 al PNA, § 2.2 - PNA 2019, Parte IV, Premessa e § 4.
La nomina del RPCT nelle Autorità di Sistema portuale spetta al Presidente quale organo di indirizzo. Egli assicura al RPCT poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell’incarico con autonomia ed effettività, disponendo all’uopo le modifiche della struttura organizzativa occorrenti, nel rispetto delle indicazioni fornite dall’art. 1 co. 7 della l. 6 novembre 2012, n. 190.
Parole chiave: Anticorruzione – RPCT - Autorità di sistema portuale - nomina.
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 - PNA 2016 § 5.2. – Approfondimento I “Autorità di sistema portuale” di Parte Speciale all’Aggiornamento 2017 al PNA, § 2.2 - PNA 2019, Parte IV, Premessa e § 4.
Le gestioni commissariali, presentano una vasta eterogeneità e pertanto è difficile definire, per tutte e aprioristicamente, il soggetto chiamato a svolgere i compiti di RPCT. Si pensi ad esempio a quelle istituite dal Governo con decreto del Presidente della Repubblica al fine di realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio (art. 11, l. n. 400/1988); nonché a quelle istituite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per interventi programmati nell’ambito del Quadro Strategico Nazionale (art. 20, d.l. n. 185/2008), nonché a quelle istituite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in relazione alla realizzazione di opere e lavori (art. 13, d.l. n. 67/1997 convertito con l. 135/1997).
L’Autorità ha quindi valutato che il RPCT della gestione commissariale possa essere lo stesso soggetto che ricopre il ruolo di RPCT presso l’Amministrazione competente per la nomina o a cui afferiscono le principali attribuzioni di indirizzo e vigilanza delle gestioni commissariali (Amministrazione di riferimento). In alternativa, può essere nominato RPCT della gestione commissariale lo stesso Commissario straordinario.
La scelta, pur rimessa all’autonomia e alla responsabilità dell’Amministrazione di riferimento, deve comunque tener conto della necessità di garantire l’effettività delle funzioni svolte per la prevenzione della corruzione e delle specificità della singola gestione commissariale, valutando l’oggetto dell’incarico del Commissario straordinario, l’entità delle risorse umane e finanziarie ed i poteri organizzatori conferiti.
Resta fermo che per le gestioni commissariali che prevedono la sostituzione dei Commissari straordinari agli organi delle amministrazioni e degli enti pubblici centrali, regionali o locali, così per i commissari delegati per la Protezione civile (art. 5, commi 4 e 4-bis, l. 225/1992), valgono le regole generali sugli organi delle amministrazioni e degli enti pubblici, quelle sugli enti locali e territoriali nonché le disposizioni previste dalla normativa anticorruzione (art. 42, co. 1-bis del d.lgs. 33/2013).
Parole chiave: Anticorruzione – RPCT - Gestioni commissariali.
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 - Aggiornamento 2017 al PNA, Parte speciale II “La gestione dei commissari straordinari nominati dal governo”, § 2
Mentre, in generale, la scelta volta ad attribuire l’incarico di RPCT al responsabile dell’Audit o di altra struttura che svolge controlli interni è da considerarsi non opportuna, al fine di evitare sovrapposizioni di competenza, nel caso delle Agenzie Fiscali tale scelta è valutata positivamente. Ciò in quanto il modello organizzativo delle Agenzie fiscali è fondato sulla ottimizzazione e non sulla sovrapposizione dei diversi sistemi di controllo anche al fine di contenere fenomeni di maladministration. Sicché i poteri attribuiti al RPCT sono (nel caso delle agenzie fiscali) complementari rispetto a quelli ordinari posti in capo agli organi di controllo interni o esterni all’amministrazione.
Parole chiave: Anticorruzione – RPCT - Agenzie Fiscali –responsabile Audit – organo di controllo interno.
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 - Aggiornamento 2018 al PNA, Parte speciale I “Agenzie Fiscali”, § 2.4.
Nelle società in controllo pubblico il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è nominato dall’organo di indirizzo della società, consiglio di amministrazione o altro organo con funzioni equivalenti.
Parole chiave: Anticorruzione – RPCT - nomina - società in controllo.
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 - PNA 2019, Parte V, § 1. - Delibera ANAC n. 1134/2017, § 3.1.2.
Nelle società in controllo pubblico le funzioni di RPCT sono affidate a uno dei dirigenti in servizio della società. Nelle sole ipotesi in cui la società sia priva di dirigenti, o questi siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, circostanze che potrebbero verificarsi in strutture organizzative di ridotte dimensioni, il RPCT potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale, che comunque garantisca idonea conoscenza della materia dell’organizzazione e della prevenzione della corruzione.
Solo in circostanze eccezionali, il RPCT potrà coincidere con un amministratore, purché privo di deleghe gestionali.
Parole chiave: Anticorruzione – RPCT - nomina - società in controllo.
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 - PNA 2019, Parte V, § 1. - Delibera ANAC n. 1134/2017, § 3.1.2.
Nei casi di società di ridotte dimensioni appartenenti ad un gruppo societario, in particolare quelle che svolgono attività strumentali, la capogruppo può predisporre un’unica programmazione delle misure ex lege n. 190/2012. In tal caso, il RPCT della capogruppo è responsabile dell’attuazione delle misure anche all’interno delle società di ridotte dimensioni appartenenti al gruppo societario. Resta fermo che ogni società del gruppo nomina comunque almeno un referente del RPCT della capogruppo.
Parole chiave: Anticorruzione – RPCT - nomina – gruppo societario.
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 – d.lgs. 231/2001 - PNA 2019, Parte V, § 1. - Delibera ANAC n. 1134/2017, § 3.1.5. e 3.2
Nelle associazioni, fondazioni e negli altri enti di diritto privato di cui all’art. 2-bis, co. 3, d.lgs. 33/2013, come nelle società in controllo pubblico, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è nominato dall’organo di indirizzo, consiglio di amministrazione o altro organo con funzioni equivalenti.
Parole chiave: Anticorruzione – RPCT - nomina – associazioni, fondazioni e altri enti di diritto privato – società in controllo pubblico.
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 - PNA 2019, Parte V, § 1. - Delibera ANAC n. 1134/2017, § 3.1.2.
Nelle associazioni, fondazioni e negli altri enti di diritto privato di cui all’art. 2-bis, co. 3, d.lgs. 33/2013 le funzioni di RPCT sono affidate a uno dei dirigenti in servizio. Nelle sole ipotesi in cui l’ente sia privo di dirigenti, o questi siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, circostanze che potrebbero verificarsi in strutture organizzative di ridotte dimensioni, il RPCT potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale.
