Prezzi di riferimento in ambito sanitario
(Aggiornate al 16 giugno 2024)
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FAQ sui Prezzi di riferimento in ambito sanitario
Il dl 98/2011, art. 17, co. 1, lett a) e s.m.ei. sembra escludere la possibilità di aggiudicare a prezzi superiori ai PRif. Il 20 % citato si riferisce ai quei contratti già in essere al momento dell’entrata in vigore di un nuovo prezzo di riferimento o al più eventualmente al momento di un aggiornamento a ribasso dei PRif stessi. In tal caso, poiché i contratti già vigenti erano stati stipulati quando non erano disponibili indicazioni sui PRif (o erano disponibili indicazioni differenti), potrebbero riportare prezzi a questi superiori, e pertanto la norma ha previsto la necessità di una rinegoziazione. In caso di esito negativo della stessa è prevista la possibilità per le SA di recedere dal contratto. I PRif devono essere presi in considerazione già nella fase di definizione della base d’asta, e pertanto l’aggiudicazione, per effetto del ribasso, dovrà risultare verosimilmente pari o inferiore. I PRif sono quindi da intendersi quali prezzi massimi di aggiudicazione per tutte le gare avviate dopo l’entrata in vigore del dl 98.
La norma non prevede una quantificazione della rinegoziazione, ma solo che il prezzo rinegoziato venga ricondotto a quello di riferimento. Pertanto la rinegoziazione deve riportare il prezzo contrattuale in linea con il valore fissato per il PRif.
Il termine “fornitura” citato nel dl 98/2011 (art. 17, co. 1, lett a) è da intendersi come corrispondente alle categorie sia di forniture che di servizi sulla base di un’interpretazione sistematica della norma, riferita ad entrambe le categorie di appalto pubblico.
I prezzi di riferimento si applicano dal momento della loro prima pubblicazione o aggiornamento a tutti i contratti in corso (ove ricorrano le condizioni) e a quelli successivamente stipulati. Le clausole di revisione dei contratti agiscono nel limite massimo fissato dal prezzo di riferimento; quest’ultimo può essere di volta in volta aggiornato dalla SA al momento di avviare una nuova procedura (o di rinegoziare un contrato o di applicare la clausola di revisione), applicando il valore del rispettivo indice pubblicato dall’Istat. Tale attività si rende opportuna in quanto l’avvio di nuove gare ha frequenza tendenzialmente maggiore rispetto a quella di aggiornamento dei PRif.