Le amministrazioni controllanti inseriscono all’interno dei propri piani di prevenzione della corruzione e della trasparenza le misure organizzative utili ai fini della vigilanza sulla effettiva nomina da parte degli enti di diritto privato di cui all’art. 2-bis co. 3 d.lgs. 33/2013 del RPCT.
Parole chiave: Anticorruzione – RPCT - nomina - enti di diritto privato in controllo pubblico – criteri di scelta.
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 – d.lgs. 231/2001 - PNA 2019, Parte V, § 1. - Delibera ANAC n. 1134/2017, § 3.1.5. e 3.2.2.
Le società a partecipazione pubblica non di controllo non sono tenute a nominare il RPCT. Esse, tuttavia, possono scegliere di nominare tale figura nell’esercizio dei propri poteri di autonomia, preferibilmente nel rispetto delle indicazioni fornite da ANAC.
Parole chiave: Anticorruzione – RPCT - nomina – società partecipate – non obbligatorietà.
Fonte: art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 - PNA 2019, Parte V, § 1.2. - Delibera ANAC n. 1134/2017, § 3.3.2.
L’incarico di Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza può essere revocato in caso di inadempimento dei compiti connessi a tale ruolo e per giusta causa da motivare nel provvedimento di revoca, o al venir meno dei necessari requisiti soggettivi del soggetto incaricato.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza– revoca.
Fonte: art. 1, co. 7 e co. 82, della l. 190/2012- e art. 15, co. 3, del d.lgs. 39/2013 - Delibera ANAC n. 657 del 18 luglio 2018 recante “Regolamento ANAC sulla richiesta di riesame della revoca del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza”
La revoca dell’incarico di RPCT compete agli organi di indirizzo delle amministrazioni, cui spetta anche la scelta del soggetto cui attribuire l’incarico.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza revoca - competenza.
Fonte: art. 1, co. 7 e co. 82, della l. 190/2012 e art. 15, co. 3, del d.lgs. 39/2013 e Delibera ANAC n. 657 del 18 luglio 2018
Tra i presidi di garanzia dell’autonomia e indipendenza del RPCT il legislatore ha introdotto la previsione di doveri di segnalazione all’ANAC dei provvedimenti di revoca del RPCT da parte dell’amministrazione o ente che ha adottato il provvedimento di revoca. Ha inoltre attribuito all’ANAC, nel caso rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal RPCT in materia di prevenzione della corruzione, il potere di richiedere il riesame della decisione.
Negli enti locali, nel caso di coincidenza del RPCT con il Segretario comunale si applica la disciplina di cui all’art. 1, co. 82, della l. 190/2012 che dispone la comunicazione all’ANAC del provvedimento di revoca, che si esprime entro trenta giorni.
In caso di revoca del contratto di lavoro del dirigente nominato RPCT, si applica la disciplina di cui all’art. 15, co. 3, del d.lgs. 39/2013, che dispone la comunicazione all’ANAC del provvedimento di revoca, che si esprime entro trenta giorni.
L’Autorità ha, inoltre, valutato che la revoca dell’incarico di RPCT deve ritenersi inclusa tra le “misure discriminatorie, dirette o indirette” di cui all’art. 1, co. 7, della l. 190/2012.
Pertanto, in caso di revoca dell’incarico di RPCT, indipendentemente dalla qualifica da questi posseduta nell’Amministrazione, per motivi collegati allo svolgimento dell’attività di prevenzione della corruzione da questo svolta, si applica l’art. 1, co. 7 della l. 190/2012.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza–revoca - disciplina applicabile.
Fonte: art. 1, co. 7 e co. 82, della l. 190/2012 - art. 15, co. 3, del d.lgs. 39/2013 - PNA 2019, Parte IV, § 5 - Delibera ANAC n. 657 del 18 luglio 2018.
Le Amministrazioni sono tenute a trasmettere immediatamente ad ANAC i provvedimenti di revoca. In particolare, si devono trasmettere i provvedimenti di revoca dell’incarico di Segretario negli Enti locali, laddove il Segretario sia anche RPCT (art. 1, co. 82, l. 190/2012); i provvedimenti di revoca dell’incarico amministrativo di vertice o dirigenziale conferito al soggetto cui sono state affidate le funzioni RPCT (art. 15, co. 3, d.lgs. n. 39/2013) e i provvedimenti di revoca dell’incarico di RPCT indipendentemente dalla qualifica che il RPCT riveste nell’Amministrazione (art. 1, co. 7, l. 190/2012). Al fine di consentire ad ANAC una valutazione del singolo caso il più completa possibile nel rispetto del termine di trenta giorni, è essenziale che l’Amministrazione trasmetta insieme al provvedimento di revoca tutti gli elementi ritenuti utili per un compiuto esame da parte dell’Autorità.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza –revoca – obblighi delle Amministrazioni.
Fonte: art. 1, co. 7 e co. 82, della l. 190/2012 - art. 15, co. 3, del d.lgs. 39/2013 - Delibera ANAC n. 657 del 18 luglio 2018.
Nel caso degli Enti locali la legge stabilisce che la comunicazione del provvedimento di revoca dell’incarico di Segretario che è anche RPCT spetta ai Prefetti. (art. 1, co. 82, l. 190/2012).
Nel caso delle altre Amministrazioni la legge non individua il soggetto tenuto a fare la comunicazione Pertanto tale soggetto può essere discrezionalmente individuato dall’Amministrazione.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza revoca – comunicazione - enti locali.
Fonte: art. 1, co. 7 e co. 82, della l. 190/2012 - art. 15, co. 3, del d.lgs. 39/2013 - Delibera ANAC n. 657 del 18 luglio 2018.
La comunicazione del provvedimento di revoca ad ANAC deve essere quanto più tempestiva possibile al fine di consentire all’Autorità, ove ne ricorrano i presupposti, di formulare la richiesta di riesame entro trenta giorni dalla comunicazione, come previsto dalla legge.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza –intervento ANAC – termini.
Fonte: art. 1, co. 7 e co. 82, della l. 190/2012 - art. 15, co. 3, del d.lgs. 39/2013 - Delibera ANAC n. 657 del 18 luglio 2018.
L’ANAC, ove non riceva i provvedimenti di revoca da parte dei Prefetti e delle amministrazioni interessate, considera anche le comunicazioni sulla revoca effettuate da parte del soggetto interessato dalla revoca stessa. In tali casi, richiede all’Amministrazione interessata la comunicazione dei provvedimenti di revoca e la relativa documentazione.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza –revoca – comunicazione da parte del soggetto revocato.
Fonte: art. 1, co. 7 e co. 82, della l. 190/2012 - art. 15, co. 3, del d.lgs. 39/2013 - Delibera ANAC n. 657 del 18 luglio 2018 recante “Regolamento ANAC sulla richiesta di riesame della revoca del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza”.
La legge affida ad ANAC il compito di esaminare il provvedimento di revoca al fine di valutare la possibile esistenza di una correlazione tra la revoca e le attività svolte dal RPCT in materia di prevenzione della corruzione. Ove emerga tale circostanza, ANAC ha il potere di chiedere all’amministrazione il riesame del provvedimento di revoca.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza –compiti e poteri di ANAC.
Fonte: art. 1, co. 7 e co. 82, della l. 190/2012 - art. 15, co. 3, del d.lgs. 39/2013 - Delibera ANAC n. 657 del 18 luglio 2018.
L’Autorità può richiedere il riesame del provvedimento di revoca, ove ricorrano i presupposti, entro il termine di trenta giorni che decorrono dal momento in cui riceve la comunicazione del provvedimento e la documentazione allegata.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza –– revoca - intervento ANAC termini.
Fonte: art. 1, co. 7 e co. 82, della l. 190/2012 - art. 15, co. 3, del d.lgs. 39/2013 - Delibera ANAC n. 657 del 18 luglio 2018.
Il procedimento di riesame del provvedimento di revoca da parte di ANAC, teso ad accertare se vi sia correlazione tra la revoca e l’attività svolta dal RPCT nell’esercizio delle sue funzioni, non prevede di instaurare un contraddittorio tra le parti.
Il termine di trenta giorni previsto per legge per la pronuncia dell’Autorità non lo consente. É quindi necessario che al provvedimento di revoca sia allegata la necessaria documentazione per consentire l’esame da parte di ANAC.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza –intervento ANAC - Contraddittorio tra le parti.
Fonte: art. 1, co. 7 e co. 82, della l. 190/2012 - art. 15, co. 3, del d.lgs. 39/2013 - Delibera ANAC n. 657 del 18 luglio 2018.
Le amministrazioni e gli altri soggetti interessati provvedono, su impulso dell’Autorità, al riesame del provvedimento di revoca.
A conclusione del riesame possono o sospendere il provvedimento, o decidere di confermare la revoca. In tale ultimo caso, al fine di assicurare una compiuta analisi dei rilievi dell’Autorità, la motivazione del provvedimento di conferma della revoca deve riscontrare gli elementi contenuti nella richiesta di riesame adottata dall’ANAC.
In ogni caso il provvedimento di riesame deve essere trasmesso all’Autorità, che ne prende atto, eventualmente ribadendo le proprie motivazioni circa la rilevata connessione tra le misure adottate dall’Amministrazione e l’attività del RPCT.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza –richiesta di riesame di ANAC – sospensione revoca – conferma revoca.
Fonte: art. 1, co. 7 e co. 82, della l. 190/2012 - art. 15, co. 3, del d.lgs. 39/2013 - Delibera ANAC n. 657 del 18 luglio 2018.
Le amministrazioni non possono nominare un nuovo RPCT fino alla completa conclusione del procedimento di riesame del provvedimento di revoca da parte dell’Autorità. In tale periodo l’efficacia della revoca rimane sospesa.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza –riesame ANAC – sospensione efficacia revoca.
Fonte: art. 1, co. 7 e co. 82, della l. 190/2012 - art. 15, co. 3, del d.lgs. 39/2013 - Delibera ANAC n. 657 del 18 luglio 2018 recante “Regolamento ANAC sulla richiesta di riesame della revoca del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza”.
La legge non attribuisce all’Autorità il potere di sospendere l’efficacia della revoca. Pertanto ANAC, ricevuto dall’Amministrazione il provvedimento di riesame, ne prende atto, eventualmente ribadendo le proprie motivazioni circa la rilevata connessione tra revoca e l’attività del RPCT in materia di prevenzione della corruzione della corruzione.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – revoca responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza –- art. 1, co. 7 della l. 190/2012 –- conferma revoca – presa atto di ANAC.
Fonte: art. 1, co. 7 e co. 82, della l. 190/2012 e art. 15, co. 3, del d.lgs. 39/2013 e Delibera ANAC n. 657 del 18 luglio 2018.
Gli interessati possono segnalare tempestivamente all’Autorità, le misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del RPCT, anche diverse dalla revoca, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle funzioni di prevenzione della corruzione.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione –responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza –-misure discriminatorie e ritorsive – segnalazione ad Anac.
Fonte: art. 1, co. 7 della l. 190/2012 Delibera ANAC n. 657 del 18 luglio 2018.
Per misure discriminatorie dirette e indirette devono intendersi misure ritorsive quali demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o altre misure organizzative aventi effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione –responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza - contenuto della misura discriminatoria e ritorsiva.
Fonte: art. 1, co. 7 della l. 190/e Delibera ANAC n. 657 del 18 luglio 2018.
L’intervento dell’Autorità sulle misure discriminatorie, dirette o indirette adottate nei confronti del RPCT, si sostanzia in una istruttoria tesa ad accertare la presunta correlazione tra le misure adottate dall’Amministrazione e le attività svolte dal RPCT.
In caso l’accertamento dia esito favorevole l’Autorità richiede all’Amministrazione di riesaminare gli atti relativi alle misure adottate e di comunicare gli esiti di tale riesame all’Autorità.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione –responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza –- misure discriminatorie e ritorsive – intervento di ANAC.
Fonte: art. 1, co. 7 della l. 190/2012 - Delibera ANAC n. 657 del 18 luglio 2018.
La legge non prevede precisi termini (art. 1, co. 7, l. 190/2012) per l’intervento dell’Autorità sulle misure discriminatoria diverse dalla revoca.
L’Autorità ha, quindi, valutato che il proprio intervento debba essere svolto nel rispetto dei termini previsti dal “Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione” del 29 marzo 2017, pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità, e a seguito dell’esercizio dei poteri istruttori attribuiti dall’art. 1, comma 2, lett. f), della legge 190/2012.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione - responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza - misure discriminatorie e ritorsive - intervento ANAC - termini.
Fonte: art. 1, co. 7 e co., lett. f), della l. 190/2012 -Delibera ANAC n. 657 del 18 luglio 2018 - “Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione” del 29 marzo 2017.
Le amministrazioni e gli altri soggetti interessati provvedono, su impulso dell’Autorità, al riesame degli atti contenenti misure discriminatorie dirette e indirette adottate nei confronti del RPCT.
A conclusione del riesame possono annullare le misure o anche decidere di confermarle. In tale ultimo caso, al fine di assicurare una compiuta analisi dei rilievi dell’Autorità, la motivazione del provvedimento deve riscontrare gli elementi contenuti nella richiesta di riesame adottata dall’Autorità.
Parole chiave per la ricerca: Anticorruzione – revoca responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza–- uniformità all’intervento di ANAC – possibilità.
Fonte: art. 1, co. 7 della l. 190/2012 - Delibera ANAC n. 657 del 18 luglio 2018.
9. Inconferibilità e incompatibilità ex d.lgs. n. 33/2013
9.1 Il d.lgs. n. 39 del 2013 è applicabile integralmente alle regioni e prevale su eventuali disposizioni regionali?
Il d.lgs. n. 39 del 2013 è applicabile integralmente alle regioni, ancorché a statuto speciale, in virtù dell’art. 22, co. 1, d.lgs. n. 39 del 2013, che dispone la prevalenza delle norme del citato decreto sulle diverse disposizioni di legge regionale senza operare alcuna distinzione tra regioni a statuto ordinario e a statuto speciale.
Parole chiave: Anticorruzione – incompatibilità- inconferibilità – incarichi - regioni
Fonte: art. 22, co. 1 d.lgs. n. 39/2013; delibera Anac n. 284 del 13 gennaio 2016
Ai fini dell’individuazione del numero degli abitanti di un Comune, rilevante per l’applicazione del d.lgs. n. 39/2013, in tema di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, deve farsi riferimento al nuovo sistema di contabilità demografica effettuato dall’ISTAT attraverso il censimento permanente della popolazione delle abitazioni, sulla base del quale è dichiarata la popolazione legale.
Parole chiave: Anticorruzione –– incompatibilità- inconferibilità- incarichi- popolazione legale- ente locale
Fonte: d.lgs. 39/2013 - delibera Anac n. 65 del 20 gennaio 2021
Le suddette dichiarazioni devono essere acquisite all’atto del conferimento di uno degli incarichi disciplinati dal suddetto decreto. In particolare, la dichiarazione sull’insussistenza di una delle cause di inconferibilità costituisce condizione di efficacia dell’incarico ed è altamente auspicabile che il procedimento di conferimento dell’incarico si perfezioni solo all’esito della verifica, da parte dell’organo di indirizzo e della struttura di supporto, sulla dichiarazione resa dall’interessato, da effettuarsi tenendo conto degli incarichi risultanti dal curriculum vitae allegato alla predetta dichiarazione e dei fatti notori comunque acquisiti. La dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità deve essere ripetuta annualmente; entrambe le tipologie di dichiarazioni devono comunque essere rinnovate ogni qualvolta sopraggiungano eventi rilevanti (ad esempio una sentenza di condanna ai sensi dell’art.3 del d.lgs. n.39/2013).
Parole chiave: Anticorruzione – inconferibilità – art. 20, d.lgs. n. 39/2013
Fonte: art. 20, d.lgs. n. 39/2013 – delibera Anac n. 833/2016 – PNA 2019
La vigilanza sull’osservanza delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità è demandata al responsabile della prevenzione della corruzione e all’Autorità nazionale anticorruzione. Al RPCT, individuato dall’art. 15 del d.lgs. n. 39/2013 come il soggetto tenuto a far rispettare in prima battuta le disposizioni del decreto medesimo, è assegnato il compito di contestare la situazione di inconferibilità o incompatibilità e di segnalare la violazione all’ANAC. L’Autorità, ai sensi dell’art. 16, comma 1, ha il potere di procedere all’accertamento di singole e specifiche fattispecie di conferimento degli incarichi. Detto potere può attivarsi su segnalazione di terzi, in occasione della richiesta di pareri da parte delle Amministrazioni, su segnalazione dello stesso RPCT, ovvero d’ufficio.
Parole chiave: Anticorruzione – accertamento – art. 15, d.lgs. n. 39/2013
Fonte: art. 15, d.lgs. n. 39/2013 – delibera Anac 833/2016.
Nel caso in cui l’ipotesi di incompatibilità sia sopravvenuta a seguito di elezione o nomina a componente di organo di indirizzo politico, la decadenza dall’incarico amministrativo deve essere contestata dal RPCT dell’ente in cui è svolto tale ultimo incarico.
Parole chiave: Anticorruzione – contestazione – art. 15, d.lgs. n. 39/2013
Fonte: art. 15, d.lgs. n. 39/2013
Nonostante il nomen iuris, il potere di accertamento attribuito all’ANAC dall’art. 16, comma 1, ha connotazioni particolari. Si tratta di un’espressione di una valutazione circa il procedimento di conferimento dell’incarico in corso o già concluso. L’ANAC "accerta", nel senso che valuta la conformità a legge del conferimento ad un certo soggetto di un dato incarico dirigenziale o di vertice della pubblica amministrazione o degli altri soggetti per i quali la disciplina trova applicazione. Questa valutazione non si esaurisce in un opinamento, ma è produttiva di conseguenze giuridiche, perciò ha carattere provvedimentale.
Parole chiave: delibera ANAC- carattere provvedimentale- carattere costitutivo- valore giuridico
Fonte: d.lgs. 39/2013 – sentenza del Consiglio di Stato n. 126/2018- PNA 2019, Parte III, § 1.5
Il d.lgs. n. 39 del 2013 si applica anche agli enti strumentali non economici degli enti locali, dotati di personalità giuridica di diritto pubblico, quali i consorzi disciplinati dall’art. 31 del D.lgs. n. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali) e le Aziende Speciali disciplinate dall’art. 114 del medesimo testo legislativo, comprese le Aziende Speciali istituite dalle Camere di Commercio Industria e Artigianato.
Parole chiave: Anticorruzione –– enti strumentalidi enti locali–Aziende speciali- Consorzi
Fonte: d.lgs. n. 39/2013 – art. 31 e 114, d.lgs 267/2000 ( TUEL), - Orientamento numero 16 del 06 maggio 2015 - AG 30/2015/AC - Orientamento numero 15 del 30 aprile 2015 - delibera Anac n. 691 del 17 luglio 2019
Il d.lgs. n. 39 del 2013 si applica anche ai consorzi in quanto enti pubblici economici, secondo la definizione contenuta nell’art. 1, co. 2, lett. b) del d.lgs. 39/2013.
Parole chiave: Anticorruzione –– consorzi- sviluppo industriale
Fonti: art. 1, co. 2 lett. b) d.lgs. n. 39/2013 - delibera Anac n. 453 del 9 maggio 2018
In merito all’indagine sull’ambito di operatività di un ente pubblico, l’ANAC, in occasione della qualificazione giuridica e territoriale di una IPAB, ha chiarito quali elementi siano determinati a tal fine, ritenendo un ente pubblico di ambito territoriale locale quell’ente pubblico la cui attività venga esercitata nel solo ambito di un comune e la nomina dei cui organi di vertice sia affidata allo stesso comune.
Parole chiave: Anticorruzione –– IPAB- ente pubblico territoriale
Fonti: d.lgs. n. 39/2013 - delibera Anac n. 450 dell’08 maggio 2019 - massima n. 7 del 2019
Il regime delle incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39 del 2013 fa riferimento agli incarichi dirigenziali e agli incarichi di funzioni dirigenziali, per cui l’annoverabilità tra i medesimi degli incarichi di posizione organizzativa dipende dall’attribuzione delle funzioni dirigenziali. L’art. 2 co. 2 del d.lgs. 39/2013 prevede, infatti, che ai fini del presente decreto, al conferimento negli enti locali di incarichi dirigenziali è assimilato quello di funzioni dirigenziali a personale non dirigenziale, nonché di tali incarichi a soggetti con contratto a tempo determinato.
Parole chiave: Anticorruzione –– incarico di posizione organizzativa enti locali
Fonte: art. 110, co. 2, d.lgs. 267/2000 - orientamento n. 4/2014 - AG 22/2015/AC - delibera Anac n. 1001 del 21 settembre 2016 - delibera Anac n. 925 del 13 settembre 2017
La disciplina delle inconferibilità/incompatibilità contenuta nel d.lgs. 39/2013 non si applica all’incarico di revisore dei conti negli enti locali di cui all’art. 234 e ss TU enti locali (d.lgs. 267/2000) e all’incarico di revisore dei conti negli enti del sistema camerale ai sensi dell’art. 17 della legge n. 50/1993, in quanto tali incarichi non sono riconducibili allo svolgimento di funzione dirigenziale o gestoria.
Parole chiave: Anticorruzione –– revisore dei conti
Fonte: d.lgs. 39/2013 – d.lgs. 267/2000- delibera Anac n. 1006 del 23 ottobre 2019
Ciò che distingue un incarico dall’altro è l’esercizio "in via esclusiva" delle competenze di amministrazione e gestione dell’ente. Il legislatore ha ritenuto di ricomprendere nella categoria di "incarico amministrativo di vertice" coloro che, nell’ente, si occupano di fungere da raccordo tra l’organo di indirizzo politico e gli organi dirigenziali preposti alla concreta gestione amministrativa.
Parole chiave: Anticorruzione –– incarico amministrativo di vertice – incarico dirigenziale
Fonte: d.lgs. n. 39/2013 – delibera ANAC n. 818 del 18.09.2019
Nella categoria "incarichi amministrativi di vertice", di cui all’art. 1, co. 2, lett. i), del d.lgs. n. 39 del 2013, non rientra l’incarico di portavoce del sindaco.
Parole chiave: Anticorruzione – d– incarico amministrativo di vertice – portavoce
Fonte: art. 1, co. 2, lett. i), d.lgs. n. 39/2013
L’incarico di segretario generale di un Comune è qualificabile come incarico amministrativo di vertice secondo la definizione di cui all’art. 1, co. 2, lett. i), del d.lgs. n. 39 del 2013. Tale incarico, se rivestito in un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti è incompatibile con la carica di consigliere o assessore del medesimo comune in cui si svolge l’incarico di vertice e con la carica di consigliere e di assessore di un comune, con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, della stessa regione dell’amministrazione locale che ha conferito l’incarico, secondo quanto previsto dall’art. 11, co. 3, lett. a) e lett. b), d.lgs. n. 39 del 2013.
Parole chiave: Anticorruzione –– incarico amministrativo di vertice – segretario generale – assessore comunale
Fonte: art. 1, co. 2, lett. i), art. 11, co. 3, lett. a) e lett. b), d.lgs. n. 39/2013
La carica di "componente di organo di indirizzo" negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico rinvia alla definizione di "incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico" di cui all’art. 1, co. 2 lett. l) d.lgs. 39/2013 il quale intende per tali gli incarichi di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili.
Parole chiave: Anticorruzione – componente di organo di indirizzo
Fonte: art. 1 co. 2 lett.f) e lett. l) d.lgs. 39/2013 – delibera Anac 373 del 08/05/2019
Le ipotesi di inconferibilità di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 39 del 2013 trovano applicazione solo nei comuni con popolazione superiore ai quindicimila abitanti, salvo quanto previsto dalla prima parte del co. 2 del citato articolo, in cui non si richiede il requisito dimensionale in virtù della coincidenza tra l’ente presso il quale si è svolta la carica politica e l’ente che conferisce l’incarico in destinazione.
Parole chiave: Anticorruzione ––organo politico- ente locale– inconferibilità- incarichi
Fonte: art. 7 d.lgs. n. 39/2013
No, l’esimente di cui all’art. 7 co. 3 d.lgs. 39/2013 si applica solo a coloro che, una volta esaurito il mandato politico, ritornino all’interno dei ruoli della stessa amministrazione, dello stesso ente pubblico o dello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico, presso cui erano incardinati prima dello svolgimento dell’incarico politico. L’esimente non si applica nel caso in cui, concluso il mandato politico, il dipendente transiti nei ruoli di un ente diverso da quello di origine.
Parole chiave: Anticorruzione –– esimente inconferibilità - incarichi – componente organo politico
Fonte: art. 7, co. 3 d.lgs. 39/2013 – delibera Anac n. 1007 del 23 ottobre 2019
Non ricorre incompatibilità ai sensi dell’art. 12, co. 3, del d.lgs. n. 39 del 2013 tra la carica di consigliere regionale e quella di dirigente dell’Avvocatura dello Stato, atteso che il predetto articolo fa riferimento agli incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni regionali.
Parole chiave: Anticorruzione – consigliere regionale- dirigente Avvocatura Stato- incompatibilità
Fonte: art. 12, co. 3, del d.lgs. n. 39/2013
Le istituzioni scolastiche, ai fini dell’applicabilità delle disposizioni del decreto legislativo n. 39 del 2013, sono amministrazioni che rientrano nell’apparato dello Stato e non possono essere ricondotte al livello territoriale regionale, provinciale o comunale nel senso indicato dalla normativa in esame. Pertanto non sussistono cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del d.lgs. n. 39/2013 nell’attribuzione degli incarichi di dirigenti scolastici a soggetti già titolari di cariche politiche di livello locale. Il medesimo principio giuridico è applicabile anche agli incarichi conferiti nell’ambito degli istituti scolastici primari e secondari della provincia di Bolzano- Alto Adige nonostante il particolare regime di autonomia riconosciuto dal DPR n. 670/72 e dal D.P.R. n. 89/83.
Parole chiave: dirigente scolastico - – incompatibilità- inconferibilità
Fonte: d.lgs. 39/2013 – delibera Anac n. 460 del 09 maggio 2018 - delibera Anac n. 685 del 17 luglio 2019
Chi è titolare dell’incarico di Presidente e/o amministratore delegato di ente di diritto privato controllato da uno o più Comuni non può assumere anche l’incarico di presidente e/o amministratore delegato in un ente di diritto privato controllato da altro Comune o associazione di Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti nella stessa Regione. Ciò è precluso dalla norma di cui all’art. 7 co. 2 lett. d) d.lgs. 39/2013.
Parole chiave: Anticorruzione –incompatibilità- Presidente- amministratore delegato- enti locali
Fonte: art. 7, co. 2, lett. d) del d.lgs. n. 39/2013
Gli incarichi - non riconducibili ai ruoli della dirigenza sanitaria (medica e non) - svolti nell’ambito degli enti del servizio sanitario sono sottoposti ai limiti e alle preclusioni in materia di inconferibilità e incompatibilità. Pertanto, i dirigenti tecnico-amministrativi, pur operando nel contesto delle aziende ospedaliere, sono sottoposti al regime di cui al d.lgs. n. 39/2013.
Parole chiave: Anticorruzione– dirigenti tecnico-amministrativi – enti servizio sanitario - inconferibilità- incompatibilità
Fonte: d.lgs. n. 39/2013; delibera Anac n. 1146 del 25 settembre 2019 – delibera n. 713 del 4 agosto 2020
Il d.lgs. n.39/2013, pur facendo riferimento soltanto alle aziende sanitarie locali, trova applicazione anche con riferimento alle aziende ospedaliere, agli istituti di ricerca e di ricovero e assistenza, nonché a tutte le strutture del servizio sanitario che erogano attività assistenziali volte a garantire la tutela della salute come diritto fondamentale dell’individuo.
Parole chiave: Anticorruzione –– incompatibilità- enti del sistema sanitario nazionale
Fonte: artt. 5, 8,10 e 14 d.lgs. n. 39/2013 - delibera 149 del 22 dicembre 2014
Sì, il conferimento è legittimo, in quanto le società in house sono concepite come un’articolazione dell’ente locale e degli altri soci pubblici, che operano esclusivamente su incarico e committenza degli stessi, per cui risulta esclusa in radice l’esistenza di possibili interessi privati che potrebbero interferire con l’interesse pubblico, tipici degli enti regolati e finanziati.
Parole chiave: Anticorruzione – d.–inconferibilità- segretario generale- amministratore - società in house providing – ente regolato o finanziato
Fonte: art. 1, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 39/2013 – delibera Anac 718 del 24 luglio 2018
Non può essere conferito, ai sensi dell’art. 5 d.lgs. n. 39/2013 l’incarico di Direttore generale, o Direttore amministrativo, o Direttore sanitario di un’azienda sanitaria locale a colui che, nei due anni antecedenti, abbia rivestito l’incarico di dirigente presso un ente di diritto privato regolato o finanziato dal servizio sanitario regionale. Non è richiesto, pertanto, un rapporto qualificato tra gli enti di provenienza e di destinazione, essendo sufficiente che predetti enti operino nell’ambito del medesimo servizio sanitario regionale.
Parole chiave: Anticorruzione ––inconferibilità- direttore - ente regolato o finanziato -SSR
Fonte: art. 5 d.lgs. n. 39/2013 – delibera Anac n. 237 del 19 febbraio 2020
Gli artt. 4 e 9 del d.lgs. n. 39/2013 non trovano applicazione alle attività lavorative rese in via occasionale. Affinché operino le citate disposizioni è, infatti, necessario che il soggetto interessato abbia reso la propria attività in favore dell’amministrazione conferente in modo continuativo e stabile.
Parole chiave: Anticorruzione – prestazioni d’opera occasionale
Fonte: artt. 4 e 9 d.lgs. n. 39/2013 - orientamento n. 99/2014; delibera Anac 613 del 31 maggio 2016
Allo scopo di identificare correttamente il rapporto di finanziamento intercorrente tra l’amministrazione che conferisce l’incarico e l’ente di diritto privato finanziato, rilevante ai fini dell’applicazione della fattispecie di inconferibilità di cui all’art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. 39/2013, con riferimento al finanziamento di attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici, occorre accertare l’entità del corrispettivo, la continuità e la stabilità del rapporto di finanziamento.
Parole chiave: Anticorruzione – d.– inconferibilità- enti di diritto privato finanziato- rapporto di finanziamento
Fonte: art. 4, comma 1, lett.a) d.lgs. 39/2013 – delibera Anac n. 553 del 12 giugno 2019
Sussiste l’ipotesi di inconferibilità poiché anche l’incarico amministrativo di vertice nell’ambito di un ente pubblico (es: camere di commercio) rientra nella preclusione di cui all’art. 4, lett. a) del d.lgs. n. 39/2013. La categoria in questione deve, infatti, intendersi in senso ampio, comprensiva anche degli enti pubblici non economici e non territoriali. Ciò in quanto essi sono espressamente ricompresi nella categoria delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001, richiamato dalla lett. a) dell’art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 39/2013.
Parole chiave: Anticorruzione ––inconferibilità- ente pubblico non economico
Fonte: art. 4 d.lgs. n. 39/2013; delibera Anac 1185 del 19 dicembre 2018
La concessione della sospensione condizionale della pena non rileva ai fini dell’inconferibilità di incarichi in caso di condanna, anche non definitiva, per reati contro la pubblica amministrazione, ex art. 3 del d.lgs. n. 39/2013. Ciò in quanto le misure previste dal d.lgs. n.39/2013 hanno natura di misure di prevenzione della corruzione e di garanzia dell’imparzialità dell’amministrazione e non anche di misure di carattere afflittivo.
Parole chiave: Anticorruzione –inconferibilità- – sospensione condizionale della pena
Fonte: art. 3 d.lgs. n. 39/2013 – art. 166 c.p. - orientamento n. 54 del 3 luglio 2014 - delibera Anac n. 1292 del 23 novembre 2016 – delibera Anac 1201 del 18 dicembre 2019.
Il dies a quo del periodo di inconferibilità di cui all’art. 3 d.lgs. 39/2013 decorre dal primo atto certo in cui l’amministrazione manifesta la propria conoscenza in ordine alla sussistenza della situazione di inconferibilità a carico del dipendente raggiunto da condanna penale.
Parole chiave: Anticorruzione –inconferibilità- reato – dies a quo
Fonte: art. 3 d.lgs. n. 39/2013 – delibera Anac n. 159 del 27 febbraio 2019 – delibera Anac 1201 del 18 dicembre 2019
Il generale riferimento del testo della norma "alla condanna per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale", pur in assenza della specificazione in ordine a fattispecie consumata piuttosto che a quella tentata, deve essere considerato comprensivo di entrambe le fattispecie di reato. Infatti i beni giuridici tutelati, l’imparzialità e il buon andamento dell’azione amministrativa, non possono ammettere una distinta rilevanza della fattispecie di reato consumato rispetto a quella di reato tentato, tenuto conto della completezza, dal punto di vista di tutti gli elementi, oggettivi e soggettivi, del delitto tentato rispetto a quello consumato.
Parole chiave: Anticorruzione – reato tentato
Fonte: art. 3 d.lgs. 39/2013 – delibera Anac n. 447 del 17 aprile 2019 – delibera Anac n. 1201 del 18 dicembre 2019
Sì, non può che affermarsi l’applicabilità dell’inconferibilità di cui all’art. 3 d.lgs. 39/2013 all’incarico di segretario comunale e provinciale, in quanto riconducibile agli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni locali.
Parole chiave: Anticorruzione - – inconferibilità -segretario comunale- reati
Fonte: art. 3 d.lgs. n. 39/2013 – delibera Anac n. 1201 del 18 dicembre 2019
Se dall’analisi della normativa di settore emerge che le funzioni gestorie dell’ente pubblico, quale è un ordine professionale, come ad esempio la tenuta dell’albo, la vigilanza sulla correttezza dell’attività professionale degli iscritti e l’eventuale esercizio del potere disciplinare nei confronti degli stessi, sono svolte dal Consiglio direttivo, l’incarico di Presidente rientra nella definizione di cui all’art. 1, co. 2 lett. l) d.lgs. 39/2013, e quindi risulta applicabile allo stesso l’art. 3, co. 1 lett. b) d.lgs. 39/2013.
Parola chiave: Anticorruzione –– inconferibilità- Presidente di ordine professionale- reati
Fonte: art. 3 d.lgs. n. 39/2013 – delibera Anac n. 648 del 10 luglio 2019
10. Conflitto di interessi
Secondo l’interpretazione della giurisprudenza amministrativa, la situazione di conflitto di interessi si configura quando le decisioni che richiedono imparzialità di giudizio siano adottate da un pubblico funzionario che abbia, anche solo potenzialmente, interessi privati in contrasto con l’interesse pubblico alla cui cura è preposto. La gestione del conflitto di interessi è, dunque, espressione dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa.
L’interesse privato che potrebbe porsi in contrasto con l’interesse pubblico può essere di natura finanziaria, economica o derivante da particolari legami di parentela, affinità, convivenza o frequentazione abituale con i soggetti destinatari dell’azione amministrativa.
Parole chiave: anticorruzione – conflitti di interessi
Fonte: art. 97 Cost. - PNA 2019, Parte III, § 1.4. – Consiglio di Stato - Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, 5/3/2019 n. 667.
Le disposizioni che regolano, in via generale, la materia del conflitto di interessi sono: l’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”), introdotto dall’art. 1, comma 41, legge n. 190 del 2012; gli articoli 6, 7 e 14 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”).
Tuttavia, nel nostro ordinamento non esiste una norma che preveda analiticamente gli elementi costitutivi e le diverse ipotesi della fattispecie di “conflitto di interessi”. Nel corso degli anni, il legislatore ha introdotto numerose disposizioni mirate ad arginare diversi fenomeni riconducibili al conflitto di interessi, emergenti nella realtà sociale (art. 51 c.p.c., art. 42 d.lgs. n. 50/2016, art. 53 co.7 e 16-ter del d.lgs. n.165/2001, d.lgs. n. 39/2013).
Parole chiave: anticorruzione – conflitti di interessi
Fonte: art. 1, co. 41, l. 190/2012 – art. 6bis l. 241/1990 – artt. 6,7 e 14 DPR n. 62/2013.
All’atto di assegnazione all’ufficio il dipendente pubblico, deve, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del d.P.R. n. 62/2013, dichiarare l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, informando per iscritto il dirigente dell’ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati, in qualunque modo retribuiti, che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni (c.d. “dichiarazione sostitutiva sul conflitto di interessi”). La comunicazione deve riguardare anche i rapporti intercorsi o attuali dei parenti o affini entro il secondo grado, del coniuge o del convivente con soggetti privati. Il dipendente è tenuto a specificare, inoltre, se i soggetti privati abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all’ufficio, con riferimento alle questioni a lui affidate.
Il dipendente deve, altresì, tenere aggiornata l’amministrazione sulla sopravvenienza di eventuali situazioni di conflitto di interessi.
Infine, il dipendente ha l’obbligo di astensione dallo svolgimento di attività in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti e di affini entro il secondo grado.
Parole chiave: anticorruzione – conflitto di interessi
Fonte: art. 1, co. 41, l. 190/2012 – art. 6bis l. 241/1990 – artt. 6 e 7 DPR n. 62/2013 - PNA 2019, Parte III, § 1.4.1.
Laddove il dipendente si trovi in una situazione di conflitto di interessi, deve segnalarlo tempestivamente al dirigente o al superiore gerarchico o, in assenza di quest’ultimo, all’organo di indirizzo, che, esaminate le circostanze, valuta se la situazione rilevata realizzi un conflitto di interessi idoneo a ledere l’imparzialità dell’agire amministrativo; in caso affermativo, ne verrà data comunicazione al dipendente. Contestualmente, dovranno essere comunicate ed attuate le misure idonee a presidiare e arginare la situazione di conflitto.
Parole chiave: anticorruzione – conflitto di interessi
Fonte: PNA 2019, Parte III, § 1.4.1.
La violazione di tali obblighi integra comportamenti contrari ai doveri d’ufficio ed è fonte di responsabilità disciplinare, accertata all’esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, ai sensi dell’art. 16 del d.P.R. n. 62/2013. Sono fatte salve eventuali ulteriori responsabilità civili, penali, contabili o amministrative.
Parole chiave: anticorruzione – conflitto di interessi
Fonte: art. 1, co. 41, l. 190/2012 – art. 6bis l. 241/1990 – artt. 6 ,7e 14 DPR n. 62/2013 – art. 16 DPR n. 62/2013 - PNA 2019, Parte III, § 1.4.1.
Le pubbliche amministrazioni nei propri codici di condotta, estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta anche a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi di indirizzo e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione.
Parole chiave: anticorruzione – conflitto di interessi
Fonte: Art. 2 del DPR n. 62/2013 - PNA 2019, Parte III, § 1.3.1.
L’ Autorità non dispone di specifici poteri di intervento e sanzionatori. L’ANAC svolge una funzione di supporto nell’interpretazione della normativa di settore, che ha condotto all’emanazione di atti di valenza generale e di linee guida. Le singole amministrazioni restano sempre competenti a prevenire e vigilare, nonché risolvere gli eventuali conflitti di interessi che riguardano i propri funzionari.
Parole chiave: anticorruzione – conflitto di interessi
Fonte: PNA 2019, Parte III, § 1.4.1 pagg. 49 e 50 - Relazione al Parlamento dell’ANAC del 2018, pag. 83.
L’Autorità ha raccomandato alle amministrazioni di prevedere nel PTPCT, tra le misure di prevenzione della corruzione, una specifica procedura di rilevazione e analisi delle situazioni di conflitto di interesse, potenziale o reale, quali ad esempio: l’acquisizione e conservazione delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte dei dipendenti al momento dell’assegnazione all’ufficio, o della nomina a RUP; l’aggiornamento, con cadenza periodica, delle suddette dichiarazioni, ricordando a tutti i dipendenti di comunicare tempestivamente eventuali variazioni nelle dichiarazioni già presentate ecc..
Parole chiave: anticorruzione – conflitto di interessi
Fonte: PNA 2019, Parte III, § 1.4.1.
I principi generali in materia di astensione e ricusazione del giudice, previsti dall’art. 51 e dall’art. 52 del codice di procedura civile (Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443), trovano applicazione anche nello svolgimento delle procedure concorsuali, in quanto strettamente connessi al trasparente e corretto esercizio delle funzioni pubbliche.
Parole chiave: anticorruzione – conflitto di interessi – commissioni di concorso
Fonte: artt. 51 e 52 c.p.c. ; d.P.R. n. 487/1994; delibera ANAC n. 25 del 15 gennaio 2020 “Indicazioni per la gestione di situazioni di conflitto di interessi a carico dei componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei componenti delle commissioni di gara per l’affidamento di contratti pubblici”; delibera ANAC n. 1048 del 25.11.2020
Secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale, in sede di pubblico concorso, l’incompatibilità tra esaminatore e concorrente - con conseguente obbligo di astensione di cui all’art. 51 c.p.c.- si può ravvisare non già in ogni forma di rapporto professionale, di colleganza o di collaborazione scientifica, ma soltanto in quei casi in cui sussista un concreto sodalizio di interessi economici, di lavoro o professionali tale da ingenerare il sospetto che la valutazione del candidato non sia oggettiva e genuina, ma condizionata da tale cointeressenza. Per orientamento giurisprudenziale consolidato, l’obbligo di astensione in capo ai componenti di una commissione di concorso sussiste solo nei casi, tassativamente intesi, previsti dall’art. 51 c.p.c., senza possibilità di procedere ad un’estensione analogica degli stessi.
Parole chiave: anticorruzione – conflitto di interessi – commissioni di concorso
Fonte: artt. 51 e 52 c.p.c. - Delibera ANAC n. 25 del 15 gennaio 2020 “Indicazioni per la gestione di situazioni di conflitto di interessi a carico dei componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei componenti delle commissioni di gara per l’affidamento di contratti pubblici” – Delibere ANAC nn. 209 del 1 marzo 2017 e 384 del 29 marzo 2017 - Linee Guida ANAC n. 5 (recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”), approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016 e successivi aggiornamenti; delibera ANAC n. 1048 del 25.11.2020; TAR Lazio, Roma, 21.2.2014 n. 2173, T.A.R. Lazio, Roma Sez. III bis, 11.7.2013, n. 6945; Cons. Stato, sez. III, 28.4.2016, n. 1628, Cons. Stato, sez. V, 17.11.2014 n. 5618; sez. VI, 27.11. 2012, n. 4858).
La disciplina della incompatibilità dei membri delle commissioni giudicatrici delle procedure di affidamento dei contratti di appalti o di concessioni è contenuta nell’art. 77 del d.lgs. 50/2016. Ai sensi della predetta disposizione “i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura. (…) Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l'articolo 42 del presente codice. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi”.
Parole chiave: anticorruzione – conflitti di interessi – commissioni di gara
Fonte: artt. 77 e 42 del d.lgs. n. 50/2016 – delibera ANAC n 25/2020- Linee Guida ANAC n. 15 (recanti “Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici”) approvate dal Consiglio con la delibera n. 494 del 5 giugno 2019 - Linee Guida ANAC n. 5 (“Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”) approvate e aggiornate dal Consiglio con la delibera n. 4 del 10 gennaio 2018-
Oltre ai soggetti indicati dalla disposizione stessa – tutti i dipendenti della stazione appaltante e tutti coloro che, in base ad un valido titolo giuridico, legislativo o contrattuale, siano in grado di impegnare l’ente nei confronti dei terzi o comunque rivestano, di fatto o di diritto, un ruolo tale da poterne obiettivamente influenzare l’attività esterna – per l’espresso richiamo contenuto nell’art. 77, comma 6, del d.lgs. 50/2016, sono da considerarsi destinatari della disciplina del conflitto di interesse anche i commissari e i segretari delle commissioni giudicatrici, fatte salve le cause di incompatibilità e di astensione specificamente previste negli altri commi della citata disposizione.
Parole chiave: anticorruzione – conflitto di interessi – commissioni di gara
Fonte: artt. 77 e 42 del d.lgs. n. 50/2016 - Linee Guida ANAC n. 15 (recanti “Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici”) approvate dal Consiglio con la delibera n. 494 del 5 giugno 2019 – Delibera ANAC n. 25 del 15 gennaio 2020 “Indicazioni per la gestione di situazioni di conflitto di interessi a carico dei componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei componenti delle commissioni di gara per l’affidamento di contratti pubblici”.
Tale ipotesi di conflitto si realizza quando il conferimento di un incarico nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato regolati, finanziati o in controllo pubblico, sia formalmente in linea con le disposizioni del d.lgs. n. 39/2013 e, tuttavia, configuri una situazione di conflitto di interessi non limitata a una tipologia di atti o procedimenti, ma generalizzata e permanente, cd. strutturale, in relazione alle posizioni ricoperte e alle funzioni attribuite.
In altri termini, nell’assunzione di uno specifico incarico pubblico, l’imparzialità nell’espletamento dell’attività amministrativa risulta pregiudicata in modo sistematico da preesistenti interessi estranei all’esercizio della medesima.
Parole chiave: anticorruzione – conflitto di interessi
Fonte: PNA 2019, Parte III, § 1.4.1
Il rimedio dell’astensione potrebbe rivelarsi non idoneo a garantire lo svolgimento di un incarico nel rispetto del principio di imparzialità, poiché per risolvere la situazione di conflitto di interessi strutturale sarebbe, di fatto, necessaria una ripetuta astensione con conseguente pregiudizio del funzionamento, del buon andamento e della continuità dell’azione amministrativa.
Occorre, pertanto, che le amministrazioni valutino attentamente l’opportunità del conferimento dell’incarico, ovvero predispongano idonei presidi di prevenzione del rischio (ad esempio, la segregazione delle funzioni).
Parole chiave: anticorruzione – conflitto di interessi
Fonte: PNA 2019, Parte III, § 1.4.